Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Con il presente ricorso la Commissione vi chiede di constatare che la Repubblica francese, esigendo la costituzione, il deposito e l' aggiornamento di un fascicolo al di là di quanto previsto dall' art. 7, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della stessa direttiva.
2. Rinviando alla relazione d' udienza per i dettagli, mi limito qui a ricordare che la contestata normativa francese (2) richiede la costituzione di un fascicolo che, oltre alle informazioni che uno Stato membro può lecitamente richiedere ai sensi dell' art. 7, n. 3, della direttiva cosmetici, "per rendere possibile nei casi di alterazione della salute un trattamento medico pronto ed adeguato", deve contenere anche una serie di dati supplementari, alcuni dei quali già devono comparire sulla confezione, sul recipiente o sull' etichetta del prodotto ai sensi della direttiva cosmetici (art. 6, n. 1), ed altri che non sono affatto richiesti dalla direttiva stessa.
Il governo francese, pur non contestando l' affermazione della Commissione secondo cui soltanto la comunicazione della formula integrale del prodotto rientrerebbe tra le informazioni di cui all' art. 7, n. 3, della direttiva cosmetici, giustifica l' esigenza di un fascicolo contenente dati supplementari in base a motivi di tutela della salute e sottolinea altresì la circostanza che è attualmente pendente dinanzi al Consiglio una proposta di modifica della direttiva in parola volta ad introdurre, a livello comunitario, l' esigenza di un fascicolo simile a quello imposto dalla normativa francese in questione.
3. Quanto all' opportunità dell' introduzione del presente ricorso, data la proposta di modifica attualmente pendente dinanzi al Consiglio, basti qui ricordare, senza che neppure occorra verificare se l' adozione di una tale proposta sarebbe tale da far venir meno l' inadempimento, che la Corte ha già avuto modo di affermare che "il semplice fatto che sia stata già presentata al Consiglio la proposta per un atto legislativo la cui adozione e la cui trasposizione nel diritto interno sarebbero idonee a porre fine all' infrazione allegata dalla Commissione, non esclude che questa abbia la facoltà di proporre un siffatto ricorso per inadempimento" (3).
Ciò premesso, osservo che già nella sentenza Provide (4), la Corte ha affermato che la direttiva cosmetici "ha operato un' armonizzazione esauriente delle norme nazionali in materia d' imballaggio e di etichettatura dei prodotti cosmetici", sicché uno Stato membro non può subordinare la circolazione dei prodotti cosmetici a requisiti diversi da quelli imposti dalla direttiva stessa. Nella più recente sentenza del 18 marzo 1992 (5), poi, la Corte ha dichiarato l' incompatibilità con la direttiva cosmetici di una normativa greca che imponeva la costituzione di un fascicolo contenente informazioni analoghe a quelle previste dalla contestata normativa francese, ma non richieste dalla direttiva in questione.
4. Ed è appunto con riferimento alla sentenza da ultimo citata che il governo francese, con lettera del 30 novembre 1992, ha fatto sapere di prendere atto dell' interpretazione data dalla Corte della direttiva cosmetici ed ha assicurato che ne avrebbe tratto le conseguenze che si impongono rispetto alla normativa nazionale in discussione. Il governo francese ha dunque, in buona sostanza, riconosciuto l' inadempimento contestatogli.
5. Propongo pertanto alla Corte di accogliere il ricorso e di condannare la convenuta alle spese di giudizio.
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) - GU L 262, pag. 169.
(2) - V. art. L.658-3 du Code de la santé publique.
(3) - Sentenza 4 dicembre 1986, causa 205/84, Commissione/Germania (Racc. pag. 3755, punto 7 della motivazione).
(4) - Sentenza 23 novembre 1989, causa C-150/88 (Racc. pag. 3891).
(5) - Sentenza 18 marzo 1992, causa C-29/90, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-1981, punto 13 della motivazione).
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