CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
presentate il 17 febbraio 1993 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
A — Introduzione
1.
Il presente ricorso per inadempimento si colloca nell'ambito del sistema comune di imposta sul valore aggiunto istituito dalla sesta direttiva ( 1 ), nella versione vigente quando l'importazione (intesa nel senso di entrata fisica di un bene nel territorio) da un altro Stato membro aveva ancora natura di fatto generatore d'imposta ( 2 ). La Commissione rimprovera infatti alla Repubblica francese di aver istituito, con l'art. 414 del Code des douanes francese, ed applicato un regime di sanzioni per le infrazioni alla normativa IVA all'importazione che sotto determinati profili sarebbe incompatibile con l'art. 95 del Trattato CEE. L'art. 414 del Code des douanes così recita:
«È punito con una pena detentiva fino a tre anni, con la confisca dell'oggetto della frode, con la confisca dei mezzi di trasporto, con la confisca degli oggetti serviti a celare la frode e con un'ammenda d'importo compreso tra una e due volte il valore dell'oggetto della frode ogni atto di contrabbando nonché ogni atto d'importazione o di esportazione senza presentazione della dichiarazione allorché siffatte infrazioni si riferiscono a merci appartenenti alla categoria di quelle vietate o soggette ad imposta elevata ai sensi del presente codice.
Le infrazioni concernenti merci non vietate, il cui valore non ecceda 5000 FF, sono punite con un'ammenda d'importo pari al valore di tali merci».
2.
L'azione della Commissione è stata provocata da un caso concreto di applicazione di tale disposizione, in cui la Cour d'appel d'Amiens, statuendo in secondo grado, aveva inflitto ad una cittadina belga, la signora Yetta Patron, un'ammenda di 20000 FF condannandola, inoltre, alla confisca della sua autovettura immatricolata in Belgio. Secondo questa sentenza ( 3 ), nel 1983 la signora Patron aveva importato la sua autovettura in Francia, ove a quel tempo era domiciliata, senza presentare la dichiarazione prescritta. Al caso di specie si applicava l'art. 414 del Code des douanes poiché il veicolo importato era assoggetto ad un'aliquota IVA del 33% ed era dunque soggetto ad «imposta elevata» ai sensi della suddetta norma.
3.
Nel ricorso la Commissione formula due censure fondate sull'art. 95 del Trattato CEE.
4.
La prima censura verte sul fatto che le infrazioni alla normativa l'IVA relativa ad operazioni interne non rientrano nell'art. 414 del Code des douanes, ma sono soggette ad un regime di sanzioni a parte. Per quanto concerne gli elementi caratteristici di tale regime, risultanti dalle disposizioni nazionali prodotte dallo Stato convenuto, si rinvia alla relazione d'udienza ( 4 ).
5.
A tal riguardo, la Commissione ritiene che l'art. 414 sia incompatibile con l'art. 95 del Trattato in quanto viola il principio stabilito nella sentenza Drexl ( 5 ), nella quale, la Corte ha dichiarato che:
«Una disciplina nazionale che sanzioni le infrazioni concernenti l'IVA all'importazione più severamente di quelle concernenti l'IVA sulle cessioni di beni all'interno del paese è incompatibile con l'art. 95 del Trattato qualora detta differenza sia sproporzionata rispetto alle diversità delle due categorie d'infrazioni».
6.
Con la seconda censura la Commissione critica l'art. 414 perché non contiene disposizioni che garantiscano l'applicazione dei principi elaborati nella sentenza Schul ( 6 ). Così, nel caso concreto della signora Patron l'importo dell'IVA assolta nello Stato esportatore dovrebbe essere preso in considerazione nella fissazione dell'ammenda in base all'IVA dovuta.
7.
Nella replica la Commissione fa valere inoltre che la sanzione inflitta nel caso concreto alla signora Patron è sproporzionata rispetto all'importo dovuto come IVA. D'altra parte la signora Patron ha negato di avere la propria residenza in Francia. A tal riguardo si dovrebbe tener conto del fatto che, nel caso di persone aventi doppia residenza, onde determinare lo Stato membro in cui la loro autovettura dev'essere immatricolata ed assoggettata ad imposta, devono essere presi in considerazione più elementi. In proposito, la Commissione richiama l'art. 7, n. 1 della direttiva 83/182 ( 7 ) nonché la sentenza pronunciata al riguardo nella causa Ryborg ( 8 ).
8.
La Commissione conclude che la Corte voglia:
—
dichiarare che, istituendo ed applicando disposizioni legislative, regolamentari o amministrative basate sull'art. 414 del Code des douanes francese che comminano, per le infrazioni all'IVA dovuta all'importazione da un altro Stato membro, sanzioni più severe di quelle previste per le infrazioni all'IVA relativa alle operazioni a titolo oneroso effettuate all'interno del paese, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 95 del Trattato CEE;
—
condannare la Repubblica francese alle spese.
Il governo francese conclude che la Corte voglia:
—
dichiarare il ricorso infondato;
—
condannare la ricorrente alle spese.
9.
Esso ritiene le censure della Commissione infondate e inoltre, considera tardivi determinati argomenti formulati nella replica.
Β — Il mio punto di vista
I — Sulla censura secondo cui l'art. 414 del Code des douanes viola il principio enunciato nella sentenza Drexl
10.
Onde poter adeguatamente esaminare tale censura, occorre anzitutto formulare alcune osservazioni riguardo al principio elaborato nella sentenza Drexl e, successivamente, definire l'esatta portata dell'addebito formulato dalla Commissione.
11.
1. Nella causa Drexl la Corte si è occupata di due regimi di sanzioni — concernenti rispettivamente le infrazioni commesse all'atto dell'importazione e quelle commesse in occasione di operazioni interne — che, per quanto concerne la natura e la severità delle sanzioni, si configuravano secondo modalità differenti ( 9 ). Come nel presente caso e per i beni «soggetti ad imposta elevata», il regime applicabile alle infrazioni commesse all'importazione risultava dalle disposizioni relative al contrabbando.
12.
In tale situazione la Corte doveva conciliare due principi: da una parte, il principio secondo cui le sanzioni penali sono di competenza degli Stati membri ( 10 ), dall'altra, il principio, stabilito dall'art. 95 del Trattato, della neutralità dei tributi interni con riguardo agli scambi intracomunitari.
13.
La Corte ha ritenuto lecite determinate differenze nei regimi di sanzioni (punto 22 della motivazione della sentenza):
«(...) le due categorie di infrazioni di cui trattasi si distinguono per diverse circostanze che attengono tanto agli elementi costitutivi dell'infrazione quanto alla difficoltà maggiore o minore di scoprirla. Infatti, l'IVA all'importazione è riscossa all'atto del semplice ingresso fisico del bene nel territorio dello Stato membro interessato, piuttosto che in occasione di uno scambio. Dette differenze implicano che gli Stati membri non sono obbligati ad istituire un regime identico per le due categorie di infrazioni».
14.
Tuttavia la Corte ha considerato che tali differenze non potevano in nessun caso giustificare un divario sproporzionato nella severità delle sanzioni comminate per ciascuna delle due categorie d'infrazioni ( 11 ).
15.
Il margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri presenta quindi due tratti caratteristici. Da una parte, in ordine al fatto generatore dell'IVA, gli Stati membri possono istituire per le infrazioni commesse all'importazione un regime di sanzioni differente, vale a dire, un regime che si ricollega alle disposizioni relative al contrabbando (inteso come frode alle imposte all'importazione). Dall'altra, poiché le infrazioni all'IVA commesse all'atto dell'importazione sono di norma più difficili da scoprire rispetto a quelle commesse in occasione di operazioni effettuate all'interno del paese, gli Stati membri possono modulare conseguentemente la severità delle sanzioni.
16.
Sempre con riferimento alla severità delle sanzioni, la Corte ha tracciato il limite del margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri per quanto riguarda il loro potere legislativo in materia penale ( 12 ). Questo limite vieta agli Stati membri di violare il principio della parità di trattamento, sul piano fiscale, tra le operazioni effettuate all'interno del paese e le importazioni istituendo per queste ultime sanzioni talmente severe che il divario tra le sanzioni non rispecchi più la diversità tra le due categorie d'infrazioni: in tale ipotesi, infatti, la maggior severità delle sanzioni applicabili nel caso delle importazioni non si presenterebbero più solo come reazione alle maggiori difficoltà nello scoprire le infrazioni, ma altresì (almeno in parte) come un inammissibile ostacolo alle importazioni.
17.
D'altra parte, nella motivazione della sentenza ( 13 ), la Corte ha precisato il divieto in tal modo imposto agli Stati membri, sottolineando che si deve trattare di un«divario manifestamente sproporzionato nella severità delle sanzioni (...)».
A mio avviso, la precisione così apportata al divieto non risulta tanto dal contemperamento dell'interesse degli Stati membri a preservare il potere legislativo in materia penale e dell'interesse della Comunità alla protezione delle libertà fondamentali e al funzionamento senza ostacoli del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ( 14 ). Essa, si spiega, piuttosto, col fatto che una «sproporzione» di tal genere non può di norma essere accertata con certezza matematica. Mi sia consentito di darne dimostrazione attraverso i seguenti interrogativi:
—
Quanto grande dev'essere la differenza tra le due categorie di infrazioni, per quanto attiene alla possibilità di scoprirle?
—
Che importanza dev'essere attribuita a tale differenza nella fissazione delle sanzioni?
—
Di conseguenza, che natura e che portata possono avere le diversità nelle sanzioni senza risultare sproporzionate rispetto alle differenze tra le due categorie di infrazioni?
18.
Il compito di accertare l'esistenza di una sproporzione può essere reso ancora più difficile allorché, come nel presente caso e come nella fattispecie Drexl, i regimi di sanzioni non sono strutturati allo stesso modo.
19.
Sulla base di queste considerazioni si può in definitiva stabilire in qual modo si deve procedere al confronto tra i due regimi di sanzioni per accertare l'eventuale esistenza di una sproporzione nel senso sopra indicato. Questa precisazione è anche importante nella valutazione della concreta censura formulata dalla Commissione.
20.
A tal riguardo, si deve osservare che i regimi di sanzioni di cui trattasi non sono strutturati allo stesso modo. Pertanto, nel confronto si devono considerare tutti gli elementi essenziali dei due regimi, mettendo a paragone, per quanto possibile e necessario, tutti i fattori comparabili [pena normale ed aggravi di pena, sanzioni per il tentativo, regime applicabile alle infrazioni di minima importanza, pene accessorie (confisca) ecc.]. Qualora le differenze siano particolarmente evidenti, soprattutto tra le pene detentive o le sanzioni di regola inflitte, può essere sufficiente far riferimento a quest'ultima circostanza ( 15 ). In caso contrario, si deve procedere ad una valutazione comparativa di tutti gli elementi citati ( 16 ).
21.
2. Dopo aver precisato il criterio da applicare ai sensi della giurisprudenza Drexl, possiamo passare alla delimitazione della censura a fondamento della quale la Commissione pone questa giurisprudenza.
22.
A questo proposito, si deve osservare che la Commissione censura esclusivamente il provvedimento di confisca contemplato dall'art. 414 del Code des douanes, il quale non troverebbe riscontro nelle sanzioni relative alle operazioni attuate all'interno del paese. A favore di quest'interpretazione della censura depongono i termini concordi della lettera di ingiunzione ( 17 ), del parere motivato ( 18 ) e del ricorso ( 19 ). Vero è che gli argomenti contenuti nella replica avrebbero potuto mettere in dubbio la fondatezza di quest'interpretazione. Infatti, alcune delle considerazioni svolte in quella sede potevano dare l'impressione che la Commissione mettesse in discussione l'intero regime istituito dall'art. 414 del Code des douanes, poiché esso comminerebbe sanzioni più severe rispetto al regime che si applica nel caso di infrazioni commesse in occasione di operazioni effettuate all'interno del paese ( 20 ). Tuttavia, prescindendo dal fatto che, in tale contesto, la Commissione si è limitata ad evidenziare genericamente l'esistenza di una sproporzione, senza apportare alcuna precisazione, essa ha chiarito, in risposta ad un quesito postole dalla Corte:«In questa causa, la Commissione contesta allo Stato membro convenuto la possibilità di infliggere, in occasione del controllo della riscossione dell'IVA all'importazione da altri Stati membri, la confisca della merce importata quale sanzione, mentre pene del genere non sono previste nei regimi di sanzioni per le infrazioni all'IVA verificatesi all'interno del paese» ( 21 ).
23.
Poiché la comminazione della confisca non è affatto paragonabile alle sanzioni contemplate relativamente alle operazioni effettuate all'interno del paese, la sua esistenza creerebbe una sproporzione manifesta tra le sanzioni previste per le due categorie di infrazioni ( 22 ).
24.
La Commissione precisa, altresì, di
«non aver inteso mettere in discussione, in modo generale, un'eventuale differenza di trattamento, sul piano delle sanzioni, che sarebbe operata dalla Francia a seconda che le infrazioni siano commesse all'importazione o all'interno del paese, sebbene una siffatta differenza non possa essere giustificata solamente dal fatto che l'infrazione sia commessa in occasione di un'importazione anziché di un'operazione interna» ( 23 ).
25.
Infine, pur ammettendo che le sanzioni possano essere modulate per tener conto della diversità delle circostanze delle infrazioni e della difficoltà di scoprire alcune di queste, la Commissione osserva che nulla può giustificare il mantenimento in vigore, in un mercato interno, di due regimi completamente indipendenti l'uno dall'altro e che vi risolvano in un trattamento di natura del tutto differente a seconda che l'infrazione sia commessa all'importazione da altri Stati membri o all'interno del paese ( 24 ).
26.
Nell'insieme, questi elementi della risposta al quesito della Corte confermano ciò che già emerge dal ricorso e dai documenti del procedimento precontenzioso, vale a dire che la Commissione intende criticare (solamente) la possibilità di confisca contemplata dall'art. 414 del Code des douanes, anche se è evidente che già l'esistenza di due regimi autonomi di sanzioni la inquieta.
27.
3. A questo punto non rimane che procedere all'esame della censura, in tal modo precisata, alla luce dei principi di cui alla giurisprudenza Drexl precedentemente illustrati ( 25 ).
28.
A mio parere, il ricorso dev'essere respinto su questo punto. Infatti, come risulta dalle considerazioni dianzi esposte ( 26 ) in ordine al raffronto fra regimi di sanzioni differenti, non è sufficiente, in via di principio, affermare l'esistenza di una diversità relativamente ad un determinato elemento. Al contrario, un divario sproporzionato, ai sensi della giurisprudenza Drexl, può di norma essere rilevato solo in seguito ad un confronto globale dei due regimi. Da questo punto di vista, la censura formulata dalla Commissione non soddisfa, per sua stessa natura, il criterio sancito dalla citata giurisprudenza.
29.
La questione avrebbe dovuto essere valutata diversamente qualora la Commissione avesse confrontato tra loro, gli altri elementi dei due regimi di sanzioni allo scopo di dimostrare che tali regimi — prescindendo dalla sanzione della confisca — sono di una severità sostanzialmente analoga ( 27 ). In tale ipotesi sarebbe stato necessario determinare se il confronto effettuato dalla Commissione fosse corretto quanto al metodo ed al risultato e in caso affermativo, se la sanzione della confisca determinasse una sproporzione (manifesta), essendo contemplata solamente per il caso dell'importazione.
30.
Tuttavia, il ricorso non contiene neppure un abbozzo di argomento diretto ad un confronto nel senso citato. È peraltro significativo il fatto che le disposizioni relative alle sanzioni applicabili nel caso di operazioni effettuate all'interno del paese, così come il richiamo all'art. 350 del Code des douanes ed alla relativa prassi amministrativa, figurino solamente nel controricorso.
31.
L'unico brano del ricorso che possa essere considerato come abbozzo di argomento nel senso sopra citato recita:
«Il far ricadere, sistematicamente, sotto la scure della legge penale ogni frode sull'IVA all'importazione adottando sanzioni in materia di dazi doganali perviene, se rapportato ad una repressione meno severa dell'IVA interna, ad attribuire al passaggio di una frontiera intracomunitaria un significato peculiare, incompatibile con il mercato comune» ( 28 ).
32.
Questa affermazione della Commissione rimane tuttavia sul piano puramente teorico e non spiega in che misura la normativa francese debba essere valutata secondo tale criterio. Peraltro, essa non sorprende, giacché da un esame più attento risulta che si tratta di una citazione letterale delle conclusioni presentate dall'avvocato generale Darmon nella causa Drexl e si riferisce quindi alla disciplina italiana allora in discussione ( 29 ).
33.
Gli elementi di raffronto tra i due regimi di sanzioni figuranti nella replica ( 30 ) costituiscono, secondo me, una semplice reazione agli argomenti svolti dallo Stato membro convenuto nel controricorso. Del resto, si deve rilevare che, conformemente all'art. 19 del Protocollo sullo Statuto CEE della Corte e all'art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, tocca alla Commissione indicare, nei ricorsi proposti ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, le censure precise sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi nonché, quanto meno succintamente, gli elementi di diritto e di fatto su cui si basano tali censure ( 31 ). A norma dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura, l'ampliamento dell'oggetto della controversia è possibile solo alle condizioni ivi indicate, che in questo caso non sono soddisfatte. Infine, dalla risposta della Commissione — dettagliatamente riprodotta in precedenza — al quesito postole dalla Corte risulta che la Commissione non ha intenzione di procedere ad un raffronto circostanziato dei due regimi. Di conseguenza, l'esame di questo punto si risolverebbe nel valutare la validità degli argomenti difensivi dello Stato membro convenuto, e non la fondatezza della censura dedotta dalla Commissione.
34.
La prima censura della Commissione, secondo cui l'art. 414 del Code des douanes viola il principio sancito nella sentenza Drexl, deve essere respinta.
II — Sulla censura secondo cui l'art. 414 non contiene disposizioni che garantiscano l'applicazione dei principi elaborati nella sentenza Schul alla determinazione dell'importo dell'ammenda nel caso d'infrazione all'importazione commessa da privati
35.
Questa censura — ammesso che sia ricevibile ( 32 ) — mi sembra priva di ogni fondamento. La Commissione muove infatti dalla premessa che l'ammenda comminata dall'art. 414 del Code des douanes sia fissata in funzione dell'importo, non versato, dell'IVA all'importazione. Come ha giustamente rilevato lo Stato membro convenuto, questa premessa non corrisponde al vero. L'importo dell'ammenda comminata è infatti compreso tra una e due volte il valore dell'«oggetto della frode»; esso è quindi basato sul valore del bene importato e non sull'importo dell'IVA dovuta.
III — Sulla censura secondo cui la sanzione inflitta nel caso concreto alla signora Patron è sproporzionata rispetto all'imposta dovuta
36.
Tale censura è irricevibile, giacché non se ne è fatta menzione né nel procedimento precontenzioso né nel ricorso e poiché essa non presenta alcun nesso con le conclusioni dell'atto introduttivo.
37.
Ad ogni buon conto, faccio osservare che questa censura non può in alcun caso essere intesa quale mero ampliamento della prima. La prima censura si fonda (come le conclusioni del ricorso) su di un raffronto tra due casi di imposizione e concerne in sostanza il principio della parità di trattamento (di cui l'art. 95 costituisce espressione specifica). Per contro, nella censura in esame viene confrontata la gravità di un'infrazione fiscale (espressa dall'importo dell'imposta non assolta) con la severità della sanzione, il che vi risolve in un esame alla luce del principio di proporzionalità.
IV — Sulla censura concernente la residenza della signora Patron
38.
Quest'ultima censura è stata dedotta per la prima volta nella replica ( 33 ) e quindi dev'essere considerata irricevibile per le stesse ragioni che valgono per la censura precedente.
C — Conclusione
39.
Vi suggerisco quindi:
«—
di respingere il ricorso
—
di condannare la Commissione alle spese, ai sensi dell'art. 69 del regolamento di procedura».
( *1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 1 ) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari-Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13 giugno 1977, pag. 1).
( 2 ) V. il combinato disposto dell'art. 2, punto 2, e dell'art. 7 della direttiva nella sua prima versione. La direttiva modificativa 16 dicembre 1991, 91/680/CEE (GU L 370 del 31 dicembre 1991, pag. 1), ha introdotto con decorrenza dal 1o gennaio 1993 un nuovo regime, fondato non più sull'importazione intracomunitária bensì sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati a titolo oneroso all'interno del paese (v. art. 28 bis, nella versione di cui alla citata direttiva 91/680).
( 3 ) Sentenza 14 gennaio 1986; v. allegato alla controreplica. La Cour de cassation ha confermato questa sentenza il 15 febbraio 1988.
( 4 ) V. ibidem il punto I. A).
( 5 ) Sentenza 25 febbraio 1988, causa 299/86, procedimento penale a carico di Rainer Drexl (Race. 1988, pag. 1213).
( 6 ) Sentenza 5 maggio 1982, causa 15/81, Schul (Racc. 1982, pag. 1409), confermata da ultimo dalle sentenze 26 febbraio 1991, cause C-120/88, C-119/89 e C-159/89 (Racc. 1991, pag. I-621; I-641 e rispettivamente pag. I-691).
( 7 ) Direttiva del Consiglio, 28 marzo 1983, relativa alle franchi-tie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU L 105 del 23 aprile 1983, pag. 59).
( 8 ) Sentenza 23 aprile 1991, causa C-297/89, Ryborg (Racc. 1991, pag. I-1943).
( 9 ) V. punto I 1., sub b), della relazione d'udienza in quella causa.
( 10 ) Sentenza 11 novembre 1981, causa 203/80, procedimento penale a carico di Guerrino Casati (Racc. 1981, pag. 2595, punto 27 della motivazione); sentenza nella causa Drexl, loc. cit., punto 17 della motivazione.
( 11 ) Punti 23 e 25 della motivazione, nonché punto 2 del dispo-sitivo.
( 12 ) V. la citazione di cui al paragrafo 5, nonché il paragrafo 15 di queste conclusioni.
( 13 ) V. punto 23 della motivazione della sentenza.
( 14 ) La precisazione che deve trattarsi di una sproporzione «manifesta» non figura nel dispositivo della sentenza.
( 15 ) Così ha dichiarato la Corte nella sentenza Drexl (punto 23 della motivazione): «Una sproporzione siffatta sussiste quando la sanzione comminata per il caso dell'importazione comporta, di norma, pene detentive e la confisca della merce in forza delle norme intese a reprimere in contrabbando, mentre sanzioni comparabili non sono contemplate o non sono applicate in modo generale, nel caso di infrazione all'IVA negli scambi interni». Occorre tuttavia rilevare che la premessa secondo la quale le sanzioni contemplate dalla normativa italiana per le infrazioni commesse in occasione di importazioni comporterebbero, di norma, pene detentive non corrisponde al vero: v, l'art. 292 del decreto n. 43 (relazione d'udienza, Racc. 1988, pag. 1214, in particolare pag. 1215), nonché sentenza 21 febbraio 1989 della Corte suprema di cassazione, Cassazione penale 1989, n. 1345, pag. 1547, in particolare a pag. 1550.
( 16 ) Molto chiaramente in tal senso, sentenza 21 febbraio 1989 della Corte suprema di cassazione (v. nota precedente), nonché la sentenza 14 dicembre 1988 pronunciata dalla Corte d'appello di Genova, giudice di rinvio, in seguito alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa Drexl: Cassazione penale 1989, n. 1367, pag. 1568.
( 17 ) V. pag. 2, primo e secondo capoverso.
( 18 ) V. pag. 2, primo capoverso, pag. 3, primo capoverso, e pag. 4, secondo capoverso.
( 19 ) V. pag. 3, punto 1, secondo capoverso, c pag. 5, ultimo capoverso.
( 20 ) V. pag. 4, penultimo capoverso, pag. 7, penultimo capo-verso, e pag. 10, primo capoverso, in fine.
( 21 ) V. pag. 2 della risposta del 9 dicembre 1992, punto 1, primo capoverso; il corsivo è mio.
( 22 ) V. i due ultimi capoversi a pag. 2 della risposta.
( 23 ) V. pag. 3 della risposta, primo capoverso; il corsivo è mio.
( 24 ) V. pag. 3 della risposta, ultimo capoverso.
( 25 ) V. sopra, paragrafi 12 e seguenti.
( 26 ) V. sopra, paragrafi 20 e seguenti.
( 27 ) O addirittura, che il regime applicabile alle importazioni è ancora più severo dell'altro.
( 28 ) Ricorso, pag. 8, secondo capoverso, seconda frase.
( 29 ) V. paragrafo 15 delle conclusioni dell'avvocato generale Darmon (Racc. 1988, pag. 1222, in particolare pag. 1225).
( 30 ) V. sopra, nota 20.
( 31 ) Giurisprudenza costante: v., per esempio, sentenza 31 marzo 1992, causa C-52/90, Commissione/Danimarca (Racc. 1992, pag. I-2187, punto 17 della motivazione).
( 32 ) Secondo una giurisprudenza costante, l'oggetto della lite nel procedimento promosso ai sensi dell'art. 169 è segnatamente limitato alle censure formulate nelle conclusioni del ricorso (v., ad esempio, sentenza 7 marzo 1992, causa C-61/90, Commissione/Grecia, Racc. 1992, pag. I-2407, punto 9 della motivazione). A tal riguardo si deve rilevare che, come risulta dal loro stesso tenore, le conclusioni del ricorso si riferiscono solamente alla prima censura.
( 33 ) Nel ricorso si legge, è vero (pag. 4, terzo capoverso), che la signora Patron ha importato ü suo veicolo «temporaneamente». Tuttavia, da nessun punto del ricorso risulta che la Commissione auspichi che la Corte si pronunci parimenti su tale questione.
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