Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Nella presente causa un giudice tedesco, il Finanzgericht di Monaco di Baviera, chiede alla Corte di statuire, mediante pronuncia pregiudiziale, sulla portata degli artt. 366 e 368 dell' Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese e agli adattamenti dei Trattati (1) (in prosieguo: l' "Atto di adesione"), in relazione all' art. 1 del regolamento (CEE) n. 449/86 (2) e all' art. 1 del Protocollo n. 3 dell' Accordo di cooperazione firmato a Belgrado il 2 aprile 1980 fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (in prosieguo: l' "Accordo") ed approvato, per la Comunità, con il regolamento (CEE) n. 314/83 (3).
Le questioni sollevate sono sorte in occasione di una lite fra la ditta Gebr. Weis (ricorrente nella causa principale, in prosieguo: la "Weis"), e lo Hauptzollamt di Wuerzburg (convenuto nella causa principale, in prosieguo: lo "Hauptzollamt").
Antefatti
2. Nell' ambito di un' autorizzazione che le era stata concessa per il perfezionamento passivo, negli anni 1986 e 1987 la Weis inviava, attraverso l' ufficio doganale (Zollamt) tedesco di Aschaffenburg, dei tessuti originari del Portogallo in quella che era allora la Iugoslavia. In questo paese i tessuti venivano trasformati in biancheria per uomo, indi rientravano nella Comunità attraverso lo stesso Zollamt di Aschaffenburg (in prosieguo: lo "Zollamt").
All' atto dello sdoganamento nella Repubblica federale di Germania delle merci portoghesi non lavorate, dei certificati di circolazione delle merci redatti dalla Weis venivano ogni volta presentati per conferma allo Zollamt. Al momento dello sdoganamento nella Repubblica federale di Germania delle merci trasformate in Iugoslavia, lo Zollamt riconosceva ogni volta come prova dell' origine questi certificati di circolazione di merci completati dalle autorità iugoslave e non riscuoteva dazi doganali.
Dopo un controllo effettuato dall' Oberfinanzdirektion di Norimberga, lo Hauptzollamt, con provvedimento di rettifica, decideva cionondimeno di procedere alla riscossione di dazi doganali. La Weis impugnava detto provvedimento dinanzi al Finanzgericht di Monaco di Baviera il quale ha sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali. Per una più ampia esposizione degli antefatti e per il testo integrale delle questioni pregiudiziali rinvio alla relazione d' udienza.
La prima questione pregiudiziale
3. Richiamandosi agli artt. 366 e 368 dell' Atto di adesione, nonché all' art. 1 del regolamento (CEE) n. 449/86, il Finanzgericht chiede se, nel 1986, le merci di cui trattasi, originarie del Portogallo, negli scambi fra la Repubblica federale di Germania e la Iugoslavia dovessero essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi dell' art. 1 del Protocollo n. 3 dell' Accordo. Il Finanzgericht desidera del pari sapere in quale misura la soluzione della questione sia determinata dalla circostanza che i prodotti di cui trattasi si trovassero o meno in libera pratica nel territorio della Comunità "originaria" (4).
4. A norma dell' art. 15 dell' Accordo, in linea di principio non vengono riscossi i dazi doganali sui "prodotti originari della Iugoslavia" che siano importati nella Comunità (5). Dall' art. 1, n. 1, ultimo inciso del Protocollo n. 3 dell' Accordo (al quale l' art. 30 dell' Accordo si richiama) si desume che sono del pari considerati "prodotti originari della Iugoslavia" ai sensi dell' art. 15 i "prodotti originari della Comunità" (6) purché questi abbiano costituito oggetto, in Iugoslavia, di lavorazioni o trasformazioni che non siano "insufficienti" (7).
5. Le parti concordano nel ritenere che i prodotti portoghesi di cui trattasi hanno costituito oggetto, in Iugoslavia, di una lavorazione che non è insufficiente. Sorge tuttavia il problema se questi prodotti potessero essere considerati "prodotti originari della Comunità". Lo Hauptzollamt, sostenuto in ciò dalla Commissione nelle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, risolve il problema in senso negativo. Indubbiamente, dal 1 gennaio 1986 il Portogallo è membro della Comunità (8), ma, durante un periodo transitorio terminato il 31 dicembre 1987, i prodotti portoghesi erano ancora soggetti, nella Comunità, a taluni dazi doganali. Secondo lo Hauptzollamt e la Commissione (9), durante il periodo transitorio i prodotti portoghesi non potevano ancora essere considerati "prodotti originari della Comunità" e quindi equiparati a prodotti iugoslavi ai sensi dell' art. 1, n. 1, del Protocollo n. 3 dell' Accordo, di guisa che l' art. 15 dell' Accordo non poteva applicarsi.
6. E' innegabile che, dal 1 gennaio 1986, il Portogallo è membro di pieno diritto della Comunità, e quindi da questa data i prodotti portoghesi devono essere in linea di principio considerati prodotti originari della Comunità. La considerazione che nel 1986 i prodotti portoghesi erano ancora soggetti a taluni dazi doganali nella Comunità non basta per escludere che potesse trattarsi di "prodotti originari della Comunità" ai sensi dell' art. 1 del Protocollo n. 3 dell' Accordo. In effetti, quest' obbligo di pagare dei dazi che sussiste fra lo Stato membro che aderisce e gli altri Stati membri della Comunità è una faccenda interna che non può riguardare i paesi terzi. Nei confronti di un paese terzo come la Iugoslavia, dal 1 gennaio 1986 il Portogallo era membro di pieno diritto della Comunità ed i suoi prodotti dovevano quindi essere considerati "prodotti originari della Comunità" (10).
7. A questa tesi la Commissione ribatte che al momento dell' adesione del Portogallo alla Comunità (1 gennaio 1986) il campo d' applicazione territoriale dell' Accordo non è stato automaticamente esteso a detto paese. Questo argomento che, nella risposta ad un quesito supplementare della Corte, la Commissione ha considerevolmente attenuato, mi sembra in contrasto col combinato disposto degli artt. 61 e 54, n. 2, dell' Accordo.
Secondo l' art. 61 l' Accordo si applica "ai territori in cui è d' applicazione il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni precisate dal Trattato stesso (...)". L' ampliamento della Comunità, dato che implica, alle condizioni stabilite dall' Atto di adesione, l' applicazione del Trattato CEE nel territorio dei nuovi Stati membri, provoca, come conseguenza, l' applicazione dell' Accordo stesso in questi nuovi Stati membri.
Ciò è del resto espressamente indicato dagli artt. 366, n. 1, e 368 dell' Atto di adesione, secondo i quali il Portogallo doveva applicare l' Accordo a partire dal 1 gennaio 1986, sia pure salve restando le norme stabilite dall' art. 367 dell' Atto di adesione per i casi in cui, "per motivi indipendenti dalla volontà" della Comunità o della Repubblica portoghese, nessun accordo relativo a disposizioni transitorie potesse essere concluso con uno Stato terzo.
Il principio contenuto nell' art. 61 dell' Accordo è confermato dall' art. 54, n. 2, dell' Accordo stesso, il quale stabilisce:
"In caso di adesione di uno Stato terzo alla Comunità si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, consultazioni adeguate al fine di prendere in considerazione gli interessi delle parti contraenti, quali sono definiti dal presente Accordo" (11).
Mi sembra che questa disposizione dell' Accordo parta chiaramente dal principio che, a partire dall' adesione, il Portogallo è un membro di pieno diritto della Comunità: infatti, l' art. 54 , n. 2, non dovrebbe contemplare una procedura di consultazione se, come la Commissione pretende, l' adesione di uno Stato terzo alla Comunità non influenzasse in alcun modo il campo d' applicazione territoriale dell' Accordo.
8. Si potrebbe ancora opporre alla tesi qui sostenuta che la concessione ai prodotti portoghesi della qualità di "prodotti originari della Comunità", nei rapporti con la Iugoslavia, avrebbe la conseguenza di far automaticamente aumentare il libero accesso, in Iugoslavia, di prodotti originari di ex paesi terzi, nel presente caso del Portogallo. Ciò è tuttavia errato, dato che a norma del sopra citato art. 29, n. 2, dell' Accordo, la Iugoslavia non è obbligata a dare libero accesso al proprio mercato ai prodotti originari della Comunità, bensì, nell' ambito del sopra menzionato art. 54, n. 2, dell' Accordo, può procedere a consultazioni con la Comunità. Se lo si fosse voluto, si sarebbe potuto del pari stipulare in proposito disposizioni transitorie nell' ambito dell' art. 367 dell' Atto di adesione.
Al contrario avviene che, secondo il punto di vista da me difeso, dei prodotti originari del Portogallo i quali, come nel presente caso, costituiscono oggetto in Iugoslavia di un perfezionamento sufficiente possono essere reimportati nella Comunità in esenzione da dazio, a norma dell' art. 15 dell' Accordo. Questo mi pare anche conforme allo scopo dell' Accordo il quale, a norma dei suoi artt. 1 e 2, intende anzitutto contribuire allo sviluppo economico e sociale della Iugoslavia. "Nel settore commerciale, il presente Accordo si prefigge di promuovere gli scambi fra le parti contraenti, (...) al fine di migliorare le condizioni d' accesso dei prodotti iugoslavi al mercato comunitario" (12). La tesi sopra difesa è in perfetta armonia con questa disposizione. In effetti, il fatto che vengano del pari presi in considerazione i prodotti portoghesi, per l' esenzione dai dazi doganali alla (re)importazione nella Comunità, dopo il perfezionamento in Iugoslavia, giova all' economia della Iugoslavia, in cui la lavorazione o la trasformazione di questi prodotti creano ulteriori posti di lavoro e ulteriori redditi.
9. Con riferimento sia alla lettera sia agli scopi dell' Accordo (13), giungo quindi alla conclusione che, nel 1986, i prodotti portoghesi dovevano essere considerati "prodotti originari della Comunità" ai sensi dell' art. 1 del Protocollo n. 3 dell' Accordo. Nel presente caso, non si deve attribuire importanza al punto se, dopo la spedizione dal Portogallo a destinazione della Repubblica federale di Germania, questi prodotti fossero o meno in libera pratica nella Comunità originaria, dato che la qualità di "prodotti originari della Comunità" è stata desunta, sopra, da altri fattori (14).
La seconda questione pregiudiziale
10. Con la seconda questione il Finanzgericht desidera sapere se un operatore economico quale la Weis avrebbe dovuto scoprire l' errore che l' amministrazione doganale tedesca avrebbe commesso ammettendo i prodotti della Weis in esenzione dai dazi doganali. Nell' esaminare la prima questione pregiudiziale ho già detto che, a mio parere, la concessione dell' esenzione di cui trattasi non può essere considerata un errore (v., supra, punti 6 e seguenti). Per il caso in cui la Corte fosse di diverso parere, desidero cionondimeno esaminare la seconda questione sollevata dal Finanzgericht.
11. Come la Commissione giustamente osserva, la questione va risolta alla luce dell' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697 (15). L' art. 5, n. 2, stabilisce tre condizioni cumulative che devono essere soddisfatte perché le competenti autorità doganali possano non procedere al ricupero di dazi all' importazione che, a torto, non siano stati riscossi (16): occorre che i dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità medesime, che il contribuente abbia agito in buona fede, cioè non sia stato in grado di riconoscere l' errore delle autorità doganali, e che egli abbia osservato tutte le disposizioni della normativa vigente relativa alla dichiarazione in dogana. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, ciò significa che, ove siano soddisfatte tutte queste condizioni, il debitore ha diritto a che non si proceda al ricupero (17).
12. Il Finanzgericht chiede alla Corte di interpretare la seconda condizione. A proposito di questa, nella sentenza Foto-Frost la Corte ha deciso che si deve ritenere che il debitore abbia agito in buona fede quando "il giudice speciale" ° si trattava del pari in quel caso di un Finanzgericht tedesco ° "ha considerato che fosse molto dubbia l' assoggettabilità a dazi di operazioni come quella di cui è causa" (18). Secondo la Corte, ciò vale a fortiori quando "precedenti ed analoghe operazioni erano state effettuate in esenzione dai dazi" (19).
Si desume dalla motivazione della questione pregiudiziale di cui trattasi che il Finanzgericht di Monaco di Baviera nutre del pari forti dubbi sul punto se la Weis sia debitrice dei dazi doganali. Dalla narrativa del Finanzgericht emerge inoltre che le autorità doganali tedesche hanno più volte esentato dai dazi doganali operazioni della Weis prima di procedere al recupero. Mi sembra quindi che la Weis abbia agito in buona fede ai sensi dell' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79.
13. Questa conclusione non è modificata dalla sentenza Binder, nella quale la Corte ha deciso che l' operatore economico accorto non era in buona fede se avesse potuto accorgersi dell' errore commesso dall' autorità doganale leggendo la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (20). Dall' esame della prima questione pregiudiziale che ho testé effettuato si desume infatti chiaramente che la Weis non aveva la possibilità di risolvere, semplicemente leggendo la Gazzetta ufficiale, la questione se l' art. 15 dell' Accordo potesse o no essere fatto valere.
14. Esattamente come la Commissione ed il Finanzgericht concludo quindi che l' operatore economico che si sia comportato come la Weis ha agito in buona fede ai sensi dell' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697.
Conclusione
15. Propongo alla Corte di risolvere nel modo seguente le questioni pregiudiziali sottopostele:
"1) Gli artt. 366-368 dell' Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati, nonché l' art. 1 del regolamento (CEE) 24 febbraio 1986, n. 449, vanno interpretati nel senso che prodotti originari del Portogallo i quali, nel 1986, siano stati esportati in Iugoslavia al fine del perfezionamento, attraverso la Repubblica federale di Germania, dovevano essere considerati, negli scambi fra la Repubblica federale di Germania e la Iugoslavia, come prodotti originari della Comunità ai sensi dell' art. 1 del Protocollo n. 3 dell' Accordo stipulato il 2 aprile 1980 dalla Comunità con la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia. La questione se, al momento della spedizione dal Portogallo nella Repubblica federale di Germania, questi prodotti siano o no stati messi in libera pratica nella Comunità è nel presente caso irrilevante.
2) Se risultasse che per errore detti prodotti sono stati considerati originari della Comunità, in circostanze come quelle del caso in esame si deve ritenere che l' operatore economico non abbia potuto accorgersi dell' errore, di guisa che esso ha agito in buona fede ai sensi dell' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697".
(*) Lingua originale: l' olandese.
(1) ° GU 1985, L 23, pagg. 132 e 133.
(2) ° Regolamento (CEE) 24 febbraio 1986, n. 449, che fissa il regime applicabile dal Regno di Spagna e dalla Repubblica Portoghese agli scambi con taluni paesi terzi (GU 1986, L 50, pag. 40).
(3) ° Regolamento (CEE) del Consiglio 24 gennaio 1983, n. 314, relativo alla conclusione dell' accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (GU 1983, L 41, pag. 1).
(4) ° Il Finanzgericht intende, manifestamente, la Comunità prima dell' adesione della Spagna e del Portogallo.
(5) ° L' art. 15 è citato per intero nella relazione d' udienza.
(6) ° La nozione di prodotti originari della Comunità è definita nell' art. 1, n. 2, di detto Protocollo n. 3.
(7) ° L' art. 3, n. 3, del Protocollo n. 3, indica quali siano le lavorazioni o trasformazioni che devono essere considerate insufficienti .
(8) ° V. l' art. 2, n. 2, del Trattato relativo all' adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell' energia atomica (GU 1985, L 302, pag. 9).
(9) ° Essi invocano l' art. 211, n. 1, dell' Atto di adesione.
(10) ° Del resto, anche fra Stati membri, le eccezioni al principio dell' adesione di pieno diritto del Portogallo, contemplate dall' Atto di adesione, sono state in passato interpretate dalla Corte in senso restrittivo. Si vedano le mie conclusioni che precedono la sentenza 27 marzo 1990, causa C-113/89, Rush Portuguesa (Racc. pag. I-1425, paragrafo 12).
(11) ° V. la dichiarazione interpretativa relativa alla nozione di parti contraenti che figura nell' accordo (GU 1983, L 41, pag. 101).
(12) ° Art. 14 dell' Accordo.
(13) ° Non vi è dubbio che un trattato internazionale quale l' Accordo deve essere interpretato non già unicamente con riguardo alla lettera ma del pari alla luce dei suoi scopi. V. il parere 14 dicembre 1991 (parere 1/91, Racc. pag. I-6079, punto 14 della motivazione).
(14) ° D' altro canto, il fascicolo non consente di risolvere con certezza la questione se al momento dello sdoganamento nella Repubblica federale di Germania, grazie al pagamento dei dazi dovuti, le merci portoghesi fossero del pari messe in libera pratica nella Comunità.
(15) ° Regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento (GU 1969, L 197, pag. 1).
(16) ° Sentenza 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost (Racc. pag. 4199, punti 22-26 della motivazione).
(17) ° Sentenza Foto-Frost, punto 22 della motivazione, confermata da ultimo dalla sentenza 24 giugno 1991, causa C-384/89, Mecanarte (Racc. 1991, pag. I-3299, punti 12-14 della motivazione).
(18) ° Sentenza Foto-Frost, punto 25 della motivazione.
(19) ° Sentenza Foto-Frost, punto 25 della motivazione.
(20) ° Sentenza 12 luglio 1989, causa 161/88 (Racc. pag. 2415, punti 20 e 25 della motivazione).
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