Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Le due questioni pregiudiziali deferite dal Raad van Beroep di 's-Hertogenbosch mirano in primo luogo ad ottenere da parte vostra precisazioni in merito alla cosiddetta "autonomia processuale" degli ordinamenti giuridici interni degli Stati membri e, in secondo luogo, in merito alle conseguenze di un' eventuale incompatibilità di una disciplina nazionale con una normativa comunitaria ° in particolare la direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale (1) (in prosieguo: la "direttiva") °, nell' ipotesi in cui la prassi amministrativa e la giurisprudenza interna correggano, contra legem, gli effetti dell' incompatibilità medesima.
2. Riassumerò brevemente i fatti nonché la disciplina olandese controversa, riviando, per una più ampia esposizione, alla relazione d' udienza (2).
3. Dal 1963 la signora Steenhorst-Neerings cessava di lavorare a causa di problemi polmonari e riceveva per tale motivo una pensione di invalidità. Sino ad una data recente ella non poteva, tuttavia, fruire di una prestazione per inabilità al lavoro poiché la Nederlandse Algemene Arbeitsongeschiktheidswet (in prosieguo: l' "AAW"), entrata in vigore nel 1976, era applicabile soltanto agli uomini e alle donne non coniugate. Con legge 20 dicembre 1979, entrata in vigore il 1 gennaio 1980 tale diritto veniva esteso alle donne coniugate purché la loro inabilità fosse insorta in data posteriore al 1 ottobre 1975, talché la signora Steenhorst-Neerings non poteva, in linea di principio, fruirne.
4. Tuttavia, come risulta dall' ordinanza di rinvio, il Centrale Raad van Beroep ha esteso, con sentenza 5 gennaio 1988, tale diritto alle donne coniugate indipendentemente dalla data di insorgenza dell' inabilità al lavoro (3), sulla base dell' art. 26 del patto internazionale 19 febbraio 1966, relativo ai diritti civili e politici (4) (in prosieguo: il "patto internazionale").
5. Il 17 maggio 1988 la ricorrente nella causa principale presentava quindi una domanda al fine di ottenere una pensione d' invalidità, che le veniva concessa solo con decorrenza dal 17 maggio 1987, dato che l' art. 25, n. 2, dell' AAW limitava la retroattività della copertura del rischio all' anno precedente la presentazione della domanda, salvo circostanze particolari.
6. E' a proposito di questo articolo che sorgeva la controversia nella causa principale.
7. In seguito al decesso del marito e con una seconda decisione, l' ente di previdenza sociale olandese, il Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel Ambachten en Huisvrouwen (in prosieguo: il "Detam"), concedeva all' interessata, con decorrenza dal 1 luglio 1989, una pensione di reversibilità e, sulla base dell' art. 32, n. 1, dell' Allgemene Weduwen- en Wezenwet (in prosieguo: l' "AWW"), le revocava, simultaneamente, il godimento della prestazione versata a norma dell' AAW.
8. La signora Steenhorst-Neerings contestava dinanzi al giudice a quo non soltanto la data di decorrenza della prestazione a norma dell' AAW, ma altresì la sostituzione di quest' ultima con una pensione a norma dell' AAW.
9. La prima questione pregiudiziale è intesa sostanzialmente ad accertare se il diritto comunitario imponga la parità di trattamento tra uomini e donne a decorrere dal 23 dicembre 1984, nel qual caso esso si opporrebbe ad una norma nazionale che limiti la retroattività dell' applicazione delle norme sancite dalla direttiva, non ancora attuata nell' ordinamento giuridico olandese alla data in cui la ricorrente nella causa principale aveva presentato la sua domanda. Quest' ultimo punto non è d' altronde contestato dal governo olandese.
10. In primo luogo, va constatato che dal 23 dicembre 1984, data di scadenza del termine stabilito per l' attuazione della direttiva, gli Stati membri non possono mantenere in vigore disparità di trattamento nei settori che rientrano nel campo d' applicazione della direttiva medesima.
11. Nella sentenza Federatie Nederlandse Vakbeweging (5) avete infatti affermato che l' art. 4, n. 1, della direttiva era sufficientemente preciso, talché, dopo la data sopra menzionata e in assenza di misure di attuazione, esso poteva essere fatto valere dai singoli dinanzi ai giudici nazionali per escludere l' applicazione di una norma nazionale con esso contrastante.
12. Infatti, avete statuito che
"(...) l' articolo 4, n. 1, della direttiva non conferisce affatto agli Stati membri la facoltà di condizionare o di restringere l' applicazione del principio della parità di trattamento nel suo specifico campo di applicazione, e che questa norma è sufficientemente precisa ed incondizionata per poter essere fatta valere, dal 23 dicembre 1984, in mancanza di provvedimenti di attuazione, da parte dei singoli dinanzi ai giudici nazionali per escludere l' applicazione di qualsiasi disposizione nazionale con essa contrastante" (6).
13. Tale interpretazione è stata successivamente ribadita da una giurisprudenza costante (7). Se è vero che il diritto alla parità di trattamento tra uomini e donne, del resto consacrato come principio fondamentale del diritto comunitario dalla vostra sentenza Defrenne III (8), è attribuito ai singoli a far data dal 23 dicembre 1984, ci si chiede se esso possa essere limitato da una disposizione di natura processuale di diritto interno.
14. Secondo la vostra giurisprudenza costante, in assenza di armonizzazione comunitaria in questo settore, spetta all' ordinamento giuridico interno degli Stati membri determinare le modalità processuali di ricorso destinate a tutelare i diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi diretta efficacia.
15. Nella sentenza Rewe (9) avete tuttavia precisato che
"(...) gli articoli 100-102 e 235 del Trattato consentono, eventualmente, di adottare i provvedimenti necessari per ovviare alle divergenze fra le relative disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dei vari Stati membri, qualora tali divergenze risultassero atte a provocare distorsioni o a nuocere al funzionamento del mercato comune" (10).
16. Secondo la formulazione della vostra sentenza Lueck (11), spetta al giudice nazionale
"(...) applicare, tra i vari mezzi offerti dall' ordinamento interno, quelli che appaiono più appropriati onde tutelare i diritti soggettivi attribuiti dal diritto comunitario" (12).
17. Tale competenza nazionale non è tuttavia illimitata; diversamente, si rischierebbe di vanificare l' efficacia pratica del diritto comunitario. Per questo motivo era necessario porre un limite alle prerogative degli Stati membri in materia processuale, al fine di evitare che
"tali modalità e termini (rendano), in pratica, impossibile l' esercizio di diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare" (13).
18. Inoltre,
"(...) i contribuenti che fanno valere i loro diritti in forza del diritto comunitario non possono avere un trattamento meno favorevole di coloro che propongono reclami analoghi in base al diritto nazionale" (14).
19. La sentenza Emmott (15) è stata per voi l' occasione per delimitare la portata della giurisprudenza testé ricordata nell' ipotesi in cui uno Stato membro non abbia correttamente attuato una direttiva alla scadenza del termine stabilito. La portata dell' "autonomia processuale" dei rimedi giurisdizionali interni è stata quindi sensibilmente ristretta per tenere conto della particolare tutela di cui gode ormai la direttiva.
20. Ricordo brevemente i fatti all' origine di quella sentenza. La signora Emmott, che si riteneva vittima di una discriminazione, aveva intentato un' azione giudiziaria dinanzi al giudice nazionale allo scopo di ottenere le medesime indennità che sarebbero state versate agli uomini che si fossero trovati in una situazione giuridica identica alla sua. Tuttavia, le era stata eccepita la scadenza dei termini per ricorrere in "judicial review", benché la direttiva non fosse ancora stata correttamente attuata nel diritto irlandese, circostanza questa che oltretutto era già stata accertata dalla sentenza McDermott e Cotter (16).
21. Dopo aver rammentato il principio e i limiti dell' "autonomia processuale", voi avete indicato che occorreva "tener conto del carattere particolare delle direttive" (17) e da tale specificità avete desunto che,
"(...) finché la direttiva non è correttamente trasposta nel diritto nazionale, i singoli non sono stati posti in grado di avere piena conoscenza dei loro diritti (...)" (18),
talché
"solo la corretta trasposizione della direttiva porrà fine a tale stato d' incertezza e solo al momento di tale trasposizione si è creata la certezza giuridica necessaria per pretendere dai singoli che essi facciano valere i loro diritti" (19),
per concludere che,
"(...) fino al momento della trasposizione corretta della direttiva, lo Stato membro inadempiente non può eccepire la tardività di un' azione giudiziaria (...) e che un termine di ricorso di diritto nazionale può cominciare a decorrere solo da tale momento" (20).
22. Il contenuto di questa sentenza è estremamente chiaro e non può essere limitato ad una categoria di termini processuali. Così, sino al momento della "trasposizione corretta", uno Stato membro non può opporre norme interne di procedura per negare ai singoli un diritto sancito da una direttiva.
23. Come scrive E. Scyszczak:
"In Emmott, by allowing the suspension of national procedural rules until a directive has been correctly transposed, the Court of Justice has added another sanction to compel Member States into speedy compliance with the obligations contained in directives and in any subsequent infringement proceedings or preliminary rulings delivered by the Court (...). A. Member State in default of tis obligations may not rely on national law to deny individual rights in the national Courts (...). (Nella causa Emmott, consentendo la sospensione delle norme processuali nazionali fino al momento della corretta attuazione di una direttiva, la Corte ha aggiungo un' ulteriore sanzione intesa a vincolare gli Stati membri ad eseguire in modo tempestivo gli obblighi contenuti nelle direttive e in qualsiasi altra sentenza di accertamento di un inadempimento o pronuncia pregiudiziale emesse dalla Corte (...). Uno Stato che non abbia ottemperato a tali obblighi non può valersi di norme nazionali per negare diritti individuali rivendicati dinanzi ai giudici nazionali (...)" (21).
24. In siffatti casi interviene dunque una sospensione dei termini di diritto interno, di qualsivoglia natura essi siano.
25. Poiché voi avete riconosciuto che il principio della parità di trattamento si applica a decorrere dal 23 dicembre 1984, è in qualche modo sorprendente il fatto che, per il tramite indiretto delle norme processuali, uno Stato membro possa limitare la piena efficacia della direttiva tanto più che, ricorrendo i presupposti per invocare quest' ultima, il giudice nazionale deve disapplicare qualsiasi norma non conforme al detto principio (22).
26. Sennonché, la resistente nella causa principale nonché gli Stati membri intervenienti richiamano la vostra giurisprudenza anteriore alla sentenza Emmott, rilevando che il termine menzionato all' art. 25, n. 2, dell' AAW tutela i diritti che i singoli traggono dall' effetto diretto della direttiva e si applica anche ai ricorsi analoghi di diritto interno.
27. Tale disposizione, ben lontana dal creare una discriminazione, sarebbe intesa a rimediare all' incertezza giuridica che risulterebbe da una mancanza di termini, poiché l' interessato potrebbe rivendicare una pensione vari anni dopo il sorgere del suo diritto. Inoltre, sarebbe impossibile controllare se, oltre tale periodo di un anno, "l' interessato soddisfa i requisiti" (23) che permettono di ottenere la pensione. Il governo olandese ritiene che il termine menzionato all' art. 25, n. 2, non costituisca un termine di ricorso, bensì un termine di altra natura, del resto non qualificato, inteso a limitare ragionevolmente le domande presentate nel passato. Tali considerazioni distinguerebbero la situazione in esame da quella oggetto della sentenza Emmott (24).
28. A mio parere, gli argomenti addotti per indurvi a distinguere questa fattispecie da quella sulla quale è intervenuta la sentenza Emmott non sono affatto convincenti. Certamente, in quest' ultima causa, alla ricorrente nella causa principale era stata opposta la prescrizione della sua azione. Essendo scaduti i termini di ricorso, ella non poteva più far valere alcun diritto. Nella fattispecie che ci occupa la questione non riguarda il diritto ad agire ma le sue conseguenze nel tempo: la ricorrente si vede riconosciuti soltanto una parte dei diritti attribuitile dal diritto comunitario.
29. In primo luogo, confesso di essere scettico di fronte all' argomento, sviluppato soprattutto nel corso della fase orale, secondo cui in mancanza di un termine processuale i singoli potrebbero reclamare una pensione vari anni dopo il sorgere del diritto alla pensione medesima. A parte il fatto che tale argomentazione è già stata addotta nella causa Emmott e respinta dalla Corte, una situazione del genere potrebbe verificarsi solo in conseguenza di inadempienza prolungata dello Stato per quanto riguarda l' attuazione della direttiva, inadempienza che sarebbe iniquo porre a carico del titolare dei diritti attribuiti dalla norma comunitaria opponendogli la scadenza dei termini di ricorso interni.
30. In secondo luogo, la qualificazione di un tale termine nell' ordinamento giuridico interno dello Stato membro, è irrilevante dal momento che occorre prendere in considerazione soltanto gli effetti dell' applicazione del medesimo in relazione al principio della parità di trattamento. A tale proposito, va rilevato che la questione prospettata dal giudice irlandese nella sentenza Emmott andava oltre il termine di prescrizione, poiché il giudice vi interrogava in realtà sulla facoltà di far valere le regole processuali nazionali "in particolare quelle relative ai termini di decadenza (...) così da limitare o negare tale integrazione" (25).
31. Il dispositivo della vostra sentenza è d' altronde formulato in termini generali,
"il diritto comunitario si oppone a che le autorità competenti di uno Stato membro facciano valere le norme di procedura nazionali relative ai termini di ricorso (...)".
32. Per questo motivo, allorché una direttiva attribuisce un diritto ad un singolo, non si può impedire a quest' ultimo di fruirne né circoscriverne i vantaggi eccependo i termini di decadenza di diritto interno, se la direttiva non era ancora stata attuata il giorno in cui l' interessato ha presentato la domanda.
33. Con la seconda questione pregiudiziale il giudice a quo vi interroga in sostanza sulla compatibilità con l' art. 4, n. 1, della direttiva di una norma nazionale che, pur essendo nella sua formulazione letterale estremamente discriminatoria nei confronti delle donne, verrebbe applicata, sia dalle autorità amministrative sia dai giudici nazionali, senza discriminare tra uomini e donne.
34. La norma controversa, l' art. 32, n. 1, initio e lett. b), dell' AAW, precisa che
"la prestazione in caso di inabilità al lavoro è revocata alla donna cui è stata concessa:
(...);
b) quando essa acquisisce un diritto ad una pensione vedovile o ad una prestazione di reversibilità temporanea a norma dell' Algemene Weduwen- en Wezenwet".
35. Nel corso della trattazione orale il rappresentante della Commissione ha fatto notare che la questione non era pertinente e che occorreva dichiarare che una pronuncia era superflua, richiamandosi a tale proposito alla sentenza Lourenço Dias (26).
36. Non condivido questa tesi. Innanzi tutto, come criterio generale, la Corte evita di interrogarsi sulla pertinenza delle questioni sollevate dal giudice di rinvio. Secondo quest' ultimo, poi, l' applicazione "estensiva" della norma interna non lascerebbe più sussistere una disparità di trattamento a detrimento delle donne per il periodo dal 23 febbraio 1984 al 1 dicembre 1987. Infine, se si ammette che la giurisprudenza e le prassi amministrative garantiscono una perfetta attuazione della direttiva, il giudice a quo rischierebbe di dover applicare le norme interne del suo ordinamento relative ai termini di ricorso, limitando così le pretese della ricorrente nella causa principale. Non siamo dunque in presenza di una situazione paragonabile a quella che ha portato alle questioni deferitevi dal Tribunal fiscal aduaneiro di Porto.
37. Quest' ultimo giudice vi chiedeva l' interpretazione di disposizioni comunitarie che non presentavano
"(...) una relazione con l' effettività e l' oggetto della controversia nella causa principale" (27).
Stando così le cose avete ritenuto che
"laddove risulti che la questione posta non è manifestamente pertinente per la soluzione di tale controversia, la Corte deve dichiarare il non luogo a provvedere" (28).
38. Tale soluzione non può essere estesa ad ogni controversia a voi sottoposta dal giudice nazionale qualora, come nella fattispecie, l' interesse ad una siffatta interpretazione, pur non risultando in modo espresso dalla motivazione dell' ordinanza di rinvio, possa essere desunto dal contesto giuridico e materiale enunciato in quest' ultima.
39. Come nella causa Van Gemert-Derks, il governo olandese ed il Detam sostengono, nelle loro osservazioni depositate durante la fase scritta, che una disposizione quale l' art. 32, n. 1, lett. b), non rientra nel campo d' applicazione della direttiva, trattandosi di una disposizione relativa alle prestazioni ai superstiti a norma dell' art. 3, n. 2, in base al quale:
"2. La presente direttiva non si applica alle disposizioni concernenti le prestazioni ai superstiti (...)".
40. Tuttavia, un provvedimento che prescrive la revoca di una prestazione per inabilità al lavoro soltanto nei confronti delle donne rientra certamente nel campo d' applicazione ratione materiae della direttiva (29).
41. Come risulta dall' ordinanza del giudice a quo, la disposizione in esame, a seguito di una sentenza del Centrale Raad van Beroep del 23 maggio 1991, sarebbe stata interpretata nel senso che essa dev' essere applicata indifferentemente agli uomini e alle donne, talché, ormai, da un lato, gli uomini possono fruire di una pensione di reversibilità e, dall' altro, la prestazione per invalidità al lavoro viene loro revocata ove ricorrano le condizioni di cui all' art. 32, n. 1, lett. b). L' amministrazione avrebbe altresì emanato circolari in tal senso.
42. Occorre per questo ritenere, come sostiene la Commissione, che l' attuazione della direttiva non sia necessaria qualora il contesto giuridico generale garantisca la piena efficacia delle relative norme?
43. La vostra giurisprudenza ha precisato in modo assai chiaro le condizioni in cui l' attuazione nell' ordinamento giuridico interno degli Stati membri poteva considerarsi non necessaria e persino inutile. Tale giurisprudenza riguardava i ricorsi per inadempimento proposti dalla Commissione nei confronti degli Stati membri. Nell' ambito di tali ricorsi, avete fissato i criteri esatti per determinare i casi in cui un' attuazione non è necessaria.
44. Sotto questo profilo avete ritenuto, nella sentenza Commissione/Belgio (30), che era importante che
"ciascuno Stato membro dia alle direttive (...), un' attuazione che corrisponda pienamente alle esigenze di chiarezza e di certezza delle situazioni giuridiche volute dalle direttive stesse",
e che
"semplici prassi amministrative, per loro natura modificabili a piacimento dell' amministrazione e prive di un' adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento dell' obbligo incombente, in base all' art. 189, agli Stati membri destinatari delle direttive" (31).
45. In una sentenza Commissione/Germania (32), mi sembra che abbiate indicato i criteri che permettono di evitare una sistematica trasposizione delle direttive ribadendo chiaramente che
"(...) l' esistenza dei principi generali di diritto costituzionale o amministrativo può rendere superflua la trasposizione mediante provvedimenti legislativi o regolamentari specifici, a condizione tuttavia che detti principi garantiscano effettivamente la piena applicazione della direttiva ad opera dell' amministrazione nazionale e che, qualora la direttiva miri ad attribuire dei diritti ai singoli, la situazione giuridica scaturente da detti principi sia sufficientemente precisa e chiara e che i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti ed eventualmente di avvalerse dinanzi ai giudici nazionali (...)" (33).
46. Ne risulta che spetta al giudice a quo valutare se l' esistenza di principi generali di diritto costituzionale o amministrativo sancisca la piena efficacia delle norme comunitarie assicurandosi che nessuna norma nazionale, di qualsivoglia natura, sia atta a limitare i diritti attribuiti ai singoli dal diritto comunitario o quanto meno a comprometterne la conoscenza effettiva.
47. La certezza del diritto non può risultare da un' applicazione conforme, tanto da parte della giurisprudenza quanto da parte dell' amministrazione, del principio della parità di trattamento, mentre una legge ancora in vigore si oppone a tale principio in quanto revoca una prestazione per inabilità al lavoro alle sole donne qualora diventino vedove. In definitiva, l' applicazione contra legem e, al limite, l' omessa applicazione di una disposizione contraria al diritto comunitario non sono sufficienti a conferirle un marchio di conformità.
48. Infatti, la situazione dei singoli dev' essere perfettamente chiara non solo a valle ma anche a monte, talché la conoscenza dei testi legislativi deve permettere loro di essere consapevoli dei diritti conseguenti alla parità di trattamento. Se sotto il profilo della conformità le prassi amministrative sono insufficienti, analogo rilievo deve farsi per la giurisprudenza. Infatti non è raro assistere a modifiche nelle prassi amministrative e/o negli orientamenti giurisprudenziali e l' applicazione uniforme del diritto comunitario nonché del principio della certezza del diritto nella Comunità non verrebbe più normalmente garantita.
49. La formulazione della norma controversa può, come nella fattispecie, fare da "schermo" ai diritti attribuiti agli individui dalla direttiva e compromettere in questo modo la certezza del diritto in conseguenza del fatto che gli interessati non conoscono adeguatamente tale giurisprudenza e tale prassi amministrativa nonché la direttiva medesima.
50. Orbene, come ribadiva l' avvocato generale Reischl nella controversia Commissione/Belgio (34),
"(...) il mantenimento in vigore di queste norme nazionali (...) è fonte di incertezza giuridica per i singoli, poiché questi non possono sapere se le direttive di cui trattasi siano idonee a spiegare effetti diretti (...)" (35).
51. Per tutti questi motivi, ritengo che sia incompatibile con l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 una norma nazionale in forza della quale sia revocata alle sole donne la prestazione per inabilità al lavoro, nonostante l' esistenza di una giurisprudenza e di una prassi amministrativa contrarie.
52. Conseguentemente, vi propongo di pronunciarvi come segue:
"1) Qualora una direttiva attribuisca un diritto ai singoli, ma non sia ancora stata attuata nell' ordinamento nazionale alla data in cui un singolo ha presentato una domanda intesa ad ottenere tale diritto, è in contrasto con il diritto comunitario il fatto che all' interessato venga opposto un termine processuale di diritto interno, di qualsivoglia natura esso sia, al fine di negare o limitare il suo diritto.
2) Una norma nazionale incompatibile con il diritto comunitario non cessa di esserlo in conseguenza della sua disapplicazione da parte delle autorità dello Stato membro interessato fintantoché tale disapplicazione non sia totale e definitiva".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) ° GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24.
(2) ° V. I ° Fatti e procedimento.
(3) ° Una legge 3 maggio 1989 confermava d' altronde questa giurisprudenza.
(4) ° Recueil des traités, volume 999, pag. 171.
(5) ° Sentenza 4 dicembre 1986, causa 71/85 (Racc. pag. 3855).
(6) ° Punto 21 della motivazione.
(7) ° Sentenza 15 giugno 1978, causa 149/77, Defrenne III (Racc. pag. 1365). Al riguardo v. altresì sentenze 4 marzo 1987, causa 286/85, McDermott e Cotter (Racc. pag. 1453); 13 dicembre 1989, causa C-102/88, Ruizius-Wilbrink (Racc. pag. 4311); 11 luglio 1991, cause riunite C-87/90, C-88/90 e C-89/90, Verholen e a. (Racc. pag. I-3757, punto 28 della motivazione).
(8) ° Sentenza nella causa 149/77, citata, punto 27 della motivazione.
(9) ° Sentenza 16 dicembre 1976, causa 33/76 (Racc. pag. 1989).
(10) ° Punto 5 della motivazione.
(11) ° Sentenza 4 aprile 1968, causa 34/67 (Racc. pag. 325).
(12) ° Pag. 335.
(13) ° Sentenza Rewe, citata, punto 5 della motivazione.
(14) ° Sentenza 9 novembre 1983, causa 199/82, San Giorgio (Racc. pag. 3595, punto 16 della motivazione).
(15) ° Sentenza 25 luglio 1991, causa C-208/90 (Racc. pag. I-4269).
(16) ° Sentenza 24 marzo 1987, causa 286/85 (Racc. pag. 1453).
(17) ° Causa C-208/90, citata, punto 17 della motivazione.
(18) ° Punto 21 della motivazione.
(19) ° Punto 22 della motivazione.
(20) ° Punto 23 della motivazione.
(21) ° Common Market Law Review, 1992, pag. 604.
(22) ° Sentenza 13 marzo 1991, causa C-377/89, Cotter e McDermott (Racc. pag. I-1155, punto 21 della motivazione).
(23) ° Punto 13 della traduzione francese della memoria del governo olandese.
(24) ° Sentenza 25 luglio 1991, causa C-208/90 (Racc. pag. I-4269).
(25) ° Punto 14 della motivazione, il corsivo è mio.
(26) ° Sentenza 16 luglio 1992, causa C-343/90 (Racc. pag. I-4673).
(27) ° Punto 20 della motivazione.
(28) ° Punto 20 della motivazione.
(29) ° V. paragrafi da 36 a 40 delle mie conclusioni presentate oggi nella causa C-337/91 (Racc. 1993, pag. I-5435, in particolare pag. I-5453).
(30) ° Sentenza 6 maggio 1980, causa 102/79 (Racc. pag. 1473).
(31) ° Punto 11 della motivazione.
(32) ° Sentenza 23 maggio 1985, causa 29/84 (Racc. pag. 1661).
(33) ° Punto 23 della motivazione.
(34) ° Sentenza 102/79, citata.
(35) ° Conclusioni, Racc. 1980, pag. 1493.
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