Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Dipendenti ° Invalidità ° Commissione di invalidità ° Deliberazioni ° Redazione di un verbale ° Presupposto non essenziale
(Statuto del personale, allegato II, artt. 7 e 9)
2. Dipendenti ° Ricorso ° Atto che reca pregiudizio ° Nozione ° Lettera di notifica delle conclusioni cui è giunta la commissione di invalidità ° Esclusione
(Statuto del personale, artt. 90 e 91, allegato II, art. 9, secondo comma)
3. Dipendenti ° Congedo di malattia ° Prova della malattia ° Produzione di un certificato medico non motivato ° Rigetto ° Inammissibilità ° Visita fiscale ° Conclusioni contrarie al certificato medico ° Irregolarità dell' assenza dal momento della visita medica di controllo
(Statuto del personale, art. 59)
4. Dipendenti ° Agente temporaneo ° Licenziamento ° Disdetta del contratto a tempo indeterminato di un agente sottoposto ad un procedimento d' invalidità ° Ammissibilità
(Regime applicabile agli altri agenti, art. 47)
Massima
1. Per quanto sia deplorevole l' assenza di verbale dei lavori di una commissione di invalidità, la sua esistenza non è tuttavia condizione essenziale per la validità delle deliberazioni di siffatta commissione. Il Tribunale poteva perciò giustamente statuire che la mancanza del verbale non ha reso irregolare il procedimento volto ad accertare l' invalidità.
2. Spetta alla commissione d' invalidità accertare lo stato d' invalidità di un agente temporaneo. Pertanto, poiché l' autorità che ha il potere di nomina non disponeva di alcun potere discrezionale in materia, la trasmissione delle conclusioni della commissione d' invalidità all' interessato, prevista dall' art. 9, secondo comma, dell' allegato II dello Statuto, non può essere qualificata come decisione impugnabile della predetta autorità. D' altronde, qualora la commissione di invalidità non concluda nel senso dell' esistenza di un caso di invalidità, si può ragionevolmente ritenere che la trasmissione delle sue conclusioni all' interessato ponga termine al procedimento di invalidità.
3. L' art. 59 attribuisce all' amministrazione la facoltà di sottoporre ad una visita medica di controllo il dipendente che produca un certificato medico per giustificare la propria assenza dal lavoro, ma non prevede che l' amministrazione possa semplicemente rifiutarsi di tener conto del certificato, anche se questo non esplicita i motivi dell' inabilità al lavoro del dipendente interessato. Di conseguenza, il rifiuto dell' amministrazione di accettare un certificato medico non motivato, senza essersi avvalsa della facoltà di sottoporre il dipendente interessato ad una visita medica di controllo, è in contrasto con l' art. 59 dello Statuto.
Se le conclusioni della visita di controllo sono incompatibili con quelle del certificato medico prodotto dall' interessato, le conseguenze amministrative della visita fiscale cominciano a decorrere dal momento in cui essa viene svolta, giacché la retroattività delle suddette conclusioni metterebbe in causa l' attendibilità e la presunzione di regolarità del certificato medico.
Pertanto, avendo ritenuto, da una parte, che l' amministrazione aveva buoni motivi per respingere un certificato medico non motivato ed avendo riconosciuto, dall' altra, efficacia retroattiva alle conclusioni della visita di controllo, secondo le quali l' interessato non aveva in alcun momento, durante la sua assenza, dimostrato che gli spettasse un congedo di malattia, il Tribunale ha commesso un errore di diritto, che spetta alla Corte correggere annullando la decisione con cui l' amministrazione ha respinto il certificato medico ed ha dichiarato ingiustificata l' assenza dell' interessato nel periodo anteriore all' effettuazione della visita di controllo.
4. La disdetta unilaterale di un contratto di impiego di dipendente temporaneo, espressamente contemplata dall' art. 47 del regime applicabile agli altri agenti, trova il suo fondamento nel contratto medesimo e pertanto non richiede alcuna motivazione, in quanto il contratto d' impiego costituisce la base del rapporto fra il dipendente temporaneo e l' istituzione interessata.
Nessuna norma dello Statuto osta al recesso, da parte dell' istituzione interessata, dal contratto d' impiego di un dipendente temporaneo sottoposto ad un procedimento di invalidità, restando inteso che la risoluzione del contratto non può nuocere all' espletamento dei lavori della commissione di invalidità e ad un eventuale riconoscimento, da parte di quest' ultima, dell' invalidità verificatasi prima della risoluzione, né pregiudicare i diritti dell' agente interessato al termine di detto procedimento.
Parti
Nel procedimento C-18/91 P,
promosso dalla signora V, ex agente temporaneo del Parlamento europeo, residente in Bruxelles, con l' avv. Andrea Guarino, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Alain Lorang, 51, rue Albert Ier,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 22 novembre 1992, nella causa T-54/89, signora V. contro Parlamento europeo,
procedimento in cui l' altra parte è:
Parlamento europeo, rappresentato dai signori Jorge Campinos, giureconsulto, e Manfred Peter, capodivisione, in qualità di agenti, e dall' avv. Aloyse May, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, C.N. Kakouris e M. Díez de Velasco, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 dicembre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 18 gennaio 1991, la signora V. ha impugnato, in forza dell' art. 49 dello Statuto CEE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, la sentenza del Tribunale di primo grado 22 novembre 1990, causa T-54/89, signora V. / Parlamento europeo (Racc. pag. II-659), nella parte in cui ha respinto il ricorso volto all' annullamento della relazione della commissione d' invalidità che aveva esaminato la sua pratica nonché di diverse decisioni del Parlmento europeo con le quali quest' ultimo, a seconda del provvedimento, le ha negato la possibilità di fruire del regime d' invalidità e il riconoscimento del certificato medico d' interruzione d' attività lavorativa da essa prodotto, ha posto fine al suo contratto di lavoro come agente temporaneo e respinto i vari reclami da essa presentati, nonché la domanda volta al riconoscimento del diritto d' essere sottoposta ad un regolare procedimento di accertamento d' invalidità.
2 Dalla sentenza impugnata emerge che la ricorrente era stata assunta nel 1981 come agente temporaneo presso il gruppo del Partito popolare europeo (in prosieguo: il"gruppo PPE") del Parlamento europeo. Durante gli anni successivi le sue assenze per malattia superavano complessivamente i 12 mesi nell' arco di tre anni, e pertanto veniva instaurato un primo procedimento per accertare se la signora V. fosse eventualmente invalida, conformemente all' art. 59, n. 1, quarto comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"). La commissione d' invalidità concludeva il 20 novembre 1986 che l' interessata non era colpita da alcuna invalidità.
3 Dopo nuove assenze reiterate il Parlamento sottoponeva il caso della signora V. ad una nuova commissione d' invalidità. Anche questa commissione d' invalidità concludeva rilevando l' insussistenza di invalidità.
4 Con lettera 24 febbraio 1988, contrassegnata col numero 05169, il direttore generale del personale del Parlamento inviava all' interessata, senza commenti, le conclusioni della commissione d' invalidità.
5 Con lettera di pari data, il presidente del gruppo PPE, in veste di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN"), comunicava alla signora V. la risoluzione del contratto di lavoro precisando che il termine di preavviso di tre mesi ex art. 47, n. 2, lett. a), del regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo: il "RAA"), sarebbe decorso dal 1 marzo 1988.
6 Il giorno precedente la signora V. aveva trasmesso all' amministrazione un certificato di interruzione di lavoro per due mesi, datato 23 febbraio 1988, firmato dal suo medico e senza nessuna motivazione d' ordine clinico. Questo certificato veniva rifiutato con lettera del direttore generale del personale 26 febbraio 1988.
7 L' interessata presentava un secondo certificato medico, datato 1º marzo 1988, che pronosticava un' incapacità lavorativa dal 1º marzo al 1º giugno 1988. Il 7 marzo 1988 il medico di fiducia del Parlamento effettuava una visita di controllo al domicilio della signora V. e riteneva che quest' ultima fosse in grado di prestare servizio.
8 I reclami presentati dall' interessata avverso i provvedimenti e le prese di posizione del Parlamento di cui sopra venivano respinti.
9 Con ricorso proposto al Tribunale di primo grado la signora V. chiedeva:
a) l' annullamento della "relazione della commissione d' invalidità" notificatale il 24 febbraio 1988;
b) l' annullamento della "decisione" del direttore generale del personale con cui le viene notificata detta relazione e negato l' "accesso della ricorrente al trattamento d' invalidità";
c) l' annullamento della decisione del direttore generale del personale 26 febbraio 1988 di rifiutare il primo certificato medico;
d) l' annullamento della decisione del presidente del gruppo PPE di porre fine al suo contratto di lavoro;
e) l' annullamento del rigetto da parte del presidente del gruppo PPE dei reclami da essa presentati contro le decisioni sub b) e d);
f) l' accertamento da parte del Tribunale del diritto della ricorrente ad essere sottoposta ad un regolare procedimento volto ad accertare la sussistenza della sua invalidità.
10 Con l' atto d' impugnazione la signora V. chiede la riforma della sentenza impugnata con cui il Tribunale di primo grado ha respinto le diverse conclusioni contenute nel suo ricorso.
11 Per una più ampia illustrazione dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione del giudice relatore. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sui mezzi d' irritualità del procedimento dinanzi alla commissione d' invalidità.
12 Dalla sentenza impugnata emerge che per la designazione del terzo membro della commissione d' invalidità il medico designato dalla signora V. aveva dichiarato con lettera 17 ottobre 1987 di non aver "nulla in contrario ad accettare come terzo medico in seno alla commissione d' invalidità" il medico proposto dal Parlamento, pur aggiungendo: "Devo comunque evidenziare alcune condizioni che vorrei fossero accettate in via pregiudiziale al definitivo accordo (...)". Ritenendo che queste condizioni fossero inaccettabili, il Parlamento aveva chiesto al presidente della Corte di giustizia di designare d' ufficio il terzo membro della commissione d' invalidità, conformemente all' art. 7, terzo comma, dell' allegato II dello Statuto.
13 Il Tribunale ha ritenuto nell' impugnata sentenza (punto 33 della motivazione) che il tenore della lettera 17 ottobre 1987 del medico designato dalla signora V., interpretato alla luce della lettera 6 ottobre 1987 del medico designato dal Parlamento, non lasciasse dubbi sulla natura delle condizioni alle quali era subordinato l' accordo del primo per la designazione del prof. Alexandre come terzo membro della commissione d' invalidità. Queste condizioni, che non erano puramente formali, erano espressamente definite presupposti per un "accordo definitivo", sul quale esercitavano quindi un effetto sospensivo. La ricorrente non può perciò sostenere che il medico da essa designato e quello designato dal Parlamento fossero giunti ad un accordo. Ne consegue che il mezzo tratto da un presunto vizio di procedura nella costituzione della commissione d' invalidità andava disatteso.
14 La ricorrente contesta questo giudizio affermando che il medico da essa designato e quello designato dal Parlamento erano già giunti ad un accordo, nel corso di una conversazione telefonica, sul terzo membro della commissione d' invalidità. Le condizioni formulate nella citata lettera 17 ottobre 1987 sarebbero pertanto puramente formali e non potrebbero comunque modificare l' accordo già manifestato. D' altronde il Tribunale non avrebbe dovuto arrestarsi al dato puramente testuale di detta lettera, redatta del resto da un medico e non da un giurista, ma avrebbe dovuto esaminarne il contenuto.
15 A questo proposito si deve rilevare che ai sensi dell' art. 168 A del Trattato CEE e delle corrispondenti disposizioni del Trattato CECA e del Trattato CEEA, nonché ai sensi dell' art. 51, primo comma, dello Statuto CEE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, l' impugnazione è limitata ai motivi di diritto. Ne risulta che l' impugnazione può essere fondata solo su mezzi relativi alla trasgressione di norme giuridiche, ad esclusione di qualsiasi contestazione dei fatti accertati dal Tribunale.
16 La valutazione del Tribunale in merito al contenuto di una lettera inviata dal medico designato dalla ricorrente al medico designato dal Parlamento, in seguito ad una conversazione telefonica fra questi ultimi, costituisce un mero accertamento di fatto.
17 Pertanto il mezzo con cui è contestato questo accertamento è irricevibile.
18 Il Tribunale, in risposta al mezzo concernente l' irregolarità del procedimento derivante dalla mancanza di verbale dei lavori della commissione d' invalidità, ha dichiarato che, come aveva già fatto la Corte nella sentenza 10 dicembre 1987, causa 277/84, Jaensch / Commissione (Racc. pag. 4923), "l' esistenza di un processo verbale non è condizione essenziale per la validità delle deliberazioni di una commissione. Nella fattispecie, l' assenza di processo verbale non ha avuto incidenza né sulla prosecuzione dei lavori della commissione d' invalidità né sull' esercizio del sindacato giurisdizionale al quale detti lavori sono attualmente soggetti".
19 La ricorrente sostiene in proposito che un verbale dei lavori e delle conclusioni della commissione d' invalidità è necessario, tanto più che nel caso di specie la relazione di detta commissione, pervenuta alla ricorrente in forma di modulo prestampato su cui erano stati cancellati i punti non pertinenti, era del tutto inidonea a permettere l' accertamento dell' esistenza di un nesso logico tra gli accertamenti effettuati e le conclusioni cui è pervenuta la commissione di cui trattasi.
20 Questo mezzo va respinto. Come la Corte ha dichiarato nella citata sentenza 10 dicembre 1987, Jaensch, per quanto sia da deplorare l' assenza di verbale dei lavori di una commissione d' invalidità, esso non è tuttavia requisito essenziale per la validità delle delibere di siffatta commissione. D' altronde, gli eventuali vizi della successiva relazione della commissione d' invalidità non possono influire sulla mancanza di verbale.
21 Occorre aggiungere che se si potesse considerare mezzo autonomo l' allegazione di irregolarità della relazione della commissione medica d' invalidità trasmessa alla ricorrente, va osservato che l' impugnata sentenza del Tribunale non verte su tali difetti e che nuovi mezzi, non contenuti nel ricorso, non possono essere dedotti all' atto dell' impugnazione, come risulta dagli artt. 113, n. 2, e 116, n. 1, del regolamento di procedura.
Sul mezzo concernente l' erronea qualificazione della lettera 24 febbraio 1988 inviata alla ricorrente dal direttore generale del personale del Parlamento
22 Il Tribunale rileva nella sentenza impugnata che la lettera 24 febbraio 1988, n. 05169, con cui il direttore generale del Parlamento incaricato delle questioni del personale ha trasmesso alla ricorrente le conclusioni della commissione d' invalidità, non è una decisione dell' APN impugnabile con ricorso di annullamento poiché costituisce l' atto di notifica delle conclusioni di detta commissione, previsto dall' art. 9, n. 2, dell' allegato II dello Statuto.
23 Il Tribunale osserva poi che questa lettera non costituisce una decisione che pone fine al procedimento d' invalidità. Si riferisce in proposito all' art. 33, n. 2, del RAA per concluderne che, nell' ipotesi in cui la commissione d' invalidità sia giunta alla conclusione che un dipendente non è colpito da invalidità , l' APN non può prendere una decisione di contenuto diverso e che non spetta quindi all' APN adottare una decisione che ponga termine al procedimento.
24 La ricorrente impugna quest' ultimo punto. Essa sostiene che tutti gli atti produttivi di effetto giuridico sul rapporto d' impiego intercorrente tra istituzione e dipendente sono di competenza esclusiva dell' APN, salvo che non sia espressamente attribuita ad un organo diverso. Ciò si verificherebbe per quanto riguarda la chiusura del procedimento d' invalidità, produttiva di effetti giuridici nei confronti dell' interessato. Poiché l' ammissione al trattamento d' invalidità è demandata all' APN, il diniego della medesima dovrebbe altresì spettare all' APN. La ricorrente non ritiene che le disposizioni menzionate dal Tribunale prescrivano inequivocabilmente che sia sottratta alla competenza dell' APN la decisione di negare l' ammissione al trattamento d' invalidità.
25 Essa sostiene pertanto che la lettera 24 febbraio 1988 costituisce siffatta decisione di diniego di competenza dell' APN, benché adottata dal direttore generale, che non era competente.
26 Va osservato in proposito che, a norma dell' art. 33, n. 2, del RAA, "lo stato d' invalidità è determinato dalla commissione d' invalidità prevista dall' art. 9 dello Statuto". Pertanto, poiché l' APN non disponeva di alcun potere discrezionale in materia, la trasmissione delle conclusioni della commissione d' invalidità all' interessata prevista dall' art. 9, secondo comma, dell' allegato II dello Statuto, non può essere qualificata come decisione. D' altronde, qualora detta commissione non concluda nel senso dell' esistenza di un caso di invalidità come nel caso di specie, la trasmissione delle sue conclusioni all' interessato può ragionevolmente essere considerata come conclusiva del procedimento di invalidità.
27 Da queste considerazioni si desume che il mezzo è infondato.
Sul mezzo relativo all' illegittimità del rigetto dei certificati medici presentati dalla ricorrente
28 Emerge dai punti 46 e 47 della motivazione della sentenza impugnata che il Tribunale ritiene che una corretta interpretazione dell' art. 59 dello Statuto porti a considerare che l' amministrazione ha il diritto di respingere un certificato medico senza far effettuare le visite di controllo previste da questa disposizione, tenendo conto di tutte le circostanze, ed in particolare della relazione della commissione d' invalidità nonché del fatto che il certificato di cui è causa non esplicita la motivazione clinica dell' interruzione di attività lavorativa da esso prescritta.
29 La ricorrente afferma a questo proposito che dalla sentenza della Corte 27 aprile 1989, causa 271/87, Fedeli / Parlamento (Racc. pag. 993), si ricava il principio che la presentazione di un certificato medico fa sorgere una presuzione di legittimità dell' assenza del dipendente e che, in caso di dubbio, l' unico mezzo di cui possa avvalersi l' istituzione interessata è la visita medica di controllo. Il rifiuto puro e semplice del certificato medico non sarebbe pertanto contemplato nel diritto del pubblico impiego comunitario. Inoltre, anche qualora l' istituzione si avvalga del potere di sottopporre il dipendente a visita fiscale e questa dia risultati difformi da quanto risulta dalla certificazione medica presentata dal dipendente, non per questo l' istituzione sarebbe legittimata a considerare che l' assenza del dipendente fosse ingiustificata fin dall' origine, in quanto gli effetti giuridici della visita di controllo si produrrebbero ex nunc.
30 Quanto alla "motivazione" del certificato medico, la ricorrente sostiene che ogni istituzione deve accettare come valido un certificato redatto secondo le regole deontologiche in vigore nel paese del medico consultato. In Belgio sarebbe infatti previsto che un certificato medico non debba obbligatoriamente menzionare la patologia del paziente.
31 In via subordinata la ricorrente afferma che il "rifiuto" del primo certificato medico avrebbe comunque dovuto provenire dall' APN e non dal direttore generale del personale.
32 A questo proposito si deve ricordare che la Corte ha dichiarato, in materia di previdenza sociale dei lavoratori, che l' ente previdenziale competente nonché il datore di lavoro sono vincolati, in fatto e in diritto, dagli accertamenti medici effettuati dall' ente del luogo di residenza o di dimora del lavoratore in merito al sopraggiungere e alla durata dell' inabilità al lavoro qualora non facciano esaminare l' interessato da un medico da essi scelto, come li autorizza la normativa comunitaria (sentenze della Corte 12 marzo 1987, causa 22/86, Rindone, Racc. pag. 1339, e 3 giugno 1992, causa C-45/90, Paletta, Racc. pag. I-3423).
33 Questo principio andrebbe trasposto in materia di interpretazione dello Statuto del personale, come emerge d' altronde dalla citata sentenza 27 aprile 1989, Fedeli. Infatti il citato art. 59 di detto Statuto non prevede il potere dell' amministrazione di rifiutarsi di tener conto di un certificato medico, anche se non esplicita i motivi dell' inabilità al lavoro del dipendente interessato, ma prevede la facoltà dell' amministrazione di far esaminare il dipendente di cui trattasi da un medico di sua scelta. Pertanto si deve concludere che il rifiuto dell' amministrazione del Parlamento di accettare il certificato medico 23 febbraio 1988 senza essersi avvalsa della facoltà di sottopporre la signora V. ad una visita medica di controllo è in contrasto con l' art. 59 dello Statuto.
34 D' altra parte, la citata disposizione dell' art. 59, ai sensi della quale il dipendente interessato "può essere sottoposto a qualsiasi controllo medico disposto dall' istituzione", dev' essere interpretata nel senso che le conseguenze amministrative delle conclusioni della visita fiscale iniziano a decorrere dal momento in cui essa viene svolta. La retroattività delle conclusioni di siffatta visita costituirebbe infatti violazione del principio di attendibilità e della presunzione di regolarità di un certificato medico.
35 Pertanto, avendo ritenuto al punto 47 della sentenza impugnata che, tenuto conto delle circostanze specifiche della fattispecie il Parlamento aveva buoni motivi per respingere il certificato medico 23 febbraio 1988 e avendo riconosciuto efficacia retroattiva alle conclusioni della visita di controllo 7 marzo 1988, concernente il certificato medico 1 marzo 1988, con il rilievo che "la ricorrente non ha, in alcun momento durante il periodo in esame, dimostrato che le spettasse un congedo di malattia", il Tribunale ha commesso un errore di diritto.
36 Di conseguenza, questa parte della sentenza impugnata dev' essere annullata.
Sui mezzi vertenti sull' irregolarità della decisione di licenziamento della ricorrente
37 Il Tribunale ha dichiarato nella sentenza impugnata che le disposizioni degli artt. 47 e 48 del RAA non ostano alla denuncia unilaterale senza motivazione del contratto di lavoro a durata indeterminata di un agente temporaneo, e che non è previsto che l' instaurazione di un procedimento di accertamento dell' invalidità abbia l' effetto di sospendere il diritto dell' APN di risolvere un contratto del genere finché le conclusioni della commissione d' invalidità non sono state trasmesse all' interessato.
38 La ricorrente sostiene che, anche se non ancora incorporato esplicitamente in una disposizione dello Statuto, si dovrebbe riconoscere come principio fondamentale del diritto del pubblico impiego comunitario che il diritto dell' APN di risolvere il contratto di un agente temporaneo è sospeso durante un procedimento d' invalidità.
39 Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 18 ottobre 1977, causa 25/68, Schertzer / Parlamento (Racc. pag. 1729), la base del rapporto di un agente temporaneo con l' istituzione interessata è costituita da un "contratto di impiego di dipendente temporaneo". D' altronde, la disdetta unilaterale di siffatto contratto di impiego, espressamente contemplata dall' art. 47 del RAA, trova il suo fondamento nel contratto medesimo e pertanto non richiede alcuna motivazione, e sotto questo aspetto la situazione di un agente temporaneo è sostanzialmente diversa da quella dei dipendenti di ruolo.
40 Va constatato che nessuna norma dello Statuto osta al recesso, da parte dell' istituzione interessata, dal contratto di impiego di un agente temporaneo sottoposto ad un procedimento d' invalidità, restando inteso che la risoluzione del contratto non può nuocere all' espletamento dei lavori della commissione d' invalidità e ad un eventuale riconoscimento, da parte di quest' ultima, dell' invalidità verificatasi prima della risoluzione, né pregiudicare i diritti dell' agente interessato al termine di detto procedimento.
41 Questo mezzo va pertanto disatteso.
42 La ricorrente sostiene quindi che la decisione di risoluzione del suo contratto di agente temporaneo è viziata da sviamento di potere in quanto il vero motivo del licenziamento sarebbe stato quello di voler dismettere un lavoratore a causa del suo precario stato di salute.
43 A questo proposito il Tribunale ha concluso, al punto 48 della motivazione della sentenza impugnata, che "il solo fatto che la decisione di licenziamento è stata adottata prima che la ricorrente abbia avuto conoscenza delle conclusioni della commissione d' invalidità non consente al Tribunale di concludere che sia stato commesso uno sviamento di potere".
44 Si deve osservare che con questo mezzo la ricorrente contesta l' accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui uno sviamento di potere non è stato provato. Pertanto questo mezzo è irricevibile.
Sulla domanda di instaurazione di un nuovo procedimento d' invalidità
45 Nell' atto introduttivo la ricorrente aveva anche chiesto "l' accertamento del diritto della ricorrente ad essere sottoposta a nuovo esame medico per accertare la sussistenza delle condizioni d' invalidità". Su questa domanda, formulata in vista di un eventuale annullamento del procedimento d' invalidità, il Tribunale non si è pronunciato.
46 La ricorrente sostiene che l' omissione del Tribunale di accedere a tale richiesta costituisce violazione di una delle tutele fondamentali apprestate dall' ordinamento a favore dei lavoratori.
47 Questo mezzo, così formulato, deve essere inteso nel senso che il Tribunale ha omesso di riconoscere alla ricorrente il diritto di essere sottoposta ad un nuovo procedimento d' invalidità, anche se il precedente procedimento non era stato annullato. Il mezzo è pertanto fondato su di un presupposto inesatto, poiché una domanda del genere non è stata proposta al Tribunale.
48 Qualora poi il mezzo andasse inteso nel senso che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di instaurazione di un nuovo procedimento regolare in caso di annullamento dell' impugnato procedimento d' invalidità, basterà rilevare che ciò è la conseguenza normale dell' annullamento e che comunque nel caso di specie il procedimento non è stato annullato.
49 Di conseguenza, nella sentenza impugnata non sussiste un' illegittima omissione di accogliere siffatta domanda e pertanto questo mezzo non può essere accolto.
50 Da tutte le considerazioni sin qui svolte risulta che occorre annullare l' impugnata sentenza del Tribunale 22 novembre 1990 nella parte in cui ha dichiarato che il Parlamento era legittimato a respingere il certificato medico 23 febbraio 1988 e a dare efficacia retroattiva agli accertamenti della visita medica di controllo 7 marzo 1988.
51 Per il resto il ricorso è respinto.
52 Per quanto riguarda la parte annullata della sentenza del Tribunale, lo stato degli atti consente alla Corte di pronunciarsi definitivamente sulla controversia a norma dell' art. 54, primo comma, dello Statuto CEE della Corte. Alla luce di quanto precede (punti 27-35 della motivazione della presente sentenza), la decisione contenuta nella lettera del direttore generale del personale del Parlamento 26 febbraio 1988, con cui il certificato medico 23 febbraio 1988 è stato respinto e la ricorrente è stata dichiarata assente ingiustificata per il periodo di malattia precedente il 7 marzo 1988, va annullata.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
53 Poiché ambedue le parti sono risultate soccombenti le spese resteranno a loro carico, a norma del combinato disposto dell' art. 69, n. 3, e dell' art. 122, del regolamento di procedura.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La sentenza del Tribunale 22 novembre 1990, nella causa T-54/89, è annullata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto del Parlamento di respingere il certificato medico 23 febbraio 1988 e di dare efficacia retroattiva agli accertamenti della visita medica di controllo 7 marzo 1988.
2) Per il resto, il ricorso è respinto.
3) La Corte, pronunciandosi nel merito, annulla
a) la decisione contenuta nella lettera del direttore generale del personale del Parlamento 26 febbraio 1988, con cui è stato respinto il certificato medico 23 febbraio 1988
e
b) il riconoscimento d' efficacia retroattiva delle conclusioni della visita medica di controllo 7 marzo 1988.
4) Ognuna delle parti sosterrà le proprie spese.
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