Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
(Trattato CEE, art. 169)
Massima
Uno Stato membro non può eccepire situazioni interne, come difficoltà di attuazione emerse nella fase dell' esecuzione di un atto comunitario, per giustificare l' inosservanza di obblighi e termini imposti dal diritto comunitario.
Parti
Nella causa C-45/91,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Marie Condou Durande, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dapprima dall' avv. Evi Skandalou, del foro di Atene, membro del servizio "Comunità europee" del ministero degli Affari esteri, e, successivamente, dal signor Vasileios Kontolaimos, consigliere giuridico aggiunto dello Stato, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Grecia, Val Sainte-Croix, 117,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda diretta a far dichiarare, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, che la Repubblica ellenica, non avendo adottato i provvedimenti necessari affinché i rifiuti solidi e i rifiuti tossici e nocivi vengano smaltiti senza mettere in pericolo la salute umana e senza arrecare danno all' ambiente, come prescritto dalla direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 47), in particolare negli artt. 4 e 6, e dalla direttiva del Consiglio 20 marzo 1978, 78/319/CEE, relativa ai rifiuti tossici e nocivi (GU L 84, pag. 43), in particolare negli artt. 5 e 12, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 29 gennaio 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 26 febbraio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 28 gennaio 1991, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno a taluni obblighi impostile dalla direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 47, in prosieguo: la "direttiva sui rifiuti"), in particolare dagli artt. 4 e 6 della stessa, e dalla direttiva del Consiglio 20 marzo 1978, 78/319/CEE, relativa ai rifiuti tossici e nocivi (GU L 84, pag. 43, in prosieguo: la "direttiva sui rifiuti tossici e nocivi"), in particolare dagli artt. 5 e 12 della stessa.
2 Con le citate direttive il Consiglio ha disposto l' armonizzazione delle normative nazionali per quanto riguarda lo smaltimento di taluni rifiuti. Come emerge dai loro 'considerando' , dette direttive sono intese, in particolare, a garantire la tutela della salute umana e dell' ambiente contro gli effetti dannosi derivanti dalla raccolta, dal trasporto, dal trattamento, dall' ammasso e dal deposito di tali rifuti.
3 Al fine di garantire la realizzazione di questi obiettivi, le direttive impongono agli Stati membri l' adozione di talune disposizioni.
4 Essi debbono innanzitutto adottare le misure necessarie per far sì che i rifiuti, e fra altri, i rifiuti tossici e nocivi, siano smaltiti senza pericolo per la salute dell' uomo e senza arrecare danno all' ambiente, e in particolare senza creare rischi per l' acqua, l' aria, il suolo e per la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori od odori, e senza danneggiare la natura e il paesaggio. Quest' obbligo è sancito nell' art. 4 della direttiva sui rifiuti e nell' art. 5 della direttiva sui rifiuti tossici e nocivi. Lo stesso art. 5 dispone inoltre che gli Stati membri debbono adottare le misure necessarie per vietare l' abbandono, lo scarico, il deposito e il trasporto incontrollati dei rifiuti tossici e nocivi.
5 Gli Stati membri debbono poi designare le autorità competenti incaricate, in particolare, di organizzare le operazioni di smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti tossici e nocivi. Quest' obbligo è prescritto dall' art. 5 della direttiva sui rifiuti e dall' art. 6 della direttiva sui rifiuti tossici e nocivi.
6 Dette autorità debbono fissare piani o programmi per lo smaltimento dei rifiuti riguardanti, in particolare, i tipi e i quantitativi di rifiuti da smaltire, i metodi di smaltimento e i luoghi di deposito adeguati. Questi obblighi sono imposti dall' art. 6 della direttiva sui rifiuti e dall' art. 12, n. 1, della direttiva sui rifiuti tossici e nocivi.
7 Infine, l' art. 7 della direttiva sui rifiuti prescrive agli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie affinché chiunque detenga rifiuti ne curi lo smaltimento.
8 Ai sensi dell' art. 13 della direttiva sui rifiuti e dell' art. 21 della direttiva sui rifiuti tossici e nocivi, a queste due direttive doveva essere data attuazione entro ventiquattro mesi dalla loro notifica. Conformemente all' art. 145 dell' Atto di adesione, dette direttive sono entrate in vigore in Grecia il 1 gennaio 1981.
9 Avendo avuto conoscenza di taluni problemi posti dallo smaltimento dei rifiuti nel nomós (dipartimento) di La Canea, in Creta (Grecia), la Commissione, con lettera 27 gennaio 1988, riferendosi, in particolare, alla direttiva sui rifiuti, invitava il governo ellenico a fornire chiarimenti in merito a detta situazione. La Commissione chiedeva principalmente informazioni circa l' esistenza di una discarica pubblica alla foce del torrente Kouroupitos.
10 Il governo ellenico rispondeva il 15 marzo 1988, annunciando che si accingeva a porre termine al funzionamento di detta discarica e a creare nuovi luoghi di deposito. Faceva presente tuttavia che fino al completamento delle necessarie infrastrutture nei nuovi luoghi, i rifiuti del nomós di La Canea avrebbero continuato ad essere depositati nella discarica del Kouroupitos fino all' agosto 1988.
11 La Commissione, ritenendo detta risposta insoddisfacente, inviava alla Repubblica ellenica una lettera di diffida il 26 aprile 1989. In tale lettera essa affermava che, in violazione degli artt. 4 della direttiva sui rifiuti e 5 della direttiva sui rifiuti tossici e nocivi, la Grecia non aveva adottato alcun provvedimento inteso a smaltire senza pericolo per la salute dell' uomo e senza arrecare danno all' ambiente i rifiuti considerati. Rileva, inoltre, che detto Stato membro non aveva ancora elaborato né il piano di smaltimento prescritto dall' art. 6 della direttiva sui rifiuti né il programma previsto dall' art. 12 della direttiva sui rifiuti tossici e nocivi. La Commissione aggiungeva che detto Stato membro non aveva adottato alcuna delle disposizioni sullo smaltimento imposte dall' art. 7 della direttiva sui rifiuti. Concludeva che la Grecia era venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 4, 5, 6, 7 e 13 della direttiva sui rifiuti e degli artt. 5, 6, 12 e 21 della direttiva sui rifiuti tossici e nocivi.
12 Le autorità elleniche rispondevano il 4 agosto 1989 facendo presente l' opposizione della popolazione di La Canea alla progettata creazione di nuovi luoghi per il sotterramento dei rifiuti. Le autorità di La Canea prevedevano pertanto la creazione, a medio termine, di luoghi per il sotterramento dei rifiuti in località minori e, a lungo termine, l' incenerimento e il riciclaggio delle immondizie.
13 La Commissione emetteva, il 5 marzo 1990 un parere motivato nel quale dichiarava, alla luce della risposta del 4 agosto 1989, che le autorità elleniche non avevano rispettato i loro obblighi contrattuali poiché si trovavano ancora nella fase di preparazione delle misure necessarie per conformarsi alle direttive sui rifiuti nella regione considerata. Le autorità elleniche non rispondevano al parere motivato.
14 La Commissione ha allora deciso di proporre il presente ricorso.
15 Per una più ampia illustrazione dei fatti di causa, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sull' irricevibilità dell' addebito di violazione della direttiva sui rifiuti tossici e nocivi
16 All' udienza, il governo ellenico ha sostenuto che la lettera della Commissione 27 gennaio 1988 non faceva alcun riferimento alla direttiva sui rifiuti tossici e nocivi e che il ricorso è pertanto irricevibile nella parte vertente sull' inadempimento di questa direttiva.
17 Si deve in primo luogo ricordare che l' art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte autorizza la deduzione di motivi nuovi in corso di causa solo se si basano su elementi di diritto o di fatto emersi durante il procedimento. Tale non è il caso della lettera 27 gennaio 1988.
18 Ad ogni modo, l' argomento del governo ellenico è infondato. Infatti, la lettera 27 gennaio 1988 invitava semplicemente il governo ellenico a comunicare alla Commissione il suo punto di vista sugli elementi esposti in una denuncia presentata da privati. Questa lettera non costituiva affatto una diffida ai sensi dell' art. 169, primo comma, del Trattato. La lettera di diffida, che è quella del 26 aprile 1989, fa menzione della violazione sia della direttiva sui rifiuti tossici e nocivi sia della direttiva sui rifiuti.
Nel merito
19 La Commissione sostiene che le autorità elleniche non hanno adottato alcun provvedimento per far sì che i rifiuti del nomós di La Canea siano smaltiti senza compromettere la salute dell' uomo e senza recare pregiudizio all' ambiente. Aggiunge che le autorità competenti non hanno adottato alcuna disposizione per l' attuazione di un programma vero e proprio, che consenta, in base a un calendario, una buona gestione dei rifiuti nella regione. Essa ribadisce le medesime critiche per quanto riguarda i rifiuti tossici e nocivi della regione, nemmeno per i quali le autorità elleniche avrebbero adottato misure adeguate o previsto programmi di smaltimento.
20 La Repubblica ellenica replica che tra il 1989 e il 1991 sono state intrapresi numerosi studi sulla gestione e sul riciclaggio dei rifiuti del nomós di La Canea. Tuttavia, l' attuazione del programma progettato sarebbe stata sospesa per l' opposizione della popolazione locale.
21 Questo argomento non può essere accolto. Si deve, innanzitutto rilevare che, a norma dell' art. 145 dell' Atto di adesione, alle citate direttive avrebbe dovuto essere data attuazione in Grecia entro il 1 gennaio 1981. Inoltre, dalla costante giurisprudenza della Corte emerge che uno Stato membro non può eccepire situazioni interne, come difficoltà di attuazione emerse nella fase dell' esecuzione di un atto comunitario, per giustificare l' inosservanza di obblighi e termini imposti dal diritto comunitario.
22 Si deve pertanto dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato i provvedimenti necessari affinché nel nomós di La Canea i rifuti ed i rifiuti tossici e nocivi vengano smaltiti senza mettere in pericolo la salute umana e senza arrecare danno all' ambiente e non avendo predisposto per detta regione piani o programmi per lo smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti tossici e nocivi, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 4 e 6 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, e degli artt. 5 e 12 della direttiva del Consiglio 20 marzo 1978, 78/319/CEE, relativa ai rifiuti tossici e nocivi.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Poiché la Repubblica ellenica è rimasta soccombente, dev' essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato i provvedimenti necessari affinché nel nomós di La Canea rifiuti e i rifiuti tossici e nocivi vengano smaltiti senza mettere in pericolo la salute umana e senza arrecare danno all' ambiente e non avendo disposto per detta regione piani o programmi per lo smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti tossici e nocivi, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 4 e 6 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, e degli artt. 5 e 12 della direttiva del Consiglio 20 marzo 1978, 78/319/CEE, relativa ai rifiuti tossici e nocivi.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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