Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La presente causa concerne una domanda di pronuncia pregiudiziale formulata dalla Corte suprema di cassazione italiana riguardante l' art. 9, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 30 aprile 1975, n. 1153, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti d' accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto (1). La questione sollevata è sorta nell' ambito di una controversia tra il Prefetto di Ravenna e il signor Attilio Contarini.
2. Il 24 aprile 1986 il Prefetto di Ravenna irrogava una sanzione pecuniaria al Contarini in quanto questi non aveva compilato la colonna 14 di un documento di accompagnamento per un vino nuovo ancora in fermentazione. Secondo il Prefetto il Contarini era tenuto a siffatta compilazione a norma dell' art. 9, n. 1, del regolamento n. 1153/75. Questo articolo, sostituito nel frattempo dal regolamento (CEE) 10 aprile 1989, n. 986 (2), viene citato per esteso nella relazione d' udienza. Il Contarini non è d' accordo col Prefetto e al riguardo si basa sull' ultima frase dell' art. 9: "Queste menzioni non sono obbligatorie". A suo avviso questa frase si riferisce a tutto l' art. 9, e quindi non soltanto al n. 3 di questo articolo. Il Contarini, qualora avesse ragione, non dovrebbe compilare per intero la colonna 14. Anche il Pretore di Lugo, dinanzi al quale il Contarini ha proposto opposizione avverso la suddetta sanzione del Prefetto di Ravenna, era di questo avviso.
3. Avverso la sentenza del Pretore di Lugo il Prefetto di Ravenna presentava ricorso dinanzi alla Corte suprema di cassazione. Quest' ultima ha quindi chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee "se la proposizione contenuta alla fine dell' art. 9 del regolamento n. 1153/75 (' queste menzioni non sono obbligatorie' ) si riferisca a tutte le disposizioni dello stesso art. 9 (come ha ritenuto la sentenza impugnata), ovvero alle sole disposizioni del comma 3 (come ha sostenuto l' appellante)".
4. Al pari di quanto asserito dalla Commissione e dal governo italiano nelle loro osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte di giustizia ritengo che l' ultima frase dell' art. 9 non si riferisca a tutto l' art. 9, ma soltanto al suo terzo paragrafo.
Una prima indicazione a favore di questa tesi è costituita dalla collocazione della frase all' interno dell' art. 9. Il legislatore comunitario, se avesse voluto rendere facoltative tutte le menzioni figuranti nell' art. 9, avrebbe ° come giustamente osserva la Commissione ° previsto al riguardo un ultimo paragrafo separato. Una conferma di questo assunto ° successiva però ai fatti di cui trattasi ° è data dalla circostanza che quando nel 1986 all' art. 9 è stato aggiunto un quarto paragrafo (riguardante il vino da tavola rosso spagnolo) (3), l' ultima frase in questione ha conservato la sua collocazione originaria all' interno di detto articolo. Di conseguenza questa frase non era più quindi l' ultima frase dell' art. 9, ma l' ultima frase del terzo paragrafo dell' art. 9, e da ciò chiaramente emerge che nell' ambito di tutta la disciplina contenuta nell' art. 9 essa intendeva riferirsi esclusivamente al n. 3.
5. Vi è inoltre un motivo sostanziale per non attribuire natura facoltativa alle menzioni elencate nel primo paragrafo. Tanto la Commissione quanto il governo italiano giustamente rilevano che l' art. 9 del regolamento n. 1153/75 intende evitare che una merce sia soggetta per due volte allo stesso trattamento. Tale rischio di doppio trattamento è naturalmente maggiore per i prodotti non finiti menzionati nell' art. 9, n. 1, primo comma (fra i quali vi è il vino nuovo ancora in fermentazione di cui è causa). Per detti prodotti è quindi necessaria un' ulteriore tutela mediante menzioni obbligatorie apposte sui documenti di accompagnamento.
6. Infine, sembra che l' interpretazione estensiva proposta dal Contarini in merito alla frase di cui trattasi sia in contrasto con la ratio del regolamento n. 1153/75. Il quinto considerando di questo regolamento stabilisce infatti che "uno degli scopi del documento di accompagnamento deve essere quello di informare il più completamente possibile il destinatario sulla natura del prodotto che riceve" e "che è quindi necessario che i prodotti trasportati siano specificati nei documenti con la massima precisione" (il corsivo è mio). Questo considerando depone, in caso di dubbio, a favore della tesi della presentazione obbligatoria e non facoltativa delle informazioni.
7. In conclusione, suggerisco alla Corte di giustizia di risolvere come segue la questione formulata dalla Corte suprema di cassazione.
"L' ultima frase dell' art. 9 del regolamento (CEE) n. 1153/75 si riferisce soltanto al n. 3 di questo articolo".
(*) Lingua originale: l' olandese.
(1) ° GU 1975, L 113, pag. 1.
(2) ° V. art. 23 del regolamento (CEE) della Commissione 10 aprile 1989, n. 986, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU 1989, L 106, pag. 1).
(3) ° V. art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 18 febbraio 1986, n. 418, che modifica taluni regolamenti relativi al settore vitivinicolo, in seguito all' adesione della Spagna e del Portogallo (GU 1986, L 48, pag. 8). Il regolamento n. 418/86 è entrato in vigore il 29 febbraio 1986, vale a dire prima del provvedimento sanzonatorio.
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