Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Libera circolazione delle persone - Deroghe - Impieghi nella pubblica amministrazione - Nozione - Partecipazione all' esercizio del pubblico potere ed alla salvaguardia degli interessi generali dello Stato - Insegnante nelle scuole secondarie
(Trattato CEE, art. 48, n. 4)
Massima
Gli impieghi nella pubblica amministrazione, che ai sensi del n. 4 dell' art. 48 del Trattato, esulano dalla sfera di applicazione dei nn. 1-3 dello stesso articolo, sono tutti quegli impieghi che implicano una partecipazione, diretta o indiretta, all' esercizio del pubblico potere ed alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato o delle altre comunità pubbliche e che presuppongono, per questo motivo, da parte dei titolari dell' impiego, l' esistenza di un rapporto particolare di solidarietà nei confronti dello Stato nonché la reciprocità dei diritti e dei doveri che sono il fondamento del vincolo di cittadinanza. Gli impieghi così esclusi sono quelli che, tenuto conto dei compiti e delle responsabilità che comportano, possono presentare le caratteristiche delle attività specifiche dell' amministrazione nei settori summenzionati.
L' impiego di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria non costituisce un impiego nella pubblica amministrazione ai sensi dell' art. 48, n. 4, del Trattato CEE.
Parti
Nel procedimento C-4/91,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal administratif di Parigi, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Annegret Bleis
e
Ministère de l' Éducation nationale,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 48, n. 4, del Trattato CEE,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori F. Grévisse, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la ricorrente nella causa principale, dall' avv. Sylvie Deniniolle, del foro di Parigi;
- per la Repubblica francese, dalla sig.ra Edwige Belliard, vicedirettore degli affari giuridici presso il ministero degli Affari esteri, e dal sig. Claude Chavance, addetto principale dell' amministrazione centrale presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Jean-Claude Séché, consigliere giuridico, in qualità di agente;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della ricorrente nella causa principale, del governo francese e della Commissione, all' udienza del 26 settembre 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 22 ottobre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 4 dicembre 1990, pervenuta alla cancelleria della Corte il 9 gennaio 1991, il Tribunal administratif di Parigi ha posto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale sull' interpretazione dell' art. 48, n. 4, del Trattato CEE.
2 Detta questione è insorta nell' ambito di una controversia tra la sig.ra Annegret Bleis, cittadina tedesca, e il ministero dell' Educazione nazionale. La sig.ra Bleis aveva chiesto di iscriversi al concorso esterno per l' abilitazione all' insegnamento del tedesco nelle scuole secondarie. La sua domanda era stata respinta dal vicedirettore per le assunzioni presso il ministero dell' Educazione nazionale a causa della sua cittadinanza, motivo per cui essa presentava ricorso gerarchico contro detta decisione al ministro dell' Educazione nazionale. Dopo aver atteso oltre quattro mesi senza ottenere alcuna risposta, la sig.ra Bleis adiva il Tribunal administratif di Parigi chiedendo l' annullamento del silenzio-rifiuto oppostole.
3 Ritenendo che la validità della decisione impugnata dipendesse dall' interpretazione dell' art. 48, n. 4, del Trattato CEE, il Tribunal administratif di Parigi sospendeva il procedimento in attesa di una pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia sulla questione se l' impiego di insegnante abilitato all' insegnamento negli istituti di istruzione secondaria nella scuola pubblica francese costituisca un impiego nella pubblica amministrazione ai sensi dell' art. 48, n. 4, del Trattato.
4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e dello sfondo giuridico della causa principale, nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati in prosieguo solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
5 Con la questione pregiudiziale, il giudice a quo domanda in sostanza se l' impiego di professore negli istituti di istruzione secondaria costituisca un impiego nella pubblica amministrazione ai sensi dell' art. 48, n. 4, del Trattato.
6 A questo proposito è d' uopo ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (v., tra l' altro, sentenze 17 dicembre 1980, Commissione / Belgio, punto 10 della motivazione, causa 149/79, Racc. pag. 3881; 26 maggio 1982, Commissione / Belgio, punto 7 della motivazione, causa 149/79, Racc. pag. 1845; e 16 giugno 1987, Commissione / Italia, punto 9 della motivazione, causa 225/85, Racc. pag. 2625), si devono considerare impieghi nella pubblica amministrazione, ai sensi del n. 4 dell' art. 48, esulanti dalla sfera di applicazione dei nn. 1-3 dello stesso articolo, tutti quegli impieghi che implicano una partecipazione, diretta o indiretta, all' esercizio del pubblico potere ed alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato o delle altre comunità pubbliche e che presuppongono, per questo motivo, da parte dei titolari dell' impiego, l' esistenza di un rapporto particolare di solidarietà nei confronti dello Stato nonché la reciprocità dei diritti e dei doveri che sono il fondamento del vincolo di cittadinanza. Gli impieghi così esclusi sono solo quelli che, tenuto conto dei compiti e delle responsabilità che comportano, possono presentare le caratteristiche delle attività specifiche dell' amministrazione nei settori summenzionati.
7 La Corte ha già dichiarato che queste condizioni molto rigorose non sono soddisfatte nell' ipotesi degli insegnanti tirocinanti (sentenza 3 luglio 1986, Lawrie-Blum, punto 28 della motivazione, causa 66/85, Racc. pag. 2121) e dei lettori di lingua straniera (sentenza 30 maggio 1989, Allué e Coonan, punto 9 della motivazione, causa 33/88, Racc. pag. 1591). Lo stesso deve dirsi per l' impiego di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria.
8 Di conseguenza, si deve risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che l' impiego di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria non costituisce un impiego nella pubblica amministrazione ai sensi dell' art. 48, n. 4, del Trattato CEE.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
9 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non danno diritto a rimborso. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal administratif di Parigi, con sentenza 4 dicembre 1990, dichiara:
L' impiego di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria non costituisce un impiego nella pubblica amministrazione ai sensi dell' art. 48, n. 4, del Trattato CEE.
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