Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Stati membri ° Obblighi ° Compito di sorveglianza affidato alla Commissione ° Dovere degli Stati membri ° Collaborazione alle indagini in fatto di inadempimento di uno Stato
(Trattato CEE, artt. 5, 155)
Massima
Gli obblighi imposti agli Stati membri dall' art. 5, primo comma, del Trattato CEE, sono volti ad agevolare la Commissione nello svolgimento dei propri compiti, ed in particolare di quello che consiste, ai sensi dell' art. 155, nel vigilare sull' applicazione delle disposizioni del Trattato e di quelle adottate dalle istituzioni a norma dello stesso. Costituisce quindi per uno Stato membro un inadempimento dei suoi obblighi il rifiuto di collaborare con la Commissione in occasione di indagini da questa condotte per accertare se normative e prassi in vigore in detto Stato costituissero trasgressioni del diritto comunitario.
Parti
Nella causa C-65/91,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Theofanis Christoforou e dalla signora Maria-Anna Paraskeva, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalla signora Eleni Marinou, avvocato, membro del servizio giuridico speciale per le Comunità europee del ministero degli Affari Esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che avendo inserito nella "lista D", che non è stata pubblicata, i fiammiferi di cui alla voce 36.06 della tariffa doganale comune, ed avendo pertanto negato la concessione delle licenze di importazione per detti prodotti in provenienza dalla Svezia e, durante un determinato periodo, dalla Bulgaria, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1982, n. 288, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 35, pag. 1), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 novembre 1983, n. 3420, relativo ai regimi di importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario (GU L 346, pag. 6), emendati, nonché dell' art. 13 dell' accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia (GU 1972 L 300, pag. 97), emendato dal protocollo aggiuntivo [regolamento (CEE) del Consiglio 8 dicembre 1980, n. 3397, GU L 357, pag. 104]. Il ricorso è altresì volto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, essendosi rifiutata di trasmettere alla Commissione i documenti relativi alla procedura di importazione, in particolare quelli concernenti la "lista D", è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 5, primo comma, del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, facente funzione di presidente, M. Zuleeg, presidente di sezione, R. Joliet, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 7 aprile 1992, nel corso della quale la Repubblica ellenica è stata rappresentata dal signor N. Mavrikas, viceconsigliere giuridico presso il consiglio giuridico della Repubblica ellenica, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 giugno 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 13 febbraio 1991, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso volto a far dichiarare che avendo inserito nella "lista D", che non è stata pubblicata, i fiammiferi di cui alla voce 36.06 della tariffa doganale comune, ed avendo pertanto negato la concessione delle licenze di importazione per detti prodotti in provenienza dalla Svezia e, durante un determinato periodo, dalla Bulgaria, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1982, n. 288, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 35, pag. 1), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 novembre 1983, n. 3420, relativo ai regimi di importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario (GU L 346, pag. 6), emendati, nonché dell' art. 13 dell' accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia (GU 1972, L 300, pag. 97). Il ricorso è altresì volto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, essendosi rifiutata di trasmettere alla Commissione i documenti relativi alla procedura di importazione, in particolare quelli concernenti la "lista D", è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 5, primo comma, del Trattato CEE.
2 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulle restrizioni alle importazioni di fiammiferi dalla Svezia e dalla Bulgaria
3 Secondo la Commissione la "procedura D" implicava la classificazione di un prodotto in una "lista D", tenuta dalla Banca nazionale di Grecia e non pubblicata, e pertanto il rigetto di ogni domanda di autorizzazione all' importazione del prodotto di cui trattasi. Con riferimento a informazioni fornite dagli importatori interessati, la Commissione sostiene che la "procedura D" è stata applicata ai fiammiferi in provenienza dalla Svezia almeno tra il febbraio 1987 e il 29 novembre 1989, e ai fiammiferi provenienti dalla Bulgaria fra il 1 febbraio 1987 e il 27 aprile 1988.
4 La Commissione sostiene anzitutto che l' art. 13, n. 1, dell' accordo tra la Comunità e il Regno di Svezia vieta l' introduzione di qualunque restrizione quantitativa all' importazione negli scambi tra la Comunità e la Svezia. Detto accordo vincola la Repubblica ellenica dalla sua adesione alla Comunità. Inoltre la Commissione ritiene che dall' art. 1, n. 2, del citato regolamento n. 288/82, risulti che l' importazione nella Comunità dei fiammiferi in provenienza dalla Svezia non è soggetta a nessuna restrizione quantitativa. La Commissione osserva che il 21 luglio 1987 le autorità elleniche hanno presentato una domanda di vigilanza comunitaria a norma dell' art. 10 del regolamento n. 288/82, e che con comunicazione 3 agosto 1987 essa ha respinto detta domanda pur autorizzando la Repubblica ellenica ad applicare una vigilanza nazionale. Tuttavia, dall' art. 13 del regolamento n. 288/82 deriverebbe che l' applicazione di una vigilanza nazionale non giustifica il diniego, da parte dello Stato membro interessato, di una licenza di importazione.
5 La Commissione precisa indi che, in forza dell' art. 6 del citato regolamento n. 3420/83, l' importazione dei fiammiferi dalla Bulgaria non è soggetta a nessuna restrizione quantitativa, a meno che il regime di importazione non venga modificato ai sensi degli artt. 7-10 del medesimo regolamento. Il 25 novembre 1987 il governo ellenico ha presentato alla Commissione una siffatta domanda di modifica di regime ed ha dichiarato l' intenzione di applicare contingenti nazionali a decorrere da quella data, in quanto provvedimenti urgenti, a norma dell' art. 10 del regolamento n. 3420/83. Benché la Commissione abbia approvato i provvedimenti restrittivi solo dal 27 aprile 1988, essa ha ammesso, in seguito ad un quesito posto dalla Corte, che la Repubblica ellenica aveva il diritto di applicare dal 25 novembre 1987 restrizioni quantitative ai fiammiferi provenienti dalla Bulgaria. Essa ha pertanto rinunciato alla censura relativa ai fiammiferi provenienti dalla Bulgaria per il periodo 25 novembre 1987-27 aprile 1988.
6 La Repubblica ellenica ammette che le disposizioni di diritto comunitario citate dalla Commissione vietano l' introduzione da parte degli Stati membri di restrizioni quantitative nei confronti dei fiammiferi provenienti dalla Bulgaria e dalla Svezia. Essa sostiene tuttavia che la "lista D" è stata soppressa nel 1980 con provvedimento E6/8196/2600, al fine di adeguare la normativa ellenica in vista della sua adesione alle Comunità. La procedura oggetto del presente ricorso è solo una forma di controllo statistico, che è stata a sua volta soppressa alla fine del 1990.
7 E' pertanto pacifico che la Repubblica ellenica ha applicato, prima dell' adesione, un sistema di autorizzazione all' importazione denominato "lista D" o "procedura D" avente ad oggetto e comportante la restrizione delle importazioni di taluni prodotti. La Repubblica ellenica non ha prodotto nessun provvedimento che dispone l' abrogazione di questo sistema. Contrariamente a quanto sostiene la Repubblica ellenica, il provvedimento E6/8196/2600 non abroga esplicitamente la "procedura D"; il n. 2 di detto provvedimento si limita ad abrogare la distinzione fra le procedure "Delta" e "Epsilon" per la concessione di un' autorizzazione all' importazione.
8 Occorre poi rilevare che il contenuto della circolare n. 248 inviata il 7 maggio 1986 alle banche commerciali greche dalla Banca nazionale di Grecia precisava che le autorizzazioni per le importazioni di fiammiferi dai paesi terzi sarebbero state rilasciate ormai esclusivamente dalla Banca nazionale di Grecia e che le banche commerciali non avrebbero dovuto concedere anticipazioni connesse a importazioni del genere senza avere detta autorizzazione. Siffatta procedura non ha la natura di una procedura destinata a raccogliere dati statistici, bensì di una procedura destinata a controllare, se non limitare le importazioni.
9 A tale proposito la Commissione ha prodotto alla Corte fotocopie dei due moduli relativi alle domande di importazione trasmesse alla Banca dagli importatori di fiammiferi provenienti dalla Bulgaria e dalla Svezia. Su ogni modulo il rigetto della domanda è scritto a mano, accompagnato dalla lettera greca "D", anch' essa scritta a mano. Il rigetto di una domanda di importazione è estraneo ad una procedura puramente statistica. Il fatto che il rigetto sia accompagnato dalla lettera "D" prova anzi il perdurare di un sistema definito "lista D" o "procedura D" volto a limitare le importazioni, che ha proprio l' effetto di impedire le importazioni di cui trattasi.
10 In mancanza di qualunque altro chiarimento convincente da parte del governo della Repubblica ellenica, se ne deve pertanto concludere che in questo Stato esisteva una "procedura D" che aveva l' effetto di impedire l' importazione dei prodotti inseriti in una "lista D" ed in particolare dei fiammiferi provenienti dai paesi terzi.
11 Ne consegue che, inserendo nella "lista D", che non è pubblicata, i fiammiferi di cui alla voce 36.06 della tariffa doganale comune e negando pertanto la concessione delle licenze di importazione per detti prodotti in provenienza dalla Svezia per il periodo compreso tra il febbraio 1987 e il 29 novembre 1989, nonché dalla Bulgaria per il periodo 1 febbraio 1987-25 novembre 1987, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1982, n. 288, relativo al regime comune applicabile alle importazioni, del regolamento del Consiglio 14 novembre 1983, n. 3420, relativo ai regimi di importazione di prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario, emendati, nonché dell' art. 13 dell' accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia
Sulla trasgressione dell' art. 5 del Trattato
12 La Commissione ritiene che il rifiuto da parte delle autorità elleniche di rispondere alle sue lettere in modo particolareggiato ed entro i termini nonché di fornire i provvedimenti di legge o di regolamento interni relativi alla "lista D" costituisca un inadempimento del dovere di collaborazione imposto agli Stati membri dall' art. 5, primo comma, del Trattato CEE.
13 La Repubblica ellenica osserva che il rifiuto di comunicare il testo delle disposizioni censurate non è risultato da una mancanza di buona fede da parte sua, ma piuttosto dall' inesistenza della "lista D".
14 Si deve ricordare che l' art. 5, primo comma, del Trattato CEE, come la Corte ha già dichiarato, ha lo scopo di agevolare la Commissione nello svolgimento dei suoi compiti, ed in particolare quello che consiste, ai sensi dell' art. 155 del Trattato CEE, nel vegliare sull' applicazione delle norme del Trattato nonché delle disposizioni adottate dalle istituzioni in forza dello stesso Trattato (v. sentenza 22 settembre 1988, causa 272/86, Commissione/Grecia, Racc. pag. 4875).
15 Si deve rilevare in proposito che, nonostante i fatti sopra accertati, il governo ellenico ha negato, nel corso della fase amministrativa del procedimento, l' esistenza della "lista D" e pertanto l' esistenza di provvedimenti normativi che la riguardano, asserendo che i provvedimenti censurati erano solo una forma di controllo statistico. Esso non ha poi nemmeno prodotto documenti relativi al procedimento di controllo statistico da esso allegato.
16 La posizione adottata dal governo ellenico e il suo rifiuto di collaborare con la Commissione hanno impedito a quest' ultima di conoscere con precisione le condizioni in cui venivano trattate le domande di importazione di fiammiferi e di accertare la conformità di dette condizioni con la normativa comunitaria. Va notato il persistere di questo atteggiamento dinanzi alla Corte.
17 Pertanto la Repubblica ellenica, essendosi rifiutata di trasmettere alla Commissione i documenti relativi alla procedura di importazione, in particolare quelli concernenti la "lista D", è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 5, primo comma, del Trattato CEE.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
18 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La Repubblica ellenica è rimasta sostanzialmente soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Avendo inserito nella "lista D", che non è pubblicata, i fiammiferi di cui alla voce 36.06 della tariffa doganale comune ed avendo pertanto negato la concessione delle licenze d' importazione per detti prodotti provenienti dalla Svezia, per il periodo compreso tra il febbraio 1987 ed il 29 novembre 1989, nonché dalla Bulgaria, per il periodo 1 febbraio 1987-25 novembre 1987, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1982, n. 288, relativo al regime comune applicabile alle importazioni, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 novembre 1983, n. 3420, relativo ai regimi d' importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario, emendati, nonché dell' art. 13 dell' accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia.
2) Essendosi rifiutata di trasmettere alla Commissione i documenti relativi alla procedura d' importazione, in particolare quelli concernenti la "lista D", la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 5, primo comma, del Trattato CEE.
3) Per il resto il ricorso è respinto.
4) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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