Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Dipendenti ° Promozione ° Scrutinio per merito comparativo ° Presa in considerazione dei rapporti informativi ° Fascicolo personale incompleto ° Irregolarità tale da poter essere sanata dall' esistenza di altre informazioni relative ai meriti del candidato ° Presupposto ° Circostanze eccezionali
(Statuto del personale, artt. 43 e 45)
2. Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado ° Mezzi ° Insufficienza di motivazione ° Motivazione di una sentenza da cui non risulta l' esistenza di circostanze eccezionali che escludono l' illegittimità di una decisione di promozione malgrado irregolarità che hanno viziato lo scrutinio per merito comparativo dei candidati ° Impugnazione fondata
3. Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado ° Mezzi ° Violazione dell' obbligo di replicare ai mezzi e alle conclusioni delle parti ° Sentenza che respinge una domanda per la sua identità con una domanda respinta da un' altra sentenza tra le stesse parti ° Mancanza di identità ° Impugnazione fondata
Massima
1. Il rapporto informativo costituisce un elemento di valutazione indispensabile ogni volta che l' autorità gerarchica prende in esame la carriera del dipendente e una procedura di promozioni è viziata da irregolarità se l' autorità che ha il potere di nomina non ha potuto procedere allo scrutinio per merito comparativo dei candidati perché i rapporti informativi di uno o più di essi sono stati compilati, per fatto dell' amministrazione, con notevole ritardo. Ció non implica che tutti i candidati debbano trovarsi, al momento della decisione di nomina, esattamente allo stesso stadio per quanto riguarda lo stato dei loro rapporti informativi, né che l' autorità che ha il potere di nomina abbia l' obbligo di rinviare la decisione se il rapporto più recente dell' uno o dell' altro candidato non è ancora definitivo in seguito a ricorso al relatore d' appello o al comitato paritetico per i rapporti informativi.
In circostanze eccezionali, la mancanza di rapporti informativi puó essere compensata dall' esistenza di altre informazioni sui meriti del dipendente.
2. Limitandosi, per respingere il mezzo dedotto da un dipendente che contesta la regolarità di una procedura di promozione facendo valere che l' autorità che ha il potere di nomina ha valutato i suoi meriti in mancanza del suo rapporto informativo e sulla base dell' audizione non in contraddittorio del suo direttore generale, a ritenere che tale audizione non avesse inficiato la regolarità della procedura, senza precisare né i motivi che giustificavano il ricorso ad informazioni diverse dal rapporto informativo né come l' audizione del direttore generale fosse stata sufficiente a compensare la mancanza di tale rapporto, il Tribunale non motiva in maniera sufficiente la sua sentenza.
3. Il Tribunale è tenuto a replicare ai mezzi e alle conclusioni, quali sollevati dinanzi ad esso dalle parti in causa.
Il Tribunale non rispetta tale obbligo quando respinge una domanda di risarcimento in base al fatto che una domanda fondata sullo stesso preteso comportamento illecito dell' amministrazione è stata respinta da una sentenza pronunciata in un' altra causa tra le stesse parti, mentre le due domande non sono identiche, nel senso che si fondano su due cause di pregiudizio distinte: da una parte, il preteso illecito costituito dalla nomina di un candidato avvenuta a seguito di una procedura irregolare di promozione, dato che l' autorità che ha il potere di nomina ha valutato i meriti rispettivi dei candidati senza disporre del rapporto informativo del ricorrente, e, dall' altra, quella costituita dalla compilazione tardiva di tale rapporto informativo da parte dell' autorità che ha il potere di nomina.
Parti
Nel procedimento C-68/91 P,
Heinz-Joerg Moritz, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l' avv. Mahlberg, del foro di Bonn, con domicilio eletto a Bridel (Lussemburgo) presso l' avv. Heinz-Joerg Moritz, 25 A, rue de Schoenfels,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 13 dicembre 1990, nella causa T-20/89, Heinz-Joerg Moritz contro Commissione delle Comunità europee,
procedimento in cui l' altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Goetz zur Hausen, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Barbara Rapp-Jung, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori M. Zuleeg, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e F. Grévisse, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 1 ottobre 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale all' udienza del 10 novembre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 15 febbraio 1991, il signor Moritz, in forza dell' art. 49 dello Statuto (CEE) e delle corrispondenti norme degli Statuti (CECA) e (CEEA) della Corte di giustizia, ha proposto un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado in data 13 dicembre 1990, causa T-20/89, Moritz/Commissione (Racc. pag. II-769), in quanto esso ha respinto la sua domanda diretta a veder condannare la Commissione a risarcire il preteso danno causato dalla decisione 2 luglio 1986 con la quale il signor Dieter Engel veniva nominato direttore della direzione "Investimenti e prestiti" presso la direzione generale "Crediti e investimenti" della Commissione ("DG XVIII"), e, inoltre, esso ha condannato ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese.
2 Ai sensi della sentenza impugnata, gli antefatti della controversia sono i seguenti:
"1. Il ricorrente nella presente causa è andato in pensione alla fine di gennaio del 1990, come dipendente di grado A3 presso la Commissione delle Comunità europee, ove occupava il posto di capodivisione nella direzione generale XVIII (Crediti ed investimenti). In precedenza egli aveva presentato la sua candidatura al posto, di grado A2, di direttore del settore 'Investimenti e prestiti' presso detta direzione generale (avviso di posto vacante COM/24/86).
2. Nel suo parere 17/86 del 22 aprile 1986, il comitato consultivo delle nomine ai gradi A2 e A3 della Commissione (in prosieguo: il "comitato consultivo"), che doveva esaminare la candidatura del ricorrente e di un altro dipendente della Commissione, ha sottolineato che nessuno dei due candidati era in possesso di tutti i necessari requisiti.
3. Nella riunione del 30 aprile 1986, la convenuta ha esaminato, alla luce dell' art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo 'Statuto' ) ° norma che disciplina l' occupazione di un posto vacante mediante promozione o mutazione nell' ambito dell' istituzione ° le due candidature presentate e ha deciso di non occupare il posto vacante.
4. La convenuta decideva quindi di avvalersi dell' art. 29, n. 2, dello Statuto, in virtù del quale, per l' assunzione dei dipendenti di grado A1 e A2, l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' 'APN' ) può seguire una procedura diversa da quella indicata al n. 1.
5. Il comitato consultivo, riunitosi il 27 giugno 1986, riteneva che si dovesse prendere in considerazione, in applicazione dell' art. 29, n. 2, dello Statuto, la candidatura del signor Dieter Engel, che in quel momento non era dipendente della Comunità. Il 2 luglio 1986 la convenuta nominava il signor Engel, che in quel momento era cittadino canadese, al posto in questione, dopo aver proceduto ad un esame comparativo delle tre candidature pervenutele. Il 14 luglio 1986 il signor Matutes, membro della Commissione, responsabile delle nomine presso la DG XVIII, informava il ricorrente di questa decisione.
6. Con nota 13 ottobre 1986, il ricorrente presentava reclamo chiedendo l' annullamento della decisione che nominava il signor Engel al posto controverso. Detto reclamo veniva respinto con decisione della convenuta 7 maggio 1987".
3 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 12 agosto 1987, il signor Moritz ha proposto un ricorso contro la Commissione diretto, in primo luogo, all' annullamento della decisione della Commissione 2 luglio 1986 di nomina del signor Engel nonché della decisione di rigetto del suo reclamo avverso tale nomina e, in secondo luogo, al risarcimento del danno materiale e morale che egli riteneva di aver subito a seguito di tali decisioni.
4 Con ordinanza 15 novembre 1989, la Corte ha rimesso la causa al Tribunale di primo grado (in prosieguo: il "Tribunale") in applicazione dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
5 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso del signor Moritz e condannato ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese.
6 A sostegno del proprio ricorso, diretto avverso la parte della sentenza con cui viene respinta la sua domanda di risarcimento danni, il signor Moritz fa valere i seguenti motivi: il Tribunale avrebbe operato un controllo insufficiente sulla decisione controversa; la valutazione del Tribunale sul carattere regolare della procedura seguita dal comitato consultivo si fonderebbe su fatti inesatti; il Tribunale avrebbe ingiustamente ritenuto che il comitato consultivo avesse regolarmente ovviato al carattere incompleto del suo fascicolo personale procedendo alla sola audizione del direttore generale; esso avrebbe ingiustamente ritenuto che le presunzioni del ricorrente non costituissero elementi sufficienti per far dubitare dell' obiettività delle espressioni usate nei suoi confronti, dinanzi al comitato consultivo, dal suo direttore generale, signor Cioffi; esso non avrebbe rilevato parecchie irregolarità procedurali (omissioni nel verbale della riunione del comitato amministrativo del 22 aprile 1986; motivazione insufficiente del parere emesso da tale comitato lo stesso giorno; mancata verifica delle qualificazioni del signor Engel da parte del comitato consultivo; carattere tardivo del colloquio di assunzione riguardante il ricorrente); il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla domanda del ricorrente diretta alla produzione del fascicolo personale e dell' atto di candidatura del signor Engel; esso avrebbe ingiustamente ritenuto che la nomina del signor Engel non fosse viziata da errore di valutazione manifesto; esso avrebbe altresì ingiustamente ritenuto che la nomina del signor Engel non fosse contraria né agli artt. 27 e 28 dello Statuto del personale né all' art. 1, n. 1, lett. i), dell' allegato III a tale Statuto e che la Commissione, nella fattispecie, non fosse venuta meno al dovere di sollecitudine; il Tribunale avrebbe ingiustamente preso in considerazione il ritardo, del resto scusabile, da parte del ricorrente nel rispondere alla proposta di rapporto informativo per il periodo 1983-1985, mentre tale ritardo era posteriore alla nomina del signor Engel e quindi ininfluente rispetto all' asserito illecito amministrativo e il Tribunale avrebbe dovuto porre le spese interamente a carico della Commissione, le cui affermazioni inesatte avevano provocato il ricorso del ricorrente.
7 Per una più ampia illustrazione dello svolgimento del procedimento seguito nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
8 In via preliminare, occorre osservare che, se l' interessato si è limitato a chiedere il risarcimento del preteso danno materiale e morale da esso subito, il Tribunale ha distinto nel ricorso del signor Moritz, da un lato, conclusioni e motivi diretti al risarcimento del danno materiale che la nomina del signor Engel gli avrebbe causato e, dall' altro, conclusioni e motivi diretti al risarcimento del preteso danno morale causatogli da tale decisione, pronunciandosi al riguardo in maniera separata.
9 Alla luce di quanto sopra, occorre esaminare nell' ordine i motivi del ricorso che si collegano con la parte della sentenza con cui vengono respinte le conclusioni relative al risarcimento del danno materiale e i motivi che si collegano alla parte della sentenza con cui vengono respinte le conclusioni relative al risarcimento del danno morale.
Sulla parte della sentenza relativa alle conclusioni dirette al risarcimento del danno materiale
10 Occorre innanzi tutto esaminare il motivo relativo all' errore commesso dal Tribunale considerando che il comitato consultivo avesse potuto legittimamente ovviare al carattere incompleto del fascicolo personale del signor Moritz con la sola audizione del direttore generale.
11 Dinanzi al Tribunale, il signor Moritz ha fatto valere, da un lato, che il suo fascicolo personale era incompleto in quanto vi mancavano tre rapporti informativi che lo riguardavano, in particolare quello relativo al periodo 1983-1985, e, dall' altro, che il comitato consultivo non poteva legittimamente ovviare a tale carenza con l' audizione, non in contraddittorio, del suo direttore generale, che non disponeva del potere di compilare il rapporto informativo e si era con ogni probabilità espresso sfavorevolmente nei suoi confronti.
12 Per respingere gli argomenti addotti dal signor Moritz, il Tribunale, ai punti 30 e 31 della sentenza, ha ricordato lo svolgimento della procedura di nomina e ha rilevato che il comitato aveva potuto regolarmente sentire il direttore generale, signor Cioffi, senza violare il diritto alla difesa, mentre soprattutto, in primo luogo risultava dal verbale della riunione del 22 aprile 1986 del comitato consultivo che il direttore generale si era limitato a precisare, sulla base dell' avviso di posto vacante, le qualificazioni richieste per occupare il posto e, in secondo luogo, nessun elemento era stato addotto a sostegno dell' assunto secondo il quale il direttore generale si sarebbe espresso in modo negativo nei confronti del signor Moritz.
13 Occorre altresì rilevare che, per respingere gli argomenti del ricorrente relativi al preteso illecito amministrativo commesso dall' autorità che ha il potere di nomina compilando tardivamente il suo rapporto informativo, il Tribunale ha ritenuto, al punto 41 della sentenza, che non fosse provato che il signor Moritz avrebbe avuto maggiori probabilità di essere nominato al posto di direttore dei prestiti ed investimenti se nel suo fascicolo fosse stato inserito il rapporto informativo per il biennio 1983-1985, nella sua versione definitiva, che conteneva solo modifiche di minima rilevanza rispetto alla proposta di rapporto informativo.
14 Dinanzi alla Corte, il signor Moritz sostiene che ingiustamente il Tribunale ha ritenuto che la procedura seguita dalla Commissione fosse regolare, mentre la valutazione dei suoi meriti era stata effettuata sulla base di un fascicolo personale incompleto, privo, in particolare, del suo rapporto informativo per il periodo più recente (1 luglio 1983 - 30 giugno 1985), e sulla base degli apprezzamenti, con ogni probabilità sfavorevoli, portati dal suo direttore generale, signor Cioffi, sulle sue capacità. A suo parere, in tale situazione il comitato consultivo avrebbe dovuto procedere alla sua audizione al fine di rispettare il principio del contraddittorio.
15 La Commissione ritiene, al contrario, che, come ha ritenuto il Tribunale, il comitato consultivo abbia regolarmente sentito il direttore generale in ordine alle qualificazioni del signor Moritz e non dovesse procedere all' audizione in contraddittorio di quest' ultimo.
16 Secondo la giurisprudenza costante della Corte (v. in particolare sentenza 10 giugno 1987, causa 7/86, Vincent/Parlamento, Racc. pag. 2473, punto 16 della motivazione), il rapporto informativo costituisce un elemento di valutazione indispensabile ogni volta che l' autorità gerarchica prende in esame la carriera del dipendente e una procedura di promozione è viziata da irregolarità se l' autorità che ha il potere di nomina non ha potuto procedere allo scrutinio per merito comparativo dei candidati poiché i rapporti informativi di uno o più di essi sono stati compilati, per fatto dell' amministrazione, con notevole ritardo.
17 Tuttavia, tale massima non implica che tutti i candidati debbano trovarsi, al momento della decisione di nomina, esattamente allo stesso stadio per quanto riguarda lo stato dei loro rapporti informativi, né che l' autorità che ha il potere di nomina abbia l' obbligo di rinviare la decisione se il rapporto più recente dell' uno o dell' altro candidato non è ancora definitivo in seguito a ricorso al relatore d' appello o al comitato paritetico (sentenza 27 gennaio 1983, causa 263/81, List/Commissione, Racc. pag. 103, punto 27 della motivazione).
18 La Corte ha altresì dichiarato che, in circostanze eccezionali, la mancanza di rapporti informativi può essere compensata dall' esistenza di altre informazioni sui meriti del dipendente (sentenza 18 dicembre 1980, cause riunite 156/79 e 51/80, Gratreau/Commissione, Racc. pag. 3943, punto 22 della motivazione).
19 Le circostanze in cui è stato compilato il rapporto informativo del signor Moritz per il periodo 1 luglio 1983-30 giugno 1985 sono precisate al punto 43 della sentenza impugnata.
20 Dalle affermazioni del Tribunale contenute al punto 43 della motivazione della sentenza impugnata, risulta che, alla data in cui è stata presa la decisione controversa, ossia il 2 luglio 1986, il più recente rapporto informativo riguardante il ricorrente, cioè quello relativo al periodo 1983-1985, non figurava nel fascicolo sottoposto al comitato consultivo a causa del ritardo da parte della Commissione nell' elaborare la proposta di rapporto informativo.
21 Alla luce di quanto sopra, a fronte di un motivo quale quello fatto valere dinanzi ad esso, il Tribunale doveva precisare, in primo luogo, le ragioni che giustificavano il fatto che la mancanza, nel fascicolo, di tale rapporto informativo fosse compensata da altre informazioni, e, in secondo luogo, le ragioni per le quali esso riteneva che l' audizione del direttore generale, da parte del comitato consultivo, indipendentemente dalle osservazioni espresse in ordine al signor Moritz, bastasse ad ovviare a tale mancanza senza che fosse necessario consentire al signor Moritz di essere sentito unitamente al direttore generale o, quanto meno, in contraddittorio con quest' ultimo.
22 I punti 30 e 31 della sentenza impugnata si limitano, in sostanza, a constatare che il comitato consultivo aveva potuto sentire il direttore generale senza rendere irregolare il procedimento. Essi non contengono precisazioni né sui motivi che giustificavano, nel caso di specie, il ricorso ad informazioni diverse dal rapporto informativo né sul carattere sufficiente dell' audizione del direttore generale per compensare la mancanza del rapporto informativo.
23 Nel punto 41 della motivazione della sentenza impugnata non ci si pronuncia neppure su queste due questioni. Infatti, in esso ci si basa sulle modeste differenze esistenti tra la proposta di rapporto informativo e il rapporto informativo stesso, ossia su fatti posteriori alla data della decisione controversa, così come risulta dal punto 43 della sentenza impugnata, per negare alla mancanza del rapporto informativo qualsiasi influenza sulla regolarità della decisione.
24 Il Tribunale non ha quindi giustificato il fatto che l' audizione non in contraddittorio del direttore generale avesse validamente compensato la mancanza nel fascicolo del rapporto informativo e che quindi la procedura seguita dal comitato consultivo non era stata irregolare.
25 Di conseguenza, il Tribunale non ha dimostrato che alcun comportamento illegittimo e, pertanto, alcun illecito amministrativo, potesse essere contestato alla Commissione a tale titolo e non ha giustificato il punto 42 della motivazione della sua sentenza, secondo il quale, poiché nessuna delle censure mosse dal ricorrente e dirette a dimostrare l' esistenza di un illecito commesso dalla Commissione poteva essere presa in considerazione, le conclusioni miranti al risarcimento di un danno materiale dovevano essere respinte.
26 Ne consegue che tale parte della sentenza impugnata dev' essere annullata.
Sulla parte della sentenza relativa alle conclusioni dirette al risarcimento del danno morale
27 Occorre ricordare che, dinanzi al Tribunale, il signor Moritz ha chiesto il risarcimento del preteso danno, sia materiale che morale, causatogli dalla nomina del signor Engel. Al fine di giustificare l' ammontare delle sue pretese, il ricorrente ha fatto riferimento alla sentenza 6 febbraio 1986, cause riunite 173/82, 157/83 e 186/84, Castille/Commissione (Racc. pag. 497), e, in subordine, alla citata sentenza Gratreau/Commissione.
28 Come si è detto al precedente punto 8, è il Tribunale che ha distinto il risarcimento del danno materiale dal risarcimento del danno morale e che ha presentato tali due domande di indennizzo come fondate su mezzi diversi.
29 Per quanto riguarda il risarcimento del danno morale, il Tribunale ha innanzi tutto constatato che la proposta di rapporto informativo per il periodo 1983-1985 era stata fatta il 31 luglio 1986, dopo la scadenza del termine di cui all' art. 6, primo comma, delle disposizioni generali di esecuzione dell' art. 43 dello Statuto, che il signor Moritz aveva rifiutato tale proposta il 26 novembre 1986, ossia quasi quattro mesi dopo aver ricevuto la proposta e che il rapporto informativo era stato compilato il 10 febbraio 1987 (punto 43 della sentenza impugnata)).
30 Il Tribunale ha poi rilevato (punti 45 e 46 della motivazione) che, secondo la giurisprudenza della Corte, l' amministrazione deve procedere alla compilazione periodica del rapporto informativo alle date prescritte dallo Statuto (sentenza Gratreau/Commissione, già citata) e che essa disponeva a questo scopo di un termine ragionevole, mentre qualsiasi inosservanza del termine stesso va giustificata con l' esistenza di circostanze particolari (sentenza 5 maggio 1983, causa 207/81, Ditterich/Commissione, Racc. pag. 1359). Esso ha rilevato che invece il dovere di correttezza e di cooperazione nei confronti dell' amministrazione, a cui è tenuto ogni dipendente, osta a che quest' ultimo si dolga del ritardo con cui è stato redatto il suo rapporto informativo se detto ritardo gli è imputabile.
31 Esso ha inoltre ricordato (punto 47 della motivazione) che il ritardo intervenuto nella compilazione del rapporto informativo è di per sé idoneo ad arrecare pregiudizio al dipendente per il solo fatto che lo svolgimento della carriera di quest' ultimo può risentire della mancanza di detto rapporto in un momento in cui si devono adottare decisioni che lo riguardano (sentenza 6 febbraio 1986, Castille/Commissione, già citata).
32 Riferendosi alla sentenza di pari data, nella causa T-29/89, Moritz/Commissione (Racc. pag. II-787), di cui esso riporta sostanzialmente i termini, il Tribunale ha ritenuto (punto 48 della motivazione) che il ritardo nella redazione del rapporto informativo per il periodo 1983-1985 fosse dovuto non solo alla data tardiva alla quale era stata compilata la proposta di rapporto informativo, ma anche al ritardo da parte del ricorrente nel rispondere alla proposta. Esso ha quindi ritenuto (punto 49 della motivazione) che non avendo dato riscontro, entro un termine ragionevole, a tale proposta, il ricorrente fosse venuto meno al dovere di correttezza e di cooperazione a cui era tenuto e che il ritardo contestato non potesse, nel caso specifico, dar luogo ad un danno morale.
33 Nel suo ricorso avverso la sentenza di primo grado, il signor Moritz sostiene che il Tribunale non poteva legittimamente tener conto del ritardo, del resto scusabile, con cui egli aveva dato riscontro alla proposta di rapporto informativo, essendo tale comportamento posteriore alla decisione del 2 luglio 1986 all' origine del danno di cui era chiesto il risarcimento.
34 La Commissione sostiene, in via principale, che le pretese del ricorrente urtano contro l' autorità di cosa giudicata spettante alla citata sentenza del Tribunale di pari data, Moritz/Commissione (causa T-29/89), che ha respinto la domanda del signor Moritz diretta al risarcimento del danno causato dalla compilazione tardiva del rapporto informativo per il periodo 1983-1985. In subordine, la Commissione sostiene che il Tribunale ha correttamente ritenuto che l' illecito commesso dal ricorrente ostasse a qualsiasi risarcimento.
35 Il preteso illecito commesso dall' autorità che ha il potere di nomina compilando tardivamente il rapporto informativo del signor Moritz per il periodo 1983-1985 costituisce una causa di pregiudizio distinta rispetto a quella costituita dal preteso illecito commesso dalla stessa autorità nominando il signor Engel in una situazione irregolare. D' altro canto, il signor Moritz ha richiesto il risarcimento di ciascuno di tali danni nell' ambito di due cause distinte dinanzi al Tribunale (cause T-20/89 e T-29/89), che si sono concluse con le due sentenze del 13 dicembre 1990.
36 Oggetto della presente controversia è solo il preteso danno, sia materiale che morale, subito dal ricorrente a seguito della nomina irregolare del signor Engel.
37 Pertanto, respingendo la domanda di risarcimento del preteso danno morale causatogli da tale nomina per il motivo, riportato dalla sentenza nella causa T-29/89, che il ritardo da parte dell' autorità che ha il potere di nomina nel redigere il suo rapporto informativo non gli aveva causato alcun danno, mentre tale ritardo, nei termini con cui è stato definito dal Tribunale, era posteriore alla nomina del signor Engel, il Tribunale non ha replicato ai mezzi e alle conclusioni quali erano stati sollevati dinanzi ad esso nella causa T-20/89.
38 Alla luce di quanto sopra, la Commissione non può far valere utilmente l' autorità di cosa giudicata inerente alla citata sentenza Moritz/Commissione (causa T-29/89), che riguarda, in realtà, una controversia diversa da quella che ha dato luogo al presente ricorso.
39 Da quanto precede risulta che il Tribunale non ha giuridicamente suffragato il punto 51 della motivazione della propria sentenza, respingendo le conclusioni dirette al risarcimento del danno morale.
40 La Corte quindi, senza che occorra esaminare gli altri mezzi del ricorso, deve accogliere le domande del ricorrente e annullare la sentenza impugnata nella parte in cui, da un lato, sono state respinte le conclusioni del signor Moritz dirette al risarcimento del preteso danno causato a quest' ultimo dalla nomina del signor Engel e, dall' altro, ciascuna parte è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Sul rinvio della causa al Tribunale
41 Ai sensi dell' art. 54, primo comma, dello Statuto (CEE) della Corte: "Quando l' impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest' ultimo".
42 Nella fattispecie, la Corte ritiene che si debba rinviare la causa al Tribunale perché esso decida in ordine alle conclusioni del signor Moritz dirette al risarcimento del preteso danno causato a quest' ultimo dalla decisione della Commissione, in data 2 luglio 1986, di nomina del signor Dieter Engel a direttore della direzione "Investimenti e prestiti" presso la direzione generale "Crediti e investimenti" della Commissione ("DG XVIII").
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La sentenza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 1990, nella causa T-20/89, Moritz/Commissione è annullata nella parte in cui, da un lato, sono state respinte le conclusioni del signor Moritz dirette al risarcimento del preteso danno causato a quest' ultimo dalla decisione, in data 2 luglio 1986, di nomina del signor Dieter Engel a direttore della direzione "Investimenti e prestiti" presso la direzione generale "Crediti e investimenti" della Commissione ("DG XVIII") e, dall' altro, ciascuna parte è stata condannata a sopportare le proprie spese.
2) La causa è rinviata al Tribunale di primo grado perché esso decida in ordine alle conclusioni del signor Moritz dirette al risarcimento del preteso danno causato a quest' ultimo dalla decisione della Commissione, in data 2 luglio 1986, di nomina del signor Dieter Engel a direttore della direzione "Investimenti e prestiti" presso la direzione generale "Crediti e investimenti" della Commissione ("DG XVIII").
3) Le spese sono riservate.
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