Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Politica sociale ° Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di previdenza sociale ° Ambito d' applicazione ratione materiae della direttiva 79/7/CEE ° Prestazione erogata a persone che dispongono di risorse insufficienti per far fronte ai loro bisogni ° Esclusione ° Avente diritto rientrante in uno dei rischi enumerati nell' art. 3 ° Ininfluenza
(Direttiva del Consiglio 79/7/CEE, art. 3, n. 1)
2. Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ° Accesso al lavoro e condizioni di lavoro ° Parità di trattamento ° Direttiva 76/207/CEE ° Ambito d' applicazione ° Regime nazionale di prestazioni previdenziali inteso a garantire un' integrazione del reddito a persone che dispongano di redditi insufficienti per far fronte ai loro bisogni ° Esclusione ° Presupposti per la concessione delle prestazioni idonei ad incidere sull' accesso al lavoro od alla formazione professionale ° Ininfluenza
(Direttiva del Consiglio 76/207/CEE)
Massima
1. L' art. 3, n. 1, della direttiva 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, che definisce l' ambito d' applicazione ratione materiae della direttiva, deve essere interpretato nel senso che esula dalle sue previsioni un regime legale che garantisca, a certe condizioni, alle persone i cui redditi siano inferiori ad un determinato importo stabilito ex lege, una prestazione speciale intesa a consentire loro di far fronte ai propri bisogni. Tale interpretazione non viene infirmata dalla circostanza che la situazione dell' avente diritto alla prestazione rientri in uno dei rischi enumerati nell' art. 3 della direttiva.
2. La direttiva 76/207/CEE, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che non è sufficiente per far rientrare nella sua sfera d' applicazione un regime di previdenza sociale che garantisca a determinate condizioni alle persone i cui redditi siano inferiori ad un determinato importo stabilito ex lege una prestazione speciale intesa a consentire loro di far fronte ai propri bisogni, la circostanza che i presupposti del diritto a ricevere prestazioni possano ripercuotersi sulla possibilità, per un genitore singolo, di accedere ad una formazione professionale o di intraprendere un lavoro ad orario ridotto.
Parti
Nei procedimenti riuniti C-63/91 e C-64/91,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Court of Appeal di Londra, nelle cause dinanzi ad essa pendenti tra
Sonia Jackson (procedimento C-63/91),
Patricia Cresswell (procedimento C-64/91),
e
Chief Adjudication Officer,
domande vertenti sull' interpretazione delle direttive del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24) e 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet e F.A. Schockweiler, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias, Díez de Velasco, J.L. Murray e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per le signore Sonia Jackson e Patricia Cresswell, dalla signora Penny Wood, solicitor;
° per il governo del Regno Unito, dal signor J.E. Collins, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente;
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Karen Banks, membro del servizio giuridico, in qualità di agente;
vista la relazione d' udienza,
sentite, all' udienza del 13 marzo 1992, le osservazioni orali presentate dalle signore Jackson e Cresswell, rappresentate dal signor Richard Drabble, barrister, dal governo del Regno Unito, rappresentato dai signori Richard Plender, Q.C., e D. Pannick, barrister, in qualità di agenti, e dalla Commissione,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 maggio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanze 21 dicembre 1990, pervenute in cancelleria il 14 febbraio 1991, la Court of Appeal di Londra ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali relative all' interpretazione delle direttive del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24) e 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all' attuazione del principi della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di controversie sorte tra le signore Sonia Jackson (procedimento C-63/91) e Patricia Cresswell (procedimento C-64/91) ed il Chief Adjudication Officer in ordine al diritto delle interessate di detrarre dai loro redditi le spese relative alla sorveglianza dei figli ai fini della determinazione dell' importo delle prestazioni loro erogate nel Regno Unito allo scopo di compensare l' insufficienza dei loro redditi.
3 Evincesi dagli atti relativi alle cause principali che nel Regno Unito il Supplementary Benefits Act 1976 (legge del 1976 relativa agli assegni supplementari) aveva istituito, in favore delle persone i cui redditi erano insufficienti a far fronte ai loro bisogni, una prestazione denominata "assegno supplementare" da corrispondere alle persone di età compresa tra i 16 anni e l' età pensionabile, e "pensione integrativa" per quelle che avevano superato l' età del pensionamento.
4 Mentre in forza dei regolamenti di attuazione della legge del 1976 le spese relative alla sorveglianza dei figli erano, di massima, considerate deducibili dai redditi derivanti dall' esercizio di un' attività retribuita, una simile deduzione non poteva essere effettuata sulle indennità versate nel corso di una formazione professionale organizzata dalla Manpower Service Commission, ente britannico legalmente riconosciuto per la formazione professionale.
5 Il Social Security Act 1986 (legge del 1986 relativa alla previdenza sociale), che aveva sostituito il Supplementary Benefit Act 1986 a decorrere dall' aprile 1988, istituiva un' "indennità integrativa del reddito" versata a chiunque, di età non inferiore a 18 anni, non disponesse di un reddito superiore a un determinato importo e non esercitasse alcuna attività lavorativa retribuita.
6 I regolamenti di attuazione della legge del 1986, così come quelli della legge del 1976 esentavano i genitori singoli, esercenti la potestà su un figlio con essi convivente, dall' obbligo di mantenersi disponibile per lo svolgimento di un lavoro, condizione normalmente imposta agli aventi diritto alla prestazione di cui trattasi.
7 Occorre aggiungere che, in forza dei regolamenti di attuazione della legge del 1986, le persone occupate in base a un orario lavorativo inferiore alle 24 ore settimanali non sono considerate persone che svolgono attività lavorativa retribuita e che le spese relative alla sorveglianza di un figlio non possono essere detratte dal reddito derivante da un lavoro ad orario ridotto.
8 La signora Sonia Jackson era, all' epoca dei fatti controversi nella causa principale, madre nubile di un figlio in tenera età, disoccupata e titolare dell' assegno supplementare. Nel 1986 intraprendeva un corso di formazione professionale organizzato dalla Manpower Service Commission, ricevendo a tale titolo un' indennità settimanale. Facendo leva su questo reddito, l' Adjudication Officer revocava il diritto dell' interessata all' assegno supplementare, negandole nel contempo il diritto di detrarre dai suoi redditi le spese relative della sorveglianza del figlio durante il periodo di formazione.
9 La signora Patricia Cresswell era, all' epoca dei fatti controversi nella causa principale, divorziata, madre di due figli a carico in tenera età, disoccupata e titolare di indennità integrative del reddito, dopo aver assunto un lavoro ad orario ridotto, inferiore alle 24 ore settimanali. Facendo leva sui redditi percepiti dall' interessata a tale titolo, l' Adjudication Officer riduceva l' importo dell' indennità integrativa del reddito, negando nel contempo all' interessata la possibilità di detrarre dai suoi redditi le spese relative alla sorveglianza dei suoi due figli.
10 Investita dei ricorsi proposti dalle interessate avverso il rifiuto delle autorità britanniche di tener conto delle spese di sorveglianza dei loro figli in sede di determinazione del loro reddito effettivo, la Court of Appeal di Londra decideva di sospendere il procedimento fintantoché la Corte di giustizia non si fosse pronunciata sulle seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se un assegno supplementare (procedimento C-63/91) o delle indennità integrative del reddito (C-64/91) ° prestazioni che, alla stregua della loro definizione legale, possono essere concesse, in una serie di situazioni personali, in favore di persone che dispongano di redditi insufficienti per sovvenire ai propri bisogni, e che possano rientrare o meno in uno dei rischi enumerati nell' art. 3 della direttiva 79/7 ° rientrino nella sfera di applicazione dell' art. 3 della direttiva 79/7 medesima.
2) Se la soluzione da attribuire alla prima questione sia in tutti i casi identica ovvero dipenda dal fatto che l' interessato rientri in uno dei rischi enumerati nell' art. 3 della direttiva 79/7.
3) Se i presupposti per il conseguimento dell' assegno supplementare (procedimento C-63/91) o delle indennità integrative del reddito (procedimento C-64/91) possano rientrare nella sfera di applicazione della direttiva 76/207 qualora, pur riguardando tali presupposti unicamente l' accesso al suddetto assegno o alle suddette indennità, gli effetti della loro applicazione possano incidere sulla possibilità, per un genitore singolo, di accedere alla formazione professionale o di accettare un lavoro ad orario ridotto".
11 Per una più ampia illustrazione degli antefatti delle controversie nelle cause principali, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono rchiamati nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla direttiva 79/7/CEE
12 Con le prime due questioni pregiudiziali, la Court of Appeal di Londra chiede in sostanza se l' art. 3, n. 1, della direttiva 79/7/CEE vada interpretato nel senso che rientra nelle sue previsioni una prestazione, come l' assegno supplementare o le indennità integrative del reddito, che, in una serie di situazioni personali, può essere concessa a persone che dispongano di redditi insufficienti per sovvenire ai loro bisogni, ai sensi della definizione legale, e se ai fini della soluzione da dare a tale questione rilevi la circostanza che la situazione dell' avente diritto alla prestazione rientri in uno dei rischi enumerati nell' art. 3 della suddetta direttiva.
13 Per risolvere le suddette questioni, relative all' ambito di applicazione della direttiva 79/7/CEE, occorre premettere che, in forza dei suoi primi due 'considerando' , la direttiva in parola concerne la graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale.
14 Ai termini del suo art. 3, n. 1, questa direttiva si applica ai regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi di malattia, invalidità, vecchiaia, infortunio sul lavoro e malattia professionale nonché disoccupazione ed alle disposizioni concernenti l' assistenza sociale, nella misura in cui siano destinate a completare i suddetti regimi o a supplire ad essi.
15 Come la Corte ha già avuto modo di dichiarare, una prestazione deve costituire tutto o parte di un regime legale di tutela contro uno dei rischi elencati o una forma di assistenza sociale avente lo stesso scopo, per rientrare nel campo di applicazione della direttiva 79/7/CEE (sentenze 24 giugno 1986, causa 150/85/, Drake, Racc. pag. 1995, punto 21 della motivazione, e 4 febbraio 1992, causa C-243/90, Smithson, Racc. pag. I-467, punto 12 della motivazione).
16 La Corte ha precisato che sebbene le modalità di attribuzione di una prestazione non siano decisive per qualificare la medesima alla luce della direttiva 79/7/CEE, cionondimeno tale prestazione, per rientrare nella sfera d' applicazione della detta direttiva, deve essere connessa direttamente ed effettivamente alla protezione contro uno qualsiasi dei rischi elencati nell' art. 3, n. 1 (sentenza Smithson, citata, punto 14 della motivazione).
17 Orbene, si deve rilevare che esula dalle previsioni dell' art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7/CEE un regime legale che, a determinate condizioni, assicura alle persone i cui redditi siano inferiori a un determinato importo, fissato dalla legge, una prestazione speciale intesa a consentire loro di far fronte ai propri bisogni.
18 Il rilievo suddetto non viene infirmato dalle circostanza che l' avente diritto alla prestazione versi, di fatto, in una delle situazioni menzionate all' art. 3, n. 1, della direttiva.
19 Invero, nella citata sentenza Smithson, la Corte, pronunciandosi in riferimento ad un sussidio per l' alloggio, ha ritenuto che il fatto che alcuni dei rischi enunciati all' art. 3, n. 1, della direttiva 79/7/CEE siano presi in considerazione ai fini della concessione di una maggiorazione del sussidio non era circostanza sufficiente a far rientrare il detto sussidio, considerato come tale, nell' ambito di applicazione di questa direttiva.
20 A maggior ragione si deve concludere per un' esclusione dall' ambito di applicazione della direttiva 79/7/CEE nell' ipotesi in cui, come accade nelle fattispecie dedotte nelle cause principali, la legge stabilisca l' importo corrispondente ai bisogni teorici degli interessati, che funge da parametro della determinazione di questa prestazione, prescindendo da ogni considerazione relativa al verificarsi di uno dei rischi enumerati nell' art. 3, n. 1, della direttiva.
21 Deve aggiungersi, per altro verso, che i regimi nazionali sui quali vertono le controversie nelle cause principali esentano gli aventi diritto alle prestazioni, in determinate situazioni, tra le quali rientrano quelle delle ricorrenti nelle cause principali, dall' obbligo di mantenersi disponibili sul mercato del lavoro. Tale circostanza pone in evidenza il fatto che queste prestazioni non possono considerarsi direttamente ed effettivamente connesse alla tutela contro il rischio di disoccupazione.
22 Ciò premesso, le questioni prima e seconda deferite dalla Court of Appeal di Londra vanno risolte dichiarando che l' art. 3, n. 1, della direttiva 79/7/CEE deve essere interpretato nel senso che esula dalle sue previsioni una prestazione, quale l' assegno supplementare o l' indennità integrativa del reddito, che può essere concessa, in una serie di situazioni personali, a persone che dispongano di redditi insufficienti per sovvenire ai loro bisogni, ai sensi della definizione legale; su tale constatazione non rileva la circostanza che la situazione dell' avente diritto alla prestazione rientri in uno dei rischi enumerati nell' art. 3 della direttiva.
Sulla direttiva 76/20/7/CEE
23 Con la terza questione la Court of Appeal di Londra intende sostanzialmente accertare se la citata direttiva 76/207/CEE vada interpretata nel senso che rientra nelle sue previsioni un regime di previdenza sociale, quale l' assegno supplementare o l' indennità integrativa del reddito, per il solo motivo che i presupposti del diritto a ricevere queste prestazioni possano avere un incidenza sulla possibilità, per un genitore singolo, di accedere alla formazione professionale o di assumere un lavoro ad orario ridotto.
24 Per risolvere tale questione, relativa alla sfera d' applicazione della direttiva 76/207/CEE, si deve osservare che, in forza del disposto letterale del suo art. 1, n. 1, questa direttiva riguarda l' attuazione, negli Stati membri, del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, ivi compresa la promozione, e l' accesso alla formazione professionale, nonché le condizioni di lavoro e, alle condizioni di cui al n. 2 dello stesso articolo, la previdenza sociale. In quest' ultima disposizione si puntualizza che, per garantire la graduale attuazione del principio della parità di trattamento in quest' ultimo settore, il Consiglio adotterà, su proposta della Commissione, disposizioni che ne precisino in particolare il contenuto, la portata e le modalità di applicazione.
25 Al riguardo, occorre anzitutto rilevare che la Corte ha interpretato questa disposizione nel senso che la direttiva 76/207/CEE non è destinata ad applicarsi in materia di previdenza sociale (v. sentenza 3 dicembre 1987, causa 192/85, Newstead, Racc. pag. 4753, punto 24 della motivazione).
26 Va poi ricordato che, richiamandosi alla fondamentale importanza del principio della parità di trattamento, la Corte ha tuttavia precisato che quest' eccezione al campo d' applicazione della direttiva deve essere interpretata in modo restrittivo, (v. sentenza 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 36 della motivazione).
27 Ne consegue che, salvo a compromettere l' obiettivo della direttiva 76/207/CEE, un regime di prestazioni non può essere escluso dall' ambito di applicazione della detta direttiva unicamente sul presupposto che, formalmente, esso fa parte di un sistema nazionale di previdenza sociale.
28 Ciò non toglie che un tale regime non rientri nella sfera di questa direttiva sol perché abbia ad oggetto l' accesso al lavoro, ivi compresa la promozione e la formazione professionali, nonché le condizioni di lavoro.
29 Orbene, come si è in precedenza rilevato in riferimento alla prima questione, i regimi nazionali di prestazioni come quelli controversi nelle cause principali mirano a garantire un' integrazione del reddito a persone che dispongano di redditi insufficienti per sovvenire ai loro bisogni.
30 Ciò posto, l' assunto secondo il quale le modalità di calcolo del reddito effettivo degli aventi diritto alle prestazioni in questione, che funge da parametro per la determinazione del loro importo, potrebbero ripercuotersi sulle possibilità di accesso alla formazione professionale ed al lavoro ad orario ridotto dei genitori singoli di sesso femminile, non è sufficiente per affermare che simili regimi siano riconducibili alla sfera della direttiva 76/207/CEE.
31 La terza questione deve essere pertanto risolta dichiarando che la direttiva 76/207/CEE va interpretata nel senso che essa non riguarda un regime di previdenza sociale, quale l' assegno supplementare o le indennità integrative del reddito, sol perché i presupposti del diritto a ricevere le prestazioni possano ripercuotersi sulla possibilità, per un genitore singolo, di accedere ad una formazione professionale o di intraprendere un lavoro ad orario ridotto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
32 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Court of Appeal di Londra, con ordinanze 21 dicembre 1990, dichiara:
1) L' art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che esula dalle sue previsioni una prestazione, quale l' assegno supplementare o le indennità integrative del reddito, che può essere concessa, in una serie di situazioni personali, a persone che dispongano di redditi insufficienti per sovvenire ai loro bisogni, ai sensi della definizione legale; su tale constatazione non rileva la circostanza che la situazione dell' avente diritto alla prestazione rientri in uno dei rischi enumerati nell' art. 3, della direttiva.
2) La direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che essa non riguarda un regime di previdenza sociale, quale l' assegno supplementare o le indennità integrative del reddito, sol perché i presupposti del diritto a ricevere le prestazioni possano ripercuotersi sulla possibilità, per un genitore singolo, di accedere ad una formazione professionale o di intraprendere un lavoro ad orario ridotto.
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