Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La domanda pregiudiziale posta dal Tribunal d' instance du 7ème arrondissement di Parigi verte sull' interpretazione dell' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento (1); nonché, in subordine, dell' art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione (2).
2. Rinviando alla relazione d' udienza per i dettagli, riassumo brevemente i fatti all' origine della controversia di cui alla causa principale.
La società Hewlett Packard France (nel prosieguo: la "HP-France") importava in Francia, nel corso del triennio 1986-1988, delle tastiere per calcolatori elettronici provenienti da Singapore. Basandosi su un' informazione "vincolante" fornita alla filiale tedesca di Hewlett Packard dalla direzione delle Finanze di Monaco, essa dichiarava le tastiere in questione, ai fini dell' immissione in libera pratica, sotto la posizione tariffaria 84.55 C, corrispondente a "pezzi staccati di calcolatori elettronici". Siccome le merci classificate sotto tale posizione tariffaria beneficiavano di una sospensione dei dazi doganali (3), la HP-France veniva esentata dal pagamento dei corrispondenti dazi.
A seguito di un successivo controllo, le autorità doganali francesi comunicavano alla HP-France che le tastiere in questione avrebbero dovuto essere classificate sotto la posizione 84.53 B, corrispondente a "unità di elaborazione di elaboratori elettronici", e che, pertanto, si sarebbe proceduto al recupero a posteriori dei dazi dovuti per l' anno 1986 (4).
La HP-France, invocando il diritto comunitario applicabile, chiedeva alle autorità doganali l' esonero da ogni sanzione e la trasmissione del proprio fascicolo alla Commissione al fine di ottenere, in conformità dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, una decisione di non recupero. In mancanza di una risposta da parte delle autorità francesi, la HP-France ricorreva davanti al Tribunal d' instance du 7ème arrondissement di Parigi, chiedendo l' annullamento della decisione implicita di rigetto della sua domanda di non recupero dei dazi in questione.
3. Il giudice nazionale ha operato un rinvio pregiudiziale a questa Corte chiedendo se le circostanze fatte valere dalla ricorrente nel caso di specie, vale a dire l' esistenza di un' informazione vincolante della direzione delle Finanze di Monaco che classificava le merci in questione sotto la voce 84.55 C e l' assenza di qualsiasi obiezione da parte delle dogane francesi rispetto ad una tale classificazione (nonostante che su ciascuna delle dichiarazioni d' importazione figurasse in modo esplicito la voce dichiarata accanto alla corretta denominazione commerciale della merce), consentano alla ricorrente di beneficiare del non recupero a posteriori dei dazi controversi ai sensi dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 oppure, in subordine, dello sgravio dei dazi all' importazione previsto dall' art. 13 del regolamento n. 1430/79.
Ricordo anzitutto che, allorché è chiamata a statuire in virtù dell' art. 177, la Corte non è competente ad applicare la norma comunitaria ad una fattispecie concreta, ma è tenuta a limitarsi a fornire al giudice nazionale, in base ai dati del fascicolo, gli elementi d' interpretazione necessari per consentirgli di risolvere la controversia (5). In altre parole, di fronte a quesiti che superano l' ambito della sua competenza ai sensi dell' art. 177, la Corte è tenuta a trarre dall' insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, ed in particolare dalla motivazione del provvedimento di rinvio, gli elementi di diritto comunitario che richiedano un' interpretazione, tenuto conto dell' oggetto della controversia (6).
Nella fattispecie, il quesito posto va inteso nel senso che il giudice nazionale intende stabilire se le condizioni di cui all' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 o, in subordine, quelle previste dall' art. 13 del regolamento n. 1430/79, siano soddisfatte allorché una società si sia basata, ai fini della classificazione tariffaria, su un' erronea informazione (vincolante) fornita alla sua consorella dalle competenti autorità doganali di un altro Stato membro e/o nella misura in cui le autorità doganali competenti per il recupero non hanno formulato alcuna obiezione rispetto a una tale classificazione tariffaria.
4. Ciò precisato, ricordo preliminarmente che l' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 subordina la decisione delle autorità competenti di non procedere al recupero a posteriori dell' importo dei dazi dovuti a tre condizioni cumulative: occorre, cioé, che "tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime, che non poteva essere ragionevolmente scoperto dal debitore, purché questi abbia dal canto suo agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente". Ricordo altresì che, in base ad una costante giurisprudenza della Corte, tale norma "va interpretata nel senso che, ove siano soddisfatte tutte queste condizioni, il debitore ha diritto a che non si proceda al recupero" (7).
La prima condizione enunciata dalla norma appena richiamata consiste dunque nel fatto che i dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime. Al riguardo, occorre pertanto stabilire se possa essere considerato come "errore delle autorità competenti medesime": a) un errore che non è imputabile alle autorità doganali competenti per il recupero, bensì a quelle di un altro Stato membro che abbiano fornito l' errata informazione (vincolante) alla consorella della società interessata; b) il fatto che le autorità competenti a procedere al recupero non abbiano sollevato alcuna obiezione in ordine alla classificazione delle tastiere, allorché un raffronto tra la voce dichiarata e l' esplicita denominazione commerciale della merce in questione avrebbe consentito di rilevare la contraddizione.
5. Quanto al punto sub a), osservo anzitutto che, se ci fermassimo al tenore letterale dell' art. 5, n. 2, dovremmo concludere per la rilevanza, ai fini del non recupero, del solo errore commesso dalle stesse autorità competenti per il recupero. Una interpretazione così restrittiva è stata tuttavia superata dalla stessa Corte che, nella sentenza Mecanarte (8), ha affermato che deve essere riguardata come autorità competente ai sensi della disposizione in parola "qualsiasi autorità, la quale, nell' ambito delle sue competenze, fornisce elementi rilevanti per la riscossione dei dazi doganali ed è quindi idonea a suscitare il legittimo affidamento del debitore", specificando che "altrettanto vale in particolare per le autorità doganali dello Stato membro esportatore che intervengono a proposito della dichiarazione doganale".
La Corte ha dunque riconosciuto che può essere preso in considerazione anche un errore commesso da autorità doganali diverse da quelle competenti per procedere al recupero. Vero è che un tale errore, come risulta dalla richiamata statuizione, deve essere rilevante per la riscossione dei dazi e quindi tale da far sorgere il legittimo affidamento dell' operatore economico di cui trattasi. La Commissione sostiene che una tale condizione non sarebbe soddisfatta nel caso di specie in quanto l' informazione in questione non è stata rilasciata alla HP-France ma alla sua consorella tedesca, che sarebbe pertanto la sola a potersene avvalere.
Ora, è ben chiaro che solo la filiale tedesca di Hewlett Packard può avvalersi dell' informazione "vincolante" in quanto tale: è cioè la sola a poter invocare l' art. 5, n. 1, del regolamento n. 1697/79, in base al quale è vietato il recupero a posteriori dei dazi doganali allorché il relativo calcolo sia stato effettuato sulla base di informazioni aventi una portata vincolante per le autorità che le hanno fornite. Nel nostro caso, occorre invece stabilire se una tale informazione possa essere fatta valere, ai fini dell' applicazione dell' art. 5, n. 2, dello stesso regolamento, da operatori diversi dal destinatario.
Prima di rispondere ad un tale interrogativo, ritengo utile richiamare il regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1990, n. 1715/90, relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata (9), regolamento che ha proceduto ad un' armonizzazione della materia e che prevede, tra l' altro, che la Commissione stabilisca, attraverso un regolamento di applicazione, che un' informazione vincolante rilasciata in uno Stato membro abbia la stessa portata giuridica in tutti gli altri Stati: vincoli cioè anche le amministrazioni competenti di tutti gli altri Stati membri. Una tale evoluzione normativa si spiega con l' intento di evitare trattamenti discriminatori all' interno dell' area comunitaria e parte dall' ovvio presupposto che la classificazione di una merce non può variare da uno Stato membro all' altro. In tale prospettiva, ritengo che, allorché la Commissione avrà adottato un tale regolamento di applicazione, non potrà ragionevolmente essere negata la rilevanza dell' errore compiuto dalle competenti autorità doganali di uno Stato membro rispetto ad operatori economici stabiliti in altri Stati membri, i quali potranno dunque avvalersene ° ricorrendo le altre condizioni previste dall' art. 5, n. 2 ° affinché non si proceda al recupero nei loro confronti.
Ciò detto, non posso non rilevare che la normativa in vigore all' epoca in cui si sono svolti i fatti non consentiva di considerare come "errore" compiuto dalle autorità competenti medesime, ai sensi dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, l' errore in cui sono incorse le competenti autorità doganali tedesche.
6. Passo dunque ad esaminare se possa essere riguardato come errore delle autorità competenti la circostanza che tali autorità non abbiano sollevato alcuna obiezione rispetto alla voce doganale indicata dall' operatore di cui trattasi in relazione alle merci in questione. Ora, come si deduce dalla sentenza Foto Frost (10), se è vero che quando i dazi sono stati calcolati sulla base delle indicazioni, non verificate, della dichiarazione in dogana, si può procedere a successivi controlli di detta dichiarazione e a rettifiche dell' importo dei dazi applicati, è pur vero che se dal controllo "a posteriori" non emerge alcun nuovo elemento rispetto a quelli forniti nella dichiarazione doganale, l' omessa riscossione dei dazi è in principio da imputare ad errore delle autorità doganali. In altre parole, per aversi un errore da parte delle autorità competenti, errore rilevante ai fini del non recupero, è sufficiente che tali autorità, nonostante la rilevanza ed il numero delle operazioni effettuate dall' operatore economico di cui trattasi, non contestino, tenuto conto delle indicazioni fornite nella dichiarazione in dogana, la classificazione utilizzata da tale operatore.
Ciò trova una conferma, sia pure indiretta, nell' art. 2 della direttiva 82/57/CEE (11), applicabile al caso di specie, in base al quale all' operatore è richiesto di designare le merci "in termini abbastanza precisi in modo da consentire al servizio doganale di determinare immediatamente e senza ambiguità che esse corrispondano effettivamente alla voce o alla sottovoce tariffaria dichiarata" (12). Ora, essendo incontestato che in tutte le dichiarazioni doganali presentate dalla HP-France la menzione "tastiere" figura in modo esplicito accanto alla voce doganale dichiarata e che le importazioni in questione sono state effettuate in un arco di tempo abbastanza lungo, senza che le autorità doganali abbiano sollevato la minima obiezione rispetto alla voce tariffaria indicata, ne deriva che l' omessa riscossione dei dazi, che, peraltro, all' epoca in cui si sono svolti i fatti comunque non dovevano essere (...) riscossi, è certo imputabile ad errore delle autorità competenti medesime.
7. E passiamo alla seconda condizione prescritta dall' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, in base alla quale deve trattarsi di un errore che non poteva essere ragionevolmente rilevato dal debitore. Al riguardo, ricordo preliminarmente che, in base ad una costante giurisprudenza della Corte, spetta al giudice nazionale accertare se una tale condizione sia soddisfatta, tenendo conto della natura dell' errore, dell' esperienza professionale dell' operatore interessato e della diligenza che questi ha dimostrato (13). La Corte ha tuttavia indicato al giudice nazionale alcuni criteri da seguire nel procedere ad un tale accertamento.
Relativamente alla natura dell' errore, essa ha infatti precisato che occorre verificare se la regolamentazione di cui trattasi sia sufficientemente semplice o complessa. In un caso come quello di specie non si può fare a meno di osservare come la stessa circostanza che si sia resa necessaria, date le divergenze esistenti nei diversi Stati membri quanto alla classificazione tariffaria delle "tastiere" e dunque allo scopo di garantire un' applicazione uniforme della nomenclatura combinata, l' adozione di un regolamento ad hoc (14), che ha infine "imposto" la voce doganale in cui classificare le merci in questione, costituisce un indizio importante tendente a provare, da un lato, la natura complessa del problema da risolvere (15) e, dall' altro, l' assenza di negligenza da parte dell' operatore economico in questione (16).
Per quanto riguarda poi l' esperienza professionale dell' operatore interessato, la Corte ha evidenziato che occorre verificare se trattasi di un operatore economico di professione ed "in particolare se avesse effettuato in precedenza operazioni analoghe per le quali i dazi doganali erano stati calcolati correttamente" (17). Ora, è certo vero che la HP-France è un operatore economico di professione, tanto che, come evidenziato dalla stessa Commissione, si avvale del regime di dichiarazione globale; tuttavia, come risulta dagli atti di causa, essa ha, fino al momento delle contestazioni da parte delle autorità francesi, sempre importato le merci in questione sotto la stessa voce tariffaria, cioè 84.55 C.
8. E veniamo infine alla terza condizione, consistente nel fatto che l' operatore economico deve aver agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente. Come risulta dalla giurisprudenza della Corte in materia (18), il dichiarante è tenuto a fornire alle autorità doganali tutte le informazioni necessarie previste dalle norme comunitarie e dalle norme nazionali che, all' occorrenza, le completino o le traspongano. Ai fini di una tale osservanza, come precisato dalla stessa Corte (19), non si può certo pretendere altro che i dati che il dichiarante può ragionevolmente conoscere ed ottenere, sicché è sufficiente che tali dati, anche se inesatti, siano stati forniti in buona fede.
Ora, la HP-France ha correttamente indicato la denominazione della merce in questione, ma non la classificazione tariffaria, in quanto si è basata su un' informazione vincolante fornita dalle competenti autorità doganali tedesche alla sua consorella. Peraltro, la voce tariffaria dichiarata figurava in modo chiaro ed esplicito accanto alla denominazione della merce in questione, sicché le autorità doganali avrebbero ben potuto e dovuto determinare immediatamente e senza ambiguità la non corrispondenza alla voce tariffaria dichiarata.
Quanto poi, più in particolare, al requisito della buona fede, non mi pare che questa possa ragionevolmente essere messa in dubbio in un caso in cui, come nella fattispecie, l' operatore di cui trattasi non avrebbe, al momento in cui si sono svolti i fatti, pagato alcun dazio anche se avesse classificato le merci in questione sotto la voce tariffaria poi rivelatasi corretta. Né ritengo di poter condividere la tesi della Commissione secondo cui, per soddisfare la condizione in parola, HP-France avrebbe comunque dovuto chiedere alle autorità doganali francesi un "avis de classement". E' appena il caso di ricordare, infatti, che la normativa in questione non impone agli operatori economici di richiedere un parere di classificazione: trattasi invece di una procedura di cui l' operatore economico può (e deve) avvalersi allorché nutra dei dubbi quanto alla classificazione tariffaria di una merce.
9. Le conclusioni cui siamo pervenuti rendono superfluo esaminare se, in un caso quale quello che ci occupa, siano soddisfatte, ai fini dello sgravio dei dazi, le condizioni enunciate all' art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79. Tuttavia, per completezza e nell' ipotesi in cui la Corte non segua la soluzione prospettata, ritengo opportuno procedere ad un tale esame. E ciò non senza aver prima sottolineato che una domanda di sgravio dei dazi, contabilizzati ma non versati, ex art. 13 del regolamento n. 1430/79, ben può, a mio avviso, essere presentata contemporaneamente ad una domanda di non recupero ai sensi dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79. I due regolamenti appena citati non sono infatti alternativi, ma coprono invece situazioni diverse; niente si oppone, pertanto, a che un operatore economico, con domande presentate alla stessa data, chieda se, nell' ipotesi in cui non gli sia riconosciuto il diritto al non recupero, sia giustificato lo sgravio dei dazi (che dovrebbero essere recuperati).
L' art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 prevede che si possa procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione in situazioni particolari "derivanti da circostanze che non implichino alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell' interessato". La tesi del governo francese è che il caso di specie neppure rientrerebbe nell' ambito di applicazione del regolamento n. 1430/79, in quanto quest' ultimo disciplina le ipotesi in cui le autorità concedono rimborsi o sgravi dei diritti all' importazione qualora i dazi siano stati applicati indebitamente o calcolati erroneamente, mentre nel caso che ci occupa i dazi avrebbero dovuto essere riscossi e non lo sono stati. Vero è che il regolamento n. 1430/79 non concerne unicamente le ipotesi di debito doganale insussistente o eccedente il debito legalmente dovuto; più in particolare, poi, va evidenziato che l' art. 13 concerne tutta una serie di situazioni in cui a posteriori il pagamento dei dazi si sia rivelato non dovuto o comunque iniquo.
10. Al riguardo, osservo in primo luogo che il caso che ci occupa non rientra tra le situazioni particolari "tipiche", elencate nell' art. 4 del regolamento della Commissione 12 dicembre 1986, n. 3799 (20), che autorizzano il rimborso o lo sgravio dei dazi all' importazione ai sensi dell' art. 13 del regolamento n. 1430/79. E' ben vero, poi, che è prevista una procedura di valutazione caso per caso per altre ipotesi suscettibili di verificarsi; tuttavia, la logica generale del sistema mi sembra tale da far escludere che possa essere invocato l' art. 13 allo scopo di sfuggire a decisioni di recupero di dazi legalmente dovuti ma non riscossi, tranne ° appunto ° nell' ipotesi in cui tali dazi, se effettivamente pagati al momento dovuto, avrebbero poi soddisfatto le condizioni per il rimborso. Ora, è incontestato che se la HP-France avesse dichiarato le tastiere sotto la voce poi rivelatasi corretta, essa non avrebbe corrisposto alcun dazio, in quanto tali merci godevano di un trattamento preferenziale nell' ambito di un massimale tariffario ripartito.
Invero, il limite previsto per il massimale tariffario 1986, come si deduce agevolmente dal fatto che il regolamento della Commissione che ha ripristinato la riscossione dei dazi è stato adottato in data 4 maggio 1987, è stato superato nel corso del 1987, il che implica che la riscossione dei dazi (o meglio il loro recupero) ha riguardato e riguarda unicamente quelle importazioni effettivamente effettuate nel corso del 1986, ma rispetto alle quali si è proceduto a regolarizzazione solo in data posteriore al 4 maggio 1987. Ed è appunto questo il caso della HP-France.
Una tale situazione, tuttavia, non può essere considerata "particolare", a meno di non mettere in discussione la validità di tutto il sistema, in quanto espressamente prevista dall' art. 13 del già citato regolamento n. 3599/85 del Consiglio che, per l' appunto, consente alla Commissione di adottare ° anche dopo la scadenza del periodo considerato ° misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali, facoltà di cui la Commissione si è avvalsa con l' adozione del già citato regolamento n. 1236/87.
In definitiva, la circostanza che l' operatore economico di cui trattasi non avrebbe corrisposto alcun dazio se, all' epoca in cui si sono svolti i fatti, avesse dichiarato le merci in questione sotto la voce doganale poi rivelatasi corretta, non è tale da poter costituire una situazione particolare ai sensi dell' art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79: il superamento dei limiti tariffari ed il conseguente ripristino dei dazi rappresenta infatti un normale rischio cui sono soggetti gli operatori economici, ivi compresi quelli che non hanno beneficiato del trattamento preferenziale a seguito di un errore scoperto solo dopo il superamento dei limiti tariffari.
11. Nella fattispecie, pertanto, non rimane che stabilire se possa costituire una circostanza particolare il fatto che l' operatore economico di cui trattasi abbia fatto affidamento su un' informazione vincolante fornita dalle competenti autorità doganali di un altro Stato membro.
Al riguardo, mi limito ad osservare che, come riconosciuto dalla stessa Commissione nelle sue osservazioni scritte, l' errore di tali autorità ben può costituire una "circostanza particolare", soprattutto avuto riguardo alla situazione complessivamente considerata: e cioè che trattasi di un' informazione "vincolante", fornita ad una filiale appartenente allo stesso gruppo dell' operatore economico di cui trattasi e che, infine, l' operatore economico in questione ha inizialmente importato le merci in discussione proprio a partire dallo Stato membro le cui autorità doganali hanno fornito l' informazione vincolante.
Per quanto riguarda, poi, la sussistenza delle altre condizioni previste dall' art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/71, e cioè l' assenza di simulazione e di manifesta negligenza, mi limito a rinviare a quanto già osservato in precedenza relativamente all' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo pertanto alla Corte di rispondere come segue ai quesiti posti dal Tribunal d' instance du 7ème arrondissement di Parigi:
"1) L' art. 5, n. 2, primo comma, ab initio, del regolamento n. 1697/79 del Consiglio va interpretato nel senso che non costituisce errore delle autorità competenti un' informazione vincolante erronea fornita da autorità doganali di un altro Stato membro e non competenti per il recupero ad un operatore economico diverso dal debitore; costituisce invece errore delle autorità competenti per il recupero, ai sensi della stessa disposizione, la circostanza che tali autorità, nonostante la quantità e la rilevanza delle importazioni effettuate dal debitore, non abbiano sollevato alcuna obiezione in ordine alla classificazione delle merci in questione, allorché un raffronto tra la voce dichiarata e l' esplicita denominazione commerciale delle merci medesime avrebbe dovuto consentire di stabilirne l' effettiva corrispondenza.
2) L' art. 5, n. 2, primo comma, del regolamento n. 1697/79 del Consiglio va interpretato nel senso che spetta al giudice nazionale accertare se l' errore poteva essere ragionevolmente rilevato dal debitore, tenuto conto della natura dell' errore, dell' esperienza professionale dell' operatore interessato e della diligenza che questi ha dimostrato. Il debitore deve aver fornito alle autorità doganali tutte le informazioni necessarie previste dalle norme comunitarie relative alla dichiarazione in dogana e dalle norme nazionali che, all' occorrenza, le traspongano o le completino; ai fini di una tale osservanza è sufficiente che tali informazioni, anche se inesatte, siano state fornite in buona fede".
In subordine, suggerisco alla Corte di rispondere come segue:
"Le condizioni di cui all' art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 sono soddisfatte in un caso in cui, oltre all' assenza di simulazione e di manifesta negligenza, l' operatore di cui trattasi si sia fondato su un' informazione vincolante fornita da autorità doganali competenti ad una filiale dello stesso gruppo cui esso appartiene".
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) - GU L 197, pag. 1.
(2) - GU L 175, pag. 1.
(3) - V. allegato II del regolamento (CEE) del Consiglio 17 dicembre 1985, n. 3599, recante applicazione delle preferenze generalizzate per l' anno 1986 a taluni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo (GU L 352, pag. 1).
(4) - Va qui precisato che, all' epoca in cui si sono svolti i fatti, le merci rientranti nella voce 84.53 B beneficiavano anch' esse di una sospensione dei dazi, ma nei limiti di un massimale tariffario (annuale) ripartito. Tali limiti sono stati raggiunti in relazione al 1986, il che ha comportato il ripristino della riscossione dei dazi [v. regolamento (CEE) della Commissione 4 maggio 1987, n. 1236; GU L 117, pag. 5] per le operazioni effettuate in tale anno e regolarizzate successivamente al superamento dei limiti tariffari: è appunto per questo che la procedura di recupero avviata dalle autorità francesi investe solo le importazioni effettuate nel corso del 1986.
(5) - V. sentenza 22 maggio 1990, causa C-332/88, Alimenta (Racc. pag. I-2077, punto 9 della motivazione).
(6) - Sentenza 20 marzo 1986, causa 35/85, Tissier (Racc. pag. 1207, punto 9 della motivazione).
(7) - V., da ultimo, sentenza 27 giugno 1991, causa C-348/89, Mecanarte (Racc. pag. I-3277, punto 12 della motivazione).
(8) - Sentenza 27 giugno 1991, punto 22 della motivazione, citata.
(9) - GU L 160, pag. 1.
(10) - Sentenza 22 ottobre 1987, causa 314/85 (Racc. pag. 4199, punto 24 della motivazione); v. inoltre sentenza 23 maggio 1989, causa 378/87, Top Hit (Racc. pag. 1359, punto 19 della motivazione).
(11) - Direttiva della Commissione 17 dicembre 1981 che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva 79/695/CEE del Consiglio relativa all' armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci (GU 1982, L 28, pag. 38).
(12) - Il corsivo è mio.
(13) - V., da ultimo, sentenza 16 luglio 1992, causa C-187/91, Belovo (Racc. pag. I-4937, punto 17 della motivazione).
(14) - Regolamento (CEE) della Commissione 14 maggio 1991, n. 1288, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 122, pag. 11).
(15) - V. sentenza 26 giugno 1990, causa C-64/89, Deutsche Fernsprecher (Racc. pag. I-2535, punto 20 della motivazione).
(16) - Sentenza 16 luglio 1992, Belovo, punto 18 della motivazione, citata.
(17) - V. sentenza 26 giugno 1990, Deutsche Fernsprecher, punto 21 della motivazione, citata; nonché sentenza 16 luglio 1992, Belovo, punto 19 della motivazione, citata.
(18) - V. sentenza 23 maggio 1989, Top Hit, punti 22-26 della motivazione, citata.
(19) - V. sentenza 27 giugno 1991, Mecanarte, punto 29 della motivazione, citata.
(20) - GU L 352, pag. 19.
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