Massima
Parti
Dispositivo
Parole chiave
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1. Stati membri - Obblighi - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
(Trattato CEE, art. 169)
2. Ricorso per inadempimento - Sentenza della Corte che dichiari l' inadempimento - Termine per l' esecuzione
(Trattato CEE, art. 171)
Massima
1. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può far valere norme, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l' inadempimento di obblighi derivanti dal diritto comunitario.
2. L' applicazione immediata e uniforme del diritto comunitario esige che l' esecuzione di una sentenza che dichiari l' inadempimento di uno Stato membro sia iniziata immediatamente e si concluda entro termini il più possibile brevi (v. sentenza 13 luglio 1988, Commissione / Francia, causa 169/87, Racc. pag. 4093).
Parti
Nella causa C-19/91,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Xavier Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal sig. J. Devadder, consigliere presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio con l' estero e della Cooperazione allo sviluppo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins, résidence Champagne,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo dato esecuzione alla sentenza emessa dalla Corte di giustizia il 24 maggio 1988 nella causa 307/86, Commissione / Belgio (Racc. pag. 2677), relativa alla trasposizione nel diritto belga della direttiva del Consiglio 4 ottobre 1982, 82/714/CEE, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi del Trattato CEE, e in particolare dell' art. 171 di questo,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, Sir Gordon Slynn, R. Joliet e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco e J.L. Murray, giudici,
(motivazione non riprodotta)
dichiara e statuisce:
Dispositivo
1) Il Regno del Belgio, non avendo adottato i provvedimenti necessari per l' esecuzione della sentenza della Corte di giustizia 24 maggio 1988, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell' art. 171 del Trattato CEE.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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