Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità ° Portogallo ° Monopoli nazionali di carattere commerciale ° Art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione del 1985 ° Obbligo di progressivo riordinamento nel corso del periodo transitorio ° Efficacia diretta prima dello scadere del periodo transitorio ° Insussistenza
(Atto di adesione del 1985, art. 208, n. 1)
2. Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità ° Portogallo ° Monopoli nazionali di carattere commerciale ° Obbligo di progressivo riordinamento nel corso del periodo transitorio ° Modalità ° Potere discrezionale delle autorità nazionali ° Obbligo di aprire contingenti di libera importazione ° Insussistenza
(Trattato CEE, art. 37, n. 1; Atto di adesione del 1985, art. 208, n. 1)
Massima
1. L' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione del 1985, relativo al progressivo riordinamento dei monopoli nazionali portoghesi che presentano carattere commerciale, non crea per il Portogallo, durante il periodo transitorio da esso previsto, un obbligo incondizionato e sufficientemente preciso che possa essere fatto valere dal singolo dinanzi ad un giudice nazionale. Infatti, solo alla scadenza del periodo transitorio l' abolizione di qualsiasi discriminazione non è più condizionata da alcuna riserva, né può essere subordinata, quanto al suo adempimento o alla sua efficacia, all' emanazione di provvedimenti di sorta, vuoi della Comunità, vuoi degli Stati membri.
2. L' art. 37, n. 1, del Trattato e l' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione del 1985 debbono essere interpretati nel senso che l' obbligo imposto al Portogallo di riordinare progressivamente il monopolio dell' alcole etilico non comporta necessariamente l' apertura, nel corso del periodo transitorio, di contingenti di libera importazione dei prodotti oggetto di detto monopolio, in provenienza da altri Stati membri. Infatti, in forza di tali disposizioni il Portogallo dispone di un ampio potere discrezionale nella scelta dei mezzi idonei a procedere al progressivo riordinamento previsto e, al fine di adempiere i suoi obblighi nel corso del periodo transitorio, può applicare misure diverse da quelle relative all' apertura di contingenti.
Parti
Nel procedimento C-76/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Supremo Tribunal Administrativo del Portogallo, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Caves Neto Costa SA
e
Ministro do Comércio e Turismo e
Secretário de Estado do Comércio Externo,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 37, n. 1, del Trattato CEE e 208, n. 1, dell' Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Caves Neto Costa SA, dall' avv. Isabel Jalles, del foro di Lisbona;
° per il governo portoghese, dal prof. João Mota de Campos e dal signor Luis Inez Fernandes, direttore del servizio giuridico della direzione generale delle Comunità europee del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dalle signore Blanca Rodríguez Galindo, membro del servizio giuridico e Helena Varandas, funzionario della Repubblica portoghese distaccato presso il servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Caves Neto Costa SA, del governo portoghese e della Commissione, rappresentata dal signor António Caeiro, consigliere giuridico, assistito dal signor Anders Christian Jessen, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, all' udienza del 24 giugno 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 22 settembre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 14 febbraio 1991, pervenuta alla Corte il 25 febbraio successivo, il Supremo Tribunal Administrativo ha proposto, in forza dell' art. 177 del Trattato CEE tre questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 37 del Trattato CEE e dell' art. 208, n. 1, dell' Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 23; in prosieguo: l' "Atto di adesione").
2 Dette questioni sono state sollevate nel contesto di una controversia che oppone l' impresa Caves Neto Costa (in prosieguo: la "CNC") al ministro del Commercio e del Turismo e al Sottosegretario di Stato per il Commercio estero.
3 La CNC ha sostenuto che lo Stato portoghese, non avendo aperto dei contingenti di importazione di alcole etilico alla data delle decisioni implicite di rigetto relative alla sua domanda di importazione dalla Francia di 28 tonnellate di alcole puro, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 5 del Trattato, dell' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione, del n. 2 della Dichiarazione comune relativa alla soppressione dei monopoli esistenti nei nuovi Stati membri nel campo dell' agricoltura (GU 1985, L 302, pag. 480) e in forza della raccomandazione della Commissione 8 ottobre 1987, 87/525/CEE, indirizzata alla Repubblica portoghese in merito al riordinamento del monopolio nazionale a carattere commerciale degli alcoli nei confronti degli altri Stati membri (GU L 306, pag. 32; in prosieguo: la "raccomandazione").
4 Il Supremo Tribunal Administrativo ha ritenuto che il ricorso sollevasse problemi interpretativi di diritto comunitario e ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se il progressivo riordinamento, a decorrere dal 1 gennaio 1986, da parte della Repubblica portoghese, dei monopoli di carattere commerciale, in modo che venga abolita, anteriormente al 1 gennaio 1993, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative agli approvvigionamenti e agli sbocchi, imponga alla suddetta Repubblica, con riferimento al monopolio delle importazioni di alcol puro da parte dell' impresa pubblica Administração-General do Açúcar e do Alcool, di aprire contingenti di libera importazione dagli altri Stati membri per tutti gli anni compresi nel periodo transitorio oppure le consenta di sottrarre a questo obbligo i primi anni del periodo considerato.
2) Qualora sia esatta la seconda ipotesi, a decorrere da quale data, durante il periodo transitorio, ci si possa ragionevolmente aspettare che la Repubblica portoghese attenui il monopolio dell' importazione di alcol puro, fissando contingenti di libera importazione.
3) Se, per quanto riguarda l' alcole etilico, debbano considerarsi corretti i contingenti indicati dalla Commissione nella sua raccomandazione 8 ottobre 1987, espressamente prevista dal citato art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione".
5 Per una più ampia illustrazione dei fatti relativi alla causa principale, dello svolgimento del procedimento come pure delle osservazioni scritte depositate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
6 L' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione impone alla Repubblica portoghese l' obbligo di riordinare progressivamente i monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale ai sensi dell' art. 37, n. 1, del Trattato durante il periodo compreso tra il 1 gennaio 1986 e il 1 gennaio 1993 (in prosieguo: il "periodo transitorio"), in modo che venga esclusa, anteriormente al 1 gennaio 1993, qualsiasi discriminazione tra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all' approvvigionamento ed agli sbocchi.
7 Prima di risolvere le questioni sollevate dal giudice a quo, e onde fornirgli tutti gli elementi interpretativi che possano essergli utili, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, una disposizione di diritto comunitario, perché produca effetti diretti nelle relazioni tra gli Stati membri e i loro amministrati, dev' essere chiara e incondizionata.
8 Orbene, si deve rilevare che né l' art. 37 del Trattato, né l' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione che ad esso corrisponde, implicano, per gli Stati membri interessati, durante il periodo transitorio previsto da dette disposizioni, un obbligo incondizionato e sufficientemente preciso che possa essere fatto valere dal singolo dinanzi ad un giudice nazionale.
9 Infatti, come la Corte ha dichiarato con riferimento all' art. 37 del Trattato nella sentenza 17 febbraio 1976 (causa 45/75, Rewe/Hauptzollamt Landau, Racc. pag. 181, punto 24 della motivazione) solo alla scadenza del periodo transitorio l' abolizione di qualsiasi discriminazione, prevista per la fine di tale periodo, non è più condizionata da alcuna riserva, né può essere subordinata, quanto al suo adempimento o alla sua efficacia, all' emanazione di provvedimenti di sorta, vuoi della Comunità vuoi degli Stati membri.
Sulla prima e sulla seconda questione
10 Con le prime due questioni pregiudiziali il giudice a quo intende, in sostanza, sapere se l' art. 37, n. 1 del Trattato e l' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione debbano essere interpretati nel senso che l' obbligo imposto alla Repubblica portoghese di riordinare il monopolio dell' alcol etilico implichi necessariamente la fissazione, nel corso del periodo transitorio, di contingenti di libera importazione dei prodotti oggetto di detto monopolio e provenienti da altri Stati membri, e, se del caso, a partire da quale data tali contingenti debbano essere stabiliti.
11 Si deve, in via preliminare, constatare che un monopolio come quello considerato costituisce un monopolio nazionale che presenta un carattere commerciale ai sensi dell' art. 37, n. 1, del Trattato e rientra, di conseguenza, nel campo di applicazione dell' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione.
12 Al fine di risolvere le questioni sollevate dal giudice a quo, si deve pertanto determinare la portata dell' obbligo che l' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione impone alla Repubblica portoghese per quanto riguarda il progressivo riordinamento di detti monopoli durante il periodo transitorio.
13 Si deve a questo proposito osservare che l' abolizione, alla scadenza del periodo transitorio, di qualsiasi discriminazione, costituisce un preciso obbligo il cui adempimento deve essere agevolato, non già condizionato, dal carattere graduale della riorganizzazione prescritta. La Corte ha avuto modo di precisare tale concetto nella sentenza Rewe, punto 24 della motivazione, vertente sull' art. 37, n. 1, del Trattato il quale contiene obblighi di portata identica rispetto a quelli di cui all' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione.
14 Secondo questa stessa giurisprudenza, il margine di tempo così lasciato agli Stati membri per riordinare gradualmente i monopoli nazionali considerati è finalizzato a facilitare la creazione di situazioni nuove e, compatibili con l' obbligo di eliminare, alla fine del periodo transitorio, qualsiasi discriminazione.
15 Alla luce della stessa finalità deve essere inteso il compito, assegnato alla Commissione dall' art. 208, n. 1, terzo comma, dell' Atto di adesione, di indirizzare agli Stati membri considerati, sotto forma di raccomandazioni, atti non vincolanti per quanto riguarda le modalità e il ritmo secondo i quali deve essere realizzato l' adattamento previsto da detto articolo.
16 Si deve poi osservare che, a differenza del monopolio dei prodotti petroliferi, per i quali l' art. 208, n. 2, dell' Atto di adesione prevede regole dettagliate per quanto riguarda la liberalizzazione dei mercati, il n. 1 dello stesso articolo non contiene alcuna specificazione dei mezzi tramite i quali deve operarsi il progressivo riordinamento di un monopolio quale quello in esame.
17 Da queste considerazioni risulta che in forza dell' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione, la Repubblica portoghese dispone di un ampio potere discrezionale nella scelta dei mezzi idonei a riordinare progressivamente i monopoli considerati in modo da assicurare, al più tardi alla fine del periodo transitorio, l' abolizione di ogni discriminazione contemplata da detta disposizione. Essa pertanto, al fine di adempiere i suoi obblighi nel corso del periodo transitorio, può applicare misure diverse da quelle relative all' apertura di contingenti di libera importazione in provenienza da altri Stati membri.
18 Si deve, di conseguenza, risolvere la prima e la seconda questione dichiarando che l' art. 37, n. 1, del Trattato e l' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione debbono essere interpretati nel senso che l' obbligo imposto alla Repubblica portoghese di riordinare progressivamente il monopolio dell' alcole etilico non comporta necessariamente l' apertura, nel corso del periodo transitorio, di contingenti di libera importazione dei prodotti oggetto di detto monopolio, in provenienza da altri Stati membri.
19 Tenuto conto della soluzione sopra indicata, non occorre risolvere la terza questione pregiudiziale.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
20 Le spese sostenute dal governo portoghese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Supremo Tribunal Administrativo con ordinanza 14 febbraio 1991, dichiara:
L' art. 37, n. 1, del Trattato e l' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione debbono essere interpretati nel senso che l' obbligo imposto alla Repubblica portoghese di riordinare progressivamente il monopolio dell' alcole etilico non comporta necessariamente l' apertura, nel corso del periodo transitorio, di contingenti di libera importazione dei prodotti oggetto di detto monopolio, in provenienza da altri Stati membri.
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