Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CEE, art. 169)
Parti
Nella causa C-77/91,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Antonio Aresu e dalla signora Maria Blanca Rodriguez Galindo, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso volto a far dichiarare che, non avendo adottato nel termine stabilito tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 settembre 1981, 81/851/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari (GU L 317, pag. 1), e alla direttiva del Consiglio 28 settembre 1981, 81/852/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari (GU L 317, pag. 16), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: J.-G. Giraud
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 gennaio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 26 febbraio 1991, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che, non avendo adottato nel termine stabilito tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 settembre 1981, 81/851/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari (GU L 317, pag. 1), e alla direttiva del Consiglio 28 settembre 1981, 81/852/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari (GU L 317, pag. 16), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del Trattato che istituisce la Comunità economica europea.
2 Ai sensi dell' art. 51 della citata direttiva 81/851 e dell' art. 3 della citata direttiva 81/852, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi a tali direttive, nel termine di 24 mesi a decorrere dalla notifica, e ne informano immediatamente la Commissione.
3 Ritenendo che la Repubblica italiana non avesse adottato i provvedimenti per il recepimento delle citate direttive entro i termini prescritti, la Commissione ha avviato nei confronti di questo Stato membro il procedimento per la declaratoria di inadempimento contemplato dall' art. 169 del Trattato.
4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione del giudice relatore. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
5 La Commissione sostiene che, a causa della natura obbligatoria delle direttive, gli Stati membri sono tenuti a conformarvisi entro i termini prescritti e ad adottare le misure idonee ad assicurarne il recepimento nell' ordinamento giuridico nazionale.
6 La Repubblica italiana ammette che le disposizioni legislative necessarie all' attuazione delle direttive 81/851 e 81/852 non sono state ancora emanate e si limita a sostenere che si porrà prossimamente fine all' asserito inadempimento.
7 Si deve quindi dichiarare che la Repubblica italiana, non adottando, nei termini prescritti, le disposizioni necessarie all' attuazione delle direttive 81/851 e 81/852, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del Trattato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
8 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica italiana, essendo rimasta soccombente, dev' essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Non adottando, nei termini prescritti, le disposizioni necessarie all' attuazione della direttiva del Consiglio 28 settembre 1981, 81/851/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari, e della direttiva del Consiglio 28 settembre 1981, 81/852/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del Trattato CEE.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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