Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Agricoltura - Misure speciali per i piselli, le fave e le favette - Aiuto per i prodotti impiegati nella fabbricazione di mangimi - Non pagamento dell' importo integrale del prezzo minimo da parte del primo acquirente - Presupposti per l' erogazione dell' aiuto
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 3540/85]
Massima
Il regolamento n. 3540/85, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, deve essere interpretato nel senso che, qualora il prezzo minimo non sia stato interamente versato al produttore, il primo acquirente non ha diritto, di regola, ad ottenere l' aiuto previsto. Tuttavia tale aiuto può essere erogato a condizione che il primo acquirente versi previamente al produttore un supplemento nella misura necessaria per raggiungere il prezzo minimo.
Parti
Nel procedimento C-28/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Verweltungsgericht di Francoforte sul Meno, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Helmut Haneberg GmbH & Co. KG
e
Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 6, n. 5, del regolamento (CEE) della Commissione 5 dicembre 1985, n. 3540, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (GU L 342, pag. 1),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, C.N. Kakouris e M. Díez de Velasco, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Helmut Haneberg GmbH & Co. KG, dall' avv. Barbara Festge, del foro di Amburgo;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Ulrich Woelker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Helmut Haneberg GmbH & Co. KG e della Commissione, all' udienza del 14 gennaio 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 26 febbraio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 2 gennaio 1991, pervenuta alla cancelleria il 28 dello stesso mese, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 6, n. 5, del regolamento (CEE) della Commissione 5 dicembre 1985, n. 3540, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (GU L 342, pag. 1).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una lite tra la Helmut Haneberg GmbH & Co KG (in prosieguo: la "Haneberg") e il Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (in prosieguo: il "BALM") riguardo ai certificati di acquisto al prezzo minimo previsti dal regime di aiuti per la trasformazione dei piselli.
La normativa comunitaria
3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 18 maggio 1982, n. 1431, che prevede misure speciali per i piselli, le fave e le favette (GU L 162, pag. 28), ha istituito un regime di aiuti per tali prodotti raccolti nella Comunità ed utilizzati nella produzione di alimenti per animali nonché nell' alimentazione umana, al fine di tutelare la produzione comunitaria. Secondo il sistema istituito dal suddetto regolamento, l' aiuto non viene versato direttamente ai produttori, ma, ai sensi dell' art. 3, n. 3, di detto regolamento, "agli utilizzatori dei suddetti prodotti (...) che soddisfano alle condizioni necessarie per stabilire il diritto all' aiuto e che garantiscono che il produttore ha beneficiato almeno del prezzo minimo", fissato ai sensi delle disposizioni del regolamento citato.
4 Con l' art. 2 bis del citato regolamento n. 1431/82, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 23 maggio 1985, n. 1485 (GU L 151, pag. 7) sono state previste maggiorazioni mensili del prezzo minimo.
5 Le modalità generali della concessione degli aiuti nonché le modalità di controllo sono disciplinate dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1982, n. 2036, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave e le favette (GU L 219, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1984, n. 1734 (GU L 164, pag. 3), e dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1985, n. 1832 (GU L 173, pag. 3).
6 Ai sensi dell' art. 4, n. 1, del regolamento n. 2036/82, modificato, il primo acquirente deposita presso l' ente designato dallo Stato membro in cui il prodotto è raccolto la dichiarazione di consegna. Tale dichiarazione certifica, tra l' altro, la quantità dei prodotti consegnati dal produttore e le condizioni di prezzo che figurano nel contratto, le quali comprendono, in particolare, un prezzo che è almeno uguale al prezzo minimo aumentato, all' occorrenza, delle maggiorazioni mensili (art. 3, n. 2). L' ente designato dallo Stato membro, dopo aver verificato la dichiarazione, rilascia al primo acquirente un certificato attestante che, per il quantitativo consegnato dal produttore, quest' ultimo ha beneficiato almeno del prezzo minimo e delle maggiorazioni mensili (art. 4, n. 2).
7 Ai sensi dell' art. 5 dello stesso regolamento, l' aiuto viene concesso ad ogni persona fisica o giuridica che utilizza i prodotti in causa, a condizione:
- che l' interessato depositi presso l' ente designato dallo Stato membro nel cui territorio il prodotto è stato utilizzato una domanda ed il certificato di cui all' art. 4, n. 2;
- che il quantitativo indicato nel certificato sia stato effettivamente utilizzato, dopo essere stato sottoposto a controllo, nell' impresa nella quale è avvenuta l' utilizzazione.
8 Le modalità di applicazione del regime in questione sono prescritte, in particolare, dagli artt. 5 e 6 del regolamento n. 3540/85. Ai sensi dell' art. 6, n. 5, del suddetto regolamento:
"Gli Stati membri, ove constatino di aver rilasciato certificati di acquisto al prezzo minimo per un quantitativo superiore a quello effettivamente dovuto, provvedono a recuperare i certificati per i quantitativi eccedenti oppure, se sono stati ceduti, chiedono al primo acquirente di versare un importo pari all' aiuto più elevato applicabile alla data del rilascio del certificato, moltiplicato per il quantitativo risultante in eccedenza rispetto a quello giustificato".
La causa principale
9 Risulta dall' ordinanza di rinvio che la Haneberg acquistava nel 1986 dei piselli per i quali il BALM rilasciava, il 22 ottobre e il 3 novembre 1986, certificati di acquisto al prezzo minimo, relativi rispettivamente a 40 329 kg e 27 441 kg di piselli, e versava l' aiuto previsto successivamente alla trasformazione dei piselli.
10 Da una verifica effettuata dal BALM presso la Haneberg nel novembre 1987 risultava che per i quantitativi controversi era stato versato solo il prezzo minimo base pari a 68,29 DM per 100 kg, ma non la maggiorazione mensile pari a 0,43 DM per 100 kg.
11 Il BALM, richiamandosi all' art. 6, n. 5, del regolamento n. 3540/85, ingiungeva alla Haneberg, con decisione 18 aprile 1988, la presentazione dei certificati di acquisto al prezzo minimo oppure il pagamento della somma di 25 570,37 DM.
12 Il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, adito dalla Haneberg con un ricorso contro la suddetta decisione, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l' art. 6, n. 5, del regolamento (CEE) della Commissione 5 dicembre 1985, n. 3540 (GU L 342, del 19.12.1985, pag. 3), vada interpretato nel senso che il certificato di acquisto al prezzo minimo può essere recuperato anche qualora il prezzo minimo non sia stato versato.
2) In caso affermativo, se in forza dell' art. 6, n. 5, il certificato di acquisto al prezzo minimo possa essere recuperato per l' intero quantitativo certificato o se debba prendersi in considerazione unicamente il quantitativo risultante in eccedenza rispetto a quello dovuto, dopo aver calcolato come prezzo minimo il prezzo effettivamente versato per ogni 100 kg di merce consegnata".
13 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, della normativa comunitaria di cui trattasi, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulle questioni pregiudiziali
14 Con tali questioni il giudice nazionale mira, in sostanza, a far stabilire se il regolamento base n. 1431/85 e il regolamento di attuazione n. 3540/85 debbano essere interpretati nel senso che, qualora il prezzo minimo non sia stato interamente versato al produttore, il primo acquirente non ha diritto all' importo dell' aiuto previsto oppure nel senso che egli può ottenere l' aiuto corrispondente al quantitativo consegnato, ma a condizione di versare previamente al produttore un supplemento nella misura necessaria per raggiungere il prezzo minimo.
15 L' art. 8, n. 2, del regolamento n. 3540/85 dispone quanto segue:
"In caso di dubbio quanto all' esattezza delle indicazioni che figurano sul certificato di acquisto al prezzo minimo quest' ultimo è rinviato all' organismo emittente per iniziativa dell' interessato o del servizio competente dello Stato membro interessato.
L' organismo emittente del certificato di acquisto al prezzo minimo, se ritiene che esistano le condizioni per una rettifica, procede al ritiro del certificato ed emette senza indugio un certificato corretto. Su ciascun esemplare di questo nuovo documento, deve figurare la menzione certificato corretto il (...).
L' organismo emittente, se non ritiene necessario rettificare il certificato di acquisto al prezzo minimo, appone su di esso la dicitura verificato il (...) e il proprio timbro".
16 Detto articolo prevede quindi la possibilità di rettifica in caso di dubbio quanto all' esattezza delle indicazioni che figurano nel certificato di acquisto al prezzo minimo.
17 Secondo la Commissione, qualora il prezzo minimo non sia stato interamente versato, l' art. 8, n. 2, del regolamento n. 3540/85 non è applicabile poiché il certificato di acquisto al prezzo minimo non indica il prezzo in cifre, di modo che non ci può essere alcun dubbio quanto all' "esattezza" di tale indicazione. Di conseguenza, non ci sarebbe alcuna possibilità di procedere ad una rettifica del suddetto certificato in un caso come quello di cui trattasi nella causa principale.
18 A questo riguardo occorre rilevare che in effetti il certificato, il cui modulo è contenuto nell' allegato II del regolamento n. 3540/85, non contiene alcuna indicazione sull' importo del prezzo versato. Tuttavia, nel punto 7 di tale certificato figura l' attestazione secondo la quale "per il quantitativo indicato nella casella 5 il produttore ha beneficiato almeno del prezzo minimo". Se tale menzione è inesatta si deve rettificare il certificato di acquisto in conformità all' art. 8, n. 2, del regolamento n. 3540/85.
19 Nondimeno, va rilevato che l' art. 8, n. 2, del regolamento n. 3540/85 non è sufficiente a fornire una soluzione utile alla questione pregiudiziale, poiché prevede soltanto la rettifica del certificato allo scopo di conformarlo alla realtà e non il pagamento del supplemento del prezzo minimo che sarebbe determinato dalla rettifica del certificato.
20 Deriva tuttavia dalla suddetta disposizione che il certificato di acquisto al prezzo minimo, una volta emesso dall' ente competente, non è intangibile e che, in caso di dubbio quanto all' esattezza delle indicazioni che vi figurano, sono permesse rettifiche affinché l' ente competente proceda al versamento dell' importo corretto dell' aiuto.
21 Per quanto riguarda l' art. 6, n. 5, del regolamento n. 3540/85, la Commissione osserva che esso costituisce una lex specialis rispetto all' art. 8, n. 2. In primo luogo, la Commissione sostiene che il detto art. 6, n. 5, si riferisce soltanto al caso di un divario tra il quantitativo effettivamente consegnato dal produttore e quello menzionato nel certificato di acquisto al prezzo minimo e non il caso in cui la somma versata sia inferiore al prezzo minimo, eventualmente aumentato di una maggiorazione mensile. Ne deriverebbe che, in quest' ultimo caso, la detta disposizione non potrebbe essere applicata né direttamente né in via analogica.
22 A questo proposito si deve innanzitutto rilevare che l' art. 6, n. 5, del regolamento n. 3540/85 riguarda il caso in cui il quantitativo di leguminose menzionato nel certificato di acquisto al prezzo minimo sia superiore a quello effettivamente consegnato e non il caso in cui non vi siano dubbi riguardo al quantitativo consegnato, ma il produttore non abbia beneficiato del prezzo minimo corrispondente, eventualmente aumentato delle maggiorazioni mensili.
23 Va poi osservato che il suddetto art. 6, n. 5, prevede, per l' ipotesi particolare di divari tra il quantitativo menzionato nel certificato di acquisto e il quantitativo consegnato, un sistema di rettifica che, escludendo la restituzione integrale dell' aiuto, consiste esclusivamente nel recupero, da parte dell' ente emittente, del certificato di acquisto al prezzo minimo per i quantitativi eccedenti quello giustificato, oppure, nel caso di versamento da parte di detto ente di un aiuto superiore a quello dovuto, nella restituzione da parte del primo acquirente della parte eccedente dell' aiuto.
24 Si deve aggiungere che nel caso disciplinato dall' art. 6, n. 5, il produttore ha, comunque, ottenuto il prezzo minimo corrispondente al quantitativo effettivamente consegnato.
25 Ne consegue che l' art. 6, n. 5, del regolamento n. 3540/85 ha una portata limitata, nel senso che prevede la rettifica, alla quale vengono attribuite conseguenze giuridiche specifiche, soltanto in caso di divario tra il quantitativo consegnato e il quantitativo menzionato nel certificato di acquisto al prezzo minimo. Pertanto, la suddetta disposizione non può essere applicata in via analogica qualora il prezzo minimo non sia stato versato al produttore.
26 In secondo luogo, la Commissione considera che, qualora il prezzo minimo, ivi comprese le maggiorazioni mensili, non sia stato interamente versato al produttore, il certificato di acquisto al prezzo minimo è stato interamente redatto in modo indebito e che perciò si deve provvedere alla ripetizione dell' importo integrale dell' aiuto indebitamente concesso.
27 Si deve osservare che la suddetta interpretazione presenta, in particolare, l' inconveniente principale di disattendere l' obiettivo della normativa comunitaria che consiste, come indica il settimo considerando del regolamento n. 1431/82, nel far beneficiare gli agricoltori del regime di aiuto subordinando la concessione dell' aiuto al primo acquirente alla garanzia che l' agricoltore abbia percepito almeno il prezzo minimo.
28 Va aggiunto che tale interpretazione comporterebbe l' accollo al primo acquirente dell' onere dell' aiuto il cui importo è compreso nel prezzo versato al produttore, mentre, nel sistema della normativa considerata, il primo acquirente è in realtà solo un intermediario tra l' ente nazionale competente e il produttore, destinatario finale dell' aiuto. Tale conseguenza sarebbe del tutto inaccettabile qualora l' intermediario non abbia agito con frode.
29 In situazioni di questo genere occorre prendere in considerazione, per quanto possibile, lo scopo della normativa che, come si è detto precedentemente, consiste nel far beneficiare il produttore dell' aiuto concesso dall' ente competente.
30 Tenuto conto di tale scopo, si deve considerare che l' art. 6, n. 5, del regolamento n. 3540/85, anche se riguarda solo il caso particolare di inesattezza del quantitativo dichiarato, rispecchia la volontà del legislatore di istituire un sistema di rettifica per il caso in cui i certificati di acquisto al prezzo minimo contengano inesattezze.
31 Tale spirito della normativa è già stato rilevato sopra per quanto riguarda l' art. 8, n. 2, dello stesso regolamento, che prevede la rettifica di altre inesattezze figuranti nel suddetto certificato, come quelle relative alla denominazione del prodotto o alla stagione di commercializzazione, oppure quella relativa alla menzione con cui l' ente emittente certifica che "il produttore ha beneficiato almeno del prezzo minimo".
32 In un caso non espressamente previsto, come quello oggetto della causa principale, la normativa comunitaria dev' essere interpretata tenendo conto del suo spirito e del suo meccanismo, esaminati alla luce del suo scopo, che consiste nel far ottenere al produttore almeno il prezzo minimo.
33 Di conseguenza, si deve rispondere al giudice nazionale che il regolamento (CEE) della Commissione 5 dicembre 1985, n. 3540, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, deve essere interpretato nel senso che, qualora il prezzo minimo non sia stato interamente versato al produttore, il primo acquirente non ha diritto, di regola, ad ottenere l' aiuto previsto. Tuttavia tale aiuto può essere erogato a condizione che il primo acquirente versi previamente al produttore un supplemento nella misura necessaria per raggiungere il prezzo minimo.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
34 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, con ordinanza 2 gennaio 1991, dichiara:
Il regolamento (CEE) della Commissione 5 dicembre 1985, n. 3540, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, deve essere interpretato nel senso che, qualora il prezzo minimo non sia stato interamente versato al produttore, il primo acquirente non ha diritto, di regola, ad ottenere l' aiuto previsto. Tuttavia tale aiuto può essere erogato a condizione che il primo acquirente versi previamente al produttore un supplemento nella misura necessaria per raggiungere il prezzo minimo.
Full & Egal Universal Law Academy