Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Pesca ° Conservazione delle risorse del mare ° Regime di contingenti di pesca ° Determinazione, da parte degli Stati membri, delle modalità di utilizzazione dei contingenti ° Limiti ° Conformità al diritto comunitario ° Obblighi degli Stati membri in materia di controllo ° Chiusura provvisoria della pesca in tempo utile per evitare i superamenti di contingenti
[Regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 2057/82, art. 10, n. 2, e 170/83, art. 5, n. 2]
Massima
L' art. 5, n. 2, del regolamento n. 170/83, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca, anche se permette agli Stati membri di determinare le modalità di utilizzazione di contingenti loro assegnati, esige nello stesso tempo che le norme nazionali siano stabilite in conformità alle disposizioni comunitarie vigenti in materia. Gli Stati membri non possono quindi determinare le dette modalità senza tener conto degli obblighi loro imposti, specie per quanto riguarda la chiusura provvisoria della pesca prescritta dall' art. 10, n. 2, del regolamento sul controllo e diretta ad evitare i superamenti di contingenti.
Gli Stati membri, ai quali la normativa comunitaria procura i mezzi idonei per essere informati rapidamente sulla situazione effettiva delle catture, sono tenuti ad organizzare una raccolta rapida delle informazioni che li metta in grado di disporre la chiusura provvisoria della pesca in tempo utile per evitare i superamenti di contingenti. Uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi ad esso incombenti in materia.
Parti
Nella causa C-52/91,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor R.C. Fischer, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor N. Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dai signori J.W. de Zwaan e T. Heukels, consiglieri giuridici aggiunti presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' Ambasciata dei Paesi Bassi, 5, rue C.M. Spoo,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda intesa a far dichiarare che, a causa del superamento di contingenti di cattura attribuiti ai Paesi Bassi per il 1986, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del combinato disposto dell' art. 10, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1982, n. 2057, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (GU L 220, pag. 1), e del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1986, n. 2374, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 3721/85 che fissa, per alcune popolazioni e gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1986 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile (GU L 206, pag. 4),
LA CORTE,
composta dai signori C.N. Kakouris, facente funzione di presidente, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Zuleeg, presidenti di sezione, R. Joliet, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco, P.J.G. Kapteyn e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 2 febbraio 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 marzo 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 5 febbraio 1991, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso mirante a far dichiarare che, a causa del superamento di contingenti di cattura attribuiti ai Paesi Bassi per il 1986, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del combinato disposto dell' art. 10, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1982, n. 2057, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (GU L 220, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento sul controllo"), e del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1986, n. 2374, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 3721/85 che fissa, per alcune popolazioni e gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1986 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile (GU L 206, pag. 4; in prosieguo: il "regolamento recante quarta modifica del regolamento che fissa i contingenti per il 1986").
2 Con il regolamento (CEE) 25 gennaio 1983, n. 170 (in prosieguo: il "regolamento che istituisce il regime di conservazione"), il Consiglio ha istituito un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU L 24, pag. 1). Gli artt. 2, 3 e 4 di tale regolamento gli consentono di limitare le catture. Il volume delle catture disponibili è ripartito annualmente tra gli Stati membri in forma di contingenti. A norma dell' art. 5, n. 2, del predetto regolamento, gli Stati membri determinano, conformemente alle disposizioni comunitarie applicabili, le modalità di utilizzazione dei contingenti loro assegnati.
3 Per il 1986, i contingenti sono stati fissati dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3721 (GU L 361, pag. 5, in prosieguo: il "regolamento che fissa i contingenti per il 1986"), successivamente modificato quattro volte, da ultimo dal summenzionato regolamento (CEE) n. 2374/86.
4 Il regolamento sul controllo prescrive talune misure di sorveglianza delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri. Secondo l' art. 1, n. 1, del regolamento, ogni Stato membro procede all' ispezione, nelle sue acque territoriali, dei pescherecci di tutti gli Stati membri per garantire l' osservanza di ogni normativa in materia di controllo e di conservazione. Il n. 2 dello stesso articolo aggiunge che, se viene accertata un' infrazione, le autorità competenti intentano azioni penali o amministrative contro il capitano del peschereccio. Inoltre, in forza dell' art. 9, ogni Stato membro notifica mensilmente alla Commissione i quantitativi di ciascuna riserva o ciascun gruppo di riserve ittiche soggette a contingentamento, sbarcati durante il mese precedente, indicando il luogo delle catture e la nazionalità dei pescherecci interessati.
5 L' art. 10, n. 1, dello stesso regolamento precisa che tutte le catture soggette a contingentamento effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrati in uno Stato membro sono conteggiate sul contingente assegnato a detto Stato, indipendentemente dal punto di sbarco. Inoltre, il n. 2, del medesimo articolo sancisce l' obbligo di ogni Stato membro di fissare la data in cui ritiene che le catture soggette a contingentamento, effettuate da pescherecci che battono la sua bandiera o sono registrati nel suo territorio, abbiano esaurito il contingente considerato. A decorrere da tale data, lo Stato membro deve vietare provvisoriamente a tali pescherecci la pesca di pesce della riserva o del gruppo di riserve considerati nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco, sempreché le catture siano state effettuate dopo tale data. Questa misura viene notificata senza indugio alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.
6 Le censure formulate dalla Commissione contro il Regno dei Paesi Bassi in merito al rispetto di tali prescrizioni sono state modificate durante il procedimento. E' quindi necessario rievocare le varie modifiche per delimitare l' oggetto del ricorso per inadempimento con il quale la Corte è in definitiva adita.
7 Il 2 ottobre 1986 la Commissione ha inviato al governo olandese una lettera di diffida in merito al superamento di tre contingenti che erano stati assegnati al Regno dei Paesi Bassi per il 1986 e a sei casi di pesca di alcune specie ittiche in varie zone per le quali nessun contingente era stato assegnato al Regno dei Paesi Bassi. Essa si riservava il diritto di modificare le cifre relative a tali rilievi se avesse ricevuto nuovi dati. In ogni caso, essa riteneva che i superamenti constatati fossero dovuti ad inosservanza dell' art. 5, n. 2, del regolamento che istituisce il regime di conservazione, di diverse disposizioni del regolamento che fissa le quote per il 1986 e degli artt. 1 e 10 del regolamento sul controllo. La Commissione chiedeva di essere tenuta al corrente delle azioni penali o amministrative intentate contro i capitani dei pescherecci responsabili di tali catture.
8 Il governo olandese ha risposto con lettera 17 febbraio 1987. Ha ammesso di aver superato i contingenti in questione, ma ha negato che ciò fosse imputabile ad inosservanza, da parte del Regno dei Paesi Bassi, delle norme comunitarie relative alla limitazione della pesca. A suo avviso, tali superamenti erano dovuti a fattori estranei alla sua volontà, come catture illegali, o dichiarazioni inesatte dei pescatori o il fatto che alcune informazioni relative agli sbarchi erano state trasmesse alle autorità nazionali solo dopo la chiusura ufficiale della pesca. Il governo olandese ha poi descritto i dettagli delle procedure di sorveglianza delle attività pescherecce da esso attuate.
9 Il 13 maggio 1987 la Commissione ha inviato al governo olandese una lettera in cui, dopo aver richiamato i regolamenti menzionati nella precedente lettera di diffida, ha segnalato stavolta quattordici casi in cui sarebbero stati superati i contingenti assegnati al Regno dei Paesi Bassi ° vale a dire undici casi oltre quelli menzionati nella lettera di diffida ° e dodici casi di pesca di pesci per i quali nessun contingente era stato assegnato al Regno dei Paesi Bassi, cioè sei casi in più rispetto a quelli precedentemente rilevati. Rispondendo con lettera 7 luglio 1987, il governo olandese ha descritto ancora una volta le misure adottate per garantire l' osservanza delle norme comunitarie.
10 Il 21 novembre 1988 la Commissione ha rivolto alle autorità olandesi un parere motivato relativo a dodici casi di superamento di contingenti, cioè quelli menzionati nella lettera 13 maggio 1987, meno i casi di superamento, considerato troppo modesto, dei contingenti del merluzzo bianco e dell' eglefino in talune zone. La Commissione ha stimato che il superamento dei contingenti fosse dovuto a due fattori. In primo luogo, il governo olandese non avrebbe rispettato gli obblighi di ispezione e di repressione delle infrazioni, sanciti dall' art. 1 del regolamento sul controllo e, in secondo luogo, non avrebbe vietato tempestivamente le catture. Il parere motivato concludeva affermando che il Regno dei Paesi Bassi era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art. 5, n. 2, del regolamento che istituisce il regime di conservazione, e degli artt. 1, e da 6 a 10 del regolamento sul controllo, combinati con il regolamento che fissa i contingenti per il 1986.
11 Il governo olandese ha risposto a tali censure con lettere 9 gennaio 1989 e 13 giugno 1990.
12 Ritenendo che tali risposte fossero insufficienti, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
13 Nell' atto introduttivo la Commissione dichiara di rinunciare alle censure mosse contro la pesca di pesci per i quali nessun contingente era stato assegnato ai Paesi Bassi e concentra le sue critiche sui dodici casi in cui sono stati superati i contingenti assegnati. Essa ritiene che il superamento di tali contingenti sia dovuto all' inosservanza degli obblighi sanciti dall' art. 10, n. 2, del regolamento sul controllo e dal regolamento che fissa i contingenti per il 1986. La Commissione rinuncia, d' altra parte, alle censure relative ad eventuali carenze per quanto riguarda la repressione e le sanzioni delle infrazioni.
14 Nella replica, avendo preso atto della difesa del governo olandese, la Commissione ammette di aver commesso un errore nell' atto introduttivo di ricorso, poiché, su dieci contingenti a proposito dei quali essa aveva rimproverato al governo olandese di non aver disposto la chiusura delle catture, in nove casi un divieto era stato in realtà sancito. Essa fa nondimeno osservare che in sette di tali casi le autorità olandesi hanno omesso di notificarle il relativo divieto, contravvenendo in tal modo all' art. 10, n. 2, del regolamento sul controllo. Quanto al contingente per il quale nessun divieto di pesca era stato decretato, vale a dire quello dell' aringa delle zone IVc (parte meridionale del Mare del Nord) e VIId (Manica orientale), la Commissione rinuncia alle sue censure. Comunque, essa conclude osservando che, per quanto riguarda gli undici casi ancora in discussione, i divieti provvisori di pesca si sono rivelati comunque infruttuosi, poiché non hanno impedito che i relativi contingenti fossero superati.
15 All' udienza la Commissione ha rinunciato alla censura della mancata notifica dei divieti provvisori di pesca, precisando che solo la censura relativa al carattere tardivo della chiusura della pesca, e quindi all' inosservanza dell' art. 10, n. 2, del regolamento sul controllo, era mantenuta negli undici casi ancora controversi. Di questi undici casi, due figuravano nella lettera di diffida e nove nella successiva lettera rettificativa 13 maggio 1987.
16 Se ne deve pertanto desumere che il ricorso della Commissione mira unicamente a far dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi incombentigli in forza dell' art. 10, n. 2, del regolamento sul controllo per aver superato in undici casi i contingenti assegnatigli per il 1986.
17 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla ricevibilità del ricorso
18 All' udienza il governo olandese ha eccepito l' irricevibilità del ricorso, facendo notare che le conclusioni riguardano l' asserita violazione del regolamento recante quarta modifica del regolamento che fissa i contingenti per il 1986, mentre tale regolamento modificativo concerne il contingente dell' aringa della zona IIIa (lo Skagerrak e il Kattegat), contingente che non è stato assegnato al Regno dei Paesi Bassi e che i cittadini olandesi non hanno pertanto utilizzato.
19 Tale eccezione è senza oggetto, avendo la Commissione, in sede di discussione orale, limitato le sue censure al mancato rispetto di una disposizione del regolamento sul controllo.
Sulla censura di chiusura tardiva della pesca
20 Occorre anzitutto esaminare l' argomento del governo olandese secondo cui, in assenza di disposizioni comunitarie, le modalità di utilizzazione dei contingenti, e, per conseguenza, l' organizzazione dei controlli da svolgere in merito a tale utilizzazione nonché il sistema di registrazione delle catture rientrano nell' esclusiva responsabilità degli Stati membri. Al riguardo, il governo olandese si richiama all' art. 5, n. 2, del regolamento che istituisce il regime di conservazione.
21 Tale argomento non può essere accolto. Infatti, l' art. 5, n. 2, di detto regolamento, anche se permette agli Stati membri di determinare le modalità di utilizzazione dei contingenti, esige nello stesso tempo che le norme nazionali siano stabilite in conformità alle disposizioni comunitarie vigenti in materia. Gli Stati membri non possono quindi determinare le dette modalità senza tener conto degli obblighi loro imposti, specie per quanto riguarda la chiusura provvisoria della pesca prescritta dall' art. 10, n. 2, del regolamento sul controllo.
22 Il governo olandese sostiene in secondo luogo che, per valutare il comportamento delle autorità nazionali a proposito della chiusura provvisoria della pesca, occorre tener conto solo dei dati di cui esse disponevano al momento in cui hanno adottato le loro decisioni, e non delle informazioni che sono state loro comunicate più tardi, dalle quali si desume che in quel momento i contingenti erano già superati. Esso sottolinea al riguardo che, all' atto dell' adozione del provvedimento di chiusura provvisoria delle catture, le autorità olandesi non disponevano delle cifre relative al superamento dei contingenti, segnalate dalla Commissione nelle lettere 2 ottobre 1986 e 13 maggio 1987, e ne deduce che tali cifre non possono essere invocate a suo pregiudizio.
23 Per valutare la fondatezza di questo argomento, occorre suddividere gli undici contingenti di cui trattasi in tre gruppi, in funzione dei dati di cui il governo olandese afferma aver avuto conoscenza nel momento in cui ha deciso la chiusura della pesca e della reale situazione delle catture in quel momento, stando alle cifre indicate dalla Commissione.
Quanto al primo gruppo di contingenti
24 Il primo gruppo comprende i contingenti a proposito dei quali, senza che sia necessario prendere in esame le cifre indicate dalla Commissione, emerge dai dati forniti dallo stesso governo olandese che, nel momento in cui hanno deciso la chiusura provvisoria della pesca, le autorità olandesi sapevano che tali contingenti erano già esauriti.
25 Ciò vale anzitutto per la sogliola comune della zona VIII (CE) (comunemente denominata Golfo di Guascogna), per la quale un contingente di 105 t era stato assegnato nel 1986 ai Paesi Bassi e di cui è stata provvisoriamente chiusa la pesca con decisione 2 aprile 1986, nonostante il fatto che il 18 marzo le autorità olandesi avessero già registrato catture per 161 t. Lo stesso vale per il merlano della zona VII, ad eccezione della zona VIIA (Irlanda occidentale e Porcupine Bank, Irlanda meridionale, canale di Bristol e Manica), per il quale un contingente di 100 t era stato assegnato ai Paesi Bassi e di cui è stata provvisoriamente chiusa la pesca con decisione 29 aprile 1986, nonostante che le autorità olandesi avessero già registrato, il 15 aprile, 117 t di catture. Lo stesso vale anche per l' eglefino della zona IIIa, b, c, d (CE) (Skagerrak, Kattegat, Sund, Belts e Mar Baltico), il cui contingente era stato fissato a 10 t e di cui era stata provvisoriamente chiusa la pesca con decisione 3 luglio 1986, malgrado il fatto che le autorità olandesi sapessero già, il 15 giugno, che esso era esaurito. Ciò vale infine per il merlano delle zone IIa (CE) (Mare di Norvegia) e IV (Mare del Nord), per il quale un contingente di 12 422 t era stato assegnato ai Paesi Bassi e la cui pesca è stata provvisoriamente chiusa con decisione 10 dicembre 1986, nonostante il fatto che, a quella stessa data, le autorità olandesi sapessero che il contingente era esaurito.
26 Si evince dalle sentenze 20 marzo 1990, causa C-62/89, Commissione/Francia (Racc. pag. I-925, punti 17 e 18 della motivazione), e 31 gennaio 1991, causa C-244/89, Commissione/Francia (Racc. pag. I-163, punto 17 della motivazione) che, a norma dell' art. 10, n. 2, del regolamento sul controllo, gli Stati membri sono tenuti ad adottare in tempo utile tutti i provvedimenti necessari per evitare il superamento dei contingenti di cui trattasi, al fine di assicurare il rispetto dei contingenti assegnati agli Stati membri allo scopo della conservazione della pesca. Ne consegue che gli Stati membri sono tenuti ad adottare provvedimenti vincolanti per vietare provvisoriamente ogni attività di pesca prima ancora che i contingenti siano esauriti.
27 Va pertanto rilevato che, avendo deciso la chiusura della pesca per i quattro contingenti suddetti ad una data in cui era a conoscenza del fatto che essi erano già superati, il governo olandese ha adottato con un ritardo manifestamente eccessivo i provvedimenti di cui all' art. 10, n. 2, del regolamento sul controllo.
Quanto al secondo gruppo di contingenti
28 Il secondo gruppo comprende sei contingenti che, secondo i dati delle catture in base ai quali il governo olandese ha deciso la chiusura provvisoria della pesca, non sarebbero stati superati. Da parte sua, la Commissione ha prodotto le cifre delle catture effettivamente compiute alla data dei provvedimenti di chiusura provvisoria della pesca. Il Regno dei Paesi Bassi ha replicato che queste ultime cifre sono state conosciute solo dopo l' adozione di tali provvedimenti.
29 Così, per quanto riguarda lo sgombro delle zone II (esclusa la zona CE, e cioè il Mare di Norvegia, lo Spitzberg e l' Isola degli Orsi), Vb (CE, i Fondali delle Faeroeer), VI (Rockall, Scozia occidentale), VII, VIII (CE) e XII (Nord delle Azzorre), il cui contingente era stato fissato a 31 170 t, il governo olandese ha chiuso provvisoriamente la pesca con decisione 2 giugno 1986, in base ad informazioni secondo cui sarebbero state catturate 22 271 t, mentre, stando ai dati comunicati dalla Commissione, 51 312 t di questa specie erano state già catturate a maggio. Per la passera di mare della zona IIIa (Skagerrak e Kattegat), il cui contingente era stato fissato a 2 170 t, la chiusura provvisoria è stata decretata il 13 agosto 1986 in base ad informazioni che attestavano, a quella data, 2 160 t di catture, mentre, secondo le cifre della Commissione, il volume delle catture era, a giugno, già pari a 2 752 t. Per quanto riguarda lo sgombro delle zone IIa (CE), IIIa, IIIb, c, d (CE) (Sund, Belts e Mar Baltico), e IV, il cui contingente era stato fissato a 1 200 t, il Regno dei Paesi Bassi ha deciso la chiusura della pesca il 10 ottobre 1986, avendo registrato, a quella data, 919 t di catture, mentre in realtà le catture effettuate raggiungevano allora 1 746 t. A proposito dell' aringa delle zone VIa (Rockall) e VIIb, c (Irlanda occidentale e Porcupine Bank), il cui contingente era stato fissato a 1 550 t, il governo olandese ha chiuso la pesca con decisione 31 ottobre 1986, sostenendo di aver avuto conoscenza solo di 1 391 t di catture, mentre, secondo le cifre fornite dalla Commissione, le catture effettuate erano allora pari a 2 109 t. Per l' aringa delle zone Vb (CE), VIa (Irlanda occidentale) e VIb (Rockall), il cui contingente era stato fissato a 5 160 t, il governo olandese afferma di essere stato a conoscenza, il 21 novembre 1986, data alla quale ha deciso la chiusura provvisoria della pesca, di 4 763 t di catture, mentre, secondo i dati della Commissione, il volume delle catture era allora pari a 8 314 t. Per quanto riguarda il merluzzo delle zone IIa (CE) e IV, il cui contingente era stato fissato a 18 670, il governo olandese ha deciso la chiusura della pesca il 21 novembre 1986, basandosi su un volume di catture pari a 16 264 t, mentre a tale data, il volume delle catture era di 22 276 t.
30 Per spiegare le divergenze tra i dati in suo possesso e quelli forniti dalla Commissione, il governo olandese espone tre motivi.
31 In primo luogo, esso precisa che, allorché decide la chiusura della pesca, tiene conto di tre elementi: i dati disponibili delle catture già effettuate e registrate, le stime di quelle già effettuate ma non registrate e le previsioni delle catture che potrebbero essere ancora effettuate prima dell' entrata in vigore della decisione di chiusura. In tal modo le sue decisioni di chiusura provvisoria riposerebbero in larga misura su stime, il che spiegherebbe come le cifre definitive delle catture superino talvolta quelle conosciute all' atto dell' adozione del provvedimento di chiusura.
32 In secondo luogo, il governo olandese fa notare come tra il momento dello sbarco delle catture e quello della loro registrazione intercorra un intervallo di tempo. Secondo il sistema di controllo da esso istituito, gli sbarchi sono notificati al ministero dell' Agricoltura e della Pesca in linea di massima una volta al mese, di solito intorno al 15. In tal modo, le autorità nazionali sarebbero al corrente della situazione delle catture effettuate sino alla fine del mese precedente. Un ritardo nella trasmissione mensile dei dati non sarebbe eccezionale. Il governo olandese osserva peraltro che l' art. 9 del regolamento sul controllo prevede un sistema identico per la notifica degli sbarchi alla Commissione.
33 In terzo luogo, il governo olandese rileva che talvolta sbarchi di una certa importanza hanno luogo in altri Stati membri e che, nel 1986, il sistema d' informazione della Commissione ha accusato ritardi: in linea di massima, sarebbe stato necessario attendere un mese prima che le informazioni relative agli sbarchi dei pescherecci olandesi in altri Stati membri giungessero alle autorità nazionali, il che avrebbe reso impossibile conteggiarli all' atto delle decisioni di chiusura provvisoria della pesca.
34 Va notato al riguardo che le discrepanze fra i dati che il governo olandese afferma di aver avuto a sua disposizione al momento in cui ha emanato le decisioni di chiusura provvisoria della pesca e i dati definitivi delle catture effettuate fino a quella data comunicati dalla Commissione, e non contestati dai Paesi Bassi, sono considerevoli.
35 Tali notevoli divergenze possono spiegarsi solo con il fatto che o le registrazioni delle catture erano tardive o il governo olandese, durante la procedura d' adozione del divieto provvisorio di pesca, ha fatto una stima erronea dei quantitativi delle catture non ancora registrate o che erano in procinto di esserlo.
36 Orbene, si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può invocare norme, prassi o situazioni del suo ordinamento interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini imposti dal diritto comunitario.
37 Ad ogni modo, va sottolineato che la normativa comunitaria offriva alle autorità olandesi i mezzi idonei per essere informate senza indugio sulla situazione effettiva delle catture.
38 Risulta, infatti, dal punto 4.2.1. dell' allegato IV del regolamento (CEE) della Commissione 22 settembre 1983, n. 2807, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (GU L 276, pag. 1), che, in caso di sbarco in un porto del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata, l' originale o gli originali del giornale di bordo, che contiene i dati relativi ai quantitativi di pesce catturati e conservati a bordo, e della dichiarazione di sbarco devono essere presentati o inviati dal comandante della nave alle competenti autorità di tale paese entro 48 ore al massimo dal termine delle operazioni di sbarco. Tale sistema, consente quindi che le catture siano in pratica registrate già al momento del loro sbarco. Inoltre, a norma dell' allegato VIII del regolamento, se uno sbarco o un trasbordo vengono effettuati più di 15 giorni dopo la cattura, i quantitativi di ciascuna specie catturati e conservati a bordo, o trasbordati o sbarcati fuori della zona di pesca della Comunità, nonché la zona dalla quale provengono le catture, devono essere comunicati tramite le stazioni radio abitualmente utilizzate. Il comandante della nave deve poi provvedere affinché le informazioni comunicate alle stazioni radio possano essere inviate per iscritto alle autorità competenti. Tale sistema permette dunque alle autorità nazionali di essere informate sulle catture effettuate in zone lontane prima ancora che esse siano sbarcate.
39 Si devono quindi respingere le obiezioni del governo olandese e si deve rilevare che, per i sei contingenti sopra esaminati, detto governo era in grado, purché organizzasse la raccolta rapida delle informazioni riguardanti le catture, di adottare con maggiore tempestività i provvedimenti imposti dall' art. 10, n. 2, del regolamento sul controllo.
Quanto al terzo gruppo
40 Il terzo gruppo riguarda un solo contingente, relativo alla sogliola comune delle zone IIIa e IIIb, c, d (CE), fissato a 50 t.
41 In merito a tale contingente, la Commissione non ha prodotto le cifre delle catture effettuate fino al 17 aprile 1986, data alla quale è stata adottata la decisione delle autorità olandesi di chiudere la pesca, ma ha indicato i quantitativi complessivi delle catture effettuate nel corso dell' anno, pari a 111 t.
42 Orbene, come è stato considerato, nella sentenza 5 ottobre 1989, causa 290/87, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. 3083, punto 13 della motivazione), la Corte si trova nell' impossibilità di stabilire se i superamenti constatati del contingente siano stati provocati da una chiusura tardiva della pesca o se, al contrario, siano dovuti a catture illecite effettuate successivamente alla decisione delle autorità nazionali.
43 Va quindi rilevato che, per quanto riguarda tale contingente, la Commissione non ha dimostrato l' esistenza del preteso inadempimento.
44 Consegue da quanto precede che il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art. 10, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1982, n. 2057, che istituisce talune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri, per non avere, nel 1986, deciso in tempo utile la chiusura della pesca della sogliola comune nella zona VIII (CE), del merlano nella zona VII, ad esclusione della zona VIIa, dell' eglefino nella zona IIIa, b, c, d (CE), del merlano nelle zone IIa (CE) e IV, dello sgombro nelle zone II, Vb (CE), VI, VII, VIII (CE) e XII, della passera di mare nella zona IIIa, dello sgombro nelle zone IIa (CE), IIIa, IIIb, c, d (CE) e IV, dell' aringa nelle zone VIa e VIIb, c, dell' aringa nelle zone Vb (CE), VIa e VIb e del merluzzo bianco nelle zone IIa (CE) e IV.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
45 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, la Corte può ripartire le spese per motivi eccezionali.
46 Nella fattispecie occorre avvalersi di tale facoltà. Infatti è manifesto che la Commissione ha proposto il presente ricorso senza adeguata istruttoria, il che l' ha indotta a modificare ripetutamente le sue censure, rendendo più difficile la difesa del governo olandese. Le spese vanno perciò ripartite fra le parti.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art. 10, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1982, n. 2057, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri, per non avere, nel 1986, deciso in tempo utile la chiusura provvisoria della pesca della sogliola comune nella zona VIII (CE), del merlano nella zona VII, ad esclusione della zona VIIa, dell' eglefino nella zona IIIa, b, c, d (CE), del merlano nelle zone IIa (CE) e IV, dello sgombro nelle zone II, Vb (CE), VI, VII, VIII (CE) e XII, della passera di mare nella zona IIIa, dello sgombro nelle zone IIa (CE), IIIa, IIIb, c, d (CE) e IV, dell' aringa nelle zone VIa e VIIb, c, dell' aringa nelle zone Vb (CE), VIa e VIb e del merluzzo bianco nelle zone IIa (CE) e IV.
2) Per il resto, il ricorso è respinto.
3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
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