Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979 (1) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Modalità per il rimborso dell' imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all' interno del paese, doveva, in base al suo art. 10, primo comma, essere attuata dagli Stati membri entro e non oltre il 1 gennaio 1981.
2. La Commissione, ritenendo che la Repubblica italiana sia venuta meno al proprio obbligo di rispettare la direttiva, ha avviato un procedimento ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, nel quale chiede che sia constatato:
° che la Repubblica italiana, consentendo senza intervenire per eliderne ab origine gli effetti giuridici pregiudizievoli al diritto comunitario, che il ministero delle Finanze ometta sistematicamente di rispettare i termini di rimborso dell' imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all' interno del paese, è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell' art. 7, n. 4, dell' ottava direttiva del Consiglio 79/1072/CEE del 6 dicembre 1979, recante modalità per il rimborso dell' imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all' interno del paese;
° e che la Repubblica italiana sia condannata al pagamento delle spese processuali.
La Repubblica italiana non ha negato di non aver garantito il rispetto della direttiva, come sostiene la Commissione.
3. Non mi resta pertanto che proporre alla Corte di decidere conformemente alle conclusioni della Commissione.
(*) Lingua originale: il danese.
(1) - Direttiva 79/1072/CEE (GU 1979, L 331, pag. 11).
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