Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A ° Introduzione
1. Nella presente causa la Corte è chiamata a pronunciarsi su un ricorso proposto dall' ex dipendente Henri de Compte (ricorrente in primo grado, in prosieguo: il "ricorrente") avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado (in prosieguo: il "Tribunale") il 17 ottobre 1991 nella causa T-26/89 (1).
2. Fino al suo trasferimento avvenuto il 30 aprile 1982 il ricorrente svolgeva mansioni di contabile presso il Parlamento (convenuto in primo e in secondo grado, in prosieguo: il "convenuto"). Nel settembre 1982 per la prima volta il ricorrente veniva deferito dinanzi ad una commissione di disciplina per irregolarità ascrittegli nell' ambito dell' esercizio delle sue competenze nella gestione della cassa dei delegati. L' APN decideva tuttavia di annullare questo procedimento rilevando l' esistenza di un vizio procedurale. Dopo aver espletato un nuovo procedimento, il convenuto decideva, nel marzo 1984, di destituire il ricorrente, sanzione che, su reclamo inoltrato da quest' ultimo il 24 marzo 1984, veniva mitigata e commutata nella retrocessione al grado A7, sesto scatto. Questo provvedimento veniva annullato dalla Corte il 20 giugno 1985, sul rilievo che dei testimoni erano stati sentiti in assenza dell' incolpato o del suo difensore (2). Dopo avere notificato al ricorrente, con lettera 9 dicembre 1986, la propria intenzione di riaprire il procedimento a suo carico, sentito nuovamente l' interessato ai sensi dell' art. 87, secondo comma, dello Statuto, e riaperto formalmente il nuovo procedimento disciplinare in data 24 giugno 1987, il convenuto infliggeva al ricorrente, con decisione 18 gennaio 1988, la sanzione disciplinare della retrocessione dal grado A3, ottavo scatto, al grado A7, sesto scatto.
3. Quest' ultima decisione si fondava su una serie di irregolarità addebitate al ricorrente nella gestione di un conto bancario della cassa dei delegati. I fatti relativi alla gestione di questo conto bancario sono su numerosi punti pacifici e vengono richiamati ai punti 39-54 della sentenza impugnata, ai quali mi permetto di rinviare.
4. Gli addebiti mossi al ricorrente sono, in particolare, i seguenti:
° apertura di un conto fruttifero a vista presso la Midland Bank di Londra, il 21 luglio 1980, e collocamento su questo conto di un importo di 400 000 UKL (lire sterline) al tasso annuo del 16%, senza previa autorizzazione, senza scrittura contabile relativa a tali operazioni e senza registrazione degli interessi nei libri del Parlamento nel 1980 e nel 1981.
° Incasso, senza precisa e valida giustificazione, in data 4 settembre 1981 e 11 novembre 1981, di due assegni tratti sulla Midland Bank dell' ammontare rispettivo di 17 189,15 UKL e di 35 176,98 UKL, versati in contanti dalla banca Sogenal (Société générale alsacienne de banque) di Lussemburgo per gli importi seguenti: 2 700 000 BFR (franchi belgi), 30 000 DM (marchi tedeschi) e 100 000 FF (franchi francesi); omessa registrazione di queste operazioni nei registri contabili del Parlamento nel corso dell' esercizio 1981; registrazione con un ritardo di sei mesi (28 febbraio 1982) sulla scheda contabile tenuta presso la cassa dei delegati, per un importo globale di 4 136 125 BFR, benché il prelievo fosse stato effettuato in valute differenti.
° Inadempimento dell' obbligo che incombe al contabile di effettuare spese solo su presentazione di regolari documenti giustificativi e di vigilare sulla conservazione dei valori del Parlamento. L' assenza di documenti giustificativi riguarda una differenza tra i valori disponibili della cassa dei delegati e la contabilità generale dell' ordine di 4 100 000 BFR, verificatasi dopo l' effettuazione della scrittura di 4 136 125 BFR, relativa all' incasso dei due assegni tratti sulla Midland Bank.
5. Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente avverso la suddetta decisione e fondato sull' illegittimità di quest' ultima sotto il profilo "formale" e "sostanziale". Con il presente ricorso il ricorrente deduce ex novo dodici dei mezzi che egli aveva formulato nell' ambito del procedimento di primo grado, sostenendo che, respingendo tali mezzi, il Tribunale ha violato il diritto comunitario.
6. Ulteriori dettagli in ordine alla controversia, agli antefatti della medesima ed alle norme pertinenti verranno richiamati, in quanto necessari, nel susseguente parere. Per il resto, faccio rinvio alla relazione del giudice relatore. I singoli mezzi di impugnazione, nel prosieguo denominati "censure", saranno trattati nell' ordine prescelto dalle parti nelle loro memorie, conformemente alla sentenza impugnata.
B ° Parere
Sulla scadenza del termine di prescrizione
7. Dinanzi al Tribunale il ricorrente aveva fatto valere che il procedimento disciplinare conclusosi con la decisione impugnata era stato avviato dopo la scadenza del termine di prescrizione stabilito dall' art. 72 del regolamento finanziario, ai sensi del quale "ogni istituzione dispone di un termine di due anni, a decorrere dalla data della presentazione del conto di gestione, per deliberare sullo scarico da dare ai contabili delle operazioni ad esso relativo".
8. Decorso il suddetto termine, lo scarico dovrebbe presumersi implicito, con la conseguenza che il contabile sarebbe definitivamente esonerato dalla sua responsabilità per la regolarità formale dei conti. Un procedimento disciplinare che abbia ad oggetto soltanto contestazioni formali dovrebbe pertanto essere avviato, a pena di prescrizione, entro il termine di due anni (a decorrere dal 31 maggio dell' anno successivo a quello dell' esercizio finanziario in questione). Nella fattispecie il procedimento sarebbe stato avviato solo il 24 giugno 1987, data che sarebbe tardiva sia in riferimento all' esercizio 1981 (scadenza del termine il 31 maggio 1984) sia in riferimento all' esercizio 1982 (scadenza il 31 maggio 1985). Il ricorrente ha sostenuto che il procedimento disciplinare avviato il 24 giugno 1987 non potrebbe essere considerato riapertura di un procedimento disciplinare precedente.
9. Il Tribunale ha anzitutto rilevato che le pertinenti norme dello Statuto (artt. 86-89 e allegato IX del medesimo) non contemplano alcun termine di prescrizione per quanto riguarda l' apertura di un procedimento disciplinare. Un termine di prescrizione, per poter adempiere la sua funzione di garanzia della certezza del diritto, deve tuttavia essere stabilito in anticipo dal legislatore (3).
10. In secondo luogo, il Tribunale ricorda il principio dell' autonomia dei provvedimenti disciplinari nei confronti di altri procedimenti amministrativi. Al riguardo, esso richiama l' ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte, in data 3 luglio 1984 (4), la quale ha tenuto distinti il procedimento di scarico ai sensi dell' art. 72 del regolamento finanziario e il procedimento disciplinare. L' asserito scarico di gestione implicito decorso un termine di due anni non potrebbe essere di ostacolo all' esercizio di azioni disciplinari nei confronti del ricorrente.
11. Da ultimo il Tribunale è dell' avviso che, anche accogliendosi la tesi del ricorrente, il mezzo relativo alla prescrizione andrebbe respinto. Il procedimento disciplinare sarebbe stato infatti avviato prima del 31 maggio 1984, più esattamente il 13 aprile 1983, data alla quale il presidente del Parlamento ha presentato alla commissione di disciplina il rapporto contenente gli addebiti mossi al ricorrente. Tale procedimento si sarebbe concluso con la decisione 24 maggio 1984, successivamente annullata dalla Corte di giustizia. La riapertura del procedimento disciplinare il 24 giugno 1987 sulla base del medesimo rapporto non potrebbe considerarsi come nuovo deferimento agli organi competenti, bensì come ripristino del procedimento a partire dallo stadio in cui il vizio di forma accertato dalla Corte era intervenuto.
12. Dinanzi alla Corte il ricorrente contesta tutte e tre le suddette considerazioni del Tribunale. Mi soffermerò anzitutto sulle obiezioni formulate dal ricorrente nei confronti delle prime due considerazioni, relative al rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento di scarico di gestione ai sensi dell' art. 72 del regolamento finanziario.
13. Sul punto il ricorrente reitera l' argomentazione svolta in primo grado, adducendo che la posizione del Tribunale è al riguardo fondamentalmente errata. Sul problema del termine di prescrizione per l' instaurazione di un procedimento disciplinare avrebbe incidenza l' applicazione di altre disposizioni, oltre a quelle dello Statuto, in particolare le disposizioni relative al settore considerato.
14. A mio parere, questo argomento del ricorrente non può essere condiviso. Anzitutto, è corretto il punto di vista dal quale muove il Tribunale, secondo cui lo Statuto non prevede alcun termine puntuale per l' apertura di un procedimento disciplinare. Che gli estensori dello Statuto non intendessero fissare un tale termine può altresì desumersi dalla circostanza che l' art. 7 dell' allegato prevede determinati termini (5) al fine di garantire il sollecito espletamento di un procedimento già avviato, senza che consti per contro alcuna menzione di un termine per l' apertura di questo procedimento.
15. Per quanto riguarda poi il termine previsto dall' art. 72 del regolamento finanziario, quest' ultimo, stando al dettato univoco della norma, riguarda lo scarico di gestione. Considerarlo del pari come termine per l' apertura di un procedimento disciplinare è, a mio avviso, palesemente errato. Innanzi tutto è ipotizzabile che, per effetto di manipolazioni da parte del contabile o di terzi, non venga accertata alcuna irregolarità al momento dell' esame dello scarico di gestione e che tali irregolarità vengano piuttosto scoperte solo dopo (molto) tempo. Ciò costituisce dimostrazione del fatto che la data di apertura del procedimento disciplinare dipende dalle circostanze del caso di specie e non può soggiacere ad un termine prefissato. Sotto tale aspetto è sintomatica la circostanza che il ricorrente invochi la rilevanza del termine da lui asserito, esclusivamente per l' ipotesi in cui il procedimento disciplinare "dia luogo soltanto a censure formali" (6). Orbene, la questione se un termine di prescrizione preciso ed inderogabile trovi applicazione va riferita ad elementi obiettivi e non può dipendere dalle circostanze fortuite del caso concreto.
16. Va poi rilevato, concordemente con il Tribunale, che il procedimento di scarico di gestione e quello disciplinare hanno finalità distinte:
"La repressione disciplinare ha infatti per obiettivo la tutela dell' ordinamento interno della funzione pubblica. Invece, il rilascio dello scarico di gestione, previsto dall' art. 72 del regolamento finanziario, tende a stabilire un controllo dell' esattezza e della regolarità dei conti e, più in generale, del rendimento e della verifica degli stessi, affinché sia posto un termine all' incertezza gravante sulla responsabilità che incombe al contabile interessato per un dato esercizio" (7).
17. Un riflesso di questa distinzione è che la competenza in seno all' istituzione non è la medesima: per il rilascio dello scarico di gestione ai sensi dell' art. 72 è competente l' istituzione stessa, mentre per l' apertura del procedimento disciplinare lo è l' autorità designata a norma dell' art. 2 dello Statuto. Tale distinzione trova inoltre riscontro nella circostanza che la summenzionata disposizione è stata adottata ai sensi dell' art. 209 del Trattato CEE e delle corrispondenti disposizioni degli altri trattati, in esito ad un procedimento che diverge su punti essenziali da quello previsto dall' art. 24 del Trattato di fusione (8) per l' adozione delle disposizioni dello Statuto.
18. Ne consegue che l' instaurazione di un procedimento disciplinare non deve essere assoggettata ai medesimi vincoli temporali valevoli per lo scarico di gestione, nemmeno quando si prospettino unicamente questioni relative alla regolarità formale dei conti. Il termine previsto dall' art. 72 del regolamento finanziario è giustificato dalle esigenze di certezza del diritto alle quali è preordinata la decisione relativa allo scarico di gestione ai sensi del medesimo articolo. Per contro, ai fini del mantenimento dell' ordine interno della funzione pubblica, può essere appropriato che il procedimento disciplinare venga avviato solo dopo l' adozione della decisione ai sensi dell' art. 72 e la conseguente creazione di chiarezza in ordine alle responsabilità. Un tale modo di procedere, del resto, può apportare ai dipendenti non solo svantaggi (derivanti dal protrarsi dell' incertezza), ma anche vantaggi (conseguenti alla mancata apertura del procedimento disciplinare), quando lo scarico di gestione venga rilasciato senza riserve.
19. Consegue da quanto sopra che un procedimento disciplinare non è illegittimo solo perché avviato oltre il termine di cui all' art. 72 del regolamento finanziario.
20. Il ricorrente assume inoltre che il Tribunale ha erroneamente desunto dall' autonomia reciproca dei due procedimenti che l' asserito scarico di gestione implicito decorso il termine di due anni non potrebbe essere di ostacolo all' esercizio di azioni disciplinari nei suoi confronti. Lo scarico, prosegue il ricorrente, avrebbe come conseguenza minima quella di esonerare il contabile dalla responsabilità per la regolarità dei conti.
21. Tale argomento non è pertinente. Se l' intenzione del ricorrente fosse semplicemente quella di ribadire ° in una diversa forma ° il proprio assunto secondo il quale il procedimento disciplinare deve essere avviato entro il termine previsto dall' art. 72 del regolamento finanziario, tale assunto andrebbe respinto per i motivi che si sono testé esposti.
22. Ove il ricorrente avesse tuttavia inteso affermare che, poiché al momento della decisione relativa allo scarico di gestione il termine di cui all' art. 72 non è stato osservato, egli sarebbe stato tacitamente esonerato dalla sua responsabilità e non potrebbe più essere perseguito, anche quest' argomento dev' essere disatteso. In primo luogo, esso non avvalora affatto il mezzo in esame, secondo il quale il procedimento disciplinare sarebbe stato avviato dopo lo scadere dell' asserito termine di prescrizione. In secondo luogo, per l' esercizio 1981, la decisione relativa al principio ed alla portata dello scarico di gestione è stata adottata, al più tardi, il 10 aprile 1984 (9) e dunque entro il termine di cui all' art. 72. Il superamento ° incontrovertibile ° del termine per l' esercizio 1982 (10) non ha in ogni caso avuto per effetto quello di far considerare lo scarico di gestione come accordato al ricorrente. A mio parere, non è giuridicamente ipotizzabile che un tale superamento del termine crei gli effetti di uno scarico di gestione. Il regolamento finanziario non prevede infatti una simile conseguenza, né questa potrebbe assumersi in difetto di una disposizione in questo senso. Invero un tale effetto costituirebbe una considerevole menomazione delle prerogative dell' istituzione relative al controllo della regolarità dell' operato del contabile e quindi alla garanzia della corretta gestione delle finanze comunitarie. Per giunta, il caso in esame dimostra che la decisione relativa allo scarico di gestione può esigere uno spazio di tempo eccezionalmente prolungato, allorché, per l' appunto, si prospettano delle irregolarità. La tesi del ricorrente in ordine allo scarico di gestione implicito dovrebbe pertanto risolversi nell' accordare (fittiziamente) un simile scarico proprio nei casi in cui potrebbe sussistere un particolare motivo per rifiutarlo.
23. Questo argomento del ricorrente va pertanto anch' esso respinto.
24. Infine, non possono essere condivise nemmeno le censure del ricorrente nei confronti di un accertamento del Tribunale secondo il quale il procedimento disciplinare conclusosi con la decisione impugnata è stato avviato il 13 aprile 1983. Sul punto il ricorrente argomenta che, dopo l' annullamento pronunciato dalla Corte con la sentenza 20 giugno 1985, egli è stato nuovamente sentito a norma dell' art. 87, secondo comma. A suo parere, contrariamente a quanto ha affermato il Tribunale, il procedimento disciplinare non è stato riaperto nello stadio in cui era intervenuto il vizio di forma accertato dalla Corte, bensì nel suo stadio iniziale; si sarebbe trattato quindi di un nuovo procedimento.
25. Quest' argomento non può essere accolto. Risulta dalla giurisprudenza che l' annullamento di un provvedimento disciplinare a causa di un "error in procedendo" in via di principio riporta il procedimento allo stadio in cui si trovava al momento in cui è intervenuto tale vizio procedurale (11). L' APN può riprendere il procedimento da quello stadio fino alla decisione finale.
26. Non può certo escludersi, in teoria, che l' APN si fondi nel caso concreto sulla sentenza d' annullamento per porre nel nulla il procedimento originario, anziché proseguirlo, aprendone uno nuovo (12). Sennonché è attraverso una valutazione dei fatti, e più precisamente del suo comportamento in seguito alla sentenza di annullamento, che può rispondersi alla questione relativa quale dei due metodi l' APN abbia prescelto nel caso concreto. Nella fattispecie il Tribunale ha ritenuto decisiva la circostanza che l' APN avesse adito la commissione di disciplina (alla quale era riconducibile il vizio procedurale accertato dalla sentenza 20 giugno 1985) sulla scorta dello stesso rapporto sul quale si era fondata il 13 aprile 1983.
27. Ne consegue che l' argomento del ricorrente è inteso a porre in contestazione una valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale, senza mettere in discussione i criteri giuridici sui quali quest' ultimo ha fondato tale valutazione e senza dedurre l' esistenza di errori di diritto. Un tale argomento, tuttavia, non può essere dedotto (13) nell' ambito di un ricorso avverso una sentenza del Tribunale, che è limitato alle sole questioni di diritto (14).
28. La censura del ricorrente in relazione agli accertamenti effettuati dal Tribunale in merito alla data di apertura del procedimento disciplinare è quindi, anch' essa, infondata.
29. Conseguentemente, la censura relativa alla scadenza del termine di prescrizione dev' essere in ogni caso respinta.
Sul rilascio dello scarico di gestione per l' esercizio 1981
30. Nel ricorso il ricorrente aveva dedotto che lo scarico di gestione per l' esercizio 1981 gli era stato accordato con decisione 10 aprile 1984 (15). Nel preambolo di questa decisione il Parlamento afferma:
"considerando che, nel contesto del discarico per il 1982, saranno presi in considerazione tutti gli elementi, compresa la lettera del 6 giugno 1983 (16)".
Nel dispositivo di questa decisione si legge che il Parlamento "accorda" "lo scarico al contabile dell' istituzione per l' esercizio 1981".
31. A parere del ricorrente, questa decisione rende di per sé inammissibile e nullo il procedimento disciplinare, dal momento che gli addebiti si riferiscono unicamente alla regolarità formale dei conti.
32. Nel ricorso il ricorrente aveva inoltre sostenuto l' irrilevanza del fatto che lo scarico di gestione per l' esercizio 1982 gli fosse stato accordato con una riserva relativa a ciò che costituisce per l' appunto l' aspetto essenziale della causa in esame, vale a dire la questione dei 4 milioni di BFR (17). Sul punto egli aveva argomentato in sostanza che tale questione era stata decisa dallo scarico ai sensi della decisione dello scarico di gestione per il 1981 e, in subordine, che egli aveva ottenuto lo scarico di gestione per l' anno 1982 e, in ulteriore subordine, che in occasione del trasferimento avvenuto il 30 aprile 1982 e della sua sostituzione con un nuovo contabile non vi era stato alcun rendimento dei conti di gestione, così che l' APN si era posta nell' impossibilità di stabilire, per l' esercizio 1982, ciò che rientrava nella sua responsabilità e ciò che rientrava in quella del contabile che gli era succeduto (18).
33. Nella replica il ricorrente prende poi in esame le decisioni del Parlamento 18 maggio 1983 (19) e 11 luglio 1986 (20). La prima riguardava l' esercizio 1981 e conteneva lo scarico del presidente nonché la constatazione che lo "scarico di gestione" doveva essere differito "onde permettere alla commissione per il controllo di bilancio di ultimare taluni lavori". La decisione 11 luglio 1986 riguardava l' esercizio 1982. Per quest' ultimo, il Parlamento concedeva lo scarico al suo presidente e lo autorizzava "a concedere lo scarico di gestione ai suoi contabili, escludendo da esso l' importo di 91 263 ECU e la contabilità e le materie ad essa relative, descritte nella lettera del presidente della Corte dei conti del 7 novembre 1985 e nell' allegato parere della Corte dei conti" (21). Secondo il ricorrente,
lo scarico dato al presidente (v. decisione 18 maggio 1983 per il 1981 e decisione 11 luglio 1986 per il 1982) comporta al tempo stesso l' implicita concessione dello scarico di gestione al contabile;
lo scarico di gestione non può essere parziale (v. decisione 10 aprile 1984 per il 1981 e decisione 11 luglio 1986 per il 1982);
la portata di una decisione la quale accordi lo scarico di gestione non può venire limitata da un 'considerando' della medesima decisione (v. decisione 10 aprile 1984 per il 1981).
34. Il Tribunale ha rilevato, in primo luogo (22), che il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento di scarico di gestione. Pertanto, anche nell' ipotesi in cui le decisioni 18 marzo 1983 e 10 aprile 1984 avessero contenuto uno scarico di gestione esplicito o implicito per l' esercizio 1981, tale circostanza non osterebbe all' apertura di un' azione disciplinare nei confronti del ricorrente, tanto più che l' apertura di quest' ultima risale al 13 aprile 1983 (23) ed è quindi anteriore alle decisioni suddette. Il Tribunale ha poi preso in esame queste ultime decisioni. Richiamandosi al tenore della decisione (24) esso ha respinto la tesi del ricorrente secondo la quale lo scarico del presidente in data 18 marzo 1983 comporterebbe, sic et simpliciter, lo scarico di gestione del contabile. Con riferimento alla decisione 10 aprile 1984, il Tribunale ha rilevato che per valutare la portata di questa decisione occorre tener conto dei suoi 'considerando' (25). Da questi ultimi risulta che il Parlamento si è riservato di pronunciarsi sui punti controversi nell' ambito dello scarico di esercizio per il 1982. Infine, prosegue il Tribunale, l' esercizio pertinente non è quello del 1981 bensì quello del 1982, in quanto la somma di 4 136 125 BFR (26) non è stata registrata in nessuna scrittura contabile, sia essa di pagamento o di riscossione, sicché il controllo effettuato al termine di questo esercizio non ha consentito di accertare né un' eccedenza né un ammanco. Per l' esercizio 1982, l' autorizzazione conferita al presidente a concedere lo scarico di gestione al contabile reca una riserva espressa (27).
35. Le censure che il ricorrente muove al Tribunale sulle considerazioni suddette sono di tre ordini. In primo luogo, egli ribadisce la propria tesi relativa alla rilevanza rivestita dalla decisione di scarico di gestione ai fini del procedimento disciplinare (28), argomentando che, contrariamente a quanto afferma il Tribunale, il presente procedimento non è stato instaurato il 13 aprile 1983, ma solo il 9 dicembre 1986 (29). In secondo luogo, egli asserisce che il Tribunale non ha preso posizione sui suoi argomenti relativi alla portata dello scarico del presidente, all' impossibilità di accordare uno scarico di gestione parziale e al fatto che la portata di uno scarico di gestione discende unicamente dal dispositivo della decisione. In terzo luogo, il Tribunale non avrebbe preso in esame il suo argomento secondo il quale, in mancanza di un rendimento dei conti di gestione alla data del 30 aprile 1982, l' APN avrebbe posto sé stessa nell' impossibilità di delimitare la responsabilità del ricorrente separandola da quella del suo successore. Il rigetto del controverso mezzo ad opera del Tribunale sarebbe pertanto illegittimo, non essendo motivato o essendo motivato erroneamente.
36. Al riguardo si deve osservare che, ai punti 80 e 81 della sentenza impugnata, il Tribunale, fondandosi sul tenore letterale delle decisioni 18 maggio 1983, 10 aprile 1984 e 11 luglio 1986, è pervenuto alla conclusione che il ricorrente non aveva ottenuto alcuno scarico di gestione né per il 1981 né per il 1982. Più in particolare, esso ha constatato che lo scarico dato al ricorrente per l' esercizio 1981 era accompagnato da una riserva relativa alla presa in considerazione, nell' ambito dello scarico di gestione relativo all' esercizio 1982, degli addebiti mossi nell' ambito del procedimento disciplinare. Il Tribunale ha preso atto dell' esistenza di un' analoga riserva per l' esercizio 1982, contenuta nell' autorizzazione data al presidente a concedere lo scarico di gestione ai suoi contabili.
37. I rilievi suddetti sarebbero sufficienti per disattendere il mezzo in esame. Dimostrerò qui di seguito come essi non vengano scalfiti dalle censure del ricorrente, per modo che il rigetto del mezzo in parola appare fuori discussione.
38. Contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, il Tribunale ha ottemperato al proprio obbligo di motivazione (30). Infatti esso ha sufficientemente risposto agli argomenti addotti nel ricorso.
39. Per quanto attiene anzitutto al punto se il ricorrente avesse ottenuto lo scarico per il 1981 e il 1982, trattasi di questione che, come tale, si riferisce all' interpretazione delle decisioni in parola. Gli argomenti addotti dal ricorrente nell' ambito del ricorso non tendevano invece a suscitare un esame della questione se queste decisioni potessero essere adottate nella forma loro assegnata. Il Tribunale non era infatti tenuto ad accertare se lo scarico di gestione potesse essere parziale e se potesse essere rifiutato al contabile per periodi e somme per i quali il presidente aveva ottenuto lo scarico. In conformità dell' art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, all' epoca applicabile per analogia, il Tribunale poteva non prendere in esame questi mezzi dedotti in sede di replica. In tale contesto, caratterizzato da problemi giuridici difficili e complessi, da una normativa non molto copiosa (31) e dall' assenza di una giurisprudenza sulla prassi delle istituzioni in materia, il ricorrente, se intendeva sollevare le questioni di diritto anzidette o ulteriori questioni, avrebbe dovuto indicarle sin dall' atto introduttivo.
40. Né riscontro una carenza di motivazione della sentenza impugnata in riferimento all' argomento, addotto nel ricorso, relativo alla mancanza di rendiconto al 30 aprile 1982 (32). Invero questo argomento non riguardava, in realtà, lo scarico di gestione del ricorrente (per l' esercizio 1982), bensì la questione se le violazioni addebitategli fossero provate. Il ricorrente non ha mai sostenuto che tale mancanza di rendiconto equivalesse ad uno scarico di gestione (il che sarebbe, sotto il profilo giuridico, quantomeno assai discutibile). Tuttavia la questione se la responsabilità del ricorrente (eventualmente senza rendiconto, a parere del medesimo necessario) potesse essere provata ha formato oggetto di un distinto mezzo che il Tribunale ha preso in esame in modo puntuale (33). Il Tribunale si è quindi correttamente limitato, in tale ambito, a prendere in esame i soli argomenti con i quali il ricorrente asserisce di aver ottenuto lo scarico di gestione esplicito per gli esercizi 1981 e 1982 (34).
41. E' bensì vero che il ricorso prospettava già il problema della necessità di interpretare la portata della decisione 10 aprile 1984 alla luce del preambolo della medesima. Tuttavia il Tribunale ha preso posizione al riguardo al punto 80 della sentenza, sia pure in modo molto succinto, in difetto di precisi argomenti addotti in proposito dal ricorrente.
42. Non essendo quindi censurabili i rilievi del Tribunale sotto il profilo dell' obbligo di motivazione, occorre ora esaminare brevemente le censure del ricorrente relative al merito. Alle considerazioni del Tribunale il ricorrente ribatte limitandosi a reiterare gli argomenti già formulati nella memoria di replica presentata nel procedimento di primo grado (ad eccezione dell' argomento, già preso in esame, relativo alla mancanza di un rendiconto al 30 aprile 1982). Poiché queste censure hanno già dovuto essere respinte dal Tribunale, in quanto erano nuove e non figuravano nel ricorso (35), esse non possono essere fatte valere nemmeno nell' ambito di un ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale, conformemente agli artt. 113, n. 2, e 116, n. 1, del regolamento di procedura della Corte (36). Resta pertanto da esaminare soltanto l' argomento del ricorrente secondo il quale la portata dello scarico di gestione accordato (dalla decisione 10 aprile 1984) potrebbe essere interpretata solo alla luce del dispositivo della decisione.
43. Va sottolineato, per correttezza, che questo argomento, correttamente inteso, non concerne l' interpretazione compiuta dai giudici del Tribunale del testo della decisione suddetta in sede di valutazione dei fatti. Il ricorrente si richiama piuttosto ad un principio giuridico in forza del quale per effettuare tale interpretazione può farsi ricorso solo al dispositivo.
44. Egli ha però omesso di indicare quale sia questo principio. Nemmeno nel diritto comunitario scritto consta una regola di questo tipo. Dalla natura della decisione di scarico di gestione può certo desumersi che la portata di quest' ultima deve chiaramente ed univocamente risultare dalla decisione, potendosi certamente tener conto al riguardo del fatto che il punto determinante figuri nel dispositivo ovvero nel preambolo della decisione. Nulla consente tuttavia di ritenere che il Tribunale, nell' interpretazione della controversa decisione 10 aprile 1984 effettuata alla luce del preambolo di quest' ultima, abbia disconosciuto l' esigenza di chiarezza.
45. Dal complesso dei suddetti motivi discende che la presente censura dev' essere respinta.
Sulla violazione del principio del termine ragionevole
46. I. Nell' ambito della disamina del mezzo dedotto dal ricorrente riguardante l' eccessivo ritardo con il quale il procedimento disciplinare sarebbe stato avviato e/o proseguito, il Tribunale ha preso in esame le varie fasi di questo procedimento. Esso ha anzitutto desunto dai propri calcoli "il lasso di tempo occorso al ricorrente per provvedere alla propria difesa dinanzi alla Corte" (37). Su tale base esso è pervenuto alla conclusione che la questione dell' osservanza di un termine ragionevole poteva porsi con riferimento a due momenti. Il primo riguardava il periodo di otto mesi durante il quale è stata adita la prima commissione di disciplina (dal 2 giugno 1983 al 10 febbraio 1984); il secondo riguardava il termine di diciotto mesi intercorso tra la pronuncia della sentenza di annullamento della Corte e l' invio della lettera del presidente del Parlamento, che invitava il ricorrente a presentare le sue osservazioni a norma dell' art. 87, n. 2, dello Statuto (dal 20 giugno 1985 al 9 dicembre 1986) (38).
47. II. 1. Il ricorrente assume in primo luogo che il procedimento disciplinare, che riguardava in ogni caso fatti anteriori al suo trasferimento intervenuto il 30 aprile 1982, è stato avviato solo il 24 giugno 1987 e quindi oltre cinque anni dopo i fatti contestati. Ne consegue, a suo parere, che un termine ragionevole è stato ampiamente ecceduto.
48. Sul punto è sufficiente un richiamo alle considerazioni da me svolte in ordine alla prima censura, secondo le quali il ricorrente, stando agli accertamenti del Tribunale, non è riuscito a porre in dubbio sul piano giuridico che il procedimento sia stato avviato il 13 aprile 1983. Questo argomento va pertanto respinto.
49. 2. Il secondo argomento del ricorrente attiene allo scomputo effettuato dal Tribunale del "lasso di tempo occorso al ricorrente per provvedere alla propria difesa dinanzi alla Corte".
50. Va rilevato, preliminarmente, che il Tribunale ha manifestamente tenuto conto del periodo intercorso tra la decisione disciplinare nella sua forma definitiva del 24 maggio 1984 e la sentenza 20 giugno 1985 con la quale la Corte ha annullato questa decisione. Il ricorrente sostiene che, per non incorrere in una lesione dei diritti della difesa, il Tribunale non avrebbe dovuto escludere il suddetto periodo dal computo del tempo. In ogni caso, per attenersi al principio testé richiamato, esso avrebbe dovuto tener conto del fatto che il ricorso è risultato fondato. Con il suo ragionamento il Tribunale renderebbe in qualche modo il ricorrente responsabile del protrarsi del procedimento disciplinare, conseguente alla proposizione di un ricorso resasi necessaria per fatto imputabile al convenuto. Oltretutto, prosegue il ricorrente, il Tribunale avrebbe svolto un' argomentazione contraddittoria in quanto, per un verso, esso non terrebbe conto della fondatezza o meno del procedimento esperito dal ricorrente, mentre, per l' altro, esso prenderebbe in considerazione le circostanze atte a giustificare, a suo parere, in favore dell' APN, il tempo intercorso tra la sentenza 20 giugno 1985 e la dichiarazione 9 dicembre 1986 (39).
51. Questo argomento solleva la questione se, ai fini di un eventuale annullamento del procedimento disciplinare impugnato per via del superamento di un termine ragionevole, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto della durata del procedimento contenzioso nella causa 141/84.
52. A mio parere, non doveva tenersi conto di questo procedimento. L' art. 7 dell' allegato IX dello Statuto conferma che i termini applicabili al procedimento disciplinare riguardano il tempo che intercorre tra i vari atti del procedimento e non l' intera durata di quest' ultimo. Ciò fa riscontro al principio secondo cui ciascun atto possiede un' autonoma rilevanza. Coerentemente con questo principio, il Tribunale ha ritenuto che le autorità disciplinari erano tenute ad agire in modo che ogni atto di tale procedimento intervenisse entro un termine ragionevole rispetto all' atto che lo precedeva (40). Orbene, nell' ipotesi in cui, come nel caso di specie, la sentenza di annullamento per vizio di forma pronunciata dal giudice comunitario riporti il procedimento allo stato in cui si trovava prima dell' insorgere di detto vizio, il termine relativo alla fase del procedimento ricomincerà necessariamente a decorrere (41).
53. Per il resto, la tesi del ricorrente argomenta dall' affermazione del Tribunale secondo la quale l' inosservanza di un termine ragionevole "non solo può far sorgere la responsabilità dell' istituzione, ma può altresì comportare la nullità dell' atto adottato fuori termine" (42). Per quanto mi risulta, una simile posizione non è stata ancora fatta propria dalla Corte. Al contrario, quest' ultima ha sempre sottolineato che il superamento del termine previsto nell' art. 7 dell' allegato IX dello Statuto non comporta la nullità dei provvedimenti adottati al suo scadere, ma può (unicamente) implicare la responsabilità dell' istituzione per il pregiudizio eventualmente sofferto dall' interessato (43). Senza necessità di prendere posizione sul principio generale enunciato dal Tribunale su questo punto, posso affermare che, in ogni caso, la durata delle controversie giudiziarie, come nel caso di specie, non può essere inclusa nel computo del termine al fine di un eventuale annullamento. Diversamente, infatti, il vizio procedurale eventualmente accertato potrebbe comportare non solo l' annullamento della decisione che ne è inficiata, ma anche quello di una successiva decisione adottata dopo la sentenza d' annullamento, che tuttavia non sia affatto inficiata da tale vizio.
54. Ciò non toglie peraltro che una violazione delle prescrizioni in tema di forme, come ad esempio il principio posto a tutela dei diritti della difesa, possa integrare un illecito suscettibile di implicare la responsabilità dell' istituzione alla stregua del diritto comune. Per questa via vengono quindi debitamente presi in considerazione gli inconvenienti che possono derivare dal protrarsi del procedimento disciplinare.
55. Ciò posto, l' argomento del ricorrente dev' essere respinto.
56. 3. Il terzo argomento del ricorrente fa riferimento al periodo dal 2 giugno 1983 al 10 febbraio 1984 (durante il quale si sono svolti i lavori della prima commissione di disciplina) ed al periodo dal 20 giugno 1985 al 9 dicembre 1986 (intercorso tra la sentenza della Corte nella causa 141/84 e la comunicazione al ricorrente dell' intenzione del presidente di riaprire il procedimento disciplinare), periodi che hanno formato oggetto di puntuale disamina da parte del Tribunale.
57. a) Con riguardo al primo dei suddetti due periodi, il ricorrente contesta al Tribunale l' erronea fissazione del dies a quo di tale periodo. Esso avrebbe dovuto risalire al 30 settembre 1982, data in cui è stata adita la prima commissione di disciplina.
58. Questa tesi non può essere condivisa. Infatti, il procedimento disciplinare avviato il 30 settembre 1982 è stato annullato dalla stessa APN in data 14 gennaio 1983. I periodi presi in esame dal Tribunale si situano quindi correttamente all' interno del nuovo procedimento. La circostanza che l' annullamento sia dovuto a vizio di forma non può ° contrariamente a quanto sembra supporre il ricorrente ° indurre a considerare i due distinti procedimenti come costituenti un tutto unico. Diversamente, il provvedimento impugnato potrebbe essere annullato a causa del vizio di forma originario, conseguenza questa che l' amministrazione ha per l' appunto inteso evitare annullando il procedimento originario e aprendone uno nuovo.
59. Va rilevato inoltre che l' esame del periodo considerato riguarda il termine di cui all' art. 7, n. 1, dell' allegato IX dello Statuto, sicché il Tribunale ha correttamente collocato il dies a quo al 2 giugno 1983, data in cui i lavori della (prima) commissione di disciplina del nuovo procedimento hanno avuto inizio.
60. b) Il ricorrente ritiene inoltre che il Tribunale abbia erroneamente fissato al 9 dicembre 1986 il dies ad quem del secondo periodo. A suo parere infatti la scelta di questa data è antitetica a quella della data presa come dies a quo del primo periodo: il Tribunale assume come dies a quo del primo periodo la prima riunione della commissione di disciplina, mentre sceglie come dies ad quem del secondo periodo la lettera nella quale si comunica al ricorrente l' intenzione del presidente di riaprire il procedimento, anziché la data di deferimento alla seconda commissione di disciplina (24 giugno 1987) o della prima riunione di quest' ultima (9 luglio 1987).
61. Nemmeno quest' argomento mi sembra convincente. Come si è già rilevato, il primo periodo riguarda i lavori della prima commissione di disciplina, cosicché esso doveva essere valutato alla luce del disposto dell' art. 7, n. 1, dell' allegato IX dello Statuto. Il secondo periodo non fa riscontro a nessuna delle regole sui termini enunciate da quest' articolo. Sulla scorta del criterio richiamato nel punto 88 della sua sentenza, il Tribunale ha ritenuto necessario non soltanto applicare i termini stabiliti da quest' articolo, ma altresì verificare se l' APN avesse ripreso in modo sufficientemente sollecito il procedimento in seguito all' annullamento del provvedimento disciplinare iniziale ad opera della Corte. Sotto questo profilo, la scelta della data finale del secondo periodo non può essere messa in discussione.
62. 4. Con l' ultimo argomento addotto in questo contesto il ricorrente fa rinvio alla propria memoria di replica nel procedimento di primo grado, nella quale aveva sostenuto che il convenuto aveva ammesso di aver oltrepassato un termine ragionevole. A suo parere, infatti, nella decisione disciplinare impugnata il convenuto ha seguito le raccomandazioni della commissione di disciplina. Quest' ultima ha a sua volta considerato circostanza attenuante il fatto che fosse intercorso un periodo di tempo eccessivo tra la comunicazione degli addebiti da parte dell' APN e la conclusione del procedimento disciplinare. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata, avendo omesso di pronunciarsi su questo punto, è inficiata da vizio di motivazione.
63. La censura è a mio giudizio infondata. Invero, il Tribunale ha preso in esame la questione dell' annullabilità del provvedimento impugnato fondandosi al riguardo ° nell' ambito del controverso procedimento ° sull' osservanza di un termine ragionevole in riferimento ai singoli atti procedurali. Per converso, in sede di determinazione della sanzione, la commissione di disciplina e l' APN hanno accertato quale fosse il tempo complessivamente trascorso tra la "comunicazione degli addebiti da parte dell' APN" (44) e la conclusione del procedimento disciplinare.
64. Dalla sentenza in questione risulta quindi con sufficiente chiarezza che il Tribunale intendeva esaminare una questione diversa da quella dei suddetti organi disciplinari, avvalendosi al riguardo di un criterio diverso da quello utilizzato da questi ultimi.
65. III. Dai suddetti rilievi discende che la censura di cui trattasi dev' essere respinta in toto.
Sull' approvazione del processo verbale successivamente all' adozione del parere motivato
66. Dinanzi al Tribunale di primo grado il ricorrente aveva sostenuto che il parere motivato emanato dalla commissione di disciplina il 27 novembre 1987 era inficiato da un vizio di forma in quanto il processo verbale della riunione del 26 novembre 1987 recava la data del 30 novembre 1987 ed era stato quindi redatto dopo l' adozione del parere motivato. Il Tribunale ha respinto tale argomento facendo richiamo, in primo luogo, alla riunione oggetto del processo verbale (tenutasi la mattina del 26 novembre 1987), alla susseguente riunione a porte chiuse (svoltasi nel pomeriggio dello stesso giorno e venerdì 27 novembre 1987) nonché al fatto che il processo verbale fosse stato approvato lunedì 30 novembre 1987 e notificato in pari data al ricorrente (punto 113 della sentenza impugnata).
67. Il Tribunale al riguardo ha affermato (punto 114):
"Di conseguenza, si deve ritenere infondato l' addebito secondo cui il parere motivato è inficiato da un vizio di forma per il motivo che il processo verbale era stato approvato dopo la chiusura del procedimento dinanzi alla commissione di disciplina. Infatti, la legittimità del parere motivato non può essere messa in questione per il semplice fatto che il processo verbale della riunione del 26 novembre 1987 era stato approvato in data successiva. Se l' art. 9, primo comma, dell' allegato dispone che 'il segretario redige il processo verbale delle riunioni della commissione di disciplina' , esso non esige affatto che i processi verbali siano firmati, a pena di nullità, subito dopo la riunione di tale organo collegiale".
68. Il ricorrente rimprovera al Tribunale di non aver preso posizione in ordine al suo argomento, secondo il quale il processo verbale sarebbe stato firmato in una data in cui la commissione di disciplina era ormai priva di competenza sulla questione: una volta emesso il parere motivato, il compito della commissione di disciplina si sarebbe esaurito. Il ricorrente asserisce che la sentenza è, conseguentemente, viziata da motivazione carente al riguardo.
69. Questo argomento va decisamente disatteso. In primo luogo, si evince da una disamina degli atti di causa del procedimento di primo grado che la tesi del ricorrente faceva leva esclusivamente sul fatto che egli non aveva potuto formulare osservazioni sul processo verbale prima dell' adozione del parere motivato (sicché, secondo il ricorrente, gli era stata sottratta una possibilità di difendersi) (45). Entro questi limiti il Tribunale ha preso posizione sull' argomento del ricorrente, esaminando i documenti figuranti agli atti. Inoltre, il Tribunale ha espressamente accertato, ai punti 129 e 130 della sentenza impugnata, che i diritti della difesa non erano stati lesi. Il ricorrente non ha messo in contestazione la posizione del Tribunale sull' argomento che egli aveva effettivamente formulato in tale contesto, né ha reiterato in sede di gravame il mezzo relativo alla violazione dei diritti della difesa, sul quale il Tribunale aveva svolto i rilievi di cui ai punti 129 e 130 della sentenza impugnata, ma al contrario egli ha esplicitamente rinunciato a tale mezzo (46). Il ricorrente non ha fatto valere, nell' ambito del procedimento di primo grado, che l' adozione del parere motivato precludeva formalmente alla commissione di disciplina l' approvazione ex post di un processo verbale. Pertanto, anche se il Tribunale non avesse preso posizione su questo punto, il ricorrente non era in ogni caso legittimato a contestare tale omissione.
70. In secondo luogo, da un' analisi globale del ragionamento del Tribunale emerge che il comportamento della commissione di disciplina era stato considerato irregolare solo in quanto restrittivo dei diritti della difesa del ricorrente.
71. L' argomento relativo alla carenza di motivazione dedotto dal ricorrente nell' ambito della presente censura appare quindi, in ogni caso, privo di fondamento.
Sulla mancata comunicazione di taluni documenti (47)
72. Il Tribunale si è pronunciato su questo mezzo sotto due profili. Il primo riguardava la trasmissione di documenti non individuati. Il Tribunale ha riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere la trasmissione di tutti gli elementi determinanti per la decisione disciplinare, ma ha tuttavia negato il diritto del ricorrente alla trasmissione dell' intero fascicolo. Esso ha tuttavia preso atto che l' APN e il presidente della commissione di disciplina hanno consentito al ricorrente di accedere all' intero fascicolo e di chiedere la produzione dei documenti a seconda dello stato dell' esame del fascicolo da parte della commissione di disciplina. Il Tribunale è pervenuto alla conclusione che "il ricorrente non ha fornito la prova della fondatezza della sua affermazione, secondo cui l' amministrazione ha rifiutato, senza alcuna giustificazione, di trasmettergli taluni documenti" (48). Nell' ambito del presente ricorso il ricorrente non ha messo in contestazione tale affermazione.
73. Il secondo profilo si riferiva all' accesso del ricorrente alla contabilità del convenuto. Il punto 125 della sentenza impugnata al riguardo recita:
"Il ricorrente ha aggiunto, nella replica, che il problema dell' individuazione dei documenti richiesti non si sarebbe posto, se non gli fosse stato rifiutato il libero accesso alla contabilità a partire dalla data del suo trasferimento, avvenuto il 30 aprile 1982. Qualora tale argomento debba essere interpretato come un nuovo mezzo, esso va dichiarato irricevibile, così come il convenuto ha sostenuto a buon diritto, in virtù dell' art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte. Qualora esso dovesse essere considerato come l' estensione di un mezzo precedentemente dedotto direttamente o implicitamente nel ricorso, basti constatare, senza che occorra esaminare la questione se l' amministrazione abbia l' obbligo di accordare ai dipendenti oggetto di azioni disciplinari il libero accesso ai propri archivi, che risulta dai documenti prodotti agli atti, come, nella fattispecie, l' amministrazione, in un primo tempo, abbia appunto consentito l' accesso ai propri archivi al ricorrente (v. punto 66 del primo parere motivato della commissione di disciplina del 10 febbraio 1984)".
74. Il ricorrente ribadisce su questo punto l' argomentazione che egli aveva formulato in sede di replica nell' ambito del procedimento di primo grado. A suo parere, la risposta del Tribunale non è "giuridicamente soddisfacente". Avuto riguardo alla particolare circostanza che l' asserito ammanco non riguarderebbe una spesa precisa, bensì un importo globale, l' obbligo di comunicazione non potrebbe, secondo il ricorrente, essere inteso secondo la sua accezione comune, ma implicherebbe necessariamente il libero accesso alla contabilità. Per giustificare validamente il rigetto di questa censura il Tribunale avrebbe pertanto dovuto dimostrare per quale motivo, nel caso di specie, non era necessario l' accesso, nel senso indicato dal ricorrente, o per quale motivo esso ritenesse che tale accesso fosse stato consentito (il che, peraltro, non sarebbe avvenuto).
75. A mio giudizio, quest' argomento non può essere condiviso e va pertanto disatteso. Non è neppure dato comprendere su quale punto preciso il ricorrente consideri erronea la motivazione del Tribunale. D' altra parte egli non può, in sede di ricorso avverso una sentenza del Tribunale, dedurre mezzi già respinti dal Tribunale in quanto tardivi, né mettere in contestazione, in quanto tale, l' accertamento, effettuato dal Tribunale sulla scorta dei documenti figuranti agli atti, secondo il quale "nella fattispecie, l' amministrazione, in un primo tempo, ha appunto consentito l' accesso ai propri archivi al ricorrente".
Sullo storno del 25 agosto 1982 per un importo di 4 136 125 BFR
76. Questa censura fa riferimento alla comunicazione dell' originale della controversa scrittura contabile di storno. Dinanzi al Tribunale il ricorrente aveva sostenuto che l' unico documento a sua disposizione quasi sino alla fine dell' ultimo procedimento disciplinare era un documento non firmato dal contabile. L' originale, che egli aveva ottenuto solo qualche giorno prima della chiusura del procedimento disciplinare, si differenziava da questo documento in una serie di punti. Secondo il ricorrente tale scrittura contabile di storno costituisce tuttavia un "documento fondamentale" in quanto è a partire da esso che "si è deciso che esiste una perdita".
77. Il Parlamento aveva obiettato che lo stesso ricorrente aveva chiesto il 30 marzo 1982 una regolarizzazione per una perdita di importo quasi equivalente, soggiungendo inoltre che il suddetto documento si limitava a constatare e a registrare nella contabilità l' esistenza di una perdita ed era senza pertinenza nell' ipotesi in cui si trattasse di stabilire la giustificazione di tale perdita. Il Parlamento si chiedeva quale interesse potesse presentare ai fini della soluzione della controversia la differenza esistente tra i caratteri tipografici dei due documenti.
78. Il Tribunale ha dichiarato al riguardo (punto 143 della sentenza impugnata):
164. In primo luogo, egli sottolinea come il Tribunale, nel citato punto 203, erroneamente menzioni l' obbligo di "conservare i documenti giustificativi relativi all' incasso dei due assegni". Egli argomenta che i documenti giustificativi, la cui mancanza forma oggetto dell' addebito in questione mossogli nella decisione disciplinare, riguardavano le spese per un importo pari al controvalore dei suddetti assegni. Tuttavia, tale incontestabile inesattezza costituisce un semplice errore di redazione, come evincesi chiaramente dal raffronto tra la controversa formulazione e quella del punto 195 della sentenza, che dimostra che il Tribunale ha correttamente impostato il problema. Conseguentemente non può riscontrarsi alcun vizio di motivazione atto a giustificare l' annullamento della sentenza (95).
165. In secondo luogo, il ricorrente assume che il Tribunale, pur avendo enunciato il principio secondo cui il contabile deve impartire all' amministratore delle anticipazioni le opportune istruzioni per la conservazione dei documenti giustificativi, avrebbe omesso di precisare in quale modo il ricorrente avrebbe trasgredito tale obbligo. Una tale trasgressione non potrebbe in ogni caso inferirsi dalla partecipazione del ricorrente all' incasso dei due assegni.
166. Quest' analisi è corretta per quanto attiene alla questione della trasgressione del dovere di impartire istruzioni. Al riguardo occorre altresì ammettere che la formulazione della parte iniziale del punto 204 potrebbe a un primo esame suscitare l' impressione che il Tribunale ravvisi nella partecipazione personale del ricorrente all' incasso dei due assegni un importante elemento in riferimento all' eventuale violazione di questo obbligo. Se il Tribunale avesse espressamente inteso attribuire ad una tale opinione la funzione di fondamento esclusivo della soluzione adottata, avrebbe dovuto precisarla maggiormente, dal momento che l' amministratore delle anticipazioni (in quanto destinatario eventuale delle istruzioni) non risultava aver partecipato all' incasso degli assegni.
167. Sennonché, un' attenta lettura del punto 204 pone in evidenza come il Tribunale abbia inteso formulare un motivo aggiuntivo di responsabilità a carico del ricorrente, ancorché la relativa formulazione ne renda difficile la separazione rispetto all' obbligo di impartire istruzioni. Questa motivazione fa leva, concordemente con la tesi sostenuta dal convenuto nell' ambito del procedimento di primo grado (96), in modo decisivo sul fatto che il ricorrente ha partecipato personalmente all' incasso dei due assegni. La parte successiva dell' argomentazione del ricorrente dimostra che quest' ultimo l' ha ugualmente intesa in questo senso. Stando così le cose, deve escludersi che la sentenza possa essere annullata unicamente per via dei rilievi formulati dal Tribunale in ordine al dovere del ricorrente di impartire istruzioni. Vanno semmai presi in esame gli argomenti addotti nel ricorso in secondo grado in ordine alla suddetta motivazione aggiuntiva del Tribunale.
168. Al riguardo il ricorrente sostiene ° e veniamo quindi alla terza parte della sua censura ° che la partecipazione all' incasso degli assegni non ha alcuna attinenza con l' obbligo di conservare i valori del Parlamento, dal momento che i documenti comprovanti il suddetto incasso esistono. In subordine, il ricorrente assume che la sua partecipazione è irrilevante al riguardo, in quanto la firma e il deposito nella cassa non portavano necessariamente a concludere per un inadempimento del suddetto obbligo.
169. A mio giudizio tale argomentazione è infondata in quanto nel controverso passaggio della sentenza il Tribunale, sia pure in modo sintetico, stabilisce una presunzione secondo la quale, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi che il contabile, il quale (dietro presentazione di assegni da lui stesso firmati) ha personalmente incassato denaro contante che ha compensato una spesa non coperta da documenti corrispondenti, è stato egli stesso l' autore di questa spesa o, quantomeno, l' istigatore della medesima. Questa presunzione ° fondata nella fattispecie sulla mancanza di elementi contrari ° rientra nella valutazione dei fatti ed è pertanto sostanzialmente sottratta al sindacato della Corte di giustizia. Comunque sia, non può essere condivisa la tesi del ricorrente secondo la quale una simile conclusione non sarebbe necessaria.
170. Poiché secondo quanto ha accertato il Tribunale i documenti giustificativi sono del tutto mancanti (ossia, nella migliore ipotesi per il ricorrente, sono stati smarriti dopo essere stati redatti), il Tribunale ne ha ravvisato la responsabilità in capo al ricorrente e non in capo all' amministratore delle anticipazioni, conformemente all' art. 70, n. 1, secondo comma.
171. Ne consegue che le censure relative alla motivazione del Tribunale in ordine alla ripartizione delle responsabilità (pur se tale motivazione non era di una chiarezza esemplare) devono essere respinte.
Sulla violazione dell' art. 86, n. 1, dello Statuto e degli artt. 70, n. 1, e 71 del regolamento finanziario, sull' inosservanza dei principi di uguaglianza, equità e giustizia distributiva nonché sull' esistenza di uno sviamento di potere
172. L' argomentazione addotta nell' ambito del procedimento di primo grado in riferimento a questo mezzo si suddivideva, secondo l' analisi del Tribunale, in tre capi.
173. In primo luogo, il ricorrente aveva fatto valere che la decisione era in contrasto con l' art. 86 dello Statuto e con gli artt. 70, n. 1, e 71 del regolamento finanziario, in quanto il comportamento addebitatogli non costituiva una negligenza grave. Il Tribunale ha invece accolto l' opinione contraria, aggiungendo che le irregolarità relative all' apertura del controverso conto, l' omessa o tardiva contabilizzazione di determinate operazioni relative all' incasso dei due assegni e la trasgressione dell' obbligo di effettuare delle spese solo su presentazione di regolari documenti giustificativi nonché di vigilare sulla loro conservazione costituivano una negligenza, da parte del ricorrente, tanto più grave in quanto il medesimo occupava, nella sua veste di contabile, il posto di rango più elevato nella gestione della contabilità dell' istituzione.
174. Per quanto attiene all' obiezione del ricorrente relativa all' infondatezza degli addebiti in questione, mi permetto di rinviare alle pertinenti considerazioni svolte nell' ambito delle presenti conclusioni.
175. Va del pari disatteso l' argomento secondo il quale, in base agli accertamenti precedentemente svolti dal Tribunale, al ricorrente non incomberebbe la "gestione della contabilità", bensì un dovere di controllo e di direttiva. Infatti, l' inadempimento di quest' ultimo dovere dev' essere trattato alla stessa stregua di un' infrazione commessa dallo stesso contabile di norme sostanziali del regolamento finanziario, vale a dire come se avesse egli stesso gestito i fondi e la contabilità della cassa di anticipazioni (97). D' altra parte, nel caso di specie il ricorrente ha almeno in parte commesso personalmente gli inadempimenti in parola, in particolare per quanto riguarda l' incasso degli assegni.
176. Quanto all' altro argomento, secondo cui, oltre al ricorrente, anche al controllore finanziario incombeva un dovere di controllo e di direttiva, questo appartiene alla problematica della parità di trattamento, anch' essa sollevata dal ricorrente nel presente contesto e che sarà esaminata nel prosieguo.
177. Infine, il ricorrente sostiene che il Tribunale non ha preso posizione sul suo argomento relativo alla cattiva organizzazione generale esistente in quel periodo in seno ai servizi finanziari del Parlamento nonché all' insufficienza dei mezzi messi a disposizione dei medesimi. A mio giudizio, il Tribunale non era tenuto a pronunciarsi su questo punto, avendo esso già respinto tale argomento allorché il ricorrente aveva fatto valere l' esistenza di una specifica correlazione tra queste circostanze e le irregolarità accertate (98).
178. Pertanto gli argomenti del ricorrente relativi alla negligenza grave non possono essere accolti.
179. In secondo luogo, il ricorrente deduce la violazione dei principi di uguaglianza, equità e giustizia distributiva, segnalando di essere stato l' unica persona alla quale sono state inflitte sanzioni disciplinari, a differenza dell' amministratore delle anticipazioni, dell' ordinatore e del controllore finanziario.
180. Sul punto il Tribunale ha fatto richiamo alle considerazioni svolte in ordine alla delimitazione della responsabilità del ricorrente rispetto a quella dell' amministratore delle anticipazioni (99), dell' ordinatore e del controllore finanziario (100). Il Tribunale ha precisato che la diversità dei provvedimenti adottati in esito ai provvedimenti disciplinari instaurati nei confronti dell' amministratore delle anticipazioni e del contabile è irrilevante ai fini della presente causa, tenuto conto del principio dell' autonomia di ciascun procedimento disciplinare, con l' osservanza del quale devono essere contemperati i principi di uguaglianza, equità e giustizia distributiva invocati dal ricorrente.
181. Quest' ultimo sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che la diversità dei provvedimenti adottati non è stato l' unico elemento: vi sarebbe inoltre la mancanza di qualsiasi procedimento disciplinare nei confronti di altri eventuali responsabili, tra i quali in particolare il controllore finanziario. Al riguardo, il ricorrente richiama la relazione speciale della Corte dei conti del 1982 (101). Spetterebbe del resto all' APN il potere di decidere l' apertura del procedimento e l' eventuale sanzione in esito a quest' ultimo. Il ricorrente si chiede come si possa, alla luce delle suddette circostanze, contemperare i principi invocati a sostegno del mezzo dedotto nell' ambito del procedimento di primo grado e un trattamento che è diametralmente opposto a questi principi.
182. Al riguardo si deve preliminarmente rilevare che nella fattispecie, diversamente dalle ipotesi di responsabilità oggettiva del ricorrente per le operazioni concernenti la cassa di anticipazioni (102), non assume rilievo la valutazione del comportamento del ricorrente sotto il profilo dell' adempimento o meno, da parte di quest' ultimo, dei suoi obblighi. Rilevante è semmai la questione se l' APN abbia correttamente esercitato il proprio potere discrezionale per quanto riguarda l' apertura del procedimento disciplinare e, in esito a quest' ultimo, la sua decisione relativa al principio e alla gravità della sanzione.
183. Sul punto, il ricorrente solleva il problema del rispetto del principio della parità di trattamento, in forza del quale, tra l' altro, situazioni analoghe debbono essere trattate nello stesso modo.
184. Orbene, sotto tale profilo, la censura in parola potrebbe essere accolta soltanto qualora dalla sentenza impugnata risultasse che altre persone, che si trovavano in una situazione analoga a quella del ricorrente, abbiano ricevuto un trattamento diverso (ossia migliore) rispetto a quello riservato al ricorrente, oppure qualora il ricorrente dimostrasse che il Tribunale abbia a torto omesso di tener conto delle sue deduzioni sul punto in questione. Tali condizioni non sono tuttavia soddisfatte nel caso di specie.
185. Va rilevato, in particolare, che secondo quanto ha dichiarato il convenuto (103), senza essere smentito, nessuna responsabilità dell' amministratore delle anticipazioni era stata accertata in riferimento alle conseguenze dell' incasso degli assegni; talché quest' ultimo versava ° almeno sotto tale aspetto ° in una situazione dissimile da quella del ricorrente.
186. Quanto all' ordinatore, il ricorrente non ha addotto al riguardo alcun argomento che consenta di ravvisare nella valutazione del Tribunale (così come in quella dell' APN) una trasgressione del principio della parità di trattamento.
187. Il raffronto operato dal ricorrente, nell' ambito del suo ricorso, tra il trattamento da lui ricevuto e quello riservato al controllore finanziario costituisce una novità rispetto a quanto egli ha dedotto nel ricorso in primo grado. Ove l' argomentazione del ricorrente relativa al punto in questione fosse da intendere nel senso che, con essa, egli contesta al Tribunale di aver ignorato i rilievi da lui svolti sulla questione in parola, una simile tesi non potrebbe comunque accogliersi. D' altro canto, va rilevato che nel procedimento d' impugnazione il ricorrente si è limitato a far riferimento alla relazione speciale della Corte dei conti. Le critiche mosse da quest' ultima nei confronti del comportamento del controllore finanziario erano tuttavia riferite solo a un determinato procedimento seguito in sede di contabilizzazione delle indennità versate. Questo procedimento non ha alcuna attinenza con le censure formulate nel caso di specie.
188. Pertanto, anche gli argomenti relativi alla violazione di principi generali devono essere respinti, senza necessità di chiamare in causa l' "autonomia dei procedimenti disciplinari" sottolineata dal Tribunale.
189. Da ultimo il ricorrente aveva considerato la decisione disciplinare viziata da sviamento di potere, per via della condanna inflittagli per addebiti di forma come se si fosse trattato di addebiti di merito regolarmente dimostrati. Il Tribunale ha respinto questa censura, rilevando come, alla luce della definizione di sviamento di potere elaborata da una giurisprudenza costante, il ricorrente non abbia addotto elementi di prova pertinenti che consentissero di concludere che l' APN, avviando un procedimento disciplinare nei suoi confronti, ha perseguito uno scopo diverso dalla tutela dell' ordinamento interno della funzione pubblica europea. Il fatto che la sanzione della retrocessione sia stata inflitta al ricorrente per irregolarità formali non è sufficiente a provare che l' amministrazione ha agito contro di lui, come egli pretende, al solo scopo di trovare nella sua persona un capro espiatorio (104).
190. Il ricorrente riconosce che la valutazione degli indizi rilevanti spetta al Tribunale e si rimette al prudente apprezzamento della Corte in ordine alla decisione se, alla luce degli argomenti addotti dal ricorrente, il Tribunale non abbia ecceduto i limiti del proprio potere istituzionale.
191. Poiché il ricorrente non spiega in che cosa sia consistito l' eccesso di potere che egli assume essere stato commesso dal Tribunale, questo argomento dev' essere parimenti disatteso, sicché l' intera censura va respinta nel suo complesso.
Sulla violazione del principio della proporzionalità
192. Il Tribunale ha altresì respinto l' argomentazione del ricorrente secondo la quale esisterebbe una palese disproporzione tra la gravità degli addebiti mossi a suo carico e quella della sanzione irrogatagli. Il Tribunale ha anzitutto rilevato di non poter sostituire la propria valutazione a quella dell' APN, ad eccezione dei casi di abuso manifesto o di sviamento di potere. Secondo il Tribunale, gli artt. 86-89 dello Statuto non prevedono rapporti fissi tra le sanzioni ivi indicate e le diverse specie di mancanze commesse dai dipendenti. La determinazione della sanzione da infliggere in ciascun caso singolo deve basarsi su una valutazione globale di tutti i fatti concreti e delle circostanze aggravanti o attenuanti inerenti al caso di specie.
193. Sulla scorta di tale premessa, corretta e non contestata dal ricorrente nel procedimento di secondo grado, il Tribunale ha inoltre sottolineato la gravità delle inadempienze nonché la circostanza che il ricorrente, in veste di contabile dell' istituzione, era, in forza delle disposizioni del regolamento finanziario, il principale responsabile della corretta gestione del servizio della contabilità.
194. Il ricorrente sostiene ora che il Tribunale non ha risposto ai suoi argomenti relativi al carattere formale degli addebiti mossi a suo carico ed alla presa in considerazione di circostanze attenuanti.
195. A mio giudizio, invece, la risposta ai suddetti argomenti si rinviene nel richiamo effettuato dal Tribunale alla gravità delle infrazioni accertate.
196. Ciò valga anzitutto in riferimento al "carattere formale" delle suddette infrazioni. E' evidente che le inosservanze di disposizioni a carattere formale del regolamento finanziario, aventi ad oggetto la corretta gestione e la salvaguardia dei fondi comunitari, possono, a seconda dei casi, essere qualificate infrazioni gravi, vale a dire lesioni gravi di questi interessi. Ciò dipende dalla specifica finalità della norma violata, dall' entità delle somme controverse e dalla situazione nella quale è intervenuta l' infrazione di cui trattasi. La risposta del Tribunale è pertanto ineccepibile.
197. Quanto all' aspetto relativo alle circostanze attenuanti, occorre ammettere che la presa in considerazione di queste ultime trova normalmente espressione nella misura della sanzione inflitta. Tuttavia, la "sanzione di base" (la decisione disciplinare de qua prevedeva, al riguardo, la destituzione del ricorrente), eventualmente temperata dalle suddette circostanze attenuanti, è in funzione della gravità dell' infrazione. Il Tribunale ha quindi opposto all' argomento del ricorrente un criterio di misurazione della sanzione comparativamente più concreto. Anche al riguardo è escluso che possa riscontrarsi un vizio di motivazione, soprattutto ove si consideri che il Tribunale doveva unicamente esaminare il punto se l' APN fosse incorsa in errore manifesto.
198. Il ricorrente reputa inoltre erroneo il ragionamento del Tribunale nella parte in cui questo muove dalla premessa che il ricorrente avrebbe avuto la principale responsabilità della corretta gestione del servizio della contabilità. Tale premessa sarebbe, a suo parere, in contraddizione con quanto il Tribunale ha dichiarato in riferimento all' amministratore delle anticipazioni in un diverso punto della motivazione della sentenza (punto 203).
199. Sul punto occorre rilevare che gli artt. 20 e 70 del regolamento finanziario attribuiscono al contabile una particolare responsabilità, che fa riscontro ad una posizione posta in rilievo dai Trattati [v. art. 209, lett. c), del Trattato CEE e le corrispondenti disposizioni degli altri Trattati]. Dal punto di vista giuridico, la presa in considerazione di questi elementi nella fissazione della sanzione, da parte dell' APN in sede di decisione disciplinare e del Tribunale in sede di controllo giurisdizionale su quest' ultima, è ineccepibile. Ciò vale indipendentemente dal fatto che il contabile violi (personalmente) norme sostanziali del regolamento finanziario oppure trasgredisca il proprio dovere di vigilare sull' operato dell' amministratore delle anticipazioni, dovere che fa del pari riscontro alla particolare posizione rivestita dal contabile.
200. La circostanza che in un caso concreto (nel presente caso, per quanto riguarda l' apertura del conto) l' amministratore delle anticipazioni possa essere responsabile assieme al contabile (vale a dire quando il primo trasgredisca le pertinenti norme sostanziali e il secondo venga meno al proprio dovere di vigilanza) non impedisce che la sanzione da adottare nei confronti del contabile venga fissata tenendo conto della particolare posizione di quest' ultimo. Contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, non sussiste alcuna contraddizione tra la specifica responsabilità dell' amministratore delle anticipazioni, quale soggetto che ha effettivamente agito, e la particolare posizione rivestita dal contabile.
201. Conseguentemente, anche i suddetti argomenti devono essere respinti.
Sulle conclusioni relative alla domanda di designazione di un collegio di periti
202. Secondo gli accertamenti del Tribunale, queste conclusioni miravano ad ottenere una perizia vertente sulla fondatezza dell' addebito relativo alla mancanza di documenti giustificativi per una somma pari a 4,1 milioni di BFR. Il Tribunale non ha ritenuto utile l' assunzione di tale prova e ne ha respinto la relativa domanda, tra l' altro alla luce del "complesso degli atti di causa, così come sono stati analizzati in occasione dell' esame, da parte del Tribunale, della fondatezza della censura basata sulla mancata presentazione di documenti giustificativi (v., sopra, punti 195-202 della sentenza)" (105). Il Tribunale ricorda con ciò, come giustamente osserva il ricorrente, di essersi convinto, nell' ambito della sua valutazione dei fatti, della fondatezza dell' addebito formulato nella decisione disciplinare.
203. Il ricorrente si limita a richiamare su tale punto la propria tesi secondo la quale il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto fondato l' addebito in parola.
204. Al riguardo, sono del parere che il Tribunale ben potesse respingere la domanda di cui trattasi sulla scorta dei motivi da esso indicati. Invero, i fatti rilevanti erano stati ripetutamente istruiti dalla Corte dei conti, organo in posizione di autonomia rispetto alle parti. Il Tribunale ha fondato la propria valutazione, tra l' altro, sugli accertamenti effettuati dalla Corte dei conti.
205. Poiché il ricorrente non ha addotto alcun elemento idoneo a dimostrare in quale modo e per quale motivo il collegio di periti avrebbe potuto far emergere fatti nuovi, il rigetto della domanda in questione non può essere messo in contestazione.
206. Al riguardo il ricorrente ribadisce che, in seguito al suo trasferimento, egli non ha potuto procedere alle necessarie indagini. Il Tribunale aveva tuttavia respinto questo argomento, dedotto dalla violazione dei diritti della difesa, e dal presente procedimento non sono emersi elementi atti a dimostrare che tale rigetto fosse contrario alle norme comunitarie.
207. Infine, il ricorrente fa ancora una volta richiamo alla circostanza che al momento del suo trasferimento mancava qualsiasi rendiconto. Il ricorrente, tuttavia, ha persino omesso di asserire che questa mancanza di rendiconto si presta a mettere in discussione il valore probatorio dei documenti acquisiti dal Tribunale. Conseguentemente, e indipendentemente dalla questione se ed entro quali limiti una simile asserzione possa essere presa in considerazione nell' ambito del procedimento di secondo grado, l' argomento in parola è irrilevante.
208. Pertanto, anche quest' ultima censura formulata nel presente ricorso, relativa all' istanza probatoria proposta dal ricorrente, dev' essere respinta.
C ° Conclusione
209. Per tutti i suddetti motivi, suggerisco di
"° respingere il ricorso;
° condannare il ricorrente alle spese a norma dell' art. 122 del regolamento di procedura".
(*) Lingua originale: il tedesco.
(1) - Racc. pag. II-781.
(2) - Sentenza 20 giugno 1985, causa 141/84, de Compte/Parlamento europeo (Racc. pag. 1951).
(3) - Al riguardo il Tribunale richiama la sentenza della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione (Racc. pag. 661).
(4) - Causa 141/84 R, de Compte/Parlamento (Racc. pag. 2575). Con tale ordinanza venne sospesa l' esecuzione del primo provvedimento disciplinare ° del 24 maggio 1984 ° fino alla pronuncia della sentenza sul merito.
(5) - Sulla natura dei quali, v. punto 88 della sentenza impugnata e, ultra, paragrafo 53.
(6) - Punto 60 della sentenza impugnata.
(7) - Punto 69 della sentenza impugnata.
(8) - Trattato dell' 8 aprile 1965, che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee.
(9) - V. ultra al paragrafo 30 e alla nota 15.
(10) - V. ultra al paragrafo 33 e alla nota 20.
(11) - Sentenze 5 febbraio 1987, causa 403/85, F./Commissione (Racc. pag. 645, punto 2); 4 febbraio 1970, causa 13/69, Van Eick/Commissione (Racc. pag. 3, punti 8-10). Per quanto concerne il vizio procedurale sul quale si verteva in quella causa, v. sentenza 11 luglio 1968, causa 35/67, Van Eick/Commissione (Racc. pag. 435).
(12) - Così ha proceduto l' APN nel caso di specie, allorché, il 14 gennaio 1983, ha annullato il procedimento avviato il 30 settembre 1982.
(13) - Sentenza 1 ottobre 1991, causa C-283/90 P, Vidrány/Commissione (Racc. pag. I-4339, punto 12).
(14) - V. art. 168 a del Trattato CEE e art. 51 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, nonché le disposizioni corrispondenti riguardanti le altre due Comunità.
(15)
- GU C 127 del 14.5.1984, pag. 43.
(16) - Si tratta di una lettera del presidente del Parlamento mediante la quale quest' ultimo invita il presidente del comitato per il controllo del bilancio a differire la decisione relativa allo scarico di bilancio per l' esercizio 1991, facendo riferimento agli addebiti mossi nell' ambito del procedimento disciplinare (v. lett. G del preambolo della decisione 10 aprile 1984 nonché punto 13 della sentenza impugnata).
(17) - V. supra al paragrafo 4, secondo e terzo trattino.
(18) - Punto 73 della sentenza impugnata.
(19) - GU C 161 del 20.6.1983, pag. 98.
(20) - GU C 227 dell' 8.9.1986, pag. 154.
(21) - In quella relazione, estesa su richiesta del presidente del Parlamento, la Corte dei conti emetteva il suo parere concludendo per la responsabilità del contabile e dell' amministratore delle anticipazioni per quanto si riferiva al passivo accertato per l' esercizio 1982 (v. punti 20 e 21 della sentenza impugnata).
(22) - V., per quanto riguarda questo paragrafo, punti 79-81 della sentenza impugnata.
(23) - E' questa la data in cui alla commissione di disciplina è stata presentata una relazione contenente gli addebiti mossi nei confronti del ricorrente, in seguito all' annullamento, nel settembre 1982, del procedimento avviato (v. supra al paragrafo 2 e il punto 8 della sentenza impugnata).
(24) - V. supra al paragrafo 33.
(25) - V. supra al paragrafo 30.
(26) - V. supra al paragrafo 4, secondo e terzo trattino.
(27) - V. supra al paragrafo 33.
(28) - V. supra al paragrafo 20.
(29) - V. supra al paragrafo 2.
(30) - V. sentenza 1 ottobre 1991, causa C-283/90 P, Vidrányi/Commissione (Racc. pag. I-4339, punto 29).
(31) - Né il regolamento finanziario (nota 53) né il regolamento 75/375 (nota 54) offrono diretti ragguagli in ordine a tali questioni.
(32) - V. supra al paragrafo 30.
(33) - V. punti 185 e seguenti della sentenza impugnata; v. altresì punto 189.
(34) - V. punto 78 della sentenza impugnata.
(35) - V. supra al paragrafo 39.
(36) - V. sentenza 19 giugno 1992, causa C-18/91 P, V./Parlamento (Racc. pag. I-3997, punto 21).
(37) - Punto 89 della sentenza impugnata.
(38) - V. nota precedente.
(39) - V. supra al paragrafo 2.
(40) - Punto 88 della sentenza impugnata.
(41) - V. chiaramente in questo senso sentenza 4 febbraio 1970, causa Van Eick (v. supra alla nota 11).
(42) - Punto 88 della sentenza impugnata.
(43) - Sentenza Van Eick (v. nota 11), punto 7; sentenza 29 gennaio 1985, causa 228/83, F./Commissione (Racc. pag. 275, punto 30).
(44) - Avvenuta, a quanto pare, con lettera del 30 settembre 1982 all' inizio del primo procedimento disciplinare, dato che la commissione di disciplina, in riferimento al medesimo contesto, parla della conclusione del successivo procedimento disciplinare .
(45) - E' in questo senso, del resto, che il convenuto ha reagito (v. punto 112 della sentenza impugnata).
(46) - Punto 46 del ricorso.
(47) - Nell' ambito del procedimento di primo grado questo mezzo faceva parte di un mezzo (più ampio) con il quale il ricorrente lamentava delle violazioni del diritto della difesa (v. titolo del punto 116 della sentenza impugnata).
(48) - Punto 124, in fine, della sentenza impugnata.
(49) - V. supra al paragrafo 76.
(50) - V. punto 197 della sentenza impugnata e, ultra, paragrafi 144-148.
(51) - V. supra ai paragrafi 73 e seguenti.
(52) - Conformemente al contenuto del ricorso, come ho potuto accertare.
(53) - Regolamento finanziario 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1).
(54) - Regolamento della Commissione del 30 giugno 1975, 75/375, che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 25 aprile 1973 (GU L 170 dell' 1.7.1975, pag. 1).
(55) - Punto 167 della sentenza impugnata.
(56) - Punto 153 della sentenza impugnata e punto 56 del ricorso.
(57) - V. pag. 34 (in alto) del ricorso.
(58) - V. paragrafi 99 e 100.
(59) - Va rilevato, per inciso, che l' APN nel procedimento Offermann ha respinto la tesi secondo la quale l' amministratore delle anticipazioni non era responsabile. Essa non ha inflitto alcuna sanzione disciplinare unicamente perché riteneva che un simile provvedimento non fosse appropriato (v. allegato 18 del ricorso e punto 8 della sentenza 17 ottobre 1991, causa T-129/89, Offermann/Parlamento, Racc. pag. II-855).
(60) - V. sentenza 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS/Commissione (Racc. pag. I-1125, punto 45).
(61) - V. sentenza 5 ottobre 1988, cause riunite 260/85 e 106/86, TEC/Consiglio (Racc. pag. 5855, punto 18).
(62) - V. supra al paragrafo 99, primo trattino.
(63) - Loc. cit., terzo e quarto trattino.
(64) - V. ultra ai paragrafi 173-178.
(65) - Punto 171 della sentenza impugnata.
(66) - V. nota precedente.
(67) - Punto 152 della sentenza impugnata.
(68) - Punto 168 della sentenza impugnata e supra al paragrafo 95.
(69) - V. punto 70 del ricorso.
(70) - Il corsivo è mio.
(71) - Punto 72, primo paragrafo, del ricorso.
(72) - V. punto 13 della sentenza impugnata (GU C 202 del 5.8.1982, pag. 1).
(73) - Punti 153 e seguenti, in particolare, punti 167-169 della sentenza impugnata.
(74) - Punto 183 della sentenza impugnata.
(75) - V. supra al paragrafo 93.
(76) - V. supra ai paragrafi 94-96.
(77) - V. supra al paragrafo 4, ultimo trattino.
(78) - Punto 195 della sentenza impugnata.
(79) - Nota 29 ottobre 1981; relazione speciale 6 luglio 1982; parere 7 novembre 1985.
(80) - Punto 201 della sentenza impugnata.
(81) - Punto 202 della sentenza impugnata.
(82) - V. punto 76 del ricorso.
(83) - Pag. 45, primo paragrafo.
(84) - Il corsivo è mio.
(85) - In tal senso la conclusione dell' APN, secondo il punto 200 della sentenza impugnata.
(86) - Punto 37 della sentenza impugnata, lett. c).
(87) - Paragrafo 77 del ricorso.
(88) - V., sul principio dell' obbligo di motivazione, sentenza 1 ottobre 1991, causa C-283/90 P, Vidrányi/Commissione (Racc. pag. I-4339, punto 29).
(89) - V. supra alla nota 20.
(90) - Il corsivo è mio.
(91) - V. ai paragrafi 73-75.
(92) - Punti 224 e seguenti della sentenza impugnata.
(93) - V. ultra ai paragrafi 202 e seguenti.
(94) - Punto 195 della sentenza impugnata.
(95) - V., per un caso analogo concernente un errore nella redazione di un regolamento, sentenza 24 gennaio 1991, causa C-27/90, Sitpa (Racc. pag. I-133, punto 13).
(96) - V. punto 193 della sentenza impugnata.
(97) - V. supra al paragrafo 95.
(98) - V. punto 182 della sentenza impugnata e supra al paragrafo 131.
(99) - Punti 167-170, 183 nonché 203 e 204 della sentenza impugnata.
(100) - Punti 171 e 172 della sentenza impugnata.
(101) - GU C 202 del 5.8.1982, pag. 1.
(102) - V. supra ai paragrafi 102 e seguenti.
(103) - V. punto 193 della sentenza impugnata.
(104) - Punto 214 della sentenza impugnata.
(105) - Punto 228 della sentenza impugnata.
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