CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
C. GULMANN
presentate l'8 ottobre 1992 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
Il Rechtbank van eerste aanleg di Anversa ha sottoposto alla Corte, in una causa intentata dallo Stato belga contro la ditta NV Suiker Export, la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'art. 15 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330, vada interpretato nel senso che un prelievo all'importazione è dovuto, anche qualora non venga contestato che le merci di cui trattasi erano di origine nazionale e sono state rubate mentre, prima della loro esportazione in paesi terzi, erano poste sotto lo status di merci Ti al fine di ottenere restituzioni all'esportazione e l'operatore cui è stato richiesto un prelievo all'importazione ha già rimborsato le restituzioni all'esportazione precedentemente ottenute ( 1 )».
Per l'illustrazione degli antefatti della causa nonché dei mezzi dedotti dalle parti nelle osservazioni presentate alla Corte, faccio rinvio alla relazione d'udienza.
Mi pare evidente che un prelievo all'importazione non è dovuto per merci che sono originarie di uno Stato membro e che non sono state esportate. Per motivare questa conclusione è sufficiente, come ha sostenuto la convenuta nella causa principale, fare riferimento al fatto che il regime di prelievo all'importazione si applica all'importazione di merci da paesi terzi ed è volto a compensare la differenza tra i prezzi inferiori praticati sul mercato mondiale e i prezzi della Comunità ( 2 )
Questa interpretazione, manifestamente corretta, non può essere inficiata, come sostiene la Commissione, dal fatto che le merci che «sono state oggetto di formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi» ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 222/77, relativo al transito comunitario ( 3 ) debbano essere vincolate alla procedura di transito comunitario esterno, cioè essere assoggettate ad una dichiarazione Ti esattamente come le merci che non sono originarie degli Stati membri e non sono state poste in libera pratica ( 4 ) Non è neanche possibile dare importanza al fatto che l'amministrazione nazionale doganale ha imposto, nell'ambito della procedura doganale di regolarizzazione e per esigenze di pura tecnica doganale, che la merce di cui trattasi venga dichiarata all'importazione e immessa al consumo.
Conclusioni
Propongo pertanto alla Corte di risolvere nel modo seguente la questione sollevata:
«L'art. 15 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330, deve essere interpretato nel senso che un prelievo all'importazione non è dovuto per merci di origine nazionale che siano state rubate mentre erano state poste sotto lo status di merci Ti prima di essere esportate in paesi terzi al fine di ottenere restituzioni all'esportazione, qualora le restituzioni precedentemente ottenute per detta esportazione siano state rimborsate».
( *1 ) Lingua originale: il danese.
( 1 ) La Commissione ha rilevato nelle sue osservazioni che l'art. 15 del regolamento del Consiglio n. 3330/74 era stato sostituito con una disposizione identica contenuta nell'art. 16 del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785 (GU 177, pag. 4), ed ha sostenuto che la questione sollevata dal giudice di rinvio riguarda l'interpretazione di âuesta disposizione in quanto dagli arti di causa risulta che la convenuta nella causa principale è suto chiesto, con lettera 19 giugno 1986, il pagamento di un prelievo all'importazione. Tuttavia risulta dalle osservazioni presentate dall'attore nella causa principale che il furto della merce di cui trattasi è stato denunciato il 7 novembre 1978 e che la dichiarazione all'importazione redatta in seguito risale al 9 gennaio 1979. Questa dau deve essere considerau decisiva e non vi è pertanto motivo di riformulare la presente questione pregiudiziale.
( 2 ) V. in proposito il quinto ‘considerando’ del regolamento n. 3330/74 dal seguente tenore:
«considerando che l'attuazione di un mercato unico dello zucchero per la Comunità implica sempre, oltre a un regime unico di prezzi, l'insuurazione di un regime comune degli scambi alla frontiera esterna della Comunità; che, oltre al sistema degli interventi, anche un regime degli scambi che comporti un sistema di prelievi all'importazione e di restituzioni all'esportazione tende a subilizzare il mercato comune evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità; che, di conseguenza, è opportuno prevedere la riscossione di un prelievo all'importazione in provenienza dai paesi terzi e il versamento di una restituzione all'esporuzione verso detti paesi, volti entrambi a coprire la differenza tra i prezzi praticati all'esterno e all'interno della Comunità, se i prezzi del mercato mondiale sono inferiori a quelli della Comunità».
( 3 ) GU 1977, L 38, pag. 1.
( 4 ) L'art. 1, n. 2, del regolamento n. 222/77 dispone fra l'altro:
«2.
Circolano, vincolate alla procedura del transito comunitario esterno:
a)
(...)
b)
le merci che, pur soddisfacendo alle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, sono state oggetto di formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi nel quadro della politica agricola comune;
c)
(...)».
La disposizione di cui all'art. 1, n. 2, len. b), è stata adottata con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2719, che modifica l'art. 1 del regolamento (CEE) n. 542/69 relativo al transito comunitario (GU 1972, L 291, pag. 24). Il regolamento n. 542/69 è suto poi sostituito con regolamento n. 222/77. Le merci dì cui è causa rientravano in precedenza nell'ambito di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di transito comunitario interno. Dai ‘considerando’ del regolamento n. 2719/72 emerge che detta disposizione è stata adottata «per ragioni di ordine amministrativo e per evitare pratiche fraudolente».
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