Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Riavvicinamento delle legislazioni - Procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici - Direttiva 71/305 - Deroghe alle norme comuni - Presupposti - Esistenza di circostanze eccezionali
((Direttiva del Consiglio 71/305, art. 9, lett. d) ))
Massima
L' art. 9, lett. d), della direttiva 71/305, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, consente, in casi eccezionali, deroghe alle norme comuni, in particolare a quelle relative alla pubblicità. Esso non si applica tuttavia qualora le amministrazioni aggiudicatrici dispongano di tempo sufficiente ad organizzare un procedimento accelerato di aggiudicazione, quale quello contemplato dall' art. 15 della direttiva.
Parti
Nella causa C-24/91,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Pellicer, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno di Spagna, rappresentato inizialmente dal sig. C. Bastarreche Saguee, in seguito dal sig. A. Navarro Gonzáles, direttore generale del Coordinamento giuridico ed istituzionale comunitario, e dalla signora Silva de Lapuerta, Abogado del Estado, capo del servizio giuridico, incaricata di rappresentare il governo spagnolo dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, a causa della decisione del rettorato dell' università Complutense di Madrid di attribuire tramite trattativa privata i lavori di ampliamento e di trasformazione della facoltà di scienze politiche e di sociologia e della scuola per assistenti sociali, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU L 185, pag. 5),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali delle parti all' udienza del 9 gennaio 1992, nel corso della quale il Regno di Spagna è stato rappresentato dalla signora G. Calvo Diaz, Abogado del Estado, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 6 febbraio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 23 gennaio 1992, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, a causa della decisione del rettorato dell' università Complutense di Madrid di attribuire tramite trattativa privata ("contración directa") i lavori di ampliamento e di trasformazione della facoltà di scienze politiche e di sociologia e della scuola per assistenti sociali, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU L 185, pag. 5, in prosieguo: la "direttiva").
2 Il titolo III della direttiva contiene, oltre ad altre misure, norme concernenti una pubblicità adeguata degli inviti a presentare le offerte, in modo che tutti gli imprenditori interessati della Comunità possano essere informati di un' aggiudicazione di appalto ed eventualmente parteciparvi.
3 Ai sensi dell' art. 12 della direttiva, i bandi di gara devono essere inviati all' Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, che li pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee entro nove giorni dalla data di spedizione. Il quarto comma della medesima disposizione precisa tuttavia che, in caso di procedura accelerata, prevista dall' art. 15, tale termine di pubblicazione è di non oltre cinque giorni dalla data di spedizione.
4 A norma dell' art. 14 della direttiva, relativo alle procedure ristrette, il termine di ricezione delle domande di partecipazione e quello di ricezione delle offerte che i candidati prescelti sono invitati a presentare sono ciascuno di 21 giorni al minimo, a decorrere rispettivamente dalla data di spedizione del bando di gara e dalla data di spedizione dell' invito scritto inviato ai candidati. L' art. 15 precisa tuttavia che, quando l' urgenza rende inidonei i termini di cui all' art. 14, le amministrazioni aggiudicatrici possono applicare termini ridotti, vale a dire dodici giorni, a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara, per le domande di partecipazione, e dieci giorni, a decorrere dall' invito scritto, per le offerte.
5 L' art. 9 della direttiva esenta vari casi dall' applicazione di tali disposizioni in materia di pubblicità. In particolare, l' art. 9, lett. d), contempla una deroga, "quando, nella misura dello stretto necessario, l' eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici non sia compatibile con il tempo richiesto da altre procedure".
6 Il 9 febbraio 1989 la Junta de Gobierno dell' università Complutense di Madrid dichiarava l' urgenza dell' esecuzione dei lavori d' ampliamento e di trasformazione della facoltà di scienze politiche e di sociologia e della scuola per assistenti sociali, per un ammontare complessivo di 430 256 250 PTA. Tale importo era stato messo a disposizione dal ministero della Pubblica istruzione nel gennaio 1989.
7 Il 27 febbraio 1989 il rettorato di detta università si rivolgeva agli imprenditori interessati all' aggiudicazione di tali lavori mediante un annuncio pubblicato in quattro giornali spagnoli.
8 Dal fascicolo emerge che l' esecuzione dei lavori previsti avrebbe richiesto, secondo l' architetto responsabile, sette mesi e mezzo e avrebbe dovuto essere ultimata prima della riapertura dell' anno accademico nell' ottobre 1989.
9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
10 La Commissione deduce che nella fattispecie non si doveva ricorrere a trattativa privata, poiché non sussistevano i presupposti d' applicazione dell' art. 9, lett. d), della direttiva. A questo proposito essa precisa che il numero crescente di studenti è un problema esistente da anni, sicché l' arrivo di nuovi studenti nell' ottobre 1989 non poteva rappresentare una situazione imprevedibile tale da comportare un' eccezionale urgenza ai sensi della suddetta disposizione.
11 La Commissione sostiene, inoltre, che il rettorato dell' università avrebbe potuto pubblicare il bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee secondo la procedura accelerata di cui all' art. 15 della direttiva, i cui termini abbreviati permettono alle amministrazioni aggiudicatrici di adempiere gli obblighi di pubblicità nel periodo di un mese. Essa ritiene che tale periodo era del tutto compatibile con il programma dei lavori previsto dal rettorato.
12 Il governo spagnolo controdeduce che era giustificato il ricorso all' art. 9, lett. d), della direttiva. Esso insiste sulla necessità di ultimare i lavori prima del 1 ottobre 1989 e sul ritardo che le procedure comunitarie di pubblicazione avrebbero causato. Precisa, a questo riguardo, che i locali della facoltà e della scuola di cui trattasi erano assolutamente inadatti ad accogliere i numerosi nuovi studenti previsti per la riapertura nell' ottobre 1989.
13 Si deve osservare prima di tutto che i presupposti di applicazione dell' art. 9, lett. d), sono cumulativi. Di conseguenza, se uno di essi manca, le amministrazioni aggiudicatrici non possono derogare alle disposizioni della direttiva, in particolare a quelle relative alla pubblicità.
14 Orbene occorre constatare che nella fattispecie l' eccezionale urgenza asserita dal governo spagnolo non era incompatibile con i termini fissati nell' ambito della procedura accelerata di cui all' art. 15 della direttiva.
15 Infatti, gli stanziamenti necessari erano stati concessi all' università nel gennaio 1989 ed i lavori d' ampliamento e di trasformazione, la cui durata prevista era di sette mesi e mezzo, dovevano essere ultimati prima della riapertura dell' anno accademico, vale a dire all' inizio dell' ottobre 1989. All' università restava pertanto tempo sufficiente ad organizzare la procedura di aggiudicazione, mediante la procedura accelerata di cui all' art. 15 della direttiva, i cui termini possono, come si è ricordato sopra nel punto 4, essere limitati a 22 giorni, vale a dire dodici giorni per le domande di partecipazione e dieci giorni per le offerte.
16 Si deve dunque dichiarare che, a causa della decisione del rettorato dell' università Complutense di Madrid di attribuire tramite trattativa privata i lavori di ampliamento e di trasformazione della facoltà di scienze politiche e di sociologia e della scuola per assistenti sociali, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva, e segnatamente dagli articoli 9 e da 12 a 15 della stessa.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Regno di Spagna è rimasto soccombente, è dev' essere quindi condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) A causa della decisione del rettorato dell' università Complutense di Madrid di attribuire tramite trattativa privata i lavori di ampliamento e di trasformazione della facoltà di scienze politiche e di sociologia e della scuola per assistenti sociali, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, e segnatamente dagli articoli 9 e da 12 a 15 della stessa.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy