Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Con il presente ricorso per inadempimento, la Commissione vi invita a dichiarare che la Repubblica italiana, non comunicando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che era tenuta ad emanare per soddisfare agli obblighi impostile, da un lato, dalla direttiva del Consiglio 30 maggio 1989, 89/360/CEE (1), dall' altro dalla direttiva della Commissione 27 aprile 1989, 89/321/CEE (2), o non prendendo le misure necessarie per conformarvisi entro il termine stabilito, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell' art. 189, terzo comma, del Trattato CEE.
2. La direttiva 30 maggio 1989, 89/360/CEE, ha modificato la direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/432/CEE (3), allo scopo, in particolare, di tener conto dell' opportunità di non sottoporre più taluni tipi di suini a un esame sierologico, a seguito della minor diffusione della brucellosi così come dei mutamenti intervenuti nei sistemi di produzione.
3. L' art. 2 di tale direttiva stabilisce che entro e non oltre il 1º ottobre 1989 gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle sue disposizioni e devono informarne la Commissione.
4. La direttiva 27 aprile 1989, 89/321/CEE, ha lo scopo di introdurre nell' allegato I della direttiva 21 dicembre 1976, 77/96/CEE (4), nuovi metodi di ricerca delle trichine.
5. L' art. 2 di tale direttiva impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro e non oltre il 1º settembre 1989 e di informarne la Commissione.
6. Con lettera di diffida del 26 giugno 1990 la Commissione richiamava l' attenzione del governo italiano sulla mancanza di disposizioni d' attuazione riguardanti le due già citate direttive.
7. In data 18 marzo 1991 un parere motivato, avente ad oggetto i medesimi addebiti, veniva inviato alla Repubblica italiana, la quale non dava seguito né alla lettera di diffida né al parere motivato.
8. Nel suo controricorso, il governo italiano dà atto che le direttive "non sono state integralmente recepite nell' ordinamento giuridico interno" e che sono in via di adozione taluni decreti.
9. In considerazione della vostra costante giurisprudenza, ricorrono incontestabilmente gli estremi dell' inadempimento, a prescindere dalle difficoltà particolari addotte dallo Stato membro per spiegare le ragioni dell' inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti (5).
10. Inoltre, la trasposizione delle direttive comunitarie nell' ordinamento interno deve garantirne effettivamente la piena applicazione (6), il che non avviene nell' ipotesi di una trasposizione incompleta.
11. Concludo quindi proponendovi di constatare che la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell' art. 189, terzo comma, del Trattato CEE, non adottando nei termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per soddisfare alle prescrizioni della direttiva della Commissione 27 aprile 1989, 89/321/CEE, e della direttiva del Consiglio 30 maggio 1989, 89/360/CEE.
12. Vi invito inoltre a condannare lo Stato membro convenuto alle spese per intero, a norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.
(*) Lingua originale: il francese.
(1) ° Direttiva che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda le zone amministrative e l' abolizione dell' esame sierologico per la brucellosi per taluni tipi di suini (GU L 153, pag. 29).
(2) ° Direttiva che modifica per la seconda volta gli allegati della direttiva del Consiglio 77/96/CEE concernente la ricerca delle trichine all' importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (GU L 133, pag. 33).
(3) ° Direttiva relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (GU 29 luglio 1964, pag. 1977).
(4) ° Direttiva concernente la ricerca delle trichine all' importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (GU L 26, pag. 67).
(5) ° Per esempio, sentenze 2 dicembre 1980, Commissione/Italia, punto 4 della motivazione (cause 42/80, Racc. pag. 3635, e 43/80, Racc. pag. 3643) e 12 luglio 1988, Commissione/Italia, punto 6 della motivazione (causa 326/87, Racc. pag. 4009).
(6) ° Per esempio, sentenza 12 luglio 1988, Commissione/Italia, punto 6 della motivazione (causa 322/86, Racc. pag. 3995).
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