Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Normativa nazionale che aggrava gli oneri sociali a carico dei datori di lavoro di lavoratori tirocinanti in caso di tirocinio non rientrante nel sistema nazionale di istruzione - Discriminazione dissimulata nei confronti dei lavoratori tirocinanti cittadini degli altri Stati membri - Inammissibilità
((Trattato CEE, art. 48; regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68, art. 7, n. 2))
Massima
Il divieto di discriminazioni in base alla cittadinanza in materia di retribuzione e di vantaggi sociali, sancito dagli artt. 48 del Trattato e 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, riguarda non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, mediante l' applicazione di altri criteri distintivi, conduca di fatto allo stesso risultato. Per questo motivo esso osta all' applicazione di una normativa nazionale che imponga ad un ente incaricato della riscossione dei contributi sociali di prendere in considerazione, per un lavoratore tirocinante che non rientra nel sistema della pubblica istruzione nazionale, una base di calcolo degli oneri sociali a carico del datore di lavoro più sfavorevole di quella adottata per un lavoratore tirocinante che rientra nel sistema nazionale. Infatti, saranno essenzialmente i tirocinanti originari degli altri Stati membri ad essere sottoposti al regime meno favorevole, il che è tale da scoraggiare i datori di lavoro dall' offrire loro possibilità di tirocinio.
Parti
Nel procedimento C-27/91,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour d' appel di Chambéry (Francia), nel procedimento dinanzi ad essa pendente tra
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d' allocations familiales de la Savoie (URSSAF)
e
Société Hostellerie Le Manoir,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 48 del Trattato CEE e dell' art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, G.F. Mancini e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per l' URSSAF, attrice nella causa principale, dal suo direttore, sig. Christian Gendey;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra Maria Patakia, membro del servizio giuridico, e dal sig. Teofilo Margellos, dipendente pubblico greco messo a disposizione del servizio giuridico nel quadro del programma di scambi con i dipendenti pubblici nazionali, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali svolte dalla Commissione all' udienza del 24 ottobre 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dello stesso giorno,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 7 gennaio 1991, pervenuta alla Corte il 28 gennaio successivo, la Cour d' appel di Chambéry ha sollevato, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale sull' interpretazione dell' art. 48 di detto Trattato e dell' art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).
2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale e d' allocations familiales (in prosieguo: l' "URSSAF") della Savoia e la società Hostellerie Le Manoir (in prosieguo: "Le Manoir") in merito a contributi sociali a carico del datore di lavoro dovuti dalla Le Manoir in occasione di un tirocinio professionale che la Noreen Haugh, cittadina irlandese che seguiva un' attività di formazione professionale in un istituto tecnico in Irlanda, aveva svolto presso tale azienda dal 4 aprile al 30 settembre 1985.
3 La normativa francese prescrive che soltanto i datori di lavoro che provvedono alla formazione professionale di tirocinanti nell' ambito del sistema della pubblica istruzione siano assoggettati al pagamento degli oneri sociali, calcolati in base alle indennità effettivamente versate ai tirocinanti, anche se queste ultime sono inferiori al salario minimo interprofessionale di crescita (in prosieguo: lo "SMIC").
4 Ritenendo che Le Manoir non potesse beneficiare delle disposizioni di tale normativa nel caso di una tirocinante non rientrante nell' ambito della pubblica istruzione interna francese, e tenuto conto dell' inesistenza di convenzioni concluse in materia tra la Francia e l' Irlanda, l' URSSAF ha imposto il pagamento dei contributi sulla base dello SMIC e non sulla base dell' importo inferiore delle indennità effettivamente versate.
5 Investita di tale controversia, la Cour d' appel di Chambéry ha disposto la sospensione del procedimento e sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se il principio della libera circolazione dei lavoratori e il divieto di qualsiasi discriminazione in materia di retribuzione e di vantaggi sociali, sanciti dall' art. 48 del Trattato di Roma e dall' art. 7, n. 2, del regolamento comunitario 15 ottobre 1968, consentano ad un ente incaricato di riscuotere in Francia contributi sociali di adottare, per una tirocinante irlandese inviata a compiere un tirocinio dall' istituto scolastico di appartenenza, una base per il calcolo dei contributi sociali a carico del datore di lavoro diversa da quella adottata per i tirocinanti francesi, soltanto perché detta tirocinante non rientra, a causa della sua cittadinanza, nel sistema della formazione professionale fornita dall' amministrazione francese della Pubblica istruzione, e in quanto nessun accordo vincola la Francia all' Irlanda in questa materia".
6 Per una più ampia illustrazione dei fatti relativi alla causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
7 Per risolvere la questione sollevata dalla Cour d' appel di Chambéry si deve anzitutto sottolineare che la nozione di lavoratore, di cui all' art. 48 del Trattato ed al citato regolamento n. 1612/68, riveste una portata comunitaria. Come ha già affermato la Corte, per lavoratore si intende chi esercita attività reali ed effettive ad esclusione di attività talmente ridotte che si presentino come puramente marginali o accessorie. La caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un' altra e sotto la direzione di quest' ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione (v., ad esempio, sentenza 21 giugno 1988, Brown, causa 197/86, Racc. pag. 3205).
8 Come la Corte ha già avuto occasione di precisare, il fatto che una persona fornisca tali prestazioni sulla base di un contratto di tirocinio non impedisce di considerarla un lavoratore, qualora eserciti attività reali ed effettive e sussistano le caratteristiche essenziali del rapporto di lavoro (v., ad esempio, sentenza 3 luglio 1986, Lawrie-Blum, causa 66/85, Racc. pag. 2121).
9 Si deve poi constatare che una normativa nazionale come quella considerata nella causa principale, benché formalmente si rivolga ai datori di lavoro, riguarda in realtà i lavoratori tirocinanti. Infatti, la circostanza che i datori di lavoro siano soggetti a oneri sociali a carico di datori di lavoro diversi, a seconda delle categorie dei lavoratori tirocinanti di cui trattasi, incide sulla possibilità di taluni di questi ultimi di accedere ad un tirocinio.
10 Si deve infine rilevare che, secondo una costante giurisprudenza, il principio di parità di trattamento sancito dagli artt. 48 del Trattato e 7 del citato regolamento n. 1612/68 vieta non solo le discriminazioni palesi, basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi altra forma dissimulata di discriminazione che, mediante l' applicazione di altri criteri distintivi, conduce di fatto allo stesso risultato (v. sentenza 30 maggio 1989, Allué e Connan, causa 33/88, Racc. pag. 1591).
11 Si deve necessariamente constatare a questo proposito che, benché la normativa nazionale considerata nella causa principale non si basi apertamente sul criterio della cittadinanza, essa colpisce essenzialmente i lavoratori tirocinanti cittadini degli altri Stati membri. Infatti si deve constatare che le persone le quali, nell' ambito di una formazione professionale impartita in un istituto scolastico, svolgono un tirocinio in qualità di lavoratori rientrano, nella stragrande maggioranza, nel sistema di istruzione pubblica del rispettivo Stato d' origine.
12 Si deve quindi ritenere che il fatto di subordinare il beneficio di uno sgravio di oneri sociali a carico del datore di lavoro all' assunzione, da parte del datore di lavoro stesso, di lavoratori tirocinanti rientranti nel sistema della pubblica istruzione di uno Stato membro porta in realtà ad operare una discriminazione tra i lavoratori tirocinanti nazionali e quelli che sono cittadini degli altri Stati membri.
13 Stando così le cose, la questione sottoposta dalla Cour d' appel di Chambéry deve essere risolta nel senso che il divieto di discriminazioni in base alla nazionalità in materia di retribuzioni e di benefici sociali, sancito agli artt. 48 del Trattato CEE e 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, osta ad una normativa nazionale che imponga ad un ente incaricato della riscossione dei contributi sociali di prendere in considerazione, per un lavoratore tirocinante che non rientra nel sistema della pubblica istruzione nazionale, una base di calcolo degli oneri sociali a carico del datore di lavoro più sfavorevole di quella adottata per un lavoratore tirocinante che rientra nel sistema nazionale.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
14 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour d' appel di Chambéry, con sentenza 7 gennaio 1991, dichiara:
Il divieto di discriminazioni in base alla nazionalità in materia di retribuzione e di benefici sociali, sancito agli artt. 48 del Trattato CEE e 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità, osta ad una normativa nazionale che imponga ad un ente incaricato della riscossione dei contributi sociali di prendere in considerazione, per un lavoratore tirocinante che non rientra nel sistema della pubblica istruzione nazionale, una base di calcolo degli oneri sociali a carico del datore di lavoro più sfavorevole di quella adottata per un lavoratore tirocinante che rientra nel sistema nazionale.
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