Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Ricorso per inadempimento - Sentenza della Corte che dichiara l' inadempimento - Termine di esecuzione
(Trattato CEE, art. 171)
Massima
L' applicazione immediata ed uniforme del diritto comunitario richiede che l' esecuzione con cui sia stato dichiarato l' inadempimento di uno Stato membro debba essere avviata immediatamente e debba concludersi entro termini il più possibile ristretti.
Parti
Nella causa C-75/91,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor T. van Rijn, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dai sigg. J.W. de Zwaan e T. Heukels, consiglieri giuridici aggiunti presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata dei Paesi Bassi, 5, rue C.M. Spoo,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 ottobre 1987 nella causa 236/85, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: J.A. Pompe, cancelliere aggiunto
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 16 gennaio 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza medesima,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 22 febbraio 1991, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza della Corte 13 ottobre 1987, Commissione/Paesi Bassi (causa 236/85, Racc. pag. 3989), è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi dell' art. 171 del Trattato CEE.
2 In tale sentenza la Corte ha dichiarato che il Regno dei Paesi Bassi, non adottando entro i termini prescritti tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi del Trattato.
3 A fronte della mancata adozione, a seguito della menzionata sentenza, di provvedimenti diretti alla trasposizione della direttiva de qua, la Commissione, con lettera 24 aprile 1989, metteva in mora il governo olandese ingiungendogli di adempiere i propri obblighi in materia. La Commissione, ritenendo insufficienti le risposte del governo olandese, notificava al medesimo il 27 febbraio 1990 un parere motivato.
4 In risposta a tale parere motivato, il governo olandese faceva presente, con lettera 2 maggio 1990, che due disegni di legge diretti a modificare la Jachtwet (legge sulla caccia) e la Vogelwet (legge sulla protezione degli uccelli) sarebbero stati trasmessi al Parlamento nel più breve tempo possibile. La Commissione, non avendo successivamente ottenuto alcuna informazione da cui desumere la presentazione dei detti disegni di legge al Parlamento, ha quindi proposto il presente ricorso.
5 Per una più dettagliata esposizione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si rinvia alla relazione del giudice relatore. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
6 Il governo olandese riconosce la mancata adozione di provvedimenti idonei a dare esecuzione alla sentenza di cui trattasi e adduce, a motivazione del ritardo, i vincoli della procedura legislativa nazionale, che hanno avuto ripercussioni sui tempi previsti per l' introduzione degli emendamenti alle menzionate leggi.
7 Si deve ricordare che, anche se l' art. 171 del Trattato non precisa il termine entro il quale l' esecuzione di una sentenza deve aver luogo, l' interesse che si ricollega ad un' applicazione immediata ed uniforme del diritto comunitario richiede che tale esecuzione debba essere avviata immediatamente e debba concludersi entro termini il più possibile ristretti (v., da ultimo, sentenza 30 gennaio 1992, Commissione/Grecia, punto 6 della motivazione, causa C-328/90, Racc. pag. I-425).
8 Si deve quindi dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia 13 ottobre 1987, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi dell' art. 171 del Trattato CEE.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
9 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Il Regno dei Paesi Bassi è risultato soccombente e va pertanto condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia 13 ottobre 1987, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi dell' art. 171 del Trattato CEE.
2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.
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