CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
F. G. JACOBS
presentate il 30 settembre 1992 ( *1 )
1.
La presente causa verte sul cumulo delle prestazioni previdenziali concesse in base alla normativa di due diversi Stati membri. Il problema insorto è se uno Stato membro abbia diritto di ridurre l'entità della pensione di invalidità concessa in base alla propria normativa, al fine di tener conto della pensione di invalidità che eventualmente sarebbe spettata all'interessato in un altro Stato membro, ma alla quale questi ha rinunciato, optando invece per una pensione di vecchiaia corrisposta dallo stesso Stato.
2.
La causa è stata promossa dal Tribunal du travail di Bruxelles, che chiede alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla seguente questione:
«Se gli artt. 36, n. 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 e 46, n. 1, secondo comma, “in fine”, del regolamento (CEE) n. 1408/71, che esso applica, ostino a che l'istituzione di uno Stato membro, cui è presentata, dall'istituzione di un altro Stato membro, una domanda di pensione d'invalidità in base all'art. 40 del regolamento (CEE) n. 1408/71, conceda ad un lavoratore migrante la pensione di vecchiaia in luogo della pensione d'invalidità, qualora risulti che la pensione di vecchiaia, il cui diritto esista in forza della sola normativa nazionale, sia più vantaggiosa della pensione d'invalidità, calcolata con il sistema del cumulo e della ripartizione proporzionale, ossia ostino all'interpretazione data dal resistente agli artt. 241, n. 1, del regio decreto 4 novembre 1963, emanato in applicazione della legge 9 agosto 1963, che istituisce ed organizza un regime di assicurazione obbligatoria contro la malattia e l'invalidità, e 76 quater, n. 2, nuovo primo comma, di tale legge».
Il deferimento pregiudiziale scaturisce dall'impugnazione da parte signor Iacobelli (l'attore) di una decisione con la quale si sospendeva l'erogazione delle prestazioni d'invalidità a suo favore dal 1° ottobre 1983, adottata dall'Institut national d'assurance maladie-invalidité (in prosieguo: l'«INA-MI»). L'INAMI è il primo convenuto nel procedimento principale ed ha presentato osservazioni scritte alla Corte, nonché ha partecipato all'udienza. Il secondo convenuto, l'Union nationale des fédérations mutualistes neutres, non ha partecipato al procedimento dinanzi alla Corte.
I precedenti
3.
L'attore è nato l'8 novembre 1920 ed ha lavorato in Italia fino al 1964. Dal 13 agosto 1964 era occupato in Belgio. Il 27 dicembre 1976 è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, per il quale ha riscosso un'indennità ed in conseguenza del quale gli è stata riconosciuta un'incapacità lavorativa. Dal 1° gennaio 1979 gli spettava, in linea di massima, una pensione d'invalidità italiana e dal 1° agosto 1980 gli era riconosciuta una pensione di invalidità belga. Dal 1° dicembre 1980 gli veniva riconosciuta la pensione di vecchiaia italiana, a condizione che rinunciasse alla pensione italiana di invalidità. Con lettera del 6 dicembre 1982 all'ente italiano competente, l'attore dichiarava di rinunciare alla pensione di invalidità italiana, che gli era stata riconosciuta, ma non versata.
4.
Risulta che, per effetto di un emendamento apportato nel luglio 1984, la legge italiana ora vigente consente di trasformare la pensione di invalidità in pensione di vecchiaia. Anteriormente a questa data, comunque, l'unica possibilità per l'interessato che intendeva fruire della pensione di vecchiaia, era la rinuncia alla pensione di invalidità. La conseguenza di detta rinuncia nella fattispecie era che l'attore non poteva fruire di alcun genere di prestazione a norma della legge italiana per il periodo 1o gennaio 1979-30 novembre 1980. Tuttavia, le condizioni più vantaggiose della pensione di vecchiaia in seguito concessa all'attore, lo inducevano a rinunciare retroattivamente alla pensione di invalidità per questo periodo.
5.
Mediante lettera indirizzata all'INAMI in data 4 giugno 1985, l'attore chiedeva di fruire dell'art. 235 bis del RD 4 novembre 1963, che consente il cumulo, entro un determinato limite, della pensione di invalidità e di quella di vecchiaia. L'INAMI respingeva la richiesta del signor Iacobelli, osservando che in Italia egli aveva ottenuto la pensione di vecchiaia solo rinunciando a quella di invalidità. Secondo l'INAMI, la normativa belga vigente, cioè l'art. 70, n. 2 (ora art. 76 quater, n. 2) della legge 9 agosto 1963 e l'art. 241 del RD 4 novembre 1963, osta alla concessione della pensione belga di invalidità nella misura in cui l'invalidità in questione viene indennizzata in forza della normativa di un altro Stato membro. Mi consta che l'applicazione di queste norme non può venire paralizzata rinunciando alla pensione di invalidità italiana e chiedendo in sostituzione la pensione di vecchiaia. Impugnando la decisione dinanzi al Tribunal du travail, l'attore ha osservato che la reiezione della sua istanza era incompatibile con il diritto comunitario.
Le norme di diritto comunitario da applicarsi
6.
Le norme di diritto comunitario che regolano la materia sono contenute nel regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, nella versione emendata, relativo all'applicazione dei regimi previdenziali ai lavoratori subordinati, a quelli autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e nel regolamento (CEE) del Consiglio n. 574/72, nella versione modificata, che fissa le modalità di applicazione del regolamento 1408/71. I testi dei due regolamenti sono contenuti nell'allegato I e nell'allegato II, rispettivamente, del regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 che modifica e aggiorna i regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 (GU L 230, pag. 6). Chiamerò questi due regolamenti il «regolamento» e il «regolamento d'applicazione», rispettivamente, termini che sono usati negli stessi regolamenti. Successivi emendamenti ai regolamenti, ed in particolare gli emendamenti sostanziali apportati dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7) entrato in vigore il 1° giugno 1992, non entrano in linea di conto nel procedimento odierno, pur se si può osservare che, in forza del n. 4 del nuovo articolo 95 bis del regolamento n. 1408/71 inserito dall'art. 2, punto 6 del regolamento n. 1248/92:
«I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione prima del 1° giugno 1992 possono essere riveduti a richiesta dei medesimi tenendo conto del regolamento (CEE) n. 1248/92».
7.
Il capitolo 2 (artt. 37-43) del titolo III del regolamento contiene disposizioni speciali circa le pensioni d'invalidità. L'art. 40, n. 1, recita:
«Il lavoratore subordinato o autonomo che sia stato soggetto successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri, di cui almeno una non sia del tipo previsto dall'articolo 37, paragrafo 1 (cioè legislazioni secondo le quali l'importo delle pensioni d'invalidità è indipendente dalla durata del periodo assicurativo), beneficia delle prestazioni conformemente al capitolo 3, applicabili per analogia (...)».
È pacifico che l'art. 40, n. 1 si applica nella situazione contemplata nella fattispecie, giacché la pensione di invalidità belga, ma non la pensione d'invalidità italiana, è indipendente dalla durata del periodo assicurativo. Ne consegue dunque che le norme per il calcolo delle spettanze di pensione di invalidità dell'attore sono quelle stabilite per la pensione di vecchiaia nel capitolo 3 del titolo III, che devono venire applicate in via analogica.
8.
L'art. 43 del regolamento riguarda la trasformazione di una pensione di invalidità in una pensione di vecchiaia e recita:
«1.
Le prestazioni di invalidità sono trasformate se del caso, in prestazioni di vecchiaia, alle condizioni previste dalla legislazione o dalle legislazioni secondo cui esse sono state concesse e conformemente alle disposizioni del capitolo 3.
2.
Ogni istituzione debitrice di prestazioni di invalidità in virtù della legislazione di uno Stato membro continua ad erogare al beneficiario di prestazioni di invalidità ammesso a far valere diritti a prestazioni di vecchiaia in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri, conformemente all'articolo 49, le prestazioni di invalidità cui egli ha diritto secondo la legislazione che essa applica, fino al momento in cui le disposizioni del paragrafo 1 diventano applicabili nei confronti di questa istituzione.
(...)».
9.
Come abbiamo visto, nella presente fattispecie, il capitolo 3 (artt. 44-51) del titolo III del regolamento, intitolato «Vecchiaia e morte (pensioni)» va applicato per analogia per la determinazione della pensione di invalidità dell'attore. L'art. 44 stabilisce:
«1.
I diritti a prestazioni di un lavoratore subordinato o autonomo che è stato soggetto alla legislazione di due o più Stati membri, o dei suoi superstiti, sono determinati in conformità delle disposizioni del presente capitolo.
2.
Fatto salvo l'articolo 49, si deve procedere alle operazioni di liquidazione rispetto a tutte le legislazioni alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto, non appena l'interessato abbia presentato una domanda di liquidazione. Si deroga a tale norma se l'interessato chiede espressamente di soprassedere alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati membri.
(...)».
L'art. 45, n. 1, recita:
«L'istituzione (...) di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione (...) tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione (...) compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica».
10.
L'art. 46 del regolamento contiene disposizioni particolareggiate per il calcolo delle pensioni. Qualora un istante abbia diritto a pensione a norma della legislazione di uno Stato membro alla quale è stato assoggettato, senza dover ricorrere all'applicazione dell'art. 45, n. 1, l'ente competente di detto Stato membro deve procedere ad un doppio calcolo. Anzitutto determina l'importo della pensione spettante all'interessato a norma della propria legislazione, il cosiddetto importo «autonomo». Deve poi procedere al calcolo contemplato dall'art. 46, n. 2 che si applica allorché l'istante ha diritto a pensione solo se vengono presi in considerazione i periodi assicurativi o di residenza in un altro Stato membro, secondo il criterio denominato «cumulo e ripartizione proporzionale». Se il risultato del secondo calcolo dà un importo superiore, detta cifra viene presa in considerazione ai fini dell'art. 46. Se però l'istante è stato assoggettato alla legislazione nel cui ambito detti periodi devono essere presi in considerazione, l'ente competente di detto Stato membro deve solo operare il secondo calcolo. Il totale degli importi così calcolati viene poi riconosciuto all'istante, salvo restando comunque il massimale fissato dall'art. 46, n. 3, che è stabilito per evitare un indebito cumulo delle pensioni così concesse.
11.
L'art. 49 del regolamento si applica se l'istante soddisfa le condizioni di alcune, ma non tutte, delle legislazioni alle quali è stato assoggettato. L'art. 49, n. 1, stabilisce che:
«
a)
ciascuna delle istituzioni competenti che applicano una legislazione le cui condizioni sono soddisfatte calcola l'importo della prestazione dovuta conformemente all'articolo 46;
b)
tuttavia:
(...)
ii)
se l'interessato soddisfa le condizioni di una sola legislazione senza che si debba ricorrere ai periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni le cui condizioni non sono soddisfatte, l'importo della prestazione dovuta è calcolato in base alle disposizioni della sola legislazione le cui condizioni sono soddisfatte, tenendo conto dei soli periodi compiuti sotto tale legislazione».
12.
L'art. 12, n. 2 del regolamento riguarda le disposizioni nazionali anticumulo per le pensioni e recita:
«Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di un altro Stato membro. Tuttavia, questa norma non si applica se l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura, per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi degli articoli 46, 50, 51 o dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b)».
È quindi evidente che, per le pensioni di invalidità, la seconda frase dell'art. 12, n. 2, vieta l'applicazione di norme nazionali anticumulo; a meno che, si intende, l'importo della pensione venga calcolato solo in base alla legislazione nazionale. Quindi, se la pensione è determinata secondo le disposizioni dell'art. 46, le norme nazionali anticumulo devono venir disapplicate, anche se si calcola l'importo «autonomo» della pensione a norma dell'art. 46, n. 1: v. sentenza 11 giugno 1992, cause riunite C-90/91 e C-91/91, Di Crescenzo e Casagrande (Racc. pag. I-3651, punto 20 della motivazione). Le norme nazionali anticumulo possono tuttavia entrare in linea di conto qualora la pensione venga calcolata unicamente in base alle norme nazionali e l'applicazione di dette disposizioni, comprese le norme nazionali anticumulo, porti ad un risultato più vantaggioso per l'istante che l'applicazione dell'art. 46. Come ha affermato la Corte nella sentenza 5 aprile 1990, causa C-108/89, Pian, Race. pag. I-1599, punti 8 e 9 della motivazione:
«Quando il lavoratore percepisce una pensione in forza della sola normativa nazionale, il regolamento n. 1408/71 non osta a che detta normativa nazionale gli venga applicata integralmente, comprese le norme nazionali anticumulo.
Si deve cionondimeno rilevare (...) che qualora l'applicazione della sola normativa nazionale risulti per il lavoratore meno favorevole dell'applicazione del regime di cui all'art. 46 del regolamento n. 1408/71, va applicato questo articolo (...)».
La Corte ha pure specificato che, in forza della seconda frase dell'art. 12, n. 2, se le norme nazionali anticumulo possono venir disapplicate, si deve invece applicare la norma anticumulo di cui all'art. 46, n. 3, del regolamento (v. sentenza 5 maggio 1983, causa 238/81, Van der Bunt-Craig, Race. pag. 1385, punto 15 della motivazione; e sentenza 5 aprile 1990, Pian, già ricordata, punto 10 della motivazione, e sentenza 11 giugno 1992, Di Crescenzo e Casagrande, già ricordata, punto 32 della motivazione. L'art. 46, n. 3 non va però applicato se, così facendo, si riducesse l'importo di una pensione maturata nel solo ambito della legislazione nazionale, e non in virtù delle disposizioni dell'art. 46 (v. sentenza 21 ottobre 1975, causa 24/75, Petroni, Race. pag. 1149, punto 22 della motivazione, e sentenza 18 febbraio 1992, causa C-5/91, Di Prinzio, Race. pag. I-897, punto 65 della motivazione).
13.
Il capitolo 3 (artt. 35-59) del titolo IV del regolamento d'applicazione si intitola «Invalidità, vecchiaia e morte (pensioni)». Ai sensi dell'art. 36, n. 1:
«Per beneficiare delle prestazioni ai sensi degli articoli da 40 a 51 del regolamento, (...) il richiedente è tenuto a presentare domanda all'istituzione del luogo di residenza secondo le modalità determinate dalla legislazione applicata da detta istituzione (...)»
L'art. 36, n. 4, dispone quanto segue:
«Una domanda di prestazioni presentata all'istituzione di uno Stato membro comporta automaticamente la liquidazione concomitante delle prestazioni ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri in causa alle cui condizioni il richiedente soddisfa, a meno che, in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento, il richiedente chieda di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia che sarebbero acquisite ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri».
In virtù dell'art. 37, lett. d):
«se il richiedente, in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento, chiede che si differisca la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia che sarebbero acquisite ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri, deve precisare ai sensi di quale legislazione chiede le prestazioni».
14.
L'istruzione delle pratiche di pensione nelle ipotesi contemplate dall'art. 36 del regolamento d'applicazione è disciplinata dagli artt. 41-50. In virtù dell'art. 43, n. 1, l'ente incaricato di istruire la pratica (nella fattispecie l'INAMI) registra sull'apposito modulo i periodi assicurativi o di residenza, maturati in base alla legislazione che applica, ed invia copia del modulo agli enti competenti degli altri Stati membri nei quali l'istante è stato assicurato. In virtù dell'art. 43, n. 2:
«Se vi è solo un'altra istituzione in causa, detta istituzione completa il formulario, indicando:
a)
i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione che essa applica;
b)
l'importo della prestazione alla quale il richiedente potrebbe aver diritto per questi soli periodi di assicurazione o di residenza;
e)
l'importo teorico e l'importo effettivo delle prestazioni calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento.
(...)».
In virtù dell'art. 43, n. 5:
«Nel caso di cui all'articolo 37, lettera d) del regolamento d'applicazione, le istituzioni degli Stati membri alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto, alle quali ha chiesto di differire la liquidazione delle prestazioni (...), soltanto i periodi di assicurazione o di residenza compiuti dal richiedente sotto la legislazione da esse applicata».
Esame della questione sottoposta
15.
Si deve osservare che il problema di determinare i diritti a pensione dell'istante si pone per due diversi periodi. In primo luogo, vi è il problema dell'importo della pensione d'invalidità belga, alla quale l'istante ha diritto per il periodo, certo breve, 1o agosto 1980-30 novembre 1980, durante il quale gli toccava la pensione d'invalidità italiana alla quale poi ha rinunciato, ma non gli spettava alcun'altra pensione italiana. In secondo luogo, vi è il problema di fissare l'importo delle sue spettanze complessive nel periodo che comincia il 1e dicembre 1980, per il quale egli intende percepire tanto la pensione d'invalidità belga, quanto quella di vecchiaia italiana. Nei punti seguenti esaminerò anzitutto la situazione relativa all'ultimo periodo, che dal punto di vista dell'istante è indubbiamente il più significativo.
16.
Se al signor Iacobelli fosse spettata solo la pensione di invalidità, l'applicazione delle norme comunitarie in materia non presenterebbe particolari difficoltà. L'inoltro della sua domanda all'ente belga a norma dell'art. 36, n. 1, del regolamento d'applicazione implicherebbe una concessione parallela di pensione italiana di invalidità, come contemplato dall'art. 36, n. 4. Gli enti competenti dovrebbero procedere ai calcoli previsti dall'art. 46 del regolamento e l'INAMI avrebbe facoltà di applicare le norme belghe anticumulo solo se l'esito dell'applicazione della sola normativa belga, comprese dette disposizioni, risultasse almeno altrettanto vantaggioso per l'istante quanto il riconoscimento di pensione a norma dell'art. 46. Onde stabilire l'importo definitivo della pensione, il modulo prescritto è trasmesso dall'INAMI all'ente italiano competente, a norma dell'art. 43, n. 1, del regolamento d'applicazione e rinviato all'INAMI dopo che l'ente italiano ha indicato i dati dei periodi assicurativi o di residenza maturati e degli importi della pensione calcolati conformemente all'art. 46, n. 2 del regolamento.
17.
È però d'uopo ricordare che, nella fattispecie, l'istante poteva potenzialmente chiedere in alternativa due pensioni italiane. Così stando le cose, il Tribunal du travail ritiene che la determinazione della sua pensione di invalidità fa insorgere la seguente difficoltà. Come abbiamo visto, l'art. 36, n. 4, del regolamento d'applicazione stabilisce che la domanda dell'affiliato per ottenere la pensione di invalidità implica la liquidazione parallela di pensioni a norma della legislazione di tutti gli Stati membri nei quali l'interessato presenta i necessari requisiti. A giudizio del Tribunal du travail, insorge quindi il problema se l'istante possa, conformemente a questa disposizione, venir autorizzato a rinunciare alla pensione di invalidità italiana per ottenere la pensione di vecchiaia italiana.
18.
Osserverò che, così come è formulata, la questione sottoposta dal Tribunal du travail verte sulla compatibilità con il diritto comunitario dell'azione delle autorità italiane e non di quelle belghe. Il problema da risolvere però è, in sostanza, quello dell'effetto della rinuncia alla pensione di invalidità italiana rispetto alle spettanze cumulative dell'istante sotto il profilo delle norme comunitarie, e nel nostro caso è 1'INAMI l'ente competente a decidere sulla loro applicazione. Quindi la questione mira in realtà a far dichiarare se l'ente di uno Stato membro che ha trasmesso una domanda di pensione di invalidità all'ente di un altro Stato membro, conformemente agli artt. 36 e 43 del regolamento d'applicazione, nel determinare l'importo della pensione da liquidare debba tener conto di una pensione di vecchiaia concessa dal secondo ente e non di una pensione di invalidità che avrebbe potuto venir concessa in alternativa, ma alla quale l'istante ha rinunciato, avvalendosi di una facoltà concessagli dalla legislazione del secondo Stato membro.
19.
Come si è visto, il Tribunal du travail ritiene che la rinuncia dell'istante alla pensione di invalidità italiana può essere incompatibile con l'art. 36, n. 4 del regolamento d'applicazione. A giudizio della Commissione, d'altro canto, la soluzione alla difficoltà sollevata dal giudice a quo deve ricercarsi nello stesso articolo 36, n. 4, che, ricordo, consente di non tener conto di pensioni in base alla legislazione di uno o più Stati membri allorché «in conformità dell'art. 44, n. 2, del regolamento, il richiedente chieda di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia che sarebbero acquisite». La Commissione osserva che, in virtù dell'art. 40, n. 1, del regolamento, la seconda frase dell'art. 44, n. 2, deve intendersi come applicabile in via analogica alle pensioni di invalidità e che di conseguenza la correlativa disposizione dell'art. 36, n. 4 del regolamento d'applicazione deve assumersi applicabile con lo stesso criterio.
20.
Mi pare però che la facoltà di non fornire talune prestazioni conferita dall'art. 44, n. 2, del regolamento e dall'art. 36, n. 4, del regolamento d'applicazione possa essere irrilevante quanto alla questione posta nella fattispecie. Come osserva la Commissione, la versione vigente della seconda frase dell'art. 44, n. 2 è stata inserita dal regolamento del Consiglio 21 novembre 1977, n. 2595 (GU L 302, pag. 1). Nella versione originale del regolamento n. 1408/71 (v. GU L 149, pag. 1), la frase suonava così:
«Si può derogare a tale norma se l'interessato chiede espressamente di soprassedere alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia che fossero acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati membri, e sempreché i periodi compiuti sotto questa o queste legislazioni non siano computati per l'acquisizione del diritto a prestazioni in un altro Stato membro».
Il primo considerando del regolamento n. 2595/77 illustra la finalità degli emendamenti nel modo seguente:
«(...) occorre inoltre consentire, senza restrizioni, a un lavoratore di beneficiare della pensione o della rendita ottenute in base alla legislazione di uno Stato membro e di sospendere la liquidazione della pensione o della rendita in un altro Stato membro al fine di beneficiare dell'aumento dell'importo di tale pensione o rendita che deriva dalla sospensione».
Nella versione originaria dell'art. 44, n. 2, si prevedeva dunque già la sospensione della pensione di vecchiaia, subordinata ad una limitazione nel tener conto dei periodi assicurativi, abolita con l'emendamento del 1977. È chiaro che lo scopo della disposizione originaria, ribadito dall'emendamento, era quello di chiarire che un istante non è tenuto a riscuotere immediatamente una pensione di vecchiaia che gli spetta, se può riuscire ad ottenere una pensione superiore continuando a lavorare e quindi maturando altri periodi assicurativi. Questo principio era infatti già stato sancito dalla giurisprudenza della Corte in sentenze che interpretano il regolamento n. 3 e il regolamento n. 4 del Consiglio, che non contengono alcuna disposizione espressa per la sospensione del diritto a pensione (v. sentenza 5 luglio 1967, causa 9/67, Colditz, Race. pag. 269, e sentenza 12 dicembre 1967, causa 11/67, Couture, Race. pag. 445). Pare che la disposizione sulla sospensione della pensione contenuta nell'art. 44, n. 2, sia stata inserita nel regolamento n. 1408/71 per dare esecuzione a dette sentenze.
21.
La legge nazionale sulla quale verte la presente causa, invece, prescrive che un istante rinunci alla pensione e non gli consente la sospensione. La rinuncia si risolve non in un aumento della pensione a cui si è rinunciato, bensì nell'immediato riconoscimento di una pensione diversa, sempreché sussistano i presupposti per il riconoscimento. Si noti, inoltre, che l'art. 36, n. 4, del regolamento d'applicazione si riferisce solo alla sospensione della pensione di vecchiaia e non di quella di invalidità, anche se il capitolo 3 del regolamento d'applicazione è intitolato «Invalidità, vecchiaia e morte (pensioni)». La spiegazione di questo fatto, mi pare, è che è difficile immaginare un sistema previdenziale che consenta di aumentare una pensione di invalidità per effetto di una sospensione: una pensione di invalidità è, quasi per definizione, una prestazione che si richiede immediatamente, onde far fronte ad una sopraggiunta invalidità. Non posso quindi accettare l'argomento della Commissione che la disposizione sulla sospensione della pensione di vecchiaia contenuta nell'art. 36, n. 4, del regolamento d'applicazione deve intendersi come estensibile per analogia alla rinuncia alla pensione di invalidità.
22.
Tuttavia mi pare chiaro, del pari, che una siffatta estensione non è necessaria nella fattispecie; infatti l'art. 36, n. 4, del regolamento d'applicazione non può avere l'effetto di impedire all'istante di rinunciare alla pensione d'invalidità italiana. Nel nostro caso vale lo stesso ragionamento al quale si è ispirata la Corte nell'interpretare le norme sul riconoscimento di prestazioni contenute nei regolamenti n. 3 e n. 4 del Consiglio (v. le cause Colditz e Couture, menzionate al paragrafo 20). Quindi il presupposto di cui all'art. 36, n. 4, secondo il quale una domanda di pensione «comporta automaticamente la liquidazione concomitante delle prestazioni ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri (...) alle cui condizioni il richiedente soddisfa» è una norma d'indole procedurale che non può imporre una condizione per la concessione di prestazioni che si aggiunge a quelle contemplate all'art. 44, n. 2, del regolamento, che l'art. 36, n. 4 mette in opera (v. la sentenza Couture a pag. 446 e le conclusioni dell'avvocato generale Roemer nella causa Colditz a pag. 278). Quanto al regolamento stesso, l'art. 44, n. 2, stabilisce solo che la liquidazione di prestazioni «deve operarsi rispetto a tutte le legislazioni alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto». Non mi pare che questa norma debba interpretarsi nel senso che prescrive che ad un istante deve venir riconosciuta una pensione alla quale può rinunciare, in virtù della legge nazionale, per fruire di una pensione più vantaggiosa. È quindi superfluo per l'istante fare assegnamento sulla deroga al riconoscimento concomitante di prestazioni prevista dall'art. 36, n. 4, che, come ho già detto, è destinata a disciplinare la specifica ipotesi di sospensione della pensione di vecchiaia.
23.
Quindi il problema di stabilire quali prestazioni possono venir ottenute in base alla legge di un determinato Stato membro è, in linea di principio, una questione da risolversi in base alla sola legge nazionale. Di conseguenza, allorché la legge nazionale prescrive che l'istante opti tra due prestazioni alternative, quella di cui si deve tener conto, secondo la prima frase dell'art. 44, n. 2, del regolamento e ai fini dei calcoli da effettuarsi a norma dell'art. 46, è semplicemente la prestazione che l'istante vuole ottenere. Ne consegue che, se un istante che richiede la pensione di invalidità in uno Stato membro ha facoltà, in base alla normativa di un altro Stato membro, di optare per la pensione di vecchiaia in base a detta normativa invece della pensione di invalidità, deve venir considerato come soggetto legittimato a richiedere una pensione di vecchiaia a norma della legislazione del secondo Stato membro e non come soggetto che colà fruisce di una pensione di invalidità.
24.
Così stando le cose, la norma del regolamento più adeguata mi pare l'art. 43, n. 2, citato in precedenza al paragrafo 8. Secondo questa disposizione, se un soggetto che fruisee di pensione di invalidità ottiene il riconoscimento di una pensione di vecchiaia in un altro Stato membro, il primo Stato membro deve continuare a versare all'istante la pensione di invalidità finché all'interessato spetti la pensione di vecchiaia anche in quello Stato membro. Come ha illustrato la Corte nella sentenza 19 giugno 1979, causa 180/78, Brouwer-Kaune (Race. pag. 2111, punti 6 e 7 della motivazione), in questa ipotesi il primo Stato membro può disapplicare la sua normativa anticumulo a condizione che il risultato sia quantomeno pari a quello che si otterrebbe applicando l'art. 46. Quindi, allorché si applica l'art. 43, n. 2, del regolamento, la pensione di invalidità e la pensione di vecchiaia devono considerarsi prestazioni «dello stesso tipo» ai fini della seconda frase dell'art. 12, n. 2 (v. sentenza 15 ottobre 1980, causa 4/80, D'Amico, Race. pag. 2951, punti 16 e 17 della motivazione).
25.
Sta di fatto che, come ha osservato la Corte nella citata sentenza Brouwer-Kaune, punto 3 della motivazione, l'art. 43, n. 2, del regolamento presuppone una situazione nella quale il diritto a pensione di invalidità è stato maturato in due Stati membri, e poi trasformato in spettanza di pensione di vecchiaia in uno dei due Stati, conformemente all'art. 43, n. 1. L'art. 43, n. 2, non si considera perciò in primo luogo applicabile ad una situazione nella quale l'istante deve operare una scelta tra due tipi di pensioni, ma non gli è consentito di trasformare una pensione in una di tipo diverso. È del pari chiaro, tuttavia, che l'art. 43, n. 2, non va interpretato restrittivamente. Quindi nella citata causa D'Amico, la Corte ha optato per un'interpretazione estensiva dell'art. 43, n. 2, dichiarando quanto segue al punto 15 della sentenza:
«Questa disposizione, benché contempli espressamente l'obbligo per l'ente debitore, le cui prestazioni di invalidità non sono state trasformate in prestazioni di vecchiaia, di continuare a corrispondere al beneficiario le prestazioni di invalidità, implica, tenuto conto degli artt. 48-51 del Trattato, che l'ente le cui prestazioni di invalidità siano state trasformate in prestazioni di vecchiaia non è autorizzato a cessare di corrispondere le prestazioni stesse per il motivo che l'interessato fruisce del pari di prestazioni di invalidità non ancora trasformate».
Nella causa Brouwer-Kaune, inoltre, la Corte ha chiarito che l'art. 40, n. 1, e l'art. 46 del regolamento, assieme alla giurisprudenza della Corte in materia, potevano applicarsi per analogia ad ipotesi che non erano contemplate expressis verbis dall'art. 43, osservando al punto 8 della sentenza che:
«La tutela dei diritti attribuiti dalle sole leggi nazionali, senza che si faccia ricorso al regime del cumulo e della ripartizione prorata, nonché il rispetto dei benefici che risultano eventualmente da tale regime sono dovuti nello stesso modo in tutte le ipotesi».
26.
Nella causa Brouwer-Kaune si è ritenuto che l'art. 43 non potesse applicarsi perché all'istante era stata riconosciuta una pensione di invalidità nel primo Stato membro posteriormente alla data alla quale la pensione di invalidità concessa dal secondo Stato membro era stata trasformata in pensione di vecchiaia. Nella presente causa, invece l'istante ha presentato la sua domanda di pensione di vecchiaia italiana dopo il riconoscimento della sua spettanza a pensione di invalidità belga — che è per l'appunto l'ordine contemplato dall'art. 43, n. 2. L'unica difficoltà nella fattispecie è che la domanda di pensione di vecchiaia italiana non era presentata come domanda di trasformazione di una pensione di invalidità, bensì come scelta opzionale tra i due tipi di pensione. Alla luce delle citate sentenze D'Amico e Brouwer-Kaune, tuttavia, mi pare non ci possano essere dubbi sul fatto che questa ipotesi va considerata come disciplinata dall'art. 43, n. 2, del regolamento e quindi rientra nel sistema per il calcolo delle pensioni contemplato dagli artt. 40, n. 1, e 46, o se non si segue questa via, che dette norme vanno applicate in via analogica.
27.
Mi pare, infatti, che è l'art. 43, n. 2, quello che deve venir applicato nella fattispecie. E pacifico che un istante non deve venir pregiudicato dal fatto che la legge nazionale gli ha imposto una scelta tra la pensione di invalidità e quella di vecchiaia, invece di consentirgli di trasformare l'una nell'altra: sarebbe uno scacco alla chiara finalità dell'art. 43 se un istante fosse penalizzato in questa situazione. Come ho già detto, risulta che la lacuna della normativa italiana, che non contemplava questa possibilità di concessione, è stata colmata con una modifica della legislazione in materia nel luglio 1984. Non mi pare che la posizione dell'istante venga scalfita dal fatto che la normativa in materia non conteneva ancora disposizioni in questo senso allorché ha presentato la sua domanda di pensione di vecchiaia in Italia, nel 1980. Quindi, allorché l'istante ha infine potuto fruire della pensione di vecchiaia italiana, doveva venir considerato esattamente alla stessa stregua di ogni altro istante al quale viene concessa una pensione di vecchiaia dopo essere stato titolare di una pensione di invalidità.
28.
Resta da vedere la posizione dell'interessato nel breve intervallo durante il quale non percepiva la pensione di vecchiaia italiana, ma aveva diritto (senza fruirne) ad una pensione di invalidità italiana, alla quale ha poi rinunciato. Come abbiamo già visto, l'istante deve, dal termine di questo periodo, venir considerato come qualsiasi titolare di pensione di vecchiaia italiana, e non può più ritenersi titolare di pensione d'invalidità italiana, alla quale ha rinunciato. Mi pare però che sarebbe in contrasto con il presente esame trattare l'istante in modo diverso rispetto al periodo precedente. Quindi, alla luce della rinuncia alla pensione di invalidità, l'istante deve venir trattato sotto ogni aspetto come un soggetto che non soddisfa le condizioni per ottenere in Italia la pensione di invalidità. In virtù dell'art. 49, n. 1, lett. a) e b), punto ii), del regolamento, quindi, l'ente belga deve calcolare l'importo della pensione spettante conformemente alle disposizioni della sola legge belga, ai sensi dell'art. 46, n. 1. Ne consegue che l'ente belga non ha facoltà di applicare le norme nazionali anticumulo, che in questo caso porterebbero inevitabilmente ad un risultato meno favorevole per l'istante.
29.
Giungo quindi alla conclusione che se, in una situazione come quella ora in esame, un istante è stato costretto a rinunciare alla pensione d'invalidità in uno Stato membro onde poter fruire, nello stesso Stato, di una pensione di vecchiaia, l'ente che versa la pensione di invalidità in un secondo Stato membro deve tener conto della spettanza alla pensione di vecchiaia maturata in forza della legislazione del primo Stato membro. Le due pensioni devono allora considerarsi pensioni «dello stesso tipo» ai fini dell'art. 12, n. 2, del regolamento e le disposizioni degli artt. 40, n. 1, e 46 devono venir applicate nella determinazione dell'ammontare totale della pensione concessa. Le norme nazionali anticumulo possono allora venir applicate solo se il risultato è più favorevole all'istante che l'importo calcolato secondo il criterio fissato dall'art. 46. Durante il periodo nel quale non è ancora insorta la spettanza alla pensione di vecchiaia a favore dell'interessato nel primo Stato membro, le norme nazionali anticumulo del secondo Stato membro non possono venir applicate nei confronti della pensione di invalidità alla quale si è rinunciato.
Conclusione
30.
Ritengo perciò che la questione sottoposta dal Tribunal du travail debba venir risolta come segue:
«Il regolamento del Consiglio n. 1408/71 va interpretato nel senso che, se un lavoratore in virtù della disciplina previdenziale di uno Stato membro è costretto a rinunciare ad una pensione di invalidità per poter richiedere una pensione di vecchiaia, l'ente di un secondo Stato membro, competente ad erogare prestazioni d'invalidità a norma dell'art. 40, n. 1, del regolamento non può tener conto, ai fini dell'erogazione di dette prestazioni, della pensione di invalidità alla quale l'interessato ha rinunciato e deve invece tener conto delle spettanze di pensione di vecchiaia. Allorché è stata presentata nel primo Stato membro la domanda di pensione di vecchiaia, si applicano le disposizioni del capitolo 3 del titolo III del regolamento per determinare gli importi delle pensioni d'invalidità e di vecchiaia da concedersi nei due Stati membri; e, in virtù dell'art. 12, n. 2, del regolamento, l'applicazione delle norme nazionali anticumulo è vietata, a meno che il ricorso alla legislazione nazionale, che comprende dette norme, risulti più favorevole dell'applicazione del criterio sancito dall'art. 4».
( *1 ) Lingua originale: l'inglese.
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