Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni - Norme nazionali anticumulo - Diritto acquisito in forza della sola normativa nazionale - Applicabilità - Limiti - Disciplina comunitaria più favorevole per il lavoratore
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 12, n. 2, e 46)
2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni - Norme nazionali anticumulo - Inopponibilità ai titolari di prestazioni della stessa natura liquidate in conformità delle disposizioni del regolamento n. 1408/71 - Pensione d' invalidità trasformata in pensione di vecchiaia e pensione d' invalidità non trasformata - Equiparazione a prestazioni della stessa natura indipendentemente dall' età del titolare
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 12, n. 2, e 46)
3. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assicurazione per vecchiaia e morte - Calcolo delle prestazioni - Art. 46 del regolamento n. 1408/71 - Applicazione in caso di acquisizione del diritto alle prestazioni in forza della sola normativa di uno Stato membro che prenda in considerazione gli anni di occupazione effettiva o equiparati in questo Stato maggiorati di un certo numero di anni fittizi - Periodo di contribuzione o di occupazione maturato dal lavoratore in un altro Stato membro nel quale dà diritto ad una pensione d' invalidità non trasformata in pensione di vecchiaia - Modalità di calcolo delle prestazioni
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 12, n. 2, e 46)
Massima
1. In una situazione di cumulo di prestazioni erogate dagli enti competenti di due o più Stati membri, qualora il lavoratore migrante riceva una pensione in forza della sola normativa nazionale di uno Stato membro, le disposizioni del regolamento n. 1408/71 non impediscono che detta normativa nazionale gli sia integralmente applicata, ivi comprese le norme anticumulo in essa contemplate. Tuttavia, se la sola normativa nazionale dello Stato membro considerato è meno favorevole per il lavoratore rispetto alla disciplina comunitaria risultante dal regolamento n. 1408/71, trovano applicazione le disposizioni di questo regolamento nel loro complesso.
2. Quando un lavoratore fruisce di prestazioni d' invalidità trasformate in pensione di vecchiaia in forza della normativa di uno Stato membro e di prestazioni d' invalidità non ancora trasformate in pensione di vecchiaia in base alla normativa di un altro Stato membro, la pensione di vecchiaia e la pensione d' invalidità devono essere considerate di natura identica, ai sensi dell' art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, secondo cui le clausole di riduzione, sospensione o soppressione contemplate dalla normativa di uno Stato membro, in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di previdenza sociale acquisite nel medesimo Stato o in forza di una normativa di un altro Stato membro, non sono applicabili quando l' interessato fruisca di prestazioni della stessa natura per invalidità, vecchiaia, morte (pensione) o malattia professionale, erogate dagli enti di due o più Stati membri.
L' ente competente di uno Stato membro è pertanto tenuto ad applicare l' art. 46 del regolamento n. 1408/71 per la liquidazione delle prestazioni spettanti ad un lavoratore migrante che soddisfi tutte le condizioni per fruire di una pensione massima di vecchiaia in tale Stato e che percepisca inoltre una pensione d' invalidità non trasformata in pensione di vecchiaia in un altro Stato membro, anche nel caso in cui questo lavoratore non abbia raggiunto l' età del pensionamento di vecchiaia prescritta, ai sensi della normativa del primo Stato, per l' acquisto del diritto a prestazioni in forza di periodi di contribuzione o di occupazione maturati nel secondo Stato membro.
3. Il calcolo, ai sensi dell' art. 46 del regolamento n. 1408/71, della pensione di vecchiaia spettante ad un lavoratore migrante, quando questi soddisfi le condizioni prescritte per l' acquisto del diritto ad una pensione massima di vecchiaia in base alla sola normativa nazionale di uno Stato membro, la quale ha preso in considerazione, per costituire tale pensione, gli anni di occupazione effettiva o equiparati in tale Stato membro, maggiorati di un certo numero di anni fittizi, per un periodo precedente l' acquisto del diritto alle prestazioni, nonché il fatto che il lavoratore ha maturato, anteriormente a questa attività, un periodo di contribuzione o di occupazione in un altro Stato membro in forza del quale egli ha diritto, in tale Stato, ad una pensione d' invalidità non trasformata in pensione di vecchiaia, dev' essere effettuato nel modo seguente:
a) determinazione dell' importo della prestazione autonoma, ai sensi dell' art. 46, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71, che è pari a quello della pensione dovuta in forza della normativa dello Stato membro in cui viene richiesta la liquidazione delle prestazioni, senza che periodi maturati in un altro Stato membro possano, in applicazione di una norma anticumulo nazionale, essere detratti dal numero di anni fittizi aggiunti, in conformità alla normativa che l' ente competente applica, agli anni di occupazione effettiva o equiparati;
b) determinazione dell' importo della prestazione proporzionale, ai sensi dell' art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71, tenendo conto di tutti i periodi fittizi, anteriori all' avverarsi del rischio, aggiunti, in conformità alla normativa che l' ente competente applica, agli anni di occupazione effettiva o equiparati;
c) raffronto fra l' importo autonomo e l' importo proporzionale della prestazione, ai sensi dell' art. 46, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 1408/71; l' ente competente deve tener conto del più elevato di questi importi;
d) determinazione dell' importo della prestazione corretta, ai sensi dell' art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71; l' ente competente deve, all' occorrenza, procedere alla riduzione della prestazione autonoma decurtandola della somma delle prestazioni calcolate in conformità ai nn. 1 e 2 dell' art. 46 del regolamento n. 1408/71, qualora essa superi il massimale di cui al n. 3, primo comma, di tale disposizione;
e) raffronto tra l' importo risultante dall' applicazione integrale del diritto nazionale vigente, ivi comprese le sue norme anticumulo, e quello risultante dal calcolo ai sensi dell' art. 46 del regolamento n. 1408/71; si deve tener conto del più elevato di tali importi.
Parti
Nella causa C-5/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del trattato CEE, dal Tribunal du travail di Mons, sede staccata di La Louvière (Belgio), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Antonietta Di Prinzio
e
Office national des pensions,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 46 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione,
G.F. Mancini e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la signora Antonietta Di Prinzio, dal signor D. Rossini, delegato sindacale della CSC, Bruxelles;
- per l' Office national des pensions, dal signor R. Masyn, amministratore generale;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora M. Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agente;
vista la relazione d' udienza,
sentite, all' udienza del 22 ottobre 1991, le difese orali della signora Di Prinzio, dell' Office national des pensions, rappresentato dal signor J.-P. Lheureux, e della Commissione, rappresentata dal signor D. Gouloussis, consigliere giuridico, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 dicembre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 21 dicembre 1990, pervenuta in cancelleria il 10 gennaio 1991, il Tribunal du travail di Mons, sede staccata di La Louvière (Belgio), ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art. 46 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta tra la signora Antonietta Di Prinzio e l' Office national des pensions (in prosieguo: l' "Office") in ordine al calcolo, da parte dell' ente belga competente, della pensione di vecchiaia spettante al marito della signora Di Prinzio e, in seguito alla morte di quest' ultimo, della pensione di reversibilità dovuta alla vedova del lavoratore.
3 Risulta dagli atti di causa trasmessi alla Corte dal giudice nazionale che la signora Di Prinzio è vedova di un cittadino italiano, il signor Guerrino Tormen, nato il 4 gennaio 1923 e deceduto il 12 gennaio 1981, che aveva fatto valere un' anzianità contributiva di 26 anni effettivi o equiparati come minatore in Belgio ed aveva inoltre lavorato per almeno due anni come operaio (regime generale) in Italia.
4 Nel 1965 il signor Tormen veniva collocato a riposo per causa di invalidità. Il 1 aprile 1978 la pensione di invalidità che percepiva da parte dell' ente belga competente veniva trasformata in pensione di vecchiaia. A tale data, egli fruiva altresì di una pensione di invalidità italiana che non poteva essere trasformata in pensione di vecchiaia.
5 Il 2 marzo 1984 l' Office fissava a un tasso pari a 29/30 di una pensione massima la pensione di vecchiaia dovuta al defunto signor Tormen con decorrenza dal 1 aprile 1978, e la pensione di reversibilità spettante alla signora Di Prinzio dal 1 febbraio 1981.
6 La normativa belga vigente dispone che il lavoratore che è stato occupato abitualmente e principalmente come minatore per almeno 20 anni può ottenere una pensione di vecchiaia maturata nella proporzione di 1/30 per ciascun anno civile di occupazione come minatore. Egli ha diritto ad una pensione massima (30/30) se è stato occupato come minatore per 30 anni. Se non raggiunge i 30 anni civili di occupazione come minatore, sommandone tuttavia almeno 25, egli può valersi di un numero di anni supplementari fittizi pari alla differenza tra 30 e il numero di anni di attività effettiva.
7 In forza di una clausola anticumulo, introdotta nella normativa belga pertinente con la legge 10 febbraio 1981, con effetto retroattivo al 1 gennaio 1981, dal suddetto numero di anni fittizi supplementari viene detratto il numero di anni in relazione ai quali il lavoratore può fruire di una pensione di vecchiaia o una prestazione corrispondente in forza di un altro regime belga, ad eccezione di quello dei lavoratori autonomi, di un regime di un paese straniero o di un regime applicabile al personale di un' istituzione internazionale. Ai fini dell' applicazione di questa disposizione è equiparata ad una pensione di vecchiaia la pensione d' invalidità o qualsiasi prestazione sostitutiva concessa in forza di un regime d' un paese straniero o di un regime applicabile al personale di un' istituzione internazionale.
8 Poiché il signor Guerrino Tormen aveva svolto 26 anni di attività lavorativa effettiva o equiparata nelle miniere belghe, alla sua anzianità contributiva venivano aggiunti quattro anni supplementari fittizi per consentirgli di fruire di una pensione massima di minatore di galleria. Il signor Tormen soddisfaceva pertanto tutte le condizioni prescritte dalla normativa belga per l' acquisto del diritto a una pensione di vecchiaia pari a 30/30.
9 Tuttavia, dato che il signor Tormen aveva altresì lavorato per due anni come operaio in Italia e che tale periodo corrispondeva, in forza della normativa belga, a un anno maturato nel regime vigente per i minatori, e poiché egli percepiva a questo titolo una pensione di vecchiaia erogata dagli enti competenti di tale Stato membro, l' Office, applicando la clausola anticumulo contemplata dalla normativa belga, detraeva un anno dal numero degli anni supplementari fittizi riconosciuti al signor Tormen. Di conseguenza, l' Office ha calcolava la pensione di vecchiaia del signor Tormen e la pensione di reversibilità spettante alla sua vedova su una base di 29/30 di una anzianità contributiva massima.
10 Ritenendo che l' anzianità contributiva da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle prestazioni fosse pari a 30/30 e non potesse essere ridotta, la signora Di Prinzio impugnava le controverse decisioni dell' Office dinanzi al Tribunal du travail di Mons.
11 Con sentenza 21 dicembre 1990, il giudice adito dichiarava parzialmente fondata l' azione della signora Di Prinzio. Infatti, avuto riguardo al fatto che, fino al 31 dicembre 1980, la normativa belga non prevedeva alcuna clausola anticumulo in caso di godimento di un' altra pensione, il Tribunal du travail di Mons statuiva che la pensione di reversibilità del signor Tormen doveva essere determinata su base pari a 30/30 per il periodo dal 1 aprile 1978 al 31 dicembre 1980.
12 Per il periodo residuo, il giudice nazionale procedeva ad un esame diretto ad accertare se l' applicazione del regolamento n. 1408/71, e segnatamente dell' art. 46 del medesimo, non desse luogo ad un risultato più favorevole per il lavoratore rispetto a quello ottenibile con l' applicazione del diritto nazionale effettuata dall' Office, nel qual caso si sarebbe dovuta attribuire prevalenza alla disciplina comunitaria.
13 Ritenendo che la controversia prospettasse problemi di interpretazione del diritto comunitario, il Tribunal du travail di Mons decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se, indipendentemente dalla natura delle prestazioni concesse nei vari Stati membri, l' art. 46 del regolamento n. 1408/71 debba essere applicato da uno Stato membro quando in tale Stato l' età della pensione non sia raggiunta per le prestazioni effettuate in un secondo Stato membro, in quanto il calcolo della pensione teorica risulti impossibile da effettuare se l' anzianità contributiva maturata nel primo Stato membro non è completa, poiché le prestazioni nel secondo Stato membro non possono essere prese in considerazione, non essendo stata raggiunta l' età della pensione per le suddette prestazioni;
2) se, allorché la pensione teorica viene calcolata da un primo Stato membro senza tener conto degli anni riconosciuti in un secondo Stato membro, il calcolo proporzionale sussista; in caso affermativo, se esso debba corrispondere alla pensione teorica o autonoma o debba essere calcolato sopprimendo al numeratore le annualità fittizie, collocate o no nel tempo, o anche annualità effettive concesse dal primo Stato membro nel calcolo della pensione teorica, fino a concorrenza del numero di anni riconosciuti dal secondo Stato membro;
3) - se una pensione proporzionale pari alla pensione autonoma debba essere esclusa in forza dell' art. 46, n. 1, secondo comma, con la conseguenza che essa non potrà essere concessa pur essendo più favorevole della pensione nazionale e della pensione corretta ai sensi dell' art. 46, n. 3;
- se l' art. 46, n. 3 debba o possa essere applicato non solo alla pensione autonoma, ma anche alla pensione proporzionale, pari alla pensione autonoma, o quando la pensione proporzionale maggiorata della pensione concessa dall' altro Stato membro superi l' importo teorico;
- se la concessione di una pensione proporzionale inferiore alla pensione autonoma ai sensi dell' art. 46, n. 1, secondo comma, vada esclusa, qualora tale pensione proporzionale possa rivelarsi più favorevole della pensione nazionale e della prestazione comunitaria".
14 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia nella causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione
15 Emerge dalla motivazione dell' ordinanza del giudice di rinvio e dal contesto della causa principale che, tramite tale questione, il giudice nazionale intende in sostanza appurare se l' ente competente di uno Stato membro sia tenuto ad applicare l' art. 46 del regolamento n. 1408/71 per la liquidazione delle prestazioni spettanti ad un lavoratore migrante che soddisfi tutte le condizioni per fruire di una pensione di vecchiaia massima in tale Stato e che percepisca inoltre una pensione di invalidità non trasformata in pensione di vecchiaia in un altro Stato membro, anche nel caso in cui tale lavoratore non abbia raggiunto l' età del pensionamento prescritta dalla normativa del primo Stato per l' acquisto del diritto a prestazioni in forza di periodi contributivi o d' occupazione maturati nel secondo Stato membro.
16 Per risolvere detta questione, giova ricordare innanzitutto che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte (v. sentenze 13 ottobre 1977, Mura, causa 22/77, Racc. pag. 1699; 16 maggio 1979, Mura, causa 236/78, Racc. pag. 1819; 2 luglio 1981, Celestre, cause riunite 116/80, 117/80, 119/80, 120/80 e 121/80, Racc. pag. 1737; 18 aprile 1989, Di Felice, causa 128/88, Racc. pag. 923; 5 aprile 1990, Pian, causa C-108/89, Racc. pag. I-1599), in una situazione di cumulo di prestazioni erogate dagli enti competenti di due o più Stati membri, qualora il lavoratore migrante riceva una pensione in base alla sola normativa nazionale di uno Stato membro, le disposizioni del regolamento n. 1408/71 non impediscono che detta normativa nazionale gli sia integralmente applicata, ivi comprese le norme anticumulo in essa contemplate.
17 Evincesi nondimeno dalla medesima giurisprudenza che, se la sola normativa nazionale dello Stato membro considerato è meno favorevole per il lavoratore rispetto alla disciplina comunitaria risultante dal regolamento n. 1408/71, devono essere integralmente applicate le disposizioni di questo regolamento.
18 Spetta pertanto all' ente competente operare un raffronto tra le prestazioni che sarebbero dovute in forza del solo diritto nazionale, ivi comprese le sue norme anticumulo, e quelle che sarebbero dovute in base al diritto comunitario, ivi comprese le norme anticumulo di cui al regolamento n. 1408/71, e consentire al lavoratore migrante di fruire della prestazione il cui importo sia più elevato.
19 Per il calcolo delle prestazioni dovute in forza del diritto comunitario, l' ente competente dovrà quindi prendere segnatamente in considerazione la circostanza che, ai sensi dell' art. 12, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 1408/71, le clausole di riduzione, sospensione o soppressione contemplate dalla normativa di uno Stato membro, in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di previdenza sociale acquisite nel medesimo Stato o in forza della normativa di un altro Stato membro, non sono applicabili quando l' interessato fruisca di prestazioni della stessa natura per invalidità, vecchiaia, morte (pensione) o malattia professionale, erogate dagli enti di due o più Stati membri, conformemente alle disposizioni degli artt. 46, 50 e 51 o dell' art. 60, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71.
20 Si deve ricordare in proposito che, secondo la giurisprudenza della Corte (v. sentenze 15 ottobre 1980, D' Amico, causa 4/80, Racc. pag. 2951; 2 luglio 1981, Celestre, e 5 aprile 1990, Pian, citate), quando un lavoratore fruisce di prestazioni di invalidità trasformate in pensione di vecchiaia in forza della normativa di uno Stato membro e di prestazioni di invalidità non ancora trasformate in pensione di vecchiaia in base alla normativa di un altro Stato membro, la pensione di vecchiaia e la pensione di invalidità devono essere considerate di natura identica, ai sensi dell' art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71.
21 La Corte ne ha desunto (sentenze 15 ottobre 1980, D' Amico, e 2 luglio 1981, Celestre, citate) che, in siffatta ipotesi, l' applicazione delle norme anticumulo nazionali è esclusa, in forza dell' art. 12, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 1408/71; inoltre, che per l' accertamento dei diritti del lavoratore sono applicabili le disposizioni del capitolo 3 di questo regolamento, e precisamente l' art. 46 ivi inserito.
22 Dalla motivazione dell' ordinanza del giudice a quo emerge che lo stesso giudice ritiene che, trattandosi di un caso in cui il lavoratore migrante non aveva ancora raggiunto, nello Stato membro in cui viene richiesta la liquidazione delle prestazioni, l' età del pensionamento prescritta per l' erogazione di prestazioni in forza di periodi contributivi o di occupazione maturati in un altro Stato membro, il calcolo della pensione teorica, conformemente all' art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 è impossibile da effettuare.
23 A tale proposito, è opportuno anzitutto rilevare che l' importo teorico della prestazione di cui all' art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 è quello che spetterebbe al lavoratore se tutti i periodi contributivi maturati dall' interessato in diversi Stati membri fossero stati maturati nello Stato membro interessato e in forza della normativa che l' ente applica alla data della liquidazione della prestazione.
24 Si deve poi osservare che, ai sensi dell' art. 46, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1408/71, la somma dei periodi contributivi ha come limite la durata massima prescritta dalla normativa dello Stato membro da cui dipende l' ente che liquida la prestazione per fruire di una pensione massima.
25 Orbene, in una situazione come quella dedotta nella causa principale, il lavoratore ha diritto ad una pensione massima in forza della sola normativa di uno Stato membro, sicché la contabilizzazione dei periodi maturati dall' interessato negli altri Stati membri non è necessaria per completare i periodi contributivi maturati dal lavoratore in forza della normativa dello Stato membro nel quale viene richiesta la liquidazione delle prestazioni, ai fini dell' acquisto del diritto alle prestazioni.
26 Ne deriva che, in siffatte circostanze, l' importo teorico delle prestazioni deve essere essere fissato dall' ente competente la cui normativa dà diritto ad una pensione massima, senza tener conto dei periodi contributivi che il lavoratore ha maturato in un altro Stato membro.
27 Occorre aggiungere che l' età dell' avente diritto a prestazioni di previdenza sociale non costituisce neppure una condizione affinché tali prestazioni possano essere considerate della stessa natura ai sensi dell' art. 12, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 1408/71.
28 Pertanto, l' interpretazione del diritto comunitario che la Corte ha accolto nelle citate sentenze 15 ottobre 1980, D' Amico, e 2 luglio 1981, Celestre, non risulta infirmata dalla circostanza che, nella fattispecie di cui alla causa principale il lavoratore migrante non aveva ancora raggiunto, nello Stato membro in cui la liquidazione delle prestazioni viene richiesta, l' età del pensionamento prescritta per la concessione di prestazioni in forza di periodi contributivi o di occupazione maturati in un altro Stato membro.
29 Emerge dai rilievi sopra svolti che la prima questione posta dal giudice nazionale va risolta nel senso che l' ente competente di uno Stato membro è tenuto ad applicare l' art. 46 del regolamento n. 1408/71 per la liquidazione delle prestazioni spettanti a un lavoratore migrante che soddisfi tutte le condizioni per fruire di una pensione massima di vecchiaia in tale Stato e che percepisca inoltre una pensione di invalidità non trasformata in pensione di vecchiaia in un altro Stato membro, anche nel caso in cui questo lavoratore non abbia raggiunto l' età del pensionamento di vecchiaia prescritta, ai sensi della normativa del primo Stato, per l' acquisto del diritto a prestazioni in forza di periodi di contribuzione o di occupazione maturati nel secondo Stato membro.
Sulle questioni seconda e terza
30 Mediante tali questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice a quo intende essenzialmente accertare secondo quali criteri vada calcolata, in base al diritto comunitario e in particolare ai sensi dell' art. 46 del regolamento n. 1408/71, la pensione di vecchiaia spettante ad un lavoratore migrante, qualora questi soddisfi le condizioni per l' acquisto del diritto ad una pensione di vecchiaia completa secondo la sola normativa nazionale di uno Stato membro, la quale ha tenuto conto, per determinare la detta pensione, degli anni di occupazione effettiva o equiparati prestati in tale Stato membro, aumentati di un certo numero di anni fittizi, per un periodo precedente l' acquisto del diritto alle prestazioni, e del periodo di contribuzione o di occupazione in un altro Stato membro maturato dal lavoratore prima di tale attività, in forza del quale egli ha diritto, in questo Stato, ad una pensione di invalidità non trasformata in pensione di vecchiaia.
31 Per risolvere tali questioni, va preliminarmente ricordato che l' art. 46 del regolamento n. 1408/71 contiene le disposizioni che disciplinano la liquidazione, in base al diritto comunitario, delle prestazioni di vecchiaia di un lavoratore che sia stato assoggettato alla normativa di due o più Stati membri.
32 Secondo una giurisprudenza costante (v. sentenza 16 maggio 1979, Mura, citata), in circostanze come quelle oggetto della causa principale, in cui l' interessato può fruire di una pensione massima in uno Stato membro senza ricorrere ai periodi di contribuzione o di occupazione maturati in altri Stati membri, considerando che egli soddisfa tutte le condizioni prescritte dalla legge del primo Stato per l' acquisto del diritto alla prestazione, le disposizioni dell' art. 46 del regolamento n. 1408/71 devono essere applicate nel loro complesso.
33 Il calcolo dell' importo delle prestazioni in conformità all' art. 46 del regolamento n. 1408/71 va eseguito in tre fasi.
34 Innanzitutto, l' ente competente procede al calcolo della prestazione autonoma a norma dell' art. 46, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71. A tal fine, esso stabilisce, conformemente alla propria normativa, l' importo della prestazione alla quale il lavoratore avrebbe diritto se non fruisse di una prestazione in forza della normativa di un altro Stato membro.
35 Si deve aggiungere che, come si è constatato al precedente punto 17, ai fini del calcolo delle prestazioni in forza del diritto comunitario, le disposizioni del regolamento n. 1408/71 devono essere applicate integralmente, sicché l' ente competente deve del pari tener conto delle disposizioni dell' art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71.
36 Orbene, è opportuno richiamare, a tale proposito, la giurisprudenza (v. sentenze 4 giugno 1985, Romano, causa 58/84, Racc. pag. 1679, e Ruzzu, causa 117/84, Racc. pag. 1697) secondo la quale una norma nazionale che riduce gli anni supplementari di occupazione fittizia di cui potrebbe fruire il lavoratore, proporzionalmente agli anni per i quali al lavoratore spetterebbe una pensione in un altro Stato membro, rappresenta una clausola di riduzione ai sensi dell' art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71.
37 Si deve altresì rilevare, coerentemente con quanto è stato già enunciato al punto 20 della motivazione della presente sentenza, che una pensione di vecchiaia dovuta in forza della normativa di uno Stato membro e una prestazione di invalidità non ancora trasformata in pensione di vecchiaia percepita in forza della normativa di un altro Stato membro, vanno considerate come aventi la stessa natura, ai sensi dell' art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71.
38 Ne deriva che, in una fattispecie come quella della causa principale, si deve escludere l' applicazione delle norme anticumulo nazionali, in forza dell' art. 12, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 1408/71, per calcolare le prestazioni in conformità del diritto comunitario.
39 Di conseguenza, qualora la normativa di uno Stato membro, tenuto conto dell' aggiunta di un certo numero di anni fittizi al periodo di occupazione effettiva o equiparato, attribuisca il diritto a una pensione massima, la prestazione autonoma, in forza dell' art. 46, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71, è pari a tale pensione massima, senza che, a seguito dell' applicazione di una norma anticumulo nazionale, dei periodi maturati in un altro Stato membro possano essere detratti dal numero degli anni fittizi aggiunti al periodo di occupazione effettiva o equiparato.
40 L' art. 46, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 1408/71 dispone che l' ente competente calcoli, in secondo luogo, l' importo della prestazione proporzionale, in conformità delle disposizioni del n. 2 di tale articolo.
41 A tal fine, l' ente in questione determina dapprima, ai sensi dell' art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, l' importo teorico della prestazione che al lavoratore spetterebbe se tutti i periodi contributivi maturati dall' interessato in diversi Stati membri fossero stati maturati nello Stato membro di cui trattasi e in forza della normativa che l' ente applica alla data della liquidazione della prestazione.
42 Al riguardo, occorre rilevare che l' art. 46, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1408/71 dispone che la somma dei periodi contributivi ha come limite la durata massima prescritta per fruire di una prestazione massima dalla normativa dello Stato membro da cui dipende l' ente che procede alla liquidazione della prestazione.
43 Ne consegue che, come si è sopra rilevato al punto 25 della presente sentenza, in una fattispecie come quella sottoposta alla cognizione del giudice a quo, in cui il lavoratore ha diritto a una pensione massima in forza della sola normativa di uno Stato membro, senza ricorrere alla presa in considerazione dei periodi maturati in forza delle normative degli altri Stati membri alle quali è stato soggetto, non è necessario prendere in considerazione questi ultimi periodi per completare i periodi maturati in forza della normativa dello Stato membro in cui la liquidazione viene richiesta, ai fini dell' acquisto del diritto alle prestazioni.
44 In una siffatta ipotesi, l' importo teorico viene dunque fissato dall' ente competente la cui normativa attribuisca il diritto ad una pensione massima, senza tener conto dei periodi contributivi maturati dal lavoratore in un altro Stato membro.
45 D' altra parte, occorre constatare che, con riguardo al problema della considerazione dei periodi fittizi ai fini del calcolo dell' importo teorico della prestazione, emerge dal disposto dell' art. 46, n. 2, lett. a), che l' ente competente applica la normativa del proprio Stato nel suo insieme, sicché, se questa dispone che la prestazione deve essere calcolata in funzione non solo dei periodi effettivi o equiparati, ma anche di un certo numero di anni supplementari fittizi, si deve del pari tener conto di detto periodo complementare per il calcolo dell' importo teorico della prestazione.
46 Si deve aggiungere che, come già rilevato dianzi, ai fini del calcolo comunitario delle prestazioni l' ente competente deve applicare il regolamento n. 1408/71 nella sua integralità, e segnatamente tenendo conto dell' art. 12, n. 2, seconda frase, di questo regolamento, a norma del quale le clausole nazionali di riduzione sono inopponibili al lavoratore.
47 Tale ente non potrebbe, pertanto, applicare norme nazionali meno favorevoli al lavoratore di quelle del regolamento n. 1408/71 e, soprattutto, non è autorizzato a ridurre, applicando una norma anticumulo nazionale, il numero di anni fittizi riconosciuti dalla normativa che esso applica.
48 Stando così le cose, l' importo teorico della pensione è pari a quello della pensione massima nello Stato membro dell' ente competente, senza prendersi in considerazione gli anni prestati negli altri Stati membri.
49 L' ente competente calcola successivamente, ai sensi dell' art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71, l' importo effettivo della prestazione, in base all' importo teorico e proporzionalmente alla durata dei periodi contributivi maturati prima dell' avverarsi del rischio in forza della normativa che esso applica, in relazione alla durata totale dei periodi contributivi maturati prima dell' avverarsi del rischio in forza delle normative di tutti gli Stati membri interessati.
50 E' opportuno sottolineare che tale calcolo deve sempre essere effettuato dato che, come si è constatato sopra al punto 32 della motivazione della presente sentenza, le disposizioni dell' art. 46 del regolamento n. 1408/71 vanno applicate nel loro complesso (v. altresì sentenza 13 marzo 1986, Sinatra, causa 296/84, Racc. pag. 1047).
51 Ne deriva che l' importo effettivo proporzionale della prestazione deve essere calcolato anche quando il lavoratore abbia diritto, nello Stato membro in cui è richiesta la liquidazione, a una pensione massima in forza della normativa di questo Stato, senza che sia necessario prendere in considerazione i periodi contributivi maturati in un altro Stato membro.
52 Tale interpretazione è peraltro corroborata dal testo stesso dell' art. 46 del regolamento n. 1408/71, il cui n. 1, secondo comma, prima frase, dispone che l' ente competente "procede anche al calcolo dell' importo della prestazione che sarebbe ottenuto applicando le regole di cui al n. 2, lett. a) e b)".
53 Con riguardo alla presa in considerazione dei periodi fittizi per il calcolo della prestazione proporzionale, risulta dalla decisione 24 gennaio 1974, n. 95 della commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, relativa all' interpretazione dell' art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71, (GU C 99, pag. 5), come pure dalla sentenza 26 giugno 1980, Menzies (causa 793/79, Racc. pag. 2085), che l' ente competente di uno Stato membro la cui normativa prevede che l' importo delle prestazioni è stabilito tenendo conto dei periodi fittizi susseguenti al verificarsi del rischio, prende in considerazione tali periodi unicamente ai fini del calcolo dell' importo teorico di cui all' art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) n. 1408/71, ma non per il calcolo dell' importo effettivo di cui all' art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71.
54 Tuttavia, in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, in cui i periodi fittizi riconosciuti dalla normativa nazionale applicabile sono anteriori all' avverarsi del rischio, tali periodi devono essere compresi nel calcolo dell' importo effettivo della prestazione, come del resto risulta esplicitamente dall' espressione "periodi assicurativi compiuti prima dell' avverarsi del rischio", di cui all' art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71.
55 Deve aggiungersi che, per ragioni identiche a quelle enunciate ai precedenti punti 37-39 nonché 46 e 47 della motivazione, l' ente competente non è autorizzato a detrarre il periodo di attività maturato dal lavoratore in un altro Stato membro dagli anni fittizi aggiunti agli anni di occupazione effettiva ai sensi della normativa dello Stato membro interessato.
56 Pertanto, l' importo effettivo proporzionale deve essere calcolato prendendo in considerazione tutti i periodi fittizi, precedenti l' avverarsi del rischio, aggiunti agli anni di occupazione effettiva o equiparata dalla normativa che l' ente competente applica.
57 Infine, ai sensi dell' art. 46, n. 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento n. 1408/71, l' ente che procede alla liquidazione deve raffrontare la prestazione autonoma e la prestazione proporzionale e tener conto di quella il cui importo è più elevato.
58 E' sufficiente rilevare in proposito che in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, in cui l' importo teorico della prestazione è pari a quello della prestazione autonoma, l' importo effettivo proporzionalmente calcolato è necessariamente inferiore a quello della prestazione autonoma.
59 Di conseguenza, in una simile situazione, nessun risultato più favorevole al lavoratore può risultare dall' applicazione dell' art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71.
60 In terzo luogo, spetta all' ente competente verificare se la somma di tutte le prestazioni autonome e proporzionali di cui cui può fruire il lavoratore non superi il massimale stabilito dall' art. 46, n. 3, primo comma, del regolamento n. 1408/71, vale a dire l' importo teorico più elevato.
61 A questo proposito, la Corte ha già statuito (sentenza 21 marzo 1990, Cabras, causa C-199/88, Racc. pag.I-1023) che l' importo teorico più elevato delle prestazioni, calcolate ai sensi delle disposizioni del n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 costituisce il limite delle prestazioni che a un lavoratore migrante spettano in base alla normativa comunitaria, anche in un' ipotesi come quella oggetto della causa principale, in cui detto importo teorico sia pari a quello della prestazione completa dovuta in base alla sola normativa di uno Stato membro.
62 Se tale massimale viene superato, l' ente deve applicare la norma anticumulo comunitaria prevista dall' art. 46, n. 3, secondo comma, del regolamento, la quale, secondo la giurisprudenza costante (v., per esempio, la sentenza 5 aprile 1990, Pian, citata), va applicata in quanto prevale sulle norme anticumulo nazionali.
63 Risulta dalla sentenza 17 dicembre 1987, Collini (causa 323/86, Racc. pag. 5489), che, in una situazione come quella controversa nel procedimento pendente dinanzi al giudice a quo, quando vi è un solo ente che eroga una prestazione autonoma, tale ente deve ridurre la sua prestazione ai sensi del n. 3, secondo comma, dell' art. 46, detraendone l' importo integrale per il quale la somma della sua prestazione autonoma e della prestazione proporzionale eccede il massimale contemplato dal primo comma dell' art. 46, n. 3.
64 Come risulta dal punto 18 della motivazione della presente sentenza, l' ente competente deve infine raffrontare l' importo delle prestazioni che sarebbe dovuto in forza del solo diritto nazionale applicabile, incluse le norme anticumulo nazionali, e quello che sarebbe dovuto in forza del diritto comunitario applicato nel suo complesso, ivi comprese le norme anticumulo comunitarie.
65 Se l' importo della prestazione, corretto ai sensi dell' art. 46, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 1408/71, supera quello che risulta dall' applicazione integrale della sola normativa nazionale, ivi comprese le regole anticumulo, si tiene conto dell' importo corretto. Per contro, se l' importo della prestazione dovuto in base alla sola legge nazionale dell' ente competente supera l' importo corretto, si tiene conto dell' importo nazionale. Infatti, secondo la giurisprudenza, il calcolo delle prestazioni in base al diritto comunitario non potrebbe aver per effetto di diminuire l' importo di una prestazione acquisita in forza della sola normativa nazionale (v. sentenza 21 ottobre 1975, Petroni, causa 24/75, Racc. pag. 1149), sicché l' art. 46 del regolamento n. 1408/71 può essere applicato soltanto se consente di accordare al lavoratore migrante una prestazione di importo almeno pari a quella dovuta in base alle sole disposizioni della normativa nazionale applicabile (v. sentenza 21 marzo 1990, Cabras, citata).
66 Emerge dalle considerazioni sopra svolte che le questioni seconda e terza poste dal giudice a quo devono essere risolte nel senso che il calcolo, ai sensi dell' art. 46 del regolamento n. 1408/71, della pensione di vecchiaia spettante a un lavoratore migrante, quando questi soddisfi le condizioni prescritte per l' acquisto del diritto ad una pensione massima di vecchiaia in base alla sola normativa nazionale di uno Stato membro, la quale ha preso in considerazione, per costituire tale pensione, gli anni di occupazione effettiva o equiparati in tale Stato membro, maggiorati di un certo numero di anni fittizi, per un periodo precedente l' acquisto del diritto alle prestazioni, nonché il fatto che il lavoratore ha maturato, anteriormente a quest' attività, un periodo di contribuzione o di occupazione in un altro Stato membro in forza del quale egli ha diritto, in tale Stato, ad una pensione di invalidità non trasformata in pensione di vecchiaia, deve essere effettuato nel modo seguente:
a) determinazione dell' importo della prestazione autonoma, ai sensi dell' art. 46, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71, che è pari a quello della pensione dovuta in forza della normativa dello Stato membro in cui viene richiesta la liquidazione delle prestazioni, senza che periodi maturati in un altro Stato membro possano essere detratti dal numero di anni fittizi aggiunti, in conformità alla normativa che l' ente competente applica, agli anni di occupazione effettiva o equiparati;
b) determinazione dell' importo della prestazione proporzionale, ai sensi dell' art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71, tenendo conto di tutti i periodi fittizi, anteriori all' avverarsi del rischio, aggiunti, in conformità alla normativa che l' ente competente applica, agli anni di occupazione effettiva o equiparati;
c) raffronto tra l' importo autonomo e l' importo proporzionale della prestazione, ai sensi dell' art. 46, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 1408/71; l' ente competente deve tener conto del più elevato di questi importi;
d) determinazione dell' importo della prestazione corretta, ai sensi dell' art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71: l' ente competente deve, all' occorrenza, procedere alla riduzione della prestazione autonoma decurtandola della somma delle prestazioni calcolate in conformità ai nn. 1 e 2 dell' art. 46 del regolamento n. 1408/71, qualora essa superi il massimale di cui al n. 3, primo comma, di tale disposizione;
e) raffronto tra l' importo risultante dall' applicazione integrale del diritto nazionale vigente, ivi comprese le sue norme anticumulo, e quello risultante dal calcolo ai sensi dell' art. 46 del regolamento n. 1408/71: si deve tener conto del più elevato di tali importi.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
67 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato davanti al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal du travail di Mons, sezione di La Lovière, con ordinanza 21 dicembre 1990, dichiara:
1) L' ente competente di uno Stato membro è tenuto ad applicare l' art. 46 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, per la liquidazione delle prestazioni spettanti ad un lavoratore migrante che soddisfi tutti i requisiti per fruire di una pensione massima di vecchiaia in tale Stato e che percepisca inoltre una pensione d' invalidità non trasformata in pensione di vecchiaia in un altro Stato membro, anche nel caso in cui questo lavoratore non abbia raggiunto l' età pensionabile prescritta, ai sensi della normativa del primo Stato, per l' acquisto del diritto a prestazioni in forza di periodi di contribuzione o di occupazione maturati nel secondo Stato membro.
2) Il calcolo, ai sensi dell' art. 46 del summenzionato regolamento n. 1408/71, della pensione di vecchiaia spettante ad un lavoratore migrante, quando questo soddisfi le condizioni prescritte per l' acquisto del diritto ad una pensione di vecchiaia completa in base alla sola normativa nazionale di uno Stato membro, la quale ha preso in considerazione, per costituire tale pensione, gli anni di occupazione effettiva o equiparati in tale Stato membro, aumentati di un certo numero di anni fittizi, per un periodo precedente l' acquisto del diritto alle prestazioni, nonché il fatto che il lavoratore ha maturato, anteriormente a tale attività, un periodo di contribuzione o di occupazione in un altro Stato membro in forza del quale egli ha diritto, in tale Stato, ad una pensione d' invalidità non trasformata in pensione di vecchiaia, deve essere effettuato nel modo seguente:
a) determinazione dell' importo della prestazione autonoma, ai sensi dell' art. 46, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71, che è pari a quello della pensione dovuta in forza della normativa dello Stato membro in cui viene richiesta la liquidazione delle prestazioni, senza che periodi maturati in un altro Stato membro possano essere detratti dal numero degli anni fittizi aggiunti, in conformità alla normativa che l' ente competente applica, agli anni di occupazione effettiva o equiparati;
b) determinazione dell' importo della prestazione proporzionale, ai sensi dell' art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71, tenendo conto di tutti i periodi fittizi, anteriori all' avverarsi del rischio, aggiunti, in conformità alla normativa che l' ente competente applica, agli anni di occupazione effettiva o equiparati;
c) raffronto tra l' importo autonomo e l' importo proporzionale della prestazione, ai sensi dell' art. 46, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 1408/71: l' ente competente deve tener conto del più elevato di questi importi;
d) determinazione dell' importo della prestazione corretta, ai sensi dell' art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71; l' ente competente deve, all' occorrenza, procedere alla riduzione della prestazione autonoma decurtandola della somma delle prestazioni calcolate in conformità ai nn. 1 e 2 dell' art. 46 del regolamento n. 1408/71, qualora essa superi il massimale di cui al n. 3, primo comma, di tale disposizione;
e) raffronto tra l' importo risultante dall' applicazione integrale del diritto nazionale vigente, ivi comprese le sue norme anticumulo, e quello risultante dal calcolo ai sensi dell' art. 46 del regolamento n. 1408/71; si deve tener conto del più elevato di tali importi.
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