Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A ° Fatti
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Amburgo, di cui oggi mi occupo, verte sulla restituzione all' esportazione della vitamina C (acido ascorbico) di cui alla sottovoce 29.38 V C della tariffa doganale comune (codice NC ° nomenclatura combinata ° 2936 27 00).
2. Questo prodotto figura nell' allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1). La sua esportazione può quindi dar luogo ad una restituzione all' esportazione qualora le condizioni di cui all' art. 19 del regolamento siano soddisfatte. Il n. 1 di questa disposizione stabilisce in particolare:
"Nella misura necessaria per consentire l' esportazione dei prodotti di cui all' articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c) e d), come tali o sotto forma delle merci elencate nell' allegato I, sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui al medesimo paragrafo, lettere a) e c), la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all' esportazione".
3. Lo zucchero bianco (voce 17.01 A della tariffa doganale comune = codice NC 1701 99 10) fa parte dei prodotti di cui all' art. 1, n. 1, lett. a), del regolamento. Questo prodotto si colloca all' inizio del processo di fabbricazione con cui la ricorrente nella causa principale (in prosieguo: la "ricorrente") produce l' acido ascorbico esportato.
4. Il meccanismo per la fissazione delle restituzioni all' esportazione per i prodotti, che in questo modo sono stati realizzati attraverso la trasformazione di prodotti essi stessi soggetti all' organizzazione del mercato interessato ° ad esempio quella dello zucchero ° è disciplinato dal regolamento (CEE) n. 3035/80 (2). Questo meccanismo, che costituisce l' oggetto della presente controversia, comprende in pratica due procedimenti. Per taluni "prodotti di base" elencati nell' allegato A del regolamento ° tra cui lo zucchero bianco ° un tasso di restituzione è fissato, ai sensi dell' art. 4, di regola mensilmente (n. 1), secondo i criteri di cui ai nn. 2-5 di questa disposizione. Il modo in cui, in base a questo tasso, la restituzione dev' essere calcolata per i prodotti effettivamente esportati (denominati "merci" ° v. l' art. 1, n. 1, secondo comma, del regolamento) viene descritto nell' art. 3 in collegamento con l' art. 2 del regolamento. L' art. 3 fissa "la quantità di ciascuno dei prodotti di base che deve essere presa in considerazione" in ciascun caso. A tal fine esso distingue le merci elencate nell' allegato B (art. 3, nn. 1 e 2) e quelle comprese nell' allegato C (art. 3, n. 3). Il principio, indubbiamente mitigato da varie modalità, consiste, nel caso dell' allegato B, nel calcolare concretamente "la quantità (...) effettivamente utilizzata per la fabbricazione della merce esportata". Nel caso dell' allegato C il calcolo figura già ° forfettariamente ° nello stesso allegato citato, cosicché l' art. 3, n. 3, del regolamento semplicemente vi si richiama.
5. In base a questa premessa l' art. 2, primo comma, stabilisce la seguente regola:
"L' importo della restituzione accordata per la quantità, determinata conformemente alle disposizioni dell' art. 3, di ciascuno dei prodotti di base esportati sotto forma di una stessa merce, si ottiene moltiplicando tale quantità per il tasso della restituzione relativo al prodotto di base considerato, quale risulta, per unità di peso, dall' applicazione dell' articolo 4" (3).
6. Inoltre, l' art. 2, quarto comma [nella versione di cui all' art. 2 modificata dall' art. 1, n. 5, del regolamento (CEE) n. 2223/86 (4); in origine terzo comma, immutato, nella versione originale dell' art. 2], al quale si richiama l' ordinanza di rinvio, dispone:
"Quando una merce è entrata nella fabbricazione della merce esportata, il tasso di restituzione da prendere in considerazione per il calcolo dell' importo relativo a ciascuno dei prodotti di base, prodotti ottenuti dalla loro trasformazione o prodotti la cui assimilazione a una di queste due categorie risulta dalle disposizioni dell' articolo 1, paragrafo 2, che sono stati impiegati nella fabbricazione della merce esportata, è quello applicabile in caso di esportazione della prima merce allo stato naturale" (5).
7. Come si è detto, questo meccanismo si applica anche ad altre organizzazioni di mercati, in ispecie all' organizzazione dei mercati dei cereali disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2727/75 (6), il cui articolo 16 è il corrispondente del citato art. 19 nell' organizzazione dei mercati dello zucchero. L' allegato B, cui fa riferimento l' art. 16 del regolamento n. 2727/75, comprende tuttavia l' acido ascorbico soltanto dal 28 gennaio 1989, data dell' entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 166/89, che l' ha modificato (7).
8. Per quanto riguarda l' acido ascorbico esportato dalla ricorrente dal 1984, il processo di fabbricazione comprendeva le seguenti fasi:
zucchero bianco (saccarosio (8)) ° glucosio ° sorbite ° acido ascorbico.
9. La particolarità di questo procedimento è che dal saccarosio si ottiene anzitutto il glucosio, che a sua volta poi è trasformato in sorbite, mentre il metodo "classico" consiste nel trasformare direttamente il saccarosio in sorbite.
10. Dagli atti della causa principale risulta che lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas (in prosieguo: il "convenuto") ha, in un primo tempo, concesso restituzioni all' esportazione per le esportazioni del prodotto elaborato dalla ricorrente secondo questo procedimento. Tuttavia, dal 1987 (domanda del 21 agosto 1987, esportazione del 12 agosto 1987) esso ha respinto 106 domande successive di restituzione con decisione del 18 luglio 1989.
11. L' ordinanza di rinvio rileva che, a tale scopo, il convenuto ha anzitutto fatto valere l' art. 2, quarto comma, del regolamento n. 3035/80 e ne ha dedotto che, poiché le merci esportate sono state prodotte dalla sorbite, il calcolo della restituzione doveva basarsi sul tasso applicabile alla sorbite. La restituzione per la sorbite è, a sua volta, calcolata in base all' allegato C del regolamento n. 3035/80. Al riguardo, il convenuto si richiama alla nota 7 inserita in questo allegato C dal regolamento n. 2223/86, che dispone quanto segue:
"La restituzione è fissata in funzione delle quantità utilizzate di D-glucitolo (sorbite) ottenuto da prodotti amilacei e di D-glucitolo (sorbite) ottenuto da saccarosio ed è calcolata in base alle seguenti quantità di granturco e di zucchero bianco:
° 1,52 kg di granturco per 1 kg di D-glucitolo (sorbite) in soluzione acquosa, ottenuto da prodotti amilacei,
° 0,74 kg di zucchero bianco per 1 kg di D-glucitolo (sorbite) in soluzione acquosa, ottenuto da saccarosio,
° 2,45 kg di granturco per 1 kg di D-glucitolo (sorbite) non in soluzione acquosa, ottenuto da prodotti amilacei,
° 1,06 kg di zucchero bianco per 1 kg di D-glucitolo (sorbite) non in soluzione acquosa, ottenuto da saccarosio" (9).
12. Si deve qui far notare che, prima dell' inserimento di questa nota nell' allegato di cui trattasi, i coefficienti di conversione che si applicavano alla sorbite (sia quelli di cui al capitolo 29, sia quelli di cui al capitolo 38 della tariffa doganale comune) erano indicati all' interno stesso del testo dell' allegato. I coefficienti stessi non hanno subito, almeno per quanto riguarda le varietà di sorbite ottenute dallo zucchero, alcuna modifica.
13. Il convenuto ritiene che il glucosio dal quale è stata ottenuta la sorbite costituisca un prodotto amilaceo ai sensi della citata nota, qualunque sia il prodotto agricolo dal quale è stata effettivamente prodotta. Orbene, per il glucosio, che non rientra nell' organizzazione comune dei mercati dello zucchero, ma in quella dei cereali, nel periodo controverso non è stata fissata alcuna restituzione; soltanto dall' entrata in vigore del regolamento n. 166/89 viene concessa una restituzione.
14. La ricorrente ha presentato un ricorso avverso la decisione di rigetto. Il Finanzgericht di Amburgo adito nutre dubbi in ordine all' interpretazione di talune delle citate disposizioni del regolamento n. 3035/80. Esso ha quindi sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se il combinato disposto degli artt. 2, quarto comma, 3, nn. 1, 2 e 3, e dell' allegato C, nota 7, del regolamento (CEE) n. 3035/80 debba essere interpretato nel senso che per la vitamina C ottenuta dalla sorbite la restituzione all' esportazione può essere concessa in base ai tassi fissati per lo zucchero anche nel caso in cui la sorbite sia stata ottenuta dal glucosio ricavato da zucchero bianco".
B ° Il mio parere
15. I. In primo luogo, vorrei far notare che tra le disposizioni citate nella questione pregiudiziale, l' art. 2, quarto comma, del regolamento n. 3035/80 non si applica al calcolo della restituzione all' esportazione nel caso di specie, delimitato dalla questione stessa. Questa disposizione riguarda, come dimostrano l' espressione "entrata nella fabbricazione" e le modalità di calcolo della restituzione che essa descrive, l' ipotesi di una merce esportata che è stata ottenuta utilizzando vari prodotti agricoli (v. il quinto 'considerando' del regolamento).
16. II. Al contrario, l' economia del regolamento in precedenza illustrata esige, se si cerca una norma che possa eventualmente escludere il diritto alla restituzione, che ci si basi sull' art. 3, nn. 1 e 2, poiché il prodotto esportato figura nell' allegato B del regolamento.
17. 1. Al riguardo, si deve tener conto della particolarità del caso di specie, vale a dire che l' acido ascorbico esportato è ottenuto direttamente dalla sorbite, mentre il prodotto di base costituisce di per sé soltanto il punto di partenza di fasi precedenti della trasformazione. Orbene, le varie alternative di cui al n. 1 si basano sulla quantità "effettivamente utilizzata nella fabbricazione della merce esportata", per cui secondo il n. 2, prima frase:
"(...) sono considerati come effettivamente impiegati i prodotti utilizzati allo stato naturale nel processo di fabbricazione della merce esportata" (10).
18. Ne consegue che la disposizione che si applica al calcolo di cui trattasi deve soddisfare un duplice requisito.
In primo luogo, essa deve costituire il nesso aritmetico tra il prodotto esportato e la merce che è stata direttamente utilizzata per la sua fabbricazione (quindi la sorbite).
In secondo luogo, lo stesso nesso dev' essere stabilito tra l' ultima merce citata e il prodotto di base; inoltre, si deve tener conto della particolarità relativa al fatto che la sorbite figura nell' allegato C del regolamento, cosicché si applicano ° almeno secondo la regola di cui al n. 3 ° i tassi forfettari di conversione che vi sono menzionati.
19. 2. Nell' art. 3, n. 1, lett. c), primo trattino, del regolamento io ravviso tale disposizione. Esso dispone in particolare che:
"Se è utilizzato:
° un prodotto non compreso nell' allegato II del Trattato, ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di cui alla lettera a) o b),
(...)
tale quantità, da determinarsi in base alla quantità di detto prodotto effettivamente utilizzato nella fabbricazione della merce esportata è uguale, per ciascuno dei prodotti di base considerati e fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, alla quantità riconosciuta dalle autorità competenti in conformità delle disposizioni dell' articolo 8, paragrafo 1".
20. a) A prescindere dai dubbi espressi nell' ordinanza di rinvio, sui quali tornerò in prosieguo, il caso di specie si inserisce perfettamente nell' economia di questo testo.
21. Per quanto riguarda le condizioni di cui al primo trattino, si deve rilevare che un prodotto non compreso nell' allegato II del Trattato, vale a dire la sorbite, è stato utilizzato nella fabbricazione della merce esportata. Questo prodotto è, a sua volta, ricavato dalla trasformazione di un prodotto di base, quindi di un prodotto di cui alla lettera a) dello stesso numero. In prosieguo farò notare che questa conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che la sorbite ottenuta non proviene direttamente dal prodotto di base.
22. Essendo così soddisfatte le condizioni di cui al primo trattino, il quantitativo del prodotto di base da prendere in considerazione dev' essere valutato in due tempi.
23. Anzitutto, viene stabilito che esso dev' essere determinato "in funzione della quantità del suddetto prodotto effettivamente utilizzato per la fabbricazione della merce esportata". Si devono quindi in un primo tempo determinare le quantità di sorbite ° concretamente ° utilizzate per la fabbricazione delle quantità di acido ascorbico esportate.
24. Il quantitativo del prodotto di base che dev' essere calcolato in tal modo è poi "uguale (...) fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, alla quantità riconosciuta dalle autorità competenti in conformità all' articolo 8, paragrafo 1". La riserva a favore del n. 3 riguarda ° non vedo come si possa interpretarla in modo diverso ° il caso in cui il prodotto (direttamente) utilizzato per la fabbricazione della merce esportata figura nell' allegato C del regolamento ed il caso in cui devono quindi applicarsi le formule di conversione che vi sono menzionate. Poiché la sorbite fa parte di questi prodotti, si deve procedere in tal modo. La formula di conversione, invariata dopo l' entrata in vigore del regolamento n. 3035/80, per le varietà di sorbite di cui ai capitoli 29 e 38 della tariffa doganale comune, ottenuta dallo zucchero, figura, dall' entrata in vigore del regolamento n. 2223/86, nella nota 7 di questo allegato, menzionata nella questione pregiudiziale, di cui ho già citato il testo (11). Essa indica le quantità di zucchero bianco che devono essere utilizzate per ciascun chilogrammo di sorbite.
25. b) Secondo il sistema, così inteso, delle disposizioni vigenti, queste non ostano al diritto della ricorrente ad una restituzione. I dubbi espressi in senso contrario dal convenuto e dal giudice a quo non fanno venir meno tale convinzione.
26. La particolarità dovuta al fatto che la sorbite è ottenuta dal prodotto di base non direttamente, ma passando attraverso la fase intermedia della produzione di glucosio, potrebbe incidere sull' applicazione delle disposizioni citate su un duplice piano. Da un lato, il testo dell' art. 3, n. 1, lett. c), primo trattino, esige che il prodotto utilizzato, non compreso nell' allegato II del Trattato (nel caso di specie, la sorbite), sia "ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di cui alla lett. a) o b)" (nel caso di specie, il prodotto di base). Dall' altro ° ed è su questo che sussistono i dubbi del giudice a quo ° nella nota 7 si parla delle "quantità di D-glucitolo (sorbite) (...) ottenuto da saccarosio". La questione, sollevata allo stesso modo da entrambe le disposizioni, se la sorbite debba essere ottenuta direttamente dal prodotto di base senza fasi intermedie di trasformazione, va risolta, a mio parere, chiaramente in senso negativo.
27. Si deve in primo luogo rilevare che in entrambi i passaggi del testo non viene mai affermato che il prodotto di base dovrebbe essere stato "effettivamente utilizzato" per la fabbricazione della sorbite. L' art. 3, n. 2, prima frase, secondo cui sono considerati come effettivamente impiegati soltanto i prodotti utilizzati allo stato naturale nel processo di fabbricazione della merce (esportata), non può quindi essere preso in considerazione. Analogamente, non si può ° sia ai fini dell' art. 3, n. 1, lett. c), primo trattino, sia ai fini della nota 7 dell' allegato C ° applicare l' art. 3, n. 2, primo comma, seconda frase, che è richiamato nella motivazione del Finanzgericht e che stabilisce:
"Se nel corso di una delle fasi del processo di fabbricazione di detta merce (esportata), un prodotto di base è a sua volta trasformato in un altro prodotto di base più elaborato utilizzato in una fase ulteriore, solo quest' ultimo prodotto di base è considerato effettivamente impiegato".
28. La Commissione ha affermato a buon diritto che questo articolo riguarda soltanto il caso in cui un prodotto di base viene trasformato in un altro prodotto di base. Orbene, il glucosio non è un prodotto di base ai sensi del regolamento n. 3035/80.
29. Poi, l' interesse che la Comunità riscontra in linea di principio nel concedere sovvenzioni all' esportazione dei prodotti elencati negli allegati B e C del regolamento n. 3035/80, prodotti di trasformazione compresi nella stessa organizzazione di mercato del prodotto di base, non dipende dal numero o dalla natura dei prodotti intermedi non destinati al mercato che compaiono nel corso del processo di trasformazione. Nella prospettiva delle organizzazioni di mercato ° prospettiva che corrisponde alle condizioni della concorrenza con i prodotti del mercato mondiale, ottenuti da prodotti (meno costosi) del mercato mondiale °, l' esportazione rimane piuttosto una esportazione di prodotti di base "sotto forma di" prodotti trasformati (v., ad esempio, l' art. 19 del regolamento n. 1785/81). Quando il produttore opta per un procedimento insolito, come sembra accadere nel caso di specie, ciò non vuol dire che la restituzione all' esportazione debba immediatamente essere negata, ma soltanto che occorre forse rimettere in dubbio l' esattezza del modo di calcolo previsto, questione su cui tornerò fra breve.
30. Mi limiterò qui ad accennare al fatto che il glucosio è, ai sensi dell' allegato A del regolamento n. 2727/75, un prodotto dell' organizzazione comune dei mercati dei cereali. A mio parere, l' esportazione non acquista per questo aspetto particolare il carattere di un' esportazione di cereali (o di amido di cereali) in una forma modificata, ma resta un' esportazione di zucchero (trasformato in altri prodotti che possono fruire di una restituzione ai sensi dell' allegato I del regolamento n. 1785/81).
31. 3. E' vero che, senza conoscere più in dettaglio le particolarità chimiche non posso dimostrare positivamente se, con il procedimento particolare scelto dalla ricorrente, la formula di calcolo di cui alla citata nota 7 conduca a risultati corretti. Tuttavia, nulla fa ritenere che i risultati siano errati; il convenuto stesso non sembra sostenerlo.
32. Comunque, quand' anche si giungesse, in base al calcolo fondato sulla nota 7, a risultati sbagliati a causa della particolarità del procedimento di fabbricazione, ciò non può comportare un diniego di principio della restituzione all' esportazione. Tutt' al più, occorrerebbe pensare ad interpretare in modo restrittivo il richiamo dell' art. 3, n. 1, lett. c), al n. 3 e, con questo, alla nota dianzi citata. In questo caso sarebbe quindi determinante il quantitativo di prodotto di base "riconosciuto dalle autorità competenti in conformità delle disposizioni dell' art. 8, paragrafo 1" [v. l' art. 3, n. 1, lett. c), prima frase in fine.]
33. 4. Per quanto riguarda la formulazione della soluzione della questione pregiudiziale, non si dovrebbe menzionare l' art. 2, quarto comma, del regolamento n. 3035/80, che è richiamato in tale questione, poiché esso non si applica e le conclusioni relative al diritto alla restituzione non si basano pertanto sulla sua interpretazione.
C ° Conclusioni
34. Per tutti questi motivi vi suggerisco di risolvere la questione posta dal Finanzgericht di Amburgo nel modo seguente:
"Il combinato disposto dell' art. 3, nn. 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80 e della nota 7 dell' allegato C, inserita nel regolamento (CEE) n. 3035/80 dal regolamento (CEE) n. 2223/86, va interpretato nel senso che esso non osta alla concessione di una restituzione all' esportazione per la vitamina C (acido ascorbico) ottenuta dalla sorbite in base ai tassi di restituzione fissati per lo zucchero, quando la sorbite è ottenuta dal glucosio, ricavato a sua volta dallo zucchero".
(*) Lingua originale: il tedesco.
(1) ° Regolamento del Consiglio 30 giugno 1981 (GU L 177, pag. 4); dal regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1988, n. 2306 (GU L 201, pag. 65), l' allegato I del regolamento n. 1785/91 non menziona più separatamente l' acido ascorbico, ma rinvia in toto al capitolo 29 della tariffa doganale comune.
(2) ° Regolamento del Consiglio 11 novembre 1980 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell' allegato II del Trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (GU L 323, pag. 27).
(3) ° Versione tedesca rettificata, GU L 322 dell' 11.11.1981, pag. 42.
(4) ° Regolamento del Consiglio 14 luglio 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell' allegato II del Trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (GU L 194, pag. 1).
(5) ° Versione tedesca rettificata, GU L 322 dell' 11.11.1981, pag. 42.
(6) ° Regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 281, pag. 1; nel frattempo sostituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1766 (GU L 181, pag. 21).
(7) ° Regolamento della Commissione 24 gennaio 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 20, pag. 16).
(8) ° V. l' art. 1, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1785/81.
(9) ° Versione tedesca rettificata, GU L 272 del 24.9.1986, pag. 35.
(10) ° Il corsivo è mio.
(11) ° V. il precedente paragrafo 11.
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