Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Nella presente causa il Bundesfinanzhof pone alla Corte quattro quesiti pregiudiziali miranti in sostanza ad appurare come vada classificato ai fini della nomenclatura combinata un prodotto amidaceo (avente tenore in peso di amido del 99% e di acetile dello 0,65%, determinati col metodo Ewers) costituito da fecola di patate naturale mescolata con estere di fecola di patate neutralizzato e privato dell' acetaldeide.
Tale prodotto è destinato all' utilizzazione nell' industria cartaria e tessile ed è anche idoneo per la sua natura all' alimentazione umana, benché non autorizzato dalla normativa nazionale sui generi alimentari.
2. Ricordo anzitutto che gli amidi e le fecole trovano in linea di principio la loro collocazione nel capitolo 11 della nomenclatura combinata (prodotti della macinazione, malto, amidi e fecole, inulina, glutine di frumento) e che la fecola di patate in quanto tale è menzionata più particolarmente alla sottovoce 1108 13 00.
Tuttavia, la nota 1 b) del capitolo in questione precisa che esso non comprende la farina, i semolini nonché gli amidi e le fecole preparate di cui alla voce 1901 ed è quindi necessario verificare preliminarmente se il prodotto in questione non trovi la sua collocazione sotto quest' ultima voce.
A tal fine possono essere di ausilio le note esplicative del sistema armonizzato (1), ai cui sensi la voce 1901, relativa in particolare alle preparazioni alimentari a base di amidi o fecole non nominate né comprese altrove, copre un insieme di preparazioni alimentari a base di farine, di semole, di amidi, di fecole o di estratti di malto che traggono le loro caratteristiche essenziali da tali costituenti. Queste preparazioni, aggiungono le note esplicative, sono spesso destinate alla confezione rapida di bevande, pappe, alimenti per bambini, cibi dietetici e possono anche costituire preparazioni intermedie destinate all' industria alimentare.
Ora, se è vero che le caratteristiche fisiche del prodotto in questione non sono di ostacolo ad una classificazione sotto la voce 1901, va tuttavia rilevato che questa voce sembra riguardare specificamente i prodotti destinati all' industria alimentare, mentre il miscuglio amidaceo di cui trattasi, pur essendo in linea di principio idoneo all' alimentazione umana, non sembra in realtà esservi destinato, ed anzi la normativa nazionale sembra addirittura vietarne la commercializzazione come prodotto alimentare.
3. Prima di giungere alla conclusione che il prodotto in questione, che è costituito da un miscuglio di fecola di patate e di estere di fecola di patate, possa essere classificato nella sottovoce 1108 13 00, che riguarda più particolarmente la sola fecola di patate, occorre tuttavia verificare se non vi siano altre voci della nomenclatura che si attaglino meglio a tale prodotto.
La ricorrente nella causa principale sostiene in particolare che un miscuglio amidaceo quale quello sopra descritto troverebbe più adeguata collocazione nella sottovoce 3505 10 50, relativa ad amidi e fecole esterificati o eterificati.
Secondo le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 3505, la destrina e gli altri amidi e fecole modificati compresi in questa voce sono i prodotti che provengono dalla trasformazione degli amidi o delle fecole sotto l' azione del calore, di prodotti chimici (acidi, alcali, ecc.) o di diastasi, come pure gli amidi e le fecole modificati, ad esempio, per ossidazione, eterificazione ed esterificazione. Tra gli amidi e le fecole esterificate, le note esplicative citano a mo' d' esempio gli acetati d' amido utilizzati nell' industria tessile o cartaria ed i nitrati d' amido utilizzati nella fabbricazione di esplosivi.
Sempre secondo le suddette note esplicative, la voce 3505 non comprende gli amidi e le fecole non trasformati (voce 1108), né gli appretti preparati a base di amido o di destrina per l' industria tessile, per quella cartaria o per industrie simili (voce 3809).
4. Occorre dunque verificare se il prodotto in questione possa essere considerato, ai fini della classificazione doganale, come fecola modificata e più in particolare come fecola modificata per esterificazione.
A tale riguardo va anzitutto ricordato che, a quanto risulta dall' ordinanza di rinvio, il procedimento utilizzato nella specie non ha dato luogo ad una vera e propria esterificazione della fecola, giacché l' estere di fecola di patate prima di essere mescolato con la fecola naturale è stato privato dell' acetaldeide e neutralizzato.
Inoltre, per quel che riguarda l' obiezione formulata dalla ricorrente nella causa principale, secondo cui il prodotto in questione non sarebbe esteriormente distinguibile da un estere di fecola di patate con debole grado di sostituzione, va osservato che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte (2), il fatto che due merci non posseggano caratteristiche o proprietà obiettive atte a distinguerle l' una dall' altra non implica l' impossibilità di riservare loro un diverso trattamento, basato su altri elementi obiettivi documentabili.
5. Vero è che, secondo la regola generale 3 b) per l' interpretazione della nomenclatura combinata, i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall' assemblaggio di oggetti differenti possono essere classificati secondo la materia e l' oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale. Tuttavia, come ha giustamente osservato la Commissione, le proporzioni rispettive dell' estere di fecola e della fecola naturale inducono a ritenere che sia piuttosto quest' ultima a caratterizzare il prodotto in questione. E nulla nell' ordinanza di rinvio indica che l' estere di fecola di patate contenuto nel miscuglio ne determina il carattere essenziale, mentre da una perizia effettuata dall' Istituto federale di ricerca sulla lavorazione dei cereali e delle patate, citata dal giudice di rinvio, risulta che il carattere della fecola naturale non subisce mutazione a seguito di miscelazione a secco con l' estere di fecola di patate.
Né mi sembra, alla luce di quanto detto, che possa venire in rilievo la sottovoce 3505 10 90 relativa ad altri amidi e fecole modificati, perché anche tale sottovoce presuppone comunque una sostanziale modifica del prodotto originario. Le note esplicative del sistema armonizzato citano infatti a titolo di esempio la dialdeide d' amido e l' amido trattato alla formaldeide o all' epicloridrina.
6. Il giudice di rinvio chiede poi esplicitamente se il prodotto in questione, la cui destinazione, egli precisa, non è riconoscibile dalla composizione o dal modo di presentazione, possa essere ascritto alla corrispondente sottopartizione della voce 3809, quale altra preparazione a base di sostanze amidacee non nominata né compresa altrove ed utilizzata nell' industria tessile e cartaria.
A tale riguardo osservo che già il testo della nota 1 b) al capitolo 38 sembra escludere una tale classificazione, giacché in essa si precisa che tale capitolo non comprende le miscele alimentari o altre aventi un valore nutritivo, del tipo utilizzato nella preparazione di alimenti per il consumo umano.
Ma sono soprattutto le note esplicative del sistema armonizzato che mi inducono ad escludere una tale possibilità. Ai sensi di tali note la voce 3809 comprende una vasta gamma di prodotti e preparazioni utilizzati in genere nelle operazioni di fabbricazione o di finitura delle fibre tessili, dei tessuti, dei feltri, delle carte, dei cartoni, delle pelli o di materiali analoghi.
Le suddette note precisano altresì che questi prodotti rientrano nella voce succitata in ragione della composizione e presentazione, che attribuiscono loro un' utilizzazione specifica nelle industrie menzionate nel testo della voce (tessile, cartaria e del cuoio) o in industrie simili.
Ora, una tale caratterizzazione circa la destinazione del prodotto, che appare d' altra parte necessaria ai fini della classificazione in questa specifica voce tariffaria proprio a causa delle molteplici possibilità di utilizzazione dei prodotti a base di amido, non sussiste nel prodotto in questione, che anzi, come sottolineato dallo stesso giudice a quo, non appare specificamente destinato per la sua natura e per la sua presentazione ad una utilizzazione nelle industrie chimiche dianzi citate.
7. Se si escludono le voci 1901, 3505 e 3809 non resta dunque che ritornare al punto di partenza, vale a dire alla voce 1108 e più particolarmente alla sottovoce 1108 13 00 relativa alla fecola di patate e ciò conformemente alla già citata regola generale 3 b) secondo cui i prodotti misti possono essere classificati in base alla materia che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
Secondo la ricorrente nella causa principale, tuttavia, una tale classificazione della merce troverebbe ostacolo nel disposto del regolamento di classificazione della Commissione 4 gennaio 1990, n. 28 (3).
Ai sensi dell' art. 1 e del punto 3 dell' allegato al suddetto regolamento sono classificati nella sottovoce 1108 13 00 i prodotti che si presentano in forma di polvere fine, bianca, composti di una miscela di amido naturale di patate e di piccoli quantitativi di amido acetilato di patate, oppure amido di patate avente un bassissimo tenore di acetile ed avente un tenore di amido in peso del 95% o più ed un tenore di acetile in peso inferiore allo 0,5%. La motivazione che figura nell' allegato precisa che per le loro caratteristiche (in particolare il modesto tenore di acetile) questi prodotti devono essere considerati amidi del codice NC 1108 13 00 e non amidi esterificati del codice NC 3505 10 50.
Tali disposizioni confermerebbero, secondo la ricorrente, che il prodotto amidaceo di cui trattasi, con un tenore di acetile dello 0,65%, deve essere piuttosto classificato nella sottovoce 3505 10 50.
8. Al riguardo osservo in primo luogo che, come giustamente rilevato dalla Commissione, nulla induce a ritenere che il citato regolamento miri a stabilire una distinzione, basata sul tenore di acetile, fra l' amido naturale di cui alla sottovoce 1108 13 00 e l' amido esterificato di cui alla sottovoce 3505 10 50; esso si limita a precisare che un prodotto amidaceo con le caratteristiche descritte nell' allegato deve essere classificato in ogni caso nella sottovoce 1108 13 00, senza fornire tuttavia indicazioni precise circa la classificazione di un prodotto amidaceo che abbia un tenore di acetile leggermente più elevato dello 0,5%.
In secondo luogo, va ricordato che un regolamento di classificazione della Commissione non potrebbe comunque modificare il testo o la portata della nomenclatura combinata e che, secondo costante giurisprudenza, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va ricercato di regola nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali risultano dalla formulazione della voce tariffaria e delle note concernenti le sezioni o i capitoli della Tariffa doganale comune.
Ora, se è vero che il tenore di acetile dell' amido è un rivelatore del suo grado di sostituzione, vale a dire che esso indica in quale misura l' amido è stato modificato, è del pari vero che un tenore di acetile leggermente più elevato di quanto indicato nel punto 3 dell' allegato al regolamento n. 28/90 non è di per sé un elemento sufficiente a far classificare il prodotto in questione come amido esterificato.
9. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, concludo pertanto suggerendo alla Corte di rispondere come segue ai quesiti posti dal Bundesfinanzhof:
"La nomenclatura combinata deve essere interpretata nel senso che va classificato nella sottovoce 1108 13 00 un prodotto amidaceo (avente tenore in peso di amido del 99% e di acetile dello 0,65% determinati col metodo Ewers) costituito da fecola di patate naturale mescolata con estere di fecola di patate neutralizzato e privato dell' acetaldeide, destinato all' utilizzazione nell' industria cartaria e tessile ed anche idoneo per sua natura all' alimentazione umana, sebbene non autorizzato dalla normativa nazionale sui generi alimentari".
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) - Conformemente alla giurisprudenza della Corte le note esplicative, pur non potendo modificare il testo della Tariffa doganale, costituiscono un importante strumento di interpretazione che permette di precisare o esplicitare il contenuto delle varie voci e sottovoci doganali.
(2) - V. sentenza 12 dicembre 1973, causa 149/73, Witt (Racc. pag. 1587).
(3) - GU L 3, pag. 9.
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