Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il diritto a una restituzione differenziata è subordinato all' importazione del prodotto nello Stato di destinazione. E' possibile trascurare questa condizione quando la merce è perita durante il trasporto dalla Comunità allo Stato di importazione per un caso di forza maggiore? Questo è il nocciolo della questione pregiudiziale che la High Court of Justice, Queen' s Bench Division, ha sottoposto alla Corte.
2. L' impresa inglese Tara Meat Packers Ltd (in prosieguo: la "TMP") aveva ottenuto dalla competente autorità britannica ° l' Intervention Board for Agricoltural Produce ° contro prestazione di una garanzia, il pagamento anticipato di una restituzione all' esportazione per l' esportazione di una partita di carni bovine verso l' Egitto.
Questa esportazione dava diritto ad una restituzione differenziata, cioè una restituzione il cui importo è diverso a seconda del paese nel quale la merce viene esportata. La restituzione per le esportazioni destinate all' Egitto era particolarmente elevata.
Le merci venivano trasportate via mare. Prima che l' importazione in Egitto fosse compiuta, a bordo scoppiava un incendio mentre la nave era all' ancora nel porto di Alessandria. Il carico veniva completamente distrutto nell' incendio.
L' impresa ha rimborsato all' Intervention Board la restituzione versata in anticipo e la cauzione prestata è stata svincolata.
Nella fattispecie è pacifico che la perdita delle merci è stata causata da forza maggiore.
3. La TMP ha proposto dinanzi alla High Court un ricorso contro l' Intervention Board diretto a far dichiarare che essa ha diritto alla restituzione all' esportazione in vigore per le esportazioni verso l' Egitto. L' impresa sostiene in particolare che dalla normativa comunitaria vigente si desume che, quando la perdita delle merci è dovuta a un caso di forza maggiore durante il trasporto dalla Comunità allo Stato di importazione, la restituzione deve essere pagata come se le merci fossero state importate. L' Intervention Board ribatte che l' impresa non ha diritto alla restituzione all' esportazione (1).
4. La High Court ha sottoposto alla Corte la seguente questione:
"Se il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, il regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 885, il regolamento (CEE) del Consiglio 4 marzo 1980, n. 565, ed il regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, debbano essere interpretati nel senso che a) conferiscono alla ricorrente una restituzione all' esportazione e, in caso affermativo, a quale tasso o a quali tassi, ovvero b) impongono alla ricorrente il rimborso dei versamenti anticipati già riscossi o la perdita della garanzia per un importo equivalente, tenuto conto delle circostanze del presente caso in cui
° la ricorrente ha ricevuto, prima dell' esportazione dei prodotti e in conformità dei regolamenti menzionati, versamenti anticipati calcolati con riferimento ai tassi di restituzione all' esportazione in vigore per la destinazione dichiarata dei prodotti stessi, cioè l' Egitto;
° la ricorrente ha debitamente prestato la garanzia contemplata da detti regolamenti;
° i prodotti di cui trattasi hanno lasciato il territorio doganale della Comunità ma sono periti durante il trasporto per un caso di forza maggiore".
5. Il primo regolamento al quale la High Court si riferisce è il regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2). L' art. 18 di tale regolamento pone i principi fondamentali del regime delle restituzioni all' esportazione. Esso dispone in particolare che la restituzione all' esportazione copre la differenza fra i prezzi nella Comunità ed i prezzi sul mercato mondiale onde consentire l' esportazione delle merci di cui trattasi e che la restituzione "può essere differenziata secondo le destinazioni".
Il secondo regolamento è il regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n. 885, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione (3). Questo regolamento fissa, all' art. 6, i presupposti principali per il versamento
° delle restituzioni non differenziate, per le quali si deve fornire la prova "che i prodotti sono stati esportati fuori della Comunità" e
° delle restituzioni differenziate, per le quali occorre inoltre fornire la prova "che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione".
Il terzo regolamento è il regolamento del Consiglio 4 marzo 1980, n. 565, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli (in prosieguo: "regolamento sul pagamento anticipato") (4). E' fra l' altro in forza di questo regolamento che la TMP ha ottenuto il pagamento anticipato della restituzione e l' impresa basa fra l' altro i propri argomenti relativi alla portata della forza maggiore su una disposizione di questo regolamento.
Il quarto regolamento è il regolamento della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per prodotti agricoli (in prosieguo: il "regolamento d' applicazione della Commissione") (5).
Il problema in esame ed i principali argomenti in diritto
6. E' pacifico che le merci non sono state importate in Egitto e, in linea di principio, la condizione per il pagamento di una restituzione differenziata non è quindi soddisfatta. Tuttavia è del pari pacifico che le merci sono andate distrutte durante il trasporto dallo Stato di esportazione allo Stato di destinazione per un caso di forza maggiore.
7. La tesi principale della TMP è che essa ha diritto alla restituzione in queste circostanze, dato che non vi è motivo di sottoporre il pagamento della restituzione a condizioni diverse da quelle generalmente in vigore, cioè l' esportazione fuori della Comunità. L' impresa basa fra l' altro il suo assunto su una disposizione del regolamento relativo al pagamento anticipato, secondo la quale la cauzione prestata per poter fruire del pagamento anticipato viene incamerata "a prescindere dai casi di forza maggiore" quando non sono soddisfatte le condizioni relative alla restituzione. Più in generale, l' impresa sostiene:
° che non è in contrasto con lo scopo che sta alla base della differenziazione delle restituzioni il fatto di attribuire all' impresa il diritto alla restituzione nelle circostanze del caso di specie;
° che il mancato pagamento della restituzione si risolverebbe in una differenza di trattamento ingiustificata fra gli esportatori che hanno diritto a restituzioni non differenziate e quelli che hanno diritto a restituzioni differenziate e
° il mancato pagamento della restituzione implicherebbe d' altro canto una trasgressione del principio di proporzionalità.
La TMP sostiene infine che dalla giurisprudenza della Corte si desume che vi può essere eventualmente motivo, ragionando per analogia o in altro modo, di leggere la normativa in modo da applicare una regola relativa alla forza maggiore alle circostanze del caso di specie.
8. I governi britannico ed irlandese come pure la Commissione concordano nel ritenere che la TMP non abbia diritto all' intera restituzione, nemmeno se l' importazione fosse impossibile a causa della perdita delle merci durante il trasporto per un caso di forza maggiore. Essi concordano del pari nel ritenere che questa soluzione sia conforme allo scopo del regime delle restituzioni all' esportazione, e in particolare allo scopo che sta alla base del requisito dell' importazione nello Stato d' importazione per le restituzioni differenziate, e che questa situazione giuridica non costituisca una differenza di trattamento ingiustificata, né sia in contrasto con il principio di proporzionalità.
D' altro canto, essi concordano sostanzialmente nel ritenere
° che la disposizione la quale determina la posizione giuridica della TMP in una situazione come quella in esame è l' art. 20 del regolamento d' applicazione della Commissione;
° che dall' art. 20, n. 2, risulta che, quando viene fornita la prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, l' esportatore ha sempre diritto a una restituzione
"in base al tasso più basso applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione d' esportazione, purché per i prodotti in causa tale tasso sia valido per tutti i paesi terzi", e
° che si deve interpretare l' art. 20, n. 2, nel senso che nel caso concreto, la TMP non ha diritto alla restituzione a norma di tale disposizione, dato che le restituzioni all' esportazione per le carni bovine dirette verso determinati Stati terzi non erano state fissate a quell' epoca (6).
9. Viceversa, i due governi da un lato e la Commissione dall' altro contrastano sulla questione di stabilire quale sia, fra le norme del regolamento d' applicazione, quella che porta alla conclusione che la situazione giuridica della TMP è determinata in ultima analisi dall' art. 20, n. 2. I due governi sostengono che le circostanze del caso in esame ricadono nell' ambito dell' art. 5, n. 3, del regolamento, che recita:
"Qualora il prodotto, dopo aver lasciato il territorio doganale della Comunità, vada perduto durante il trasporto per un caso di forza maggiore, sono versate
norma dell' art. 20;
° in caso di restituzione non differenziata, la restituzione totale".
I governi fanno valere che questa disposizione è la sola del regolamento che disciplini espressamente il presente caso di forza maggiore.
10. La Commissione sostiene invece che le circostanze del caso di specie ricadono nell' ambito di applicazione delle norme generali del regolamento relative alla restituzione differenziata. L' art. 4 del regolamento dispone:
"1. Fatto salvo il disposto degli articoli 5 e 16, il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti per i quali è stata accettata la dichiarazione d' esportazione hanno (...) lasciato come tali il territorio doganale della Comunità".
L' art. 16, n. 1, che è la prima disposizione di un' apposita sezione dedicata alla restituzione differenziata, dispone:
"Quando il tasso della restituzione è differenziato secondo la destinazione, il versamento della restituzione è subordinato alle condizioni supplementari definite agli articoli 17 e 18".
Dagli artt. 17 e 18 si desume che le merci devono essere importate come tali nel paese terzo per il quale la restituzione è fissata e che il prodotto è considerato importato quando sono state espletate le formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo. La Commissione sostiene che la normativa comunitaria non fa eccezione per il caso della perdita delle merci, dopo la loro esportazione fuori della Comunità, per un caso di forza maggiore.
La Commissione rileva che l' art. 20 si discosta dalla condizione dell' importazione che è generalmente valida, poiché l' esportatore ha diritto, immediatamente dopo l' esportazione, al pagamento della restituzione in base al tasso più basso in vigore per tutti i paesi terzi, indipendentemente dal fatto che in seguito venga fornita la prova dell' importazione. L' art. 5, n. 1, del regolamento contiene un' altra differenza rispetto al regime normale delle restituzioni differenziate contemplato dal regolamento. Questa disposizione, che la Commissione chiama la "disposizione contro le frodi", consente alle autorità, quando vi siano determinati rischi di abusi, di imporre agli esportatori obblighi supplementari rispetto a quelli che si desumono dalle normali disposizioni del regolamento. Secondo la Commissione, questa disposizione, e in particolare le regole speciali dell' art. 5, n. 3, relative alla forza maggiore, non si applica nel presente caso, dato che non è stato necessario valersene.
Esame delle disposizioni fatte valere
11. Mi sia lecito precisare subito che appare a prima vista chiaro che i regolamenti pertinenti non contengono norme che attribuiscano alla TMP un diritto all' intera restituzione differenziata all' esportazione per il fatto che l' importazione era impossibile a seguito della perdita delle merci durante il trasporto nello Stato di destinazione per un caso di forza maggiore.
12. Come ho detto, la TMP si richiama all' art. 6 del regolamento sul pagamento anticipato. Tale articolo prevede al primo comma l' obbligo di prestare una cauzione che garantisca il rimborso dell' importo della restituzione più un importo supplementare. Il tenore del secondo comma di tale norma è il seguente:
"A prescindere dai casi di forza maggiore, questa cauzione viene incamerata totalmente o parzialmente:
° (...);
° se risulta che non è sorto alcun diritto alla restituzione (...)".
A mio parere la TMP non può trarre diritti da questa disposizione. Lo scopo principale della disposizione è quello di stabilire che la cauzione viene incamerata in tutto o in parte quando non sono soddisfatte le condizioni per il pagamento di restituzioni all' esportazione (7). Una riserva è stata formulata per i casi di forza maggiore. Questa riserva non è però generale nel senso che la cauzione sia svincolata in tutti i casi in cui l' esportatore non ha potuto soddisfare, a causa della forza maggiore, le condizioni alle quali è subordinato il diritto alla restituzione. La riserva può quindi essere compresa unicamente come un rinvio alle varie disposizioni dei regolamenti relativi alle restituzioni che esentano gli esportatori, in caso di forza maggiore, dagli obblighi generalmente previsti dai regolamenti stessi. Una diversa interpretazione toglierebbe qualsiasi contenuto alle riserve particolari relative alla forza maggiore in caso di pagamento anticipato ed avrebbe a parte ciò il curioso risultato che gli esportatori che abbiano ottenuto il pagamento anticipato della restituzione sarebbero favoriti rispetto a quelli che non l' hanno ottenuto.
13. E' necessario esaminare il presente caso tenendo conto del fatto che il regolamento del Consiglio n. 885/68, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione, aveva già operato, all' art. 6, un' importante distinzione fra restituzioni non differenziate e restituzioni differenziate. Come ho rilevato, il solo presupposto per ottenere restituzioni del primo tipo è in linea di principio il fatto che le merci siano state esportate fuori della Comunità, mentre il presupposto per le restituzioni differenziate è inoltre che le merci siano state importate nel paese di destinazione per il quale la restituzione è stata fissata. Questa distinzione fondamentale è manifestamente riprodotta nel regolamento d' applicazione della Commissione di cui sopra. Le norme generali relative al diritto alla restituzione differenziata non contengono alcuna riserva per i casi di forza maggiore e sono del parere che ci si debba associare al punto di vista della Commissione secondo il quale le norme devono essere interpretate nel senso che l' obbligo dell' importazione vale anche se l' importazione è stata resa impossibile a causa della perdita delle merci durante il trasporto per un caso di forza maggiore e secondo il quale ciò implica che l' esportatore ha diritto unicamente alla restituzione che deriva dall' art. 20.
14. E' vero che, come hanno rilevato i governi britannico e irlandese, l' art. 5, n. 3, sembra, in base alla sua lettera, applicarsi ad una situazione come quella in esame. E' del pari vero che questa disposizione si risolve, nelle circostanze del caso di specie, nell' applicazione dell' art. 20 e che il regime giuridico della TMP non è quindi migliore di quello di cui l' impresa avrebbe fruito se la sua situazione giuridica fosse stata valutata unicamente alla luce degli artt. 16-20 del regolamento, relativi alla restituzione differenziata.
15. A tutta prima propenderei per l' assunto della Commissione e della TMP secondo il quale la presente fattispecie non rientra nell' ambito di applicazione dell' art. 5, n. 3. Questa disposizione non può essere isolata dalle altre disposizioni dell' art. 5 le quali consentono alle autorità, qualora vi sia un rischio particolare di abusi, di derogare sia alle regole generali relative alla restituzione non differenziata, sia alle regole generali relative alla restituzione differenziata. L' art. 5, n. 3, si applica verosimilmente solo qualora sia stato necessario valersi, nel caso concreto, della possibilità di esigere ulteriori prove, possibilità contemplata dall' art. 5, n. 1.
Tuttavia, non è a mio parere necessario pronunciarsi, nel caso in esame, sul punto se la fattispecie ricada nell' ambito di applicazione dell' art. 5, n. 3, oppure in quello degli artt. 16-18 del regolamento. Infatti, è pacifico che il regime giuridico della TMP sarebbe lo stesso indipendentemente dal fatto che si applichi l' uno o l' altro gruppo di regole, cioè quello che risulta dall' art. 20.
16. A mio modo di vedere, si deve poter considerare assodato che il legislatore comunitario non ha ritenuto necessario inserire negli artt. 16-20 una deroga per i casi di forza maggiore (8).
Sul punto se vi sia motivo di modificare questa interpretazione in quanto essa sia in contrasto con l' economia del regime delle restituzioni e con taluni principi generali di diritto
17. A prescindere dall' art. 6 del regolamento relativo al pagamento anticipato il quale secondo me ° come già detto ° non si applica nel presente caso, l' assunto giuridico della TMP non si basa su precise norme dei regolamenti considerati. Questo assunto si basa invece su argomenti più generali secondo i quali sarebbe in contrasto con l' economia del sistema delle restituzioni e con taluni principi generali di diritto non interpretare la normativa nel senso che il diritto all' intera restituzione differenziata si acquista quando l' importazione è stata impedita dalla perdita delle merci durante il trasporto per un caso di forza maggiore.
18. Dato che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, è opportuno dare alla normativa comunitaria l' interpretazione più conforme al suo scopo e che essa dev' essere interpretata, nei limiti del possibile, in conformità ai principi generali di diritto validi nel diritto comunitario (9), può essere opportuno pronunziarsi sul punto se, in questo contesto, le norme in materia vadano interpretate come sostiene la TMP.
19. La TMP sostiene in particolare che il diritto alle restituzioni all' esportazione è in linea di principio acquisito quando la merce viene esportata fuori della Comunità e che la deroga, cioè il fatto di subordinare il diritto all' intera restituzione all' importazione della merce nello Stato di destinazione, va applicata unicamente quando è chiaro che lo scopo del requisito dell' importazione lo esige. L' impresa ammette in proposito che il requisito dell' importazione ha un duplice scopo, cioè, da un lato, quello di impedire gli abusi e, dall' altro, quello di garantire che le merci siano effettivamente smerciate sul mercato interessato, vedasi in proposito la sentenza Dimex (10). L' impresa sostiene tuttavia che l' intento di impedire gli abusi è irrilevante in una situazione come quella in esame in cui non vi è appunto alcun rischio di abusi e che, per quanto riguarda il desiderio che la merce sia smerciata sul mercato interessato, non vi è motivo di distinguere le merci che danno diritto a una restituzione differenziata da quelle che danno diritto a una restituzione non differenziata, dato che il legislatore comunitario desidera in ultima analisi che le due categorie di merci siano esitate sui mercati dei paesi terzi. Secondo la TMP, ne consegue che lo stesso trattamento dev' essere riservato agli esportatori quando le merci vanno perdute durante il trasporto per un caso di forza maggiore, indipendentemente dal fatto che essi abbiano diritto ad una restituzione differenziata o no. La TMP sostiene quindi che vi è un' ingiustificata differenza di trattamento fra i due gruppi di esportatori e che le conseguenze giuridiche dell' inosservanza della condizione relativa all' importazione nel presente caso sono sproporzionate rispetto allo scopo della condizione stessa.
20. Non si possono respingere senz' altro gli argomenti della TMP. I due gruppi di esportatori sono trattati diversamente nel caso in esame e non è evidente che le differenze obiettive fra i due gruppi lo esigano (11).
21. Ciò non è tuttavia decisivo. Gli argomenti che la Commissione ed i due governi hanno addotto a sostegno del diverso trattamento dei due gruppi di esportatori e che si basano principalmente sugli scopi dell' obbligo dell' importazione ° e in particolare sulla necessità di garantire che le merci raggiungano il mercato nello Stato di destinazione ° non possono essere respinti per il motivo che non sarebbero basati su ragioni obiettive o che sarebbero inconsistenti.
Di conseguenza, non vi sono motivi sufficienti per optare per un' interpretazione della normativa comunitaria diversa da quella che è più vicina alla lettera ed al contesto delle disposizioni e che è difendibile sotto il profilo dello scopo delle regole speciali relative alle restituzioni differenziate.
E' impossibile disattendere quest' interpretazione per il solo motivo che il legislatore comunitario avrebbe del pari potuto stabilire norme che, senza essere in contrasto con l' economia del regime delle restituzioni, avessero un contenuto implicante un diritto alla restituzione da parte della TMP.
Il regime giuridico che deriva da quest' interpretazione si colloca manifestamente nell' ambito del potere discrezionale di cui il legislatore comunitario dispone per congegnare il sistema delle restituzioni e non si traduce in un trattamento diverso degli operatori interessati che sia ingiustificato o sproporzionato.
Sul punto se un ragionamento per analogia o una diversa interpretazione consenta di applicare una regola relativa alla forza maggiore alla situazione in esame
22. La TMP sostiene che si deve applicare per analogia al presente caso la deroga relativa alla forza maggiore di cui all' art. 6, secondo comma, del regolamento relativo al pagamento anticipato. L' impresa si richiama in proposito alla sentenza della Corte nella causa 6/78, Union française de céréales (12).
L' impresa si richiama del pari alla sentenza della Corte nella causa 71/87, SA Inter-Kom (13), la quale a suo parere dimostra che è possibile, in una fattispecie come quella in esame, aggiungere mediante interpretazione una deroga relativa alla forza maggiore anche se questa non compare espressamente nella normativa comunitaria di cui trattasi.
23. Sono del parere che questa tesi della TMP non può essere condivisa.
Questa tesi è infondata non foss' altro perché si deve interpretare la normativa comunitaria nel senso che il legislatore comunitario ha mostrato che una deroga relativa alla forza maggiore non doveva appunto applicarsi nell' ambito degli artt. 16-20 del regolamento d' applicazione.
24. Per quanto riguarda la sentenza Inter-Kom, si può osservare che essa era motivata in modo concreto e che gli aspetti concreti di cui trattasi non sussistono nella presente fattispecie.
25. Per quanto riguarda l' asserita analogia con l' art. 6, secondo comma, del regolamento relativo al pagamento anticipato, va detto che, come ho osservato sopra, sono del parere che la clausola di forza maggiore contenuta in tale disposizione deve essere intesa come un rinvio generale alle varie clausole di forza maggiore che si trovano altrove nella normativa relativa al pagamento anticipato.
26. Vi è un altro motivo per cui la tesi della TMP non può essere basata sulla sentenza pronunciata nella causa Union française. Indubbiamente la Corte ha deciso in questa sentenza che si doveva applicare per analogia una disposizione espressa relativa alla forza maggiore in una situazione che è simile alla presente sotto diversi aspetti. Autorità nazionali avevano negato il pagamento degli importi compensativi "adesione" ad un' impresa francese la quale aveva spedito un carico di frumento che non era giunto a destinazione nel Regno Unito a causa del naufragio della nave. Gli importi compensativi potevano essere pagati unicamente se fosse stata fornita la prova che le merci erano state importate nel Regno Unito. La pertinente normativa ° un regolamento della Commissione del 1963 ° non conteneva clausole di forza maggiore. Viceversa, una deroga del genere compariva in un atto adottato in seguito. Si trattava di un regolamento della Commissione del 1975 recante modalità d' applicazione delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli, cioè di uno dei regolamenti che hanno preceduto il regolamento della Commissione da applicarsi nella presente causa, e si trattava di una disposizione che ha preceduto l' art. 5 del regolamento da applicarsi nel caso di specie.
La Corte ha dichiarato in tale sentenza:
"E' certo che qualora, in circostanze analoghe a quelle della fattispecie, venisse rifiutato all' esportatore il versamento degli importi compensativi 'adesione' , a seguito della distruzione della merce durante il trasporto per cause di forza maggiore, egli subirebbe una perdita reale poiché l' assicurazione stipulata a favore dell' acquirente in conformità alla clausola cif coprirebbe solo il valore della merce in base ai prezzi praticati nel paese importatore e non ai prezzi comuni più elevati vigenti nel paese esportatore;
se si ammettesse che l' esportatore deve sopportare questa perdita o deve assicurarsi contro tale rischio, egli si troverebbe in una situazione di svantaggio, sul piano della concorrenza, rispetto ai venditori di paesi terzi;
tale risultato sarebbe incompatibile con il principio della preferenza comunitaria al quale l' atto di adesione ha inteso dare la preminenza;
pertanto, il regolamento n. 269/73, in quanto non contempla il versamento di importi compensativi 'adesione' nell' ipotesi di distruzione della merce dovuta a un caso di forza maggiore, contiene una omissione alla quale va ovviato applicando per analogia l' art. 6, n. 1, del regolamento n. 192/75 [il regolamento d' applicazione del 1975];" (punto 4).
Le circostanze di fatto nelle due cause sono quindi parallele e il ragionamento della Corte a favore di un' applicazione per analogia, anche se non può essere trasposto per intero al presente caso, non è irrilevante per quest' ultimo.
Vi è tuttavia una differenza essenziale: l' articolo pertinente del regolamento d' applicazione della Commissione del 1975 non conteneva una disposizione corrispondente all' art. 5, n. 3, del regolamento d' applicazione del 1987, vale a dire che nel regolamento del 1975 non era precisato quale fosse la situazione giuridica dell' esportatore nell' ipotesi di perdita per un caso di forza maggiore.
Il regolamento d' applicazione del 1987 contiene quindi regole che disciplinano espressamente il presente problema e in forza delle quali, in caso di restituzione differenziata, l' esportatore dev' essere trattato nel modo indicato dall' art. 20, n. 2, del regolamento.
Sull' interpretazione dell' art. 20 del regolamento d' applicazione
27. L' art. 20, nn. 1 e 2, dispone:
"1. In deroga all' art. 16 e fatta salva l' applicazione dell' art. 5, non appena sia comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, viene versata una parte della restituzione.
(...).
2. La parte della restituzione di cui al paragrafo 1 è calcolata:
a) in caso di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione:
in base al tasso più basso applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione d' esportazione, purché per i prodotti in causa tale tasso sia valido per tutti i paesi terzi;
b) (...)".
La TMP sostiene che la disposizione va interpretata in modo conforme agli scopi del regime e che il "tasso più basso", in una situazione come quella in esame, nella quale non viene fatta valere una frode, si deve intendere come il "tasso positivo più basso".
Questa interpretazione non può essere esatta e ciò vale anche se la disposizione avrebbe potuto essere formulata in modo più chiaro. Se, come nel presente caso, la restituzione all' esportazione non è stata fissata per uno o più paesi terzi, il "tasso più basso" deve essere pari a zero, vale a dire che l' esportatore non ha diritto a una restituzione.
L' art. 20 deroga alla condizione secondo la quale, quando il tasso è differenziato, la merce deve essere stata importata nel paese di destinazione. L' art. 20 non esige la prestazione di una cauzione che garantisca la restituzione la quale, a norma della disposizione, dev' essere pagata non appena la merce sia stata esportata fuori della Comunità. Non è quindi consentito supporre che la disposizione attribuisca agli esportatori il diritto ad una restituzione superiore a quella cui avrebbero certamente avuto diritto, a prescindere dal paese terzo nel quale la merce sia stata importata. L' art. 20 va quindi interpretato nel senso che il diritto al pagamento della restituzione sussiste unicamente se è stato fissato un tasso positivo per tutti i paesi terzi.
Conclusioni
28. Per i motivi che precedono, propongo alla Corte di risolvere come segue la questione ad essa sottoposta:
Il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, il regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 885, il regolamento (CEE) del Consiglio 4 marzo 1980, n. 565, ed il regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, devono essere interpretati nel senso che un esportatore non ha diritto a una restituzione ° oltre a quella eventualmente spettantegli a norma dell' art. 20 del regolamento (CEE) della Commissione n. 3665/87 ° e deve quindi o rimborsare il pagamento anticipato di cui ha fruito o perdere la garanzia per un importo equivalente qualora le merci non siano state importate nello Stato di destinazione, anche se le merci sono andate perdute durante il trasporto dallo Stato di esportazione a quello di destinazione per un caso di forza maggiore.
(*) Lingua originale: il danese.
(1) ° La TMP, che era assicurata contro la perdita della restituzione, ha ricevuto una somma corrispondente all' intero importo della restituzione e le compagnie assicuratrici sono surrogate nei diritti della TMP nella causa principale.
Il governo irlandese, il quale ha presentato osservazioni nel presente procedimento, ha dichiarato che l' impresa irlandese Tara Meats (Kilbeggan) Ltd aveva trasportato carni bovine sulla stessa nave dell' impresa inglese e che dinanzi alla High Court irlandese pendeva una causa i cui elementi di fatto e di diritto sono identici in sostanza a quelli della presente causa. La High Court ha sospeso il giudizio in attesa che la Corte si pronunci nel presente procedimento.
(2) ° GU L 148, pag. 24.
(3) ° GU L 156, pag. 2.
(4) ° GU L 62, pag. 5.
(5) ° GU L 351, pag. 1.
(6) ° V. regolamento (CEE) n. 2978/88, che fissa le restituzioni all' esportazione nel settore delle carni bovine (GU 1988, L 269, pag. 37).
(7) ° Ciò si desume dal 24 considerando del regolamento di applicazione della Commissione, secondo il quale:
considerando che l' importo pagato in anticipo deve essere rimborsato ove non venga riconosciuto alcun diritto alla restituzione o venga riconosciuto il diritto a una restituzione di entità inferiore all' importo anticipato; che nella somma rimborsata deve essere incluso un importo supplementare per impedire abusi; che, in caso di forza maggiore, questo importo supplementare non deve essere rimborsato .
(8) ° Questa conclusione è confermata dal combinato disposto dell' art. 21, n. 3, e dell' art. 21, n. 4, del regolamento, che disciplinano espressamente il caso di forza maggiore. La deroga riguarda l' ipotesi in cui le merci ricevono, per un caso di forza maggiore, una destinazione diversa da quella prevista ed implica che l' esportatore ha diritto alla restituzione differenziata in vigore per la nuova destinazione.
(9) ° V., in particolare, sentenza 10 luglio 1991, Neu (cause riunite C-90/90 e C-91/90, Racc. pag. I-3617) e sentenza 21 marzo 1991, Rauh (causa C-314/89, Racc. pag. I-1647, punto 17 della motivazione).
(10) ° Sentenza della Corte 11 luglio 1984, causa 89/83 (Racc. pag. 2815), nella quale è stato dichiarato al punto 8 che:
(...) il sistema delle restituzioni variabili all' esportazione ha lo scopo di aprire o di mantenere aperti alle esportazioni comunitarie i mercati dei paesi terzi, mentre la variabilità della restituzione è stata istituita onde tener conto delle caratteristiche specifiche di ciascun mercato d' importazione sul quale la Comunità intende esser presente .
(11) ° Vi è infatti una certa forza negli argomenti svolti dall' avvocato generale Capotorti nelle conclusioni presentate nella causa Union française de céréales, ricordata al seguente paragrafo 22, nelle quali ha sostenuto che non era necessario, in una situazione analoga, esigere che fosse soddisfatta la condizione relativa all' importazione. L' avvocato generale Capotorti ha in particolare dichiarato che:
(...) la prova dello sdoganamento della merce nel paese di destinazione serve a evitare il pericolo di dirottamenti della merce stessa verso paesi per cui siano previste aliquote inferiori di restituzione o di importo compensativo (e così pure il pericolo di una reimportazione nell' area di provenienza). Ma, quando la merce è andata distrutta durante il trasporto, viene a cadere ogni rischio che tale abuso si verifichi. Perciò se in un caso eccezionale come è quello dell' affondamento del mezzo di trasporto l' esportatore può provare che egli aveva venduto la merce ad un acquirente situato nel paese indicato come paese di destinazione e che la merce era stata regolarmente spedita, non mi pare che sia ragionevole applicare a danno dell' esportatore una norma ispirata ad una finalità preventiva, che le particolari circostanze rendono inutile perseguire. In realtà, è chiaro che eventi eccezionali mal si prestano ad essere regolati in base a criteri concepiti per situazioni normali, e che, reciprocamente, l' applicazione di norme di deroga (come quelle sui casi di forza maggiore) a situazioni eccezionali non intralcia e non turba il funzionamento normale del sistema .
Si rileverà tuttavia che l' avvocato generale Capotorti ha esaminato la portata della condizione relativa all' importazione partendo dal punto di vista secondo il quale la sua unica ragion d' essere era la prevenzione degli abusi.
(12) ° Sentenza 11 luglio 1978, Racc. pag. 1675.
(13) ° Sentenza 19 aprile 1988, Racc. pag. 1979.
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