Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Ricorso per carenza ° Eliminazione della carenza prima che il ricorso sia proposto ° Irricevibilità
(Trattato CEE, art. 175)
Massima
I presupposti per la ricevibilità del ricorso per carenza, quali stabiliti dall' art. 175 del Trattato, non ricorrono qualora l' istituzione convenuta abbia preso posizione, in seguito all' invito ad agire, dopo la scadenza del termine di due mesi, contemplato al secondo comma di tale articolo, ma prima che il ricorso fosse proposto.
Il fatto che questa presa di posizione dell' istituzione non dia soddisfazione alla ricorrente è, in proposito, irrilevante in quanto l' art. 175 riguarda la carenza mediante astensione dal pronunciarsi o dal prendere posizione, non già l' adozione di un atto diverso da quello che gli interessati avrebbero desiderato o considerato necessario.
Parti
Nella causa C-25/91,
Pesqueras Echebastar SA, società di diritto spagnolo, con sede in Bermeo (Spagna), con l' avv. Antonio Ferrer Lopez, del foro di Vizcaya, con domicilio eletto in Lussemburgo presso gli avv.ti Arendt e Harles, 4, avenue Marie-Thérèse,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Francisco José Santaolalla, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Commissione delle Comunità europee ha omesso, in contrasto con il Trattato, di adottare nei confronti della ricorrente un atto che non sia una raccomandazione o un parere,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori J.L. Murray, presidente di sezione, G.F. Mancini e F.A. Schockweiler, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 15 ottobre 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 26 novembre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 25 gennaio 1991, la società anonima Pesqueras Echebastar (in prosieguo: la "Echebastar"), con sede in Bermeo (Spagna), ha proposto varie domande: la prima, basata sull' art. 175 del Trattato CEE, mira a far accertare la carenza della Commissione la quale, non statuendo sulla concessione all' Echebastar di un contributo finanziario comunitario per la costruzione di un nuovo peschereccio, sarebbe venuta meno agli obblighi impostile dal regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 4028, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l' adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell' acquicoltura (GU L 376, pag. 7); la seconda domanda mira a ottenere che la Corte dichiari che, a norma del regolamento di cui sopra, la Echebastar aveva diritto al contributo finanziario comunitario per la costruzione di un nuovo peschereccio; la terza domanda, basata sugli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, mira ad ottenere il risarcimento del preteso danno da essa subito a causa della carenza della Commissione.
2 Nell' ottobre del 1987 la Echebastar ha presentato alla Commissione, tramite le autorità spagnole, una domanda diretta ad ottenere la concessione di un contributo finanziario comunitario per un progetto di costruzione di un peschereccio del tipo nave frigorifera per la pesca del tonno.
3 Il 22 novembre 1989 la Commissione informava la Echebastar che il progetto di cui trattasi non poteva fruire di un contributo finanziario comunitario perché "gli stanziamenti di bilancio disponibili per il finanziamento dei progetti del 1989 erano insufficienti".
4 Con lettera del 30 novembre 1989, inviata alla Commissione, la Echebastar ha sostenuto in particolare che essa aveva diritto, a norma dell' art. 37, n. 1, del regolamento (CEE) n. 4028/86, in caso di rigetto della domanda, a che quest' ultima fosse riportata alla prima ripartizione dell' esercizio seguente, da effettuarsi entro il 30 aprile 1990.
5 Il 17 maggio 1990 la Commissione rispondeva alla Echebastar che il suo progetto era all' esame, che "una decisione al riguardo sarà presa al più tardi il 31 ottobre 1990" e che l' impresa sarebbe stata informata senza indugio del tenore della decisione stessa.
6 Con lettera 20 settembre 1990, pervenuta alla Commissione il 2 ottobre seguente, la Echebastar invitava la Commissione, a norma dell' art. 175 del Trattato, a pronunciarsi sulla domanda di concessione di un contributo finanziario, a norma di quanto dispone l' art. 35, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 4028/86.
7 Quando, alla fine di novembre del 1990, ha avuto a disposizione tutte le informazioni, fornite in particolare dalle autorità spagnole, la Commissione ha avvertito i richiedenti i cui progetti rispondevano ai requisiti previsti dal regolamento (CEE) n. 4028/86 che i progetti stessi non erano stati accolti a causa dell' esaurimento degli stanziamenti di bilancio disponibili. Quindi, con lettera 18 dicembre 1990, ricevuta dall' Echebastar il 21 gennaio 1991, la Commissione, richiamandosi alla propria lettera del 17 maggio 1990, informava l' Echebastar che "(...) il vostro progetto non ha potuto fruire del contributo per la seguente ragione: gli stanziamenti di bilancio disponibili per il 1990 erano insufficienti".
8 Per una più ampia esposizione degli antefatti della controversia, dello sfondo normativo, dello svolgimento del procedimento come pure dei motivi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono riportati di seguito solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
9 Secondo la Echebastar, l' invito ad agire, contemplato dall' art. 175 del Trattato, è costituito dalla sua lettera in data 20 settembre 1990, ricevuta dalla Commissione il 2 ottobre seguente. Quindi, il termine di due mesi, contemplato da detto articolo, sarebbe scaduto il 2 dicembre. Non avendo la Commissione reagito a tale invito entro detto termine, la Echebastar ritiene che il ricorso sia ricevibile. Essa aggiunge che la lettera della Commissione in data 18 dicembre 1990 non costituisce una presa di posizione ai sensi dell' art. 175. Questa lettera non conterrebbe infatti alcun dato che consenta di conoscere l' atteggiamento dell' istituzione da cui proviene circa gli atti che le era chiesto di adottare.
10 Riferendosi alla lettera 18 dicembre 1990, pervenuta al destinatario il 21 gennaio 1991, la Commissione considera che il ricorso per carenza, proposto il 25 gennaio seguente, è irricevibile, non ricorrendo i presupposti per la sua proposizione.
11 Per valutare la ricevibilità della domanda diretta a far accertare la carenza della Commissione, va rilevato che l' istituzione convenuta ha preso posizione, in seguito all' invito ad agire, dopo la scadenza del termine di due mesi, contemplato dall' art. 175, secondo comma, del Trattato, ma prima che il ricorso fosse proposto. Ne consegue che la Commissione non si è astenuta dal pronunciarsi sulla domanda della Echebastar e che non ricorrono le condizioni previste dall' art. 175 del Trattato.
12 Il fatto che questa presa di posizione della Commissione non dia soddisfazione alla Echebastar è, in proposito, irrilevante. Si desume infatti dalla giurisprudenza che l' art. 175 del Trattato riguarda la carenza mediante astensione dal pronunciarsi o dal prendere posizione, non già l' adozione di un atto diverso da quello che gli interessati avrebbero desiderato o considerato necessario (v. sentenza 24 novembre 1992, cause C-15/91 e C-108/91, Bueckl e a., Racc. pag. I-6061, punti 16 e 17 della motivazione).
13 Ne consegue che il ricorso è irricevibile nella parte in cui mira a far accertare la carenza della Commissione.
14 Per quanto riguarda la domanda diretta a ottenere che la Corte dichiari che la Echebastar ha diritto a un contributo finanziario, basta osservare che, nell' ambito di un procedimento a norma dell' art. 175 del Trattato, la Corte non può dare ordini di pagamento ad un' istituzione comunitaria. Di conseguenza il ricorso è irricevibile nella parte in cui riguarda tale domanda.
15 Infine, per quanto riguarda la domanda diretta al risarcimento dell' asserito danno, va ricordato che nel presente caso non si può far carico alla Commissione di alcuna carenza. Il ricorso va quindi respinto nella parte in cui riguarda tale domanda.
16 Visto quanto precede, il ricorso della Echebastar va respinto nel suo complesso.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese.
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