Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Disposizioni fiscali ° Armonizzazione delle legislazioni nazionali ° Imposte indirette sulla raccolta di capitali ° Trasferimento di utili fra due società ° Assoggettamento all' imposta sui conferimenti ° Limite
[Direttiva del Consiglio 69/335/CEE, art. 4, n. 2, lett. b)]
Massima
Ai sensi dell' art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva 69/335, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, un trasferimento di utili fra due società controllate da un socio comune può essere assoggettato all' imposta sui conferimenti qualora dalle circostanze della fattispecie risulti chiaramente che si tratta di un versamento effettuato dal socio comune ad una delle società per il tramite della seconda. Tuttavia, una siffatta operazione non può essere assoggettata all' imposta sui conferimenti quando la società che riceve gli utili detenga quote della società che le versa gli utili stessi. Tale operazione deve infatti essere equiparata ad una distribuzione di dividendi che, per natura, non può essere assoggettata all' imposta sui conferimenti.
Parti
Nel procedimento C-49/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Weber Haus GmbH & Co. KG
e
Finanzamt Freiburg-Land,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, R. Joliet e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Weber Haus GmbH & Co. KG dal signor Armin Grothe, Wirtschaftspruefer, Steuerberater, Francoforte sul Meno,
° per la Commissione delle Comunità europee dal signor Henri Étienne, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Weber Haus GmbH & Co. KG, rappresentata dalla signora Christiane Schubert, Steuerberater, e della Commissione all' udienza del 2 aprile 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 maggio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 31 ottobre 1990, pervenuta in cancelleria il 14 febbraio 1991, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25, in prosieguo: la "direttiva 69/335").
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la società Weber Haus GmbH & Co. KG e il Finanzamt Freiburg-Land (in prosieguo: il "Finanzamt") a proposito dell' imposta sui conferimenti riscossa sugli utili trasferiti alla detta società da una società del medesimo gruppo, la SRL.
3 L' attività del gruppo di cui fanno parte la Weber Haus e la SRL consiste nella costruzione e nell' istallazione di edifici prefabbricati. Oltre il 99% delle quote delle due società appartiene ai coniugi W. Tuttavia, le quote dei coniugi W. nella SRL sono detenute dalla Weber Haus, che esercita i diritti ad esse relativi e riscuote, in forza di tali diritti, gli utili che vengono distribuiti. Le due società hanno inoltre stipulato un contratto in base al quale tutti gli utili conseguiti dalla SRL devono essere trasferiti alla Weber Haus, la quale, come contropartita, si impegna ad accollarsi le perdite della SRL.
4 Nel 1977, la SRL conseguiva un utile di 5 666 634 DM che trasferiva alla Weber Haus in base al summenzionato contratto. Il Finanzamt assoggettava tale operazione all' imposta sulla raccolta di capitali ritenendo che, nonostante l' apparenza di operazione tra queste due società, si trattasse in realtà di un versamento fatto dai coniugi W. alla Weber Haus tramite la SRL. Per giustificare la sua decisione, il Finanzamt si basava sull' art. 4 della legge tedesca relativa all' imposta sui movimenti di capitali (Kapitalverkehrstenergesetz), che dispone:
"Il fatto che delle prestazioni (...) non siano effettuate da un socio, ma da società o da associazioni delle quali tale socio è membro o delle quali detiene delle quote sociali, non ha l' effetto di far venir meno l' obbligo fiscale."
5 Chiamato a pronunciarsi, il Bundesfinanzhof si è chiesto se la citata disposizione sia compatibile con l' art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva 69/335. Questo articolo stabilisce che l' aumento del patrimonio sociale di una società di capitali "mediante prestazioni effettuate da un socio" può essere assoggettato all' imposta sui conferimenti, ma non prevede l' ipotesi di prestazioni effettuate dal socio per il tramite di un' altra società, anch' essa da lui controllata.
6 Di conseguenza, il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l' art. 4, n. 2, lett. b),, della direttiva 69/335/CEE consenta agli Stati membri di assoggettare all' imposta sui conferimenti anche prestazioni effettuate non da un socio, ma da una società o un' associazione di cui il socio è membro, in base ad un contratto di trasferimento degli utili stipulato con la società.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se la prestazione imponibile ai sensi dell' art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva 69/335/CEE sia effettuata già con la stipulazione, efficace secondo il diritto civile, del contratto di trasferimento degli utili oppure solo con il concreto trasferimento degli utili".
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione
8 Con la prima questione il giudice nazionale chiede se, ai sensi dell' art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva 69/335, un trasferimento di utili tra due società controllate dal medesimo socio possa essere assoggettato all' imposta sui conferimenti.
9 Per risolvere tale questione si deve anzitutto ricordare che, a tenore della citata disposizione della direttiva, le prestazioni effettuate da un socio che aumentino il patrimonio sociale di una società di capitali possono essere assoggettate all' imposta sui conferimenti anche qualora non comportino un incremento del capitale sociale, a condizione che trovino la loro contropartita in una modifica dei diritti sociali o possano aumentare il valore delle quote sociali.
10 Un trasferimento di utili a favore di una società di capitali, se aumenta il patrimonio di questa società e può aumentare il valore delle quote sociali, costituisce una prestazione assoggettabile all' imposta sui conferimenti quando è effettuata da un socio.
11 Il trasferimento di utili effettuato tra due società controllate da un socio comune dev' essere considerato prestazione effettuata da un socio, ai sensi della citata disposizione comunitaria, qualora dalle circostanze della fattispecie risulti chiaramente che detto trasferimento costituisce in realtà un versamento effettuato dal socio comune a una delle società per il tramite della seconda.
12 Tuttavia un trasferimento di utili non può essere trattato come un conferimento quando la società che riceve le somme trasferite detenga delle quote della società che le versa tali somme e, a questo titolo, abbia il diritto di riscuotere gli utili relativi a dette quote; una siffatta operazione deve infatti essere equiparata a una distribuzione di dividendi che, per natura, non può essere assoggettata all' imposta sui conferimenti.
13 Ne consegue che la prima questione dev' essere risolta nel senso che, ai sensi dell' art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva 69/335, un trasferimento di utili fra due società controllate da un socio comune può essere assoggettato all' imposta sui conferimenti qualora dalle circostanze della fattispecie risulti chiaramente che si tratta di un versamento effettuato dal socio comune ad una delle società per il tramite della seconda. Tuttavia, una siffatta operazione non può essere assoggettata all' imposta sui conferimenti quando la società che riceve gli utili detenga quote della società che le versa tali utili.
Sulla seconda questione
14 Tenuto conto della soluzione data alla prima questione, non è necessario risolvere la seconda questione pregiudiziale.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
15 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 31 ottobre 1990, dichiara:
Ai sensi dell' art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, un trasferimento di utili fra due società controllate da un socio comune può essere assoggettato all' imposta sui conferimenti qualora dalle circostanze della fattispecie risulti chiaramente che si tratta di un versamento effettuato dal socio comune ad una delle società per il tramite della seconda. Tuttavia, una siffatta operazione non può essere assoggettata all' imposta sui conferimenti quando la società che riceve gli utili detenga quote della società che le versa tali utili.
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