Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il Raad van Beroep di 's-Hertogenbosch vi propone tre questioni pregiudiziali, di cui una coincide con una delle questioni proposte nel procedimento Steenhost-Neerings (1), nell' ambito del quale presentiamo, pure in data odierna, le nostre conclusioni.
2. Il giudice a quo si interroga, in primo luogo, sull' influenza che potrebbe avere l' art. 26 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 19 febbraio 1966 (2) (in prosieguo: il "patto internazionale") sul principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di pensioni legali a favore dei superstiti. In secondo luogo, egli vi deferisce la questione della compatibilità con la direttiva del Consiglio 79/7/CEE (3) (in prosieguo: la "direttiva") di una disciplina nazionale che si applicherebbe in modo discriminatorio agli uomini e alle donne nonché quella delle conseguenze derivanti da un' eventuale incompatibilità.
3. Gli antefatti e lo sfondo normativo nazionale della controversia sono i seguenti (4).
4. Nel mese di febbraio 1982 la signora Van Gemert-Derks cessava la gestione di un negozio di lavanderia a causa di dolori reumatici e, dal 31 gennaio 1983, fruiva di una pensione di invalidità a norma della Nederlandse Algemene Arbeitsongeschiktheidswet (in prosieguo: l' "AAW"). In seguito al decesso del marito, avvenuto il 23 ottobre 1987, e con effetto dal 10 ottobre 1987, la Cassa di Previdenza sociale (5) le riconosceva una pensione di reversibilità a favore delle vedove a norma dell' Algemene Weduwen- en Wezenwet (in prosieguo: l' "AWW") e le revocava contestualmente la pensione di invalidità di cui fruiva, atteso che, nei Paesi Bassi, non è consentito il cumulo delle due prestazioni in quanto sia l' AAW che l' AWW hanno "lo scopo di garantire un intervento protettivo minimo al verificarsi rispettivamente del rischio dell' inabilità al lavoro o del decesso" (6).
5. La corresponsione della pensione a norma dell' AWW e la contestuale revoca della pensione a norma dell' AAW hanno provocato una diminuzione, almeno temporanea, delle spettanze dell' interessata, atteso che, stando agli accertamenti del giudice a quo, la prestazione per invalidità sarebbe superiore alla pensione a favore delle vedove, nei casi in cui, come nella fattispecie, l' inabilità al lavoro sia totale.
6. La diminuzione delle spettanze conseguente al passaggio da un regime all' altro induceva la signora Van Gemert-Derks a contestare la legittimità di tale norma, senza che, peraltro, essa facesse valere la rilevanza del diritto comunitario sulla sua situazione. Il giudice nazionale riteneva tuttavia opportuno sottoporvi d' ufficio le questioni pregiudiziali.
7. La pensione in caso di inabilità al lavoro, inizialmente riservata ai celibi e alle nubili, veniva riconosciuta, in base alla legge 20 dicembre 1979, alle donne coniugate la cui invalidità fosse insorta dopo il 1 ottobre 1975. Essa veniva poi estesa anche alle donne divenute inabili al lavoro anteriormente e ciò a seguito di varie decisioni rese il 5 gennaio 1988 dal Centrale Raad van Beroep. Questa giurisprudenza veniva poi confermata con legge 3 maggio 1989.
8. A norma dell' art. 32, n. 1, initio e lett. b) dell' AAW, solo la donna perde il beneficio di tale pensione qualora acquisisca il diritto ad una prestazione in favore delle vedove. La norma anticumulo non riconosce ai vedovi la possibilità di giovarsi della stessa prestazione. Solo in seguito a due sentenze del 7 dicembre 1988 del Centrale Raad van Beroep si è riconosciuto ai vedovi il diritto ad una pensione di reversibilità, sulla base dell' art. 26 del patto internazionale.
9. Quest' ultimo articolo dispone che:
"Tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una uguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutte le persone una tutela uguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o su altre opinioni, sull' origine nazionale o sociale, sulla condizione economica, sulla nascita o su qualsiasi altra condizione".
10. Il Centrale Raad van Beroep ha interpretato questa norma di diritto internazionale pubblico nel senso che essa è intesa a garantire una parità di trattamento anche nella materia delle prestazioni a favore dei superstiti. Verificandosi il medesimo rischio, deve conseguire l' applicazione del medesimo regime di protezione sociale, sia agli uomini sia alle donne.
11. Al riguardo, va ricordato che la direttiva sancisce il principio della parità di trattamento in alcune materie, ma prevede numerose eccezioni tra cui le prestazioni a favore dei superstiti. Infatti, l' art. 3, n. 2 dispone che la direttiva non si applica
"(...) alle disposizioni concernenti le prestazioni ai superstiti, né a quelle concernenti le prestazioni familiari, a meno che non si tratti di prestazioni familiari concesse a titolo di maggiorazioni di prestazioni spettanti per i rischi di cui al paragrafo 1, lett. a)".
12. Secondo il giudice di rinvio, l' interpretazione del Centrale Raad van Beroep potrebbe "ancora una volta complicare la realizzazione di una politica comune nella materia" (7) ed essere incompatibile con l' art. 5 del Trattato, dal momento che le prestazioni in favore dei superstiti sono escluse dall' ambito di applicazione della direttiva. Quest' ultima si opporrebbe, sempre secondo il giudice a quo, all' adozione di nuovi provvedimenti nazionali nell' attesa di norme comunitarie relative al principio della parità di trattamento in materia di pensioni in favore dei superstiti. Questo obbligo di "standstill" emergerebbe in particolare dalla giurisprudenza della Corte.
13. Formulata in questi termini, la questione solleva il delicato problema della ripartizione di competenze tra le Comunità e gli Stati membri. Vero è che talune competenze sono riservate agli Stati membri e altre alle Comunità; la maggior parte di esse, tuttavia, sono articolate in modo tale che gli Stati membri abbiano facoltà di legiferare nel settore considerato sino all' esercizio effettivo di questa competenza da parte delle Comunità e ciò onde evitare il rischio di "vuoto giuridico", conseguente alla difficoltà di concordare una norma comune.
14. Gli Stati membri non possono, tuttavia, nell' ambito di tali competenze, contravvenire alle disposizioni del Trattato o ai principi generali del diritto comunitario (8).
15. A tale riguardo, il signor Isaac (9) osserva che:
"Soltanto l' esercizio effettivo delle competenze comunitarie può dunque gradualmente escludere la competenza nazionale. Questa soluzione è la sola compatibile con attribuzioni di competenze per categorie di azioni da intraprendere che lasciano la scelta della data, dell' opportunità nonché della portata degli interventi (in particolare in materia di ravvicinamento delle normative: art. 100 CEE, o di competenze sussidiarie: art. 235 CEE)" (10).
16. La direttiva è stata adottata sulla base di quest' ultima disposizione ed ha come scopo, notoriamente la "graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale" (11). Quanto all' art. 119, fa riferimento unicamente alla parità di trattamento in materia di retribuzioni.
17. Come avete precisato nella sentenza Defrenne III (12):
"(...) in contrasto con le disposizioni di carattere essenzialmente programmatico degli artt. 177 e 118, l' art. 119, circoscritto al problema delle discriminazioni fra lavoratori dei due sessi in materia salariale, costituisce una norma speciale, la cui applicazione è vincolata a precisi presupposti" (13).
18. Ancorché
"il rispetto dei diritti fondamentali della persona umana faccia parte dei principi generali del diritto comunitario" (14)
in conseguenza del carattere programmatico degli artt. 117 e 118, nonché in assenza di armonizzazione nella materia,
"(...) la situazione sottoposta all' esame dei giudici (...) rientra nella sfera delle disposizioni e dei principi di diritto interno e di diritto internazionale vigenti nello (...) Stato membro" (15).
19. E' giocoforza constatare che, essendo le prestazioni a favore dei superstiti escluse dal campo d' applicazione della direttiva, possono temporaneamente mantenersi delle disparità di trattamento.
20. Il carattere fondamentale del principio della parità di trattamento comporta necessariamente che ogni eccezione vada interpretata in modo restrittivo, come del resto avete precisato nella sentenza Roberts (16), ove si legge che:
"(...) in considerazione della fondamentale importanza del principio della parità di trattamento che la Corte ha ripetutamente richiamato, l' eccezione all' ambito d' applicazione della direttiva 76/207 di cui all' art. 1, n. 2, della stessa, per il settore della previdenza sociale va interpretata in modo restrittivo. Di conseguenza, l' eccezione al divieto di discriminazione in base al sesso di cui all' art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7 non si applica se non alla fissazione dell' età del pensionamento per la corresponsione della pensione di vecchiaia (...)" (17).
21. Tale metodo di interpretazione, tuttavia, non pregiudica la validità delle eccezioni. Voi avete, per l' appunto, rilevato nella sentenza Burton (18):
"La direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7 (...) dispone, all' art. 7, che essa non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo d' applicazione la fissazione del limite di età per la corresponsione della pensione di vecchiaia (...)" (19),
per concludere che
"(...) la fissazione, nell' ambito della previdenza sociale, di un' età pensionabile minima che sia diversa per gli uomini e per le donne non costituisce una discriminazione vietata dal diritto comunitario" (20).
22. Dalle considerazioni che precedono è possibile desumere, in primo luogo, che l' eliminazione delle disparità di trattamento tra i sessi costituisce uno degli obiettivi essenziali dell' azione delle Comunità in materia sociale; in secondo luogo che, trattandosi di un principio fondamentale, ciascuna eccezione richiede necessariamente un' interpretazione restrittiva.
23. Gli Stati membri possono mantenere in vigore, sino all' adozione di una normativa comune nel settore delle prestazioni a favore dei superstiti, le norme esistenti in materia ovvero adottarne delle nuove, a condizione, tuttavia, che essi non contravvengano alle norme del Trattato o del diritto derivato.
24. Ciò posto, il giudice a quo vi domanda, in particolare, se sia conforme al diritto comunitario l' interpretazione dell' art. 26 del patto internazionale compiuta dal Centrale Raad van Beroep, nella misura in cui il detto collegio attribuisce efficacia al principio di parità contenuto nell' articolo in parola a far tempo dall' entrata in vigore della direttiva ed in una materia esclusa dal campo d' applicazione della stessa.
25. I "trattati istitutivi", pur dettando puntuali disposizioni che sanciscono la parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile nonché il divieto di discriminazioni dei cittadini comunitari in base alla nazionalità, non contengono un' enumerazione esauriente dei diritti fondamentali, la cui osservanza vincoli l' azione delle Comunità. Ciononostante, la vostra giurisprudenza ha ripetutamente fatto richiamo, dapprima in modo implicito (21), quindi esplicitamente (22), alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali.
26. Nella sentenza Orkem (23) avete altresì richiamato il patto internazionale, ancorché tale convenzione non sia ancora stata ratificata dalla Grecia.
27. Nell' ambito della competenza demandatavi dall' art. 164 del Trattato siffatto richiamo si giustifica allorché la normativa nazionale rientra nella sfera d' applicazione del diritto comunitario. Per contro, emerge dalla vostra giurisprudenza costante che la Corte non può verificare il rispetto dei diritti fondamentali da parte della normativa nazionale ove quest' ultima sia estranea al campo d' applicazione del diritto comunitario.
28. Nella sentenza Cinéthèque (24) avete statuito come segue:
"Anche se la Corte ha il compito di garantire il rispetto dei diritti fondamentali nel settore specifico del diritto comunitario, non le spetta tuttavia esaminare la compatibilità, con la Convenzione europea, di una legge nazionale riguardante, come nel caso di specie, una materia di competenza del legislatore nazionale" (25).
29. Nelle sentenze Elliniki (26) e Grogan (27) avete ancora ribadito che la Corte è incompetente a verificare la compatibilità con una norma di diritto internazionale pubblico delle disposizioni nazionali che sono estranee all' ambito d' applicazione del diritto comunitario.
30. Possiamo pertanto concludere da quanto sopra che il diritto comunitario non osta a che un giudice nazionale interpreti l' art. 26 del patto internazionale nel senso che, a far data dal 23 dicembre 1984, questo articolo prescrive la parità di trattamento tra i sessi in materia di prestazioni a favore dei superstiti, nella misura in cui tale materia è esclusa dal campo d' applicazione della direttiva e a condizione che tale interpretazione non sia in contrasto con il Trattato o con il diritto derivato.
31. Passiamo ora alle altre due questioni pregiudiziali relative alla discriminazione che risulterebbe, nei confronti delle vedove in stato di inabilità al lavoro, almeno per il periodo dal 23 dicembre 1984 al 1 dicembre 1984 (28), dal passaggio dal regime AAW al regime AWW, mentre i vedovi nella medesima situazione continuerebbero a percepire un' indennità a norma dell' AAW senza poter fruire del regime AWW.
32. Va ricordato infatti che dall' ordinanza di rinvio risulta che l' art. 32, n. 1, riservava la possibilità di giovarsi dell' AWW alle donne inabili al lavoro e vedove, mentre i vedovi inabili ne erano esclusi.
33. Orbene ° come si è rilevato dianzi ° con sentenze 7 dicembre 1988 il Centrale Raad van Beroep ha dichiarato che tale provvedimento deve parimenti applicarsi ai vedovi, e ciò a decorrere dal 23 dicembre 1984. Ne consegue che questi ultimi possono ormai fruire di una pensione vedovile. L' art. 25, n. 3, dell' AWW prevede, tuttavia, che tale diritto decorra da non più di un anno prima della presentazione della domanda, salvo casi di particolare rigidità, e ciò in virtù di un' altra pronuncia del Centrale Raad van Beroep del 30 gennaio 1991 (29).
34. Pertanto, è nel periodo dal 23 dicembre 1984 al 1 dicembre 1987 che si applica un regime diverso secondo il sesso dell' iscritto al regime.
35. E' opportuno, in via preliminare, rispondere ai due argomenti principali formulati rispettivamente dal governo olandese e dalla resistente nella causa principale, vale a dire, da un lato, quello relativo all' ambito di applicazione ratione materiae della direttiva e, dall' altro, quello riferentesi al carattere volontario o automatico del passaggio da un regime all' altro.
36. Il governo olandese sostiene che la direttiva non si applica al caso di specie dato che la questione posta verte incidentalmente sulle prestazioni a favore dei superstiti, escluse dal suo campo d' applicazione ai sensi dell' art. 3, n. 2. Rientrerebbero conseguentemente in tale esclusione le disposizioni "contenute nei regimi legali quali l' AAW che riguardano di per sé taluni rischi elencati all' art. 3" (30); l' art. 32, n. 1, sarebbe pertanto estraneo alla sfera d' applicazione della direttiva.
37. Un' interpretazione del genere potrebbe difficilmente conciliarsi con la vostra giurisprudenza costante secondo la quale le eccezioni previste nelle direttive relative alla parità di trattamento tra uomini e donne vanno interpretate in modo restrittivo (31).
38. Del resto, nella sentenza Johnston (32) avete precisato che,
"(...) nel determinare la portata di qualsiasi limitazione di un diritto individuale, come quello alla parità di trattamento tra uomini e donne stabilito dalla direttiva, occorre rispettare il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi giuridici generali sui quali è basato l' ordinamento giuridico comunitario. Il suddetto principio esige che siffatte limitazioni non eccedano quanto è adeguato e necessario per raggiungere lo scopo perseguito" (33).
39. Basti rilevare, al riguardo, che la norma controversa dell' AAW prevede la revoca alle donne di una prestazione di invalidità, mentre gli uomini nella medesima situazione continuano a fruirne, non avendo essi diritto ad una pensione vedovile. Vero è che si tratta di una norma anticumulo, tuttavia essa si applica solo alle donne e comporta quantomeno una disparità di trattamento tra i sessi in seguito al verificarsi del medesimo rischio.
40. Non si tratta pertanto di una disparità di trattamento all' interno del regime delle prestazioni a favore dei superstiti, bensì della corresponsione, per il medesimo rischio, di prestazioni diverse, talché, configurandosi una situazione discriminatoria,
"(...) i membri del gruppo sfavorito hanno diritto di essere trattati allo stesso modo e di essere sottoposti allo stesso regime dei membri del gruppo favorito che si trovano nella situazione" (34).
41. Poiché nella fattispecie non si configura una discriminazione a causa del carattere volontario del passaggio da un regime all' altro, va rilevato che, secondo il giudice a quo, non viene offerta alcuna scelta alle donne in forza della legge e che, ove ne ricorrano i presupposti, queste percepiscono automaticamente una prestazione di reversibilità.
42. L' art. 32, n. 1, lett. b), così dispone:
"La prestazione erogata in caso di inabilità al lavoro è revocata:
(...)
b) qualora una donna, a cui è stata riconosciuta, acquisisca il diritto ad una pensione vedovile ovvero ad una prestazione temporanea a favore delle vedove, in forza dell' Algemene Weduwen- en Wezenwet".
43. Il governo olandese e la resistente nella causa principale hanno contestato davanti a voi l' assunto del giudice di rinvio concernente il carattere imperativo della revoca della pensione a norma dell' AAW. Esaminerò pertanto ° ma spetta comunque al giudice nazionale l' apprezzamento sovrano in merito a questo punto ° l' ipotesi del passaggio automatico e, successivamente, quella del passaggio volontario dal regime AAW a quello AWW.
44. Quanto al caso di revoca automatica di una prestazione alle sole donne, avete affermato nella sentenza McDermott e Cotter (35) che
"(...) fino al momento in cui il governo nazionale adotti i necessari provvedimenti d' attuazione, le donne hanno il diritto di fruire dello stesso regime applicato agli uomini nella stessa situazione, regime che rimane, se non viene attuata detta direttiva, l' unico sistema di riferimento valido" (36).
45. E' altresì utile un richiamo alla sentenza Verholen e a. (37), secondo la quale:
"(...) la direttiva 79/7 va interpretata nel senso che essa non consente agli Stati membri di mantenere in vigore, dopo la scadenza del termine di attuazione fissato dal suo art. 8, gli effetti di una normativa nazionale precedente che in talune circostanze escludeva le donne sposate dal beneficio dell' assicurazione di vecchiaia" (38).
46. Sotto questo profilo, la revoca automatica di una prestazione di invalidità contravviene al principio della parità di trattamento tra uomini e donne se queste ultime non dispongono dello stesso regime degli uomini per rischi identici.
47. Per contro, se il passaggio da un regime all' altro deriva da un atto volontario del titolare della prestazione, la discriminazione è esclusa, a condizione che le donne siano perfettamente informate delle conseguenze attuali e future connesse all' attribuzione di una pensione di reversibilità in luogo di una prestazione per inabilità al lavoro.
48. La rinuncia volontaria al beneficio delle prestazione di inabilità al lavoro deve essere stata preceduta da informazioni chiare e precise sulle eventuali conseguenze economiche derivanti dalla maggiore gravità del rischio. Infatti, se è vero che alla data della corresponsione la pensione a favore delle vedove può essere più vantaggiosa in presenza di un grado non elevato di inabilità al lavoro, l' avente diritto deve tuttavia sapere che, in caso di aggravamento, l' importo della pensione di inabilità al lavoro potrebbe essere aumentato e addirittura eccedere quello della pensione di reversibilità.
49. Ciò è tanto più necessario in quanto, una volta effettuata la scelta, la titolare della prestazione non ha più possibilità di optare per un ritorno al regime anteriore in caso di aggravamento dell' inabilità al lavoro.
50. Entro i limiti sopra esposti riteniamo che, ove sussista una tale possibilità di scelta, la norma in esame non incorra nel divieto di discriminazioni di cui all' art. 4, n. 1, della direttiva.
51. Nella sentenza Van den Broeck (39) la ricorrente, dipendente delle Comunità, era stata privata dell' indennità di espatrio a seguito dell' acquisto, col matrimonio, della cittadinanza dello Stato membro nel quale prestava servizio. In tale circostanza, avete dichiarato che
"(...) la ricorrente però non ha effettuato tale opzione (rinuncia alla cittadinanza) e quindi non vi sono motivi attinenti alla parità di trattamento per non tenere conto delle sua cittadinanza belga" (40).
52. In definitiva, l' art. 4, n. 1, della direttiva osta ad una norma nazionale in forza della quale alle vedove in stato di inabilità al lavoro sia revocata la pensione afferente a tale rischio e sia attribuita loro una prestazione di reversibilità ° qualora la revoca sia automatica °, che non si applichi agli uomini e che abbia come conseguenza una diminuzione delle sue spettanze. Non si configurerebbe, per contro, violazione del principio della parità di trattamento qualora il passaggio da un regime all' altro risulti da una scelta della titolare, basata su informazioni chiare e precise, fornite dall' ente che assicura il rischio, quanto alle conseguenze presenti e future di tale passaggio, e particolarmente in caso di eventuale aggravamento del grado di inabilità al lavoro.
53. Nell' ipotesi in cui il mutamento di regime fosse automatico, occorrerebbe chiedersi se il diritto comunitario consenta al giudice nazionale di disapplicare la norma anticumulo ovvero di interpretarla come regola per la detrazione.
54. Va richiamato, in proposito, il dispositivo della sentenza Simmenthal (41):
"(...) il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell' ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto comunitario, ha l' obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme disapplicando, all' occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale" (42).
55. Nella sentenza Lueck (43) avete altresì affermato che l' art. 95 del Trattato esclude l' applicazione di qualsiasi provvedimento nazionale con esso incompatibile. Quanto alle conseguenze risultanti da tale incompatibilità, avete enunciato il principio del
"(...) potere dei giudici nazionali competenti di applicare, tra i vari mezzi offerti dall' ordinamento interno, quelli che appaiono loro più appropriati onde tutelare i diritti soggettivi attribuiti dal diritto comunitario" (44),
per concludere che,
"(...) ove un tributo interno sia incompatibile con l' art. 95, primo comma, solo per l' eccedenza di un determinato importo, spetta al giudice nazionale di decidere, secondo le norme di diritto interno, se sia illegittima l' intera imposizione ovvero soltanto l' eccedenza" (45).
56. Rientrano nella competenza esclusiva del giudice nazionale le conseguenze, nell' ordinamento giuridico nazionale, dell' obbligo di dare piena efficacia alle norme comunitarie.
57. Il diritto comunitario non impone quindi un cumulo di prestazioni e, di conseguenza, non osta a che i giudici nazionali, il cui apprezzamento è, al riguardo, sovrano ° fermi restando i rimedi giurisdizionali apprestati contro di esso dall' ordinamento nazionale ° interpretino una norma anticumulo come quella dell' art. 32, n. 1, initio e lett. b), come regola per la detrazione qualora il diritto nazionale lo consenta e tale interpretazione sia idonea a garantire la parità di trattamento.
58. Va osservato, sotto questo profilo, che il sistema istituito nei Paesi Bassi mira ad attribuire, con tale norma anticumulo, un reddito sociale minimo sostitutivo.
59. Come avete affermato nella sentenza Commissione/Belgio (46),
"si deve osservare che il riconoscimento di un siffatto reddito fa parte integrante della politica sociale degli Stati membri" (47).
60. Del pari, nella sentenza Teuling (48) avete statuito che:
"una simile garanzia (di un minimo di mezzi di sussistenza), prestata dagli Stati membri ad aventi diritto i quali si troverebbero altrimenti in una situazione di indigenza, fa parte integrante della politica sociale degli Stati membri" (49).
61. Concludo pertanto suggerendovi di dichiarare quanto segue:
"1) Il diritto comunitario non osta a che un giudice nazionale interpreti l' art. 26 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 19 febbraio 1966 nel senso che, a far data dal 23 dicembre 1984, questo articolo prescrive la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di prestazioni a favore dei superstiti, nella misura in cui tale materia non rientra nel campo d' applicazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE e nei limiti in cui tale interpretazione non sia in contrasto col Trattato né col diritto derivato.
2) L' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7/CEE osta a che in forza di una norma nazionale sia revocata alle vedove in stato di inabilità al lavoro la pensione relativa a tale rischio e sia corrisposta loro una prestazione di reversibilità qualora tale revoca sia automatica, non si applichi ai vedovi che fruiscono di una pensione di inabilità al lavoro e provochi, o possa provocare, una diminuzione delle loro spettanze. Per contro, non sussiste discriminazione basata sul sesso ai sensi di tale disposizione comunitaria qualora il passaggio da un regime all' altro dipenda dalla libera scelta dell' avente diritto, effettuata dopo aver ottenuto dall' ente che eroga la prestazione informazioni chiare e precise quanto alle conseguenze presenti e future inerenti a tale trasferimento, in particolare in caso di eventuale aggravamento dell' inabilità al lavoro.
3) Il giudice nazionale che nell' ambito delle sue competenze è chiamato ad applicare le disposizioni della direttiva 79/7/CEE ha l' obbligo, nell' ambito di applicazione della direttiva, di rendere pienamente operante il principio di parità di trattamento che la direttiva intende gradualmente attuare, disapplicando, se necessario, una norma nazionale contraria. Nessuna norma di diritto comunitario osta a che una norma nazionale vieti il cumulo di due prestazioni intese a conferire ai relativi titolari un reddito sociale minimo sostitutivo".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) ° Causa C-388/91, conclusioni del 31 marzo 1993, Racc. pagg. I-5475, in particolare pag. I-5488.
(2) ° Recueil des traités, volume 999, pag. 171.
(3) ° Direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6, del 10 gennaio 1979, pag. 24).
(4) ° Per una più ampia esposizione, v. relazione d' udienza, I°. Antefatti e procedimento.
(5) ° Il Raad van Arbeit di Eindhoven, cui è legalmente succeduta la Sociale Verzekeringsbank.
(6) ° Pag. 24 della traduzione francese della memoria del governo olandese.
(7) ° Pag. 9 dell' ordinanza di rinvio.
(8) ° Sentenza 16 marzo 1977, causa 68/76, Commissione/Francia (Racc. pag. 515).
(9) ° G. Isaac, Droit communautaire général, 3a edizione, Masson.
(10) ° Pag. 39.
(11) ° Questa gradualità risulta dal preambolo e più particolarmente dal secondo considerando che recita: Occorre attuare il principio della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale in primo luogo nei regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi di malattia, di invalidità, di vecchiaia, di infortunio sul lavoro, di malattia professionale e di disoccupazione, nonché nelle disposizioni relative all' assistenza sociale nella misura in cui sono destinate a completare detti regimi o a supplirvi .
(12) ° Sentenza 15 giugno 1978, causa 149/77 (Racc. pag. 1365).
(13) ° Punto 19 della motivazione.
(14) ° Punto 26 della motivazione.
(15) ° Punto 32 della motivazione.
(16) ° Sentenza 26 febbraio 1986, causa 151/84 (Racc. pag. 703).
(17) ° Punto 35 della motivazione.
(18) ° Sentenza 16 febbraio 1982, causa 19/81 (Racc. pag. 555).
(19) ° Punto 13 della motivazione.
(20) ° Punto 14 della motivazione.
(21) ° Sentenza 14 maggio 1974, causa 4/73, Nold (Racc. pag. 491).
(22) ° Sentenza 28 ottobre 1975, causa 36/75, Rutili (Racc. pag. 1219).
(23) ° Sentenza 18 ottobre 1989, causa 374/87 (Racc. pag. 3283, punto 31 della motivazione).
(24) ° Sentenza 11 luglio 1985, cause riunite 60 e 61/84 (Racc. pag. 2605).
(25) ° Punto 26 della motivazione.
(26) ° Sentenza 18 giugno 1991, causa C-260/89 (Racc. pag. I-2925, punto 42 della motivazione).
(27) ° Sentenza 4 ottobre 1991, causa C-159/90 (Racc. pag. I-4685, punto 31 della motivazione).
(28) ° Ordinanza di rinvio, pagg. 11 e 12.
(29) ° Ordinanza di rinvio, pag. 11.
(30) ° Pag. 22 della traduzione francese della memoria del governo olandese.
(31) ° Sentenza nella causa 151/84, precitata, punto 35 della motivazione.
(32) ° Sentenza 15 maggio 1986, causa 222/84 (Racc. pag. 1651).
(33) ° Punto 38 della motivazione.
(34) ° Sentenza 21 novembre 1990, causa C-373/89, Integrity/Rouvroy (Racc. pag. I-4243, punto 13 della motivazione).
(35) ° Sentenza 24 marzo 1987, causa 286/85 (Racc. pag. 1453).
(36) ° Punto 18 della motivazione.
(37) ° Sentenza 11 luglio 1991, cause riunite C-87/90, C-88/90 e C-89/90 (Racc. pag. I-3757).
(38) ° Punto 30 della motivazione.
(39) ° Sentenza 20 febbraio 1975, causa 37/74 (Racc. pag. 235).
(40) ° Punto 14 della motivazione.
(41) ° Sentenza 9 marzo 1978, causa 106/77 (Racc. pag. 629).
(42) ° Punto 24 della motivazione.
(43) ° Sentenza 4 aprile 1968, causa 34/67 (Racc. pag. 326).
(44) ° Motivazione, pag. 334.
(45) ° Motivazione, pag. 335.
(46) ° Sentenza 7 maggio 1991, causa C-229/89 (Racc. pag. I-2205).
(47) ° Punto 21 della motivazione.
(48) ° Sentenza 11 giugno 1987, causa 30/85 (Racc. pag. 2497).
(49) ° Punto 16 della motivazione.
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