Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Obbligo ° Portata ° Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG
(Trattato CEE, art. 190)
2. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Restituzioni all' esportazione ° Presupposti per la concessione ° Presentazione della dichiarazione di esportazione delle merci prima della loro uscita dal territorio doganale
[Direttiva del Consiglio 81/177/CEE, artt. 2, 3 e 5; regolamento (CEE) della Commissione n. 3665/87, art. 3]
3. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Restituzioni all' esportazione ° Applicazione dell' aliquota in vigore nel giorno dell' accettazione della dichiarazione di esportazione ° Scelta della data di accettazione da parte dell' esportatore ° Esclusione
(Direttiva del Consiglio 81/177/CEE, artt. 2, 3, 5, nn. 1 e 3, e 6, n. 1)
4. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Cereali ° Zucchero ° Restituzioni alla produzione ° Istituzione di un procedimento di controllo da parte degli Stati membri ° Obbligo di prevedere la possibilità di controlli materiali delle merci
[Regolamenti (CEE) della Commissione nn. 1729/78, art. 6, n. 1, e 2169/86, art. 8, n. 2]
5. Atti delle istituzioni ° Regolamenti ° Regolamento che prescrive misure specifiche di controllo ° Insussistenza di un potere discrezionale degli Stati membri ° Mancata esecuzione ° Giustificazione ° Maggiore efficacia di un altro sistema di controllo ° Inammissibilità
Massima
1. La portata dell' obbligo di motivazione sancito dall' art. 190 del Trattato dipende dalla natura dell' atto di cui trattasi e dal contesto nel quale esso è stato adottato.
Una decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG che rifiuti di assegnare a carico di quest' ultimo una parte delle spese dichiarate non richiede una motivazione dettagliata qualora il governo interessato, essendo stato strettamente associato al procedimento di elaborazione della decisione, fosse a conoscenza della ragione per la quale la Commissione riteneva di dover riconoscere l' importo controverso a carico del FEAOG.
2. In forza dell' art. 3 del regolamento n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione, e degli artt. 2, 3 e 5 della direttiva 81/177, relativa all' armonizzazione delle procedure di esportazione, perché possano essere concesse le restituzioni all' esportazione previste dalle varie organizzazioni comuni dei mercati occorre, in primo luogo, che una dichiarazione di esportazione sia effettuata per iscritto, in particolare al fine di verificare la rispondenza delle indicazioni fornite dall' esportatore con le merci presentate per essere esportate, e, in secondo luogo, che tale dichiarazione sia depositata prima che le merci abbiano lasciato il territorio doganale.
3. In forza degli artt. 2, 3, 5, nn. 1 e 3, e 6, n. 1, della direttiva 81/177, relativa all' armonizzazione delle procedure di esportazione, se è vero che la dichiarazione di esportazione, alla quale è subordinata la concessione di restituzioni all' esportazione, può essere depositata all' atto della presentazione delle merci all' ufficio doganale, o anche prima di quest' ultima, l' accettazione della dichiarazione da parte degli uffici doganali deve tuttavia avvenire immediatamente dopo che tale dichiarazione è stata verificata dal punto di vista della forma, del contenuto e della sua corrispondenza con le merci destinate all' esportazione, con la conseguenza che gli operatori non hanno la facoltà di determinare la data di accettazione della dichiarazione di esportazione, dalla quale dipende l' aliquota della restituzione all' esportazione che può essere loro attribuita.
4. Sebbene l' art. 8, n. 2, del regolamento n. 2169/86, che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, e l' art. 6, n. 1, del regolamento n. 1729/78, che stabilisce le modalità di applicazione concernenti la restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall' industria chimica, non prescrivano che nel procedimento amministrativo espletato dalle autorità nazionali per il rilascio agli operatori economici dei titoli per il pagamento di restituzioni alla produzione per l' amido e lo zucchero siano effettuati controlli materiali in modo costante, tale procedimento deve tuttavia essere strutturato in maniera tale da rendere possibile siffatto controllo.
5. Quando un regolamento istituisce misure specifiche di controllo, gli Stati membri sono tenuti ad applicarle senza poter giustificare la loro mancata applicazione argomentando che un diverso sistema di controllo sarebbe più efficace.
Parti
Nella causa C-54/91,
Repubblica federale di Germania, rappresentata dal signor Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, e dal signor Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata della Repubblica federale di Germania, 20-22, avenue Emile Reuter,
ricorrente,
sostenuta da
Repubblica francese, rappresentata dalla signora E. Belliard, vicedirettore presso la direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor E. Chavance, addetto principale d' amministrazione centrale, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince-Henri,
interveniente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Dierk Booss, consigliere giuridico in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 30 novembre 1990, C(90) 2337 def., relativa alla liquidazione dei conti degli Stati membri per le spese dell' esercizio 1988 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione "garanzia", per quanto riguarda alcune spese della Repubblica federale di Germania,
LA CORTE,
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente della Quarta e della Sesta Sezione, facente funzione di presidente, M. Zuleeg, J.L. Murray, presidente di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 12 gennaio 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 febbraio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 7 febbraio 1991, la Repubblica federale di Germania ha proposto, ai sensi dell' art. 173, primo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento parziale della decisione della Commissione 30 novembre 1990, 90/644/CEE, relativa alla liquidazione dei conti degli Stati membri per le spese dell' esercizio 1988 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione "garanzia" (GU L 350, pag. 82).
2 In tale decisione la Commissione ha stabilito che, alla luce delle verifiche effettuate dai suoi servizi, una parte delle spese dichiarate dalla Germania per l' esercizio in esame non soddisfaceva i requisiti prescritti dalle norme comunitarie e non poteva essere riconosciuta a carico del FEAOG, sezione "garanzia". Le motivazioni specifiche relative a ciascuna delle operazioni ritenute non conformi a tali requisiti erano state notificate alla Repubblica federale di Germania in occasione di contatti bilaterali che avevano preceduto la decisione di liquidazione dei conti. Tali motivazioni erano state riassunte nella relazione di sintesi concernente i risultati dei controlli per la liquidazione dei conti relativi all' esercizio 1988 del FEAOG, sezione "garanzia" (in prosieguo: la "relazione di sintesi"), trasmessa alla Repubblica federale di Germania.
3 Il ricorso è diretto all' annullamento parziale della detta decisione, in particolare per quanto riguarda il mancato riconoscimento a carico del FEAOG, sezione "garanzia", dei seguenti importi:
a) restituzioni all' esportazione nei settori dei cereali e dello zucchero: 27 510 204 DM (punti 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.1.3, 3.3.1.6, 4.1.13.1, 4.1.13.2, 4.1.13.3, 4.1.13.5, 4.1.13.8 della relazione di sintesi);
b) casi di forza maggiore: 27 321,71 DM (punto 4.1.3.1 della relazione di sintesi);
c) mancanza di titoli di esportazione: 104 909,63 DM (punto 4.1.3.2 della relazione di sintesi);
d) esportazioni per le quali la dichiarazione è stata presentata solo dopo l' uscita dal territorio della Comunità: 18 037 338,54 DM (punto 4.1.3.3 della relazione di sintesi);
e) perdite quantitative: 584,43 DM (punto 4.1.3.4 della relazione di sintesi);
f) data di accettazione della dichiarazione di esportazione da parte dei servizi doganali: 262 248 DM (punto 4.1.3.5 della relazione di sintesi);
g) regime di controllo doganale dei prodotti soggetti al regime di prefinanziamento della restituzione 12 572 054,93 DM (punto 4.1.3.6 della relazione di sintesi);
h) restituzioni alla produzione di amido e di zucchero: 6 200 360,76 DM (punti 4.2.4.1 e 4.5.1.4 della relazione di sintesi).
4 Con ordinanza 9 luglio 1991 la Repubblica francese è stata autorizzata ad intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente.
5 In corso di causa, la Repubblica federale di Germania ha dichiarato di rinunciare ai capi della domanda attinenti ai seguenti punti della relazione di sintesi: b), e), f) ° per quanto riguarda la voce relativa a un importo pari a 10 445 DM compresa nella riduzione contestata di 262 248,64 DM ° e g).
6 Inoltre, per quanto riguarda il punto a), relativo alle restituzioni all' esportazione nei settori dello zucchero e dei cereali (punti 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.1.3, 3.3.1.6, 4.1.13.1, 4.1.13.2, 4.1.13.3, 4.1.13.5, 4.1.13.8 della relazione di sintesi), sul quale sono peraltro incentrate le osservazioni del governo francese, emerge dalle memorie scambiate durante la fase scritta che le parti sono pervenute ad un accordo. La controversia è di conseguenza venuta meno per quanto riguarda tale parte del ricorso.
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché dei motivi e degli argomenti dedotti dalle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Quegli elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla mancanza dei titoli di esportazione (punto 4.1.3.2 della relazione di sintesi)
8 La Repubblica federale di Germania contesta l' affermazione della Commissione secondo cui per la vendita dei cereali d' intervento destinati all' esportazione verso l' Unione Sovietica è stato calcolato un margine di tolleranza erroneo. Al riguardo, la ricorrente ha anzitutto fatto valere che essa non era stata messa al corrente di tale circostanza ed ha rimproverato alla Commissione di non aver sufficientemente motivato la sua decisione. In seguito ai chiarimenti forniti dalla Commissione nel controricorso, essa ha riconosciuto che un titolo d' esportazione era stato predisposto con un margine di tolleranza errato; essa ha tuttavia aggiunto che era stata successivamente operata una rettifica.
9 La Commissione ribadisce, anzitutto, che la circostanza di cui trattasi è stata varie volte portata a conoscenza delle autorità tedesche. Essa segnala inoltre che solo attraverso una lettera allegata alla replica aveva avuto nozione del fatto che non era stato in definitiva calcolato alcun margine di tolleranza inammissibile. Essa sostiene tuttavia che questo argomento, data la sua tardività, non può essere preso in considerazione.
10 Per valutare il motivo relativo all' insufficienza della motivazione, occorre ricordare che secondo una giurisprudenza costante (v. in particolare sentenza 25 febbraio 1988, causa 327/85, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. 1065, punto 13 della motivazione) la portata dell' obbligo di motivazione sancito dall' art. 190 del Trattato CEE dipende dalla natura dell' atto di cui trattasi e dal contesto nel quale esso è stato adottato.
11 Nella fattispecie, è pacifico che il governo tedesco è stato strettamente associato al procedimento di elaborazione della decisione impugnata e che esso conosceva quindi la ragione per la quale la Commissione riteneva di non dover riconoscere l' importo controverso a carico del FEAOG. Risulta dal fascicolo che le osservazioni formulate dalla Commissione in merito all' operazione in questione sono state portate più volte a conoscenza delle autorità tedesche. In particolare, con lettera 23 maggio 1990, la Commissione ha segnalato che essa riteneva ingiustificato il margine di tolleranza di 1 500 000 kg menzionato sul titolo n. 231 95 065.
12 Sotto questo profilo, e nel particolare contesto dell' elaborazione delle decisioni relative alla liquidazione dei conti del FEAOG, la motivazione della decisione controversa è da ritenersi sufficiente.
13 Quanto agli elementi di prova che sono stati forniti nel corso del procedimento dalla Repubblica federale di Germania, al fine di giustificare l' operazione controversa, occorre anzitutto rilevare che l' art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1972, n. 1723, relativo alla liquidazione dei conti per quanto concerne il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia", prevede che la Commissione può impartire agli Stati membri un termine per la trasmissione delle informazioni supplementari che vengono loro richieste. In caso di mancata trasmissione di tali informazioni entro il termine fissato, la Commissione decide sulla base degli elementi di informazione di cui dispone alla data limite stabilita, fatto salvo il caso in cui la tardiva trasmissione delle informazioni sia giustificata da circostanze eccezionali. Quanto al potere della Commissione di impartire un termine, il primo 'considerando' del regolamento n. 422/86 (GU L 48, pag. 31) fa riferimento alla necessità di un rapido esame dei conti e precisa che la Commissione deve tenere in considerazione l' avanzamento dei lavori relativi alla liquidazione.
14 Occorre inoltre rilevare che è pacifico che nel caso di specie la data di riferimento di cui all' art. 1, n. 3, del citato regolamento n. 1723/72 è stata fissata dalla Commissione al 30 giugno 1990. Poiché il governo tedesco non ha addotto l' esistenza di circostanze eccezionali, le informazioni supplementari fornite oltre tale data debbono essere considerate tardive.
15 Il motivo di annullamento relativo a questo punto della decisione impugnata deve pertanto essere respinto.
Sulle esportazioni per le quali la dichiarazione alle autorità doganali è stata presentata solo dopo l' uscita dei prodotti dal territorio della Comunità (punto 4.1.3.3 della relazione di sintesi)
16 La Repubblica federale di Germania contesta l' affermazione della Commissione secondo cui sarebbero state concesse restituzioni all' esportazione mentre le dichiarazioni di esportazione sarebbero state presentate agli uffici doganali competenti solo dopo l' uscita dei prodotti dal territorio della Comunità e, di conseguenza, non sarebbe stato possibile controllare le esportazioni. La ricorrente sostiene, a questo proposito, che gli uffici doganali tedeschi sono stati informati e che, allorché gli esemplari di controllo sono stati presentati con un lieve ritardo, i cereali d' intervento e i cereali in deposito erano già stati sottoposti al controllo doganale.
17 La Commissione fa notare, per contro, che, tenuto conto della normativa comunitaria, una dichiarazione d' esportazione dev' essere effettuata per iscritto, in particolare al fine di verificare la rispondenza delle indicazioni fornite dall' esportatore con le merci presentate per essere esportate. Orbene, secondo la Commissione, non vi è dubbio che, nella fattispecie, le dichiarazioni in questione non sono state presentate né per iscritto né prima che le merci uscissero dal territorio doganale della Comunità.
18 Al riguardo, per quanto concerne le dichiarazioni di esportazione contestate dalla Commissione, tra cui quelle accettate il 30 marzo 1988, risulta dalla relazione dell' ufficio doganale principale di Oldenburg del 4 maggio 1990 (allegata al capitolo IV del controricorso della Commissione), non contestata dalla Repubblica federale di Germania, che i cinque esemplari di controllo in questione sono stati redatti solo un giorno dopo la partenza della nave, mentre le merci non erano state sottoposte ad alcun controllo. Inoltre, la relazione si limita a supporre che la prescritta dichiarazione sia stata effettuata prima dell' inizio delle operazioni di carico.
19 Da questa stessa relazione emerge inoltre che, per quanto riguarda le dichiarazioni d' esportazione del 25 gennaio 1988, la nave aveva già lasciato il porto il 2 gennaio 1988, mentre l' esemplare di controllo è stato registrato e rilasciato soltanto il 25 gennaio successivo. Inoltre, l' impiegato preposto allo sdoganamento non ha ispezionato le merci esportate e l' ufficio doganale principale si è limitato a certificare che era stata effettuata una dichiarazione verbale o telefonica delle merci in tempo utile ai fini del disbrigo delle formalità doganali. Risulta inoltre dalla relazione che una partita parziale di farina e una partita di segale non sono state trasbordate per la pesatura, ma che per tali quantitativi è stata nondimeno redatta un' attestazione di pesatura da parte di un addetto del personale ausiliario delle dogane.
20 Alla luce dei fatti testé richiamati, si deve ricordare che, ai sensi dell' art. 2 della direttiva del Consiglio 24 febbraio 1981, 81/177/CEE, relativa all' armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie (GU L 83, pag. 40), "l' esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità delle merci (...) è subordinata al deposito in un ufficio doganale (...) di una dichiarazione di esportazione". Conformemente all' art. 3 di tale direttiva, "la dichiarazione deve essere fatta per iscritto su un formulario conforme al modello ufficiale appropriato". Ai sensi dell' art. 5 della direttiva, "le merci da esportare devono essere presentate in un ufficio doganale della Comunità". Tuttavia, quest' ultimo "può consentire il deposito della dichiarazione prima che il dichiarante sia in grado di presentare le merci".
21 Va del pari rilevato che ai sensi dell' art. 3 del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni alle esportazioni per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), il documento utilizzato "deve recare tutti i dati necessari per il calcolo dell' importo della restituzione". Conformemente al n. 6 di tale articolo, al momento dell' accettazione della dichiarazione di esportazione, i prodotti sono sottoposti al controllo doganale fino a quando lasciano il territorio doganale della Comunità.
22 Da tali disposizioni emerge che, come sostiene la Commissione, una dichiarazione di esportazione dev' essere effettuata per iscritto, in particolare al fine di verificare la rispondenza delle indicazioni fornite dall' esportatore con le merci presentate per essere esportate. Dalle stesse disposizioni emerge inoltre che la dichiarazione può essere depositata prima della presentazione delle merci, ma non dopo che queste abbiano lasciato il territorio doganale.
23 Orbene, tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, nel quale si è semplicemente supposto che le autorità doganali fossero state informate dell' operazione controversa prima che le merci avessero lasciato il territorio doganale della Comunità, senza che di ciò sia stata fornita alcuna prova.
24 In ordine all' argomento avanzato dalla ricorrente, secondo cui non era necessario alcun controllo per la ragione che si trattava di cereali immagazzinati nei depositi degli organi di intervento, basti rilevare che nel diritto comunitario non vi è alcuna norma che preveda una deroga alla disciplina sopra richiamata.
25 Ne consegue che il motivo di annullamento concernente tale punto della decisione impugnata dev' essere respinto.
Sulla data da prendere in considerazione per l' accettazione della dichiarazione da parte delle autorità doganali (punto 4.1.3.5 della relazione di sintesi)
26 La Repubblica federale di Germania sostiene che la censura della Commissione relativa al fatto che l' amministrazione doganale tedesca rimette agli operatori la scelta della data di accettazione della dichiarazione e, con ciò stesso, dell' aliquota della restituzione all' esportazione, è priva di fondamento in diritto comunitario.
27 Secondo la ricorrente, la normativa comunitaria non precisa il giorno che dev' essere considerato come quello di accettazione della dichiarazione d' esportazione. Ciò può avvenire all' inizio, durante o alla fine delle operazioni di carico sulla nave, a condizione che tutti i documenti nonché la totalità delle merci possano essere presentati in qualsiasi momento nel corso di tale periodo.
28 Al riguardo occorre ricordare che la citata direttiva 81/177 subordina l' accettazione della dichiarazione d' esportazione a due condizioni. In primo luogo, dev' essere fornita dall' ufficio doganale una dichiarazione d' esportazione, accompagnata da tutti i documenti necessari (artt. 2 e 3). In secondo luogo, le merci debbono essere presentate ad un ufficio doganale (art. 5, n. 1). Inoltre, l' art. 5, n. 3, della medesima direttiva precisa che le autorità competenti debbono essere informate nelle forme previste della presenza di merci destinate all' esportazione presso l' ufficio doganale o in altra sede designata dalle autorità competenti. Infine, l' art. 6, n. 1, della direttiva dispone che le dichiarazioni che rispondono alle condizioni previste sono immediatamente accettate dal servizio doganale, secondo le forme previste in ciascuno Stato membro.
29 Risulta dall' effetto combinato delle menzionate disposizioni che se è vero che la dichiarazione di esportazione può essere depositata all' atto della presentazione delle merci od anche prima di quest' ultima, l' accettazione della dichiarazione di esportazione deve tuttavia avvenire immediatamente dopo che tale dichiarazione sia stata verificata dal punto di vista della forma, del contenuto e della sua corrispondenza con le merci destinate all' esportazione.
30 Ne consegue che la data d' accettazione della dichiarazione d' esportazione non può essere determinata dagli operatori, poiché l' accettazione interviene immediatamente all' atto del compimento della predetta verifica.
31 Il motivo di annullamento relativo a questo punto della decisione impugnata deve pertanto essere respinto.
Sulle restituzioni alla produzione di amido e di zucchero (punto 4.2.4.1 e 4.5.1.4 della relazione di sintesi)
32 La Repubblica federale di Germania contesta anzitutto l' affermazione della Commissione secondo cui la prassi amministrativa tedesca, in virtù della quale le società possono presentare le domande di rilascio di un certificato di restituzione per l' amido e lo zucchero unicamente dopo la trasformazione di tali prodotti e possono inoltre fornire le necessarie garanzie solo dopo la trasformazione, rende impossibili i controlli materiali delle merci e contravviene quindi nel complesso al regolamento (CEE) della Commissione 10 luglio 1986, n. 2169, che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso (GU L 189, pag. 12) ed al regolamento (CEE) della Commissione 24 luglio 1978, n. 1729, che stabilisce le modalità di applicazione concernenti la restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall' industria chimica (GU L 201, pag. 26).
33 La ricorrente interpreta i citati regolamenti nel senso che essi non impongono precisi controlli materiali delle merci, ma rimettono a ciascuno Stato membro il compito di valutare il modo in cui effettuare i controlli. Al riguardo, il governo federale avrebbe optato per il procedimento di registrazione doganale, che costituisce una forma di vigilanza amministrativa.
34 La Repubblica federale di Germania sottolinea inoltre che i controlli materiali, ritenuti necessari dalla convenuta unicamente per le restituzioni alla produzione, potrebbero creare ostacoli alla continuità ed alla regolarità del processo di produzione, incentivando l' industria comunitaria di trasformazione dello zucchero e dell' amido a fare un sempre maggiore ricorso all' amido e allo zucchero provenienti da paesi terzi nei quali i controlli sono meno rigidi.
35 La Commissione ribatte che, se è vero che i regolamenti in parola non richiedono che tali controlli materiali siano effettuati in modo costante, ciò implica tuttavia che il procedimento dev' essere strutturato in maniera tale da consentire un simile controllo.
36 Per quanto concerne la prescrizione relativa ai controlli materiali sulle merci, occorre ricordare che, conformemente all' art. 8, n. 1, del citato regolamento 2169/86 e all' art. 6, n. 2, del citato regolamento 1729/78, il fabbricante deve comunicare, nell' ambito di un procedimento di controllo, taluni dati al fine di ottenere la restituzione alla produzione. L' art. 8, n. 2, del citato regolamento 2169/86 precisa, in riferimento a tale procedimento, che "l' autorità competente accerta che l' amido o la fecola siano stati impiegati per la fabbricazione dei prodotti approvati in modo conforme alle informazioni contenute nel certificato. L' accertamento è normalmente effettuato per mezzo di controlli amministrativi, ma ove necessario, può essere corroborato da controlli materiali". A norma dell' art. 6, n. 1, del regolamento n. 1729/78, gli "Stati membri designano gli organismi competenti ad effettuare il controllo della trasformazione dei prodotti di base".
37 Ne consegue che, se è vero che queste disposizioni non prescrivono che tali controlli materiali siano effettuati in modo costante, dalle stesse emerge tuttavia che il procedimento dev' essere strutturato in modo da rendere possibile siffatto controllo. Orbene, la prassi amministrativa tedesca in questione impedisce la realizzazione di un controllo materiale sulle merci.
38 Infine, in ordine all' argomento della ricorrente relativo all' opportunità del sistema di controlli previsto dalla normativa comunitaria menzionata, basti ricordare che secondo una giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenze 14 gennaio 1981, causa 819/79, Germania/Commissione, Racc. pag. 21, punto 21 della motivazione; 21 febbraio 1991, causa C-28/89, Germania/Commissione, Racc. pag. I-581, punto 9 della motivazione) quando un regolamento istituisce misure specifiche di controllo, gli Stati membri sono tenuti ad applicarle senza che sia necessario valutare la fondatezza della loro tesi secondo cui un diverso sistema di controllo sarebbe più efficace.
39 Ne consegue che il motivo di annullamento relativo a questo punto della decisione impugnata dev' essere respinto.
40 Dalle considerazioni che precedono discende che il ricorso dev' essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
41 A norma dell' art. 69, n 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché è rimasta soccombente, la Repubblica federale di Germania va condannata alle spese.
42 Per quanto concerne le spese relative al capo della domanda concernente le restituzioni all' esportazione nel settore dei cereali e dello zucchero, sul quale non occorre pronunciarsi tenuto conto dell' accordo intervenuto tra le parti, la Repubblica federale di Germania chiede che esse vengano poste a carico della Commissione, poiché le restituzioni sono state effettuate fin dall' inizio correttamente. Per contro, la Commissione si oppone a tale domanda eccependo che la ricorrente ha messo in dubbio la regolarità della concessione delle restituzioni soltanto in seguito all' ulteriore controllo da lei autorizzato e non in seguito all' adozione della decisione 90/644/CEE.
43 Al riguardo, occorre rilevare che in forza della citata decisione 90/644/CEE la Commissione si riserva la facoltà di riesaminare il proprio rifiuto di riconoscere determinate spese a carico del FEAOG se lo Stato membro interessato procede ad un ulteriore controllo delle spese e fornisce prove idonee ad eliminare le incertezze sul fondamento delle restituzioni dichiarate. Conseguentemente, se con la decisione 31 ottobre 1991, 91/583/CEE, che modifica la decisione 90/644/CEE (GU L 314, pag. 47), la Commissione ha riconosciuto gli importi in questione a carico del FEAOG, ciò si deve ai nuovi elementi di valutazione che le sono stati forniti nell' ambito di un ulteriore controllo da lei autorizzato.
44 Ne consegue che la domanda della ricorrente dev' essere respinta. Pertanto, conformemente all' art. 69, n. 6, del regolamento di procedura, la Repubblica federale di Germania sopporterà anche queste spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
3) La Repubblica francese, parte interveniente, sopporterà le proprie spese.
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