Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Latte e latticini ° Prelievo supplementare sul latte ° Norme relative al trasferimento dei quantitativi di riferimento a seguito del trasferimento di una parte di un' azienda ° "Superfici utilizzate per la produzione lattiera" ° Nozione
[Regolamenti (CEE) della Commissione n. 1371/84, art. 5, primo comma, punto 2, e n. 1546/88, art. 7, primo comma, punto 2]
Massima
La nozione di "superfici utilizzate per la produzione lattiera" di cui all' art. 5, primo comma, punto 2, del regolamento n. 1371/84 e all' art. 7, primo comma, punto 2, del regolamento n. 1546/88, relativi, nell' ambito del regime del prelievo sul latte, al trasferimento dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo in caso di trasferimento di una o più parti di un' azienda, dev' essere intesa nel senso che comprende anche le superfici dell' azienda corrispondenti al cortile, agli edifici e alle porzioni di strade di pertinenza dell' azienda stessa, purché esse contribuiscano, direttamente o indirettamente, alla sua produzione lattiera.
Parti
Nel procedimento C-79/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesverwaltungsgericht, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Walter Knuefer e Direktor der Landwirtschaftskammer Rheinland
e
Walter Buchmann,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 5, primo comma, punto 2, del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), e dell' art. 7, primo comma, punto 2, del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546 (GU L 139, pag. 12),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori M. Zuleeg, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e F. Grévisse, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il signor W. Buchmann, dagli avv.ti Lukanow e Toennesmann, del foro di Euskirchen;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Dierk Booss, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Hans-Juergen Rabe, del foro di Amburgo;
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 luglio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 15 novembre 1990, pervenuta in cancelleria il 26 febbraio 1991, il Bundesverwaltungsgericht ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione dell' art. 5, primo comma, punto 2, del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), e dell' art. 7, primo comma, punto 2, del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12).
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia sorta tra il signor Walter Knuefer e il direttore della Landwirtschaftskammer Rheinland (camera dell' agricoltura del Land della Renania) e il signor Walter Buchmann, in ordine a un quantitativo di riferimento attribuito a norma del regime del prelievo supplementare sul latte.
3 Il signor Knuefer esercitava un' azienda per la produzione di latte concessa in affitto alla sua famiglia sin dal secolo scorso. Il 1 novembre 1986 il contratto di affitto giungeva a scadenza, con conseguente riconsegna dell' azienda, avvenuta il giorno 5 dello stesso mese. In data 14 ottobre 1986 il padre del signor Buchmann, proprietario dell' azienda, trasferiva al figlio, mediante contratto, l' intera proprietà fondiaria. La cessione veniva perfezionata in seguito all' approvazione, da parte del Landwirtshaftsgericht, il 17 dicembre 1986, del contratto stipulato.
4 Successivamente, il signor Buchmann richiedeva alla Landwirtschaftskammer Rheinland il rilascio di un certificato attestante il trasferimento a suo nome del quantitativo di riferimento assegnato al signor Knuefer in relazione all' azienda di cui trattasi, in seguito alla scadenza del contratto di affitto e alla riconsegna dell' azienda allo stesso signor Buchmann. Tale domanda veniva accolta solo in parte, così che il signor Buchmann decideva di esperire un ricorso avverso il provvedimento di parziale rigetto della sua domanda.
5 Ritenendo che la soluzione della controversia presupponesse un' interpretazione di varie disposizioni di diritto comunitario, il Bundesverwaltungsgericht, adito in cassazione (Revision), ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se nella nozione di 'superfici utilizzate per la produzione lattiera' , di cui all' art. 5, primo comma, punto 2, del regolamento (CEE) n. 1371/84, rientrino le superfici corrispondenti al cortile, agli edifici e alle porzioni di strade di pertinenza dell' azienda agricola, ai sensi della disposizione citata".
6 Nella motivazione dell' ordinanza di rinvio il Bundesverwaltungsgericht precisa per l' ipotesi in cui alla fattispecie oggetto della causa principale sia applicabile il regolamento n. 1546/88 anziché il regolamento n. 1371/84, che la Corte è invitata a risolvere la questione deferita tenendo conto della circostanza che la controversa nozione è sostanzialmente riprodotta negli stessi termini dell' art. 7, primo comma, punto 2, del primo regolamento citato.
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia nella causa principale, della normativa comunitaria pertinente nonché dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
8 Va ricordato, in via preliminare, che l' art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), dispone che: "in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di un' azienda, il corrispondente quantitativo di riferimento è trasferito totalmente o in parte all' acquirente, al locatario o all' erede, secondo modalità da stabilire".
9 Le modalità di attuazione della disposizione testé citata sono state fissate dall' art. 5 del regolamento n. 1371/84, il quale, nel primo comma, punto 2, dispone che: "in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di una o più parti di un' azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene ripartito fra i produttori che rilevano l' azienda in funzione delle superfici utilizzate per la produzione lattiera o di altri criteri obiettivi stabiliti dagli Stati membri. Gli Stati membri possono non prendere in considerazione le parti trasferite la cui superficie utilizzata per la produzione lattiera è inferiore a una superficie minima da essi determinata". Ai sensi dell' art. 5, primo comma, punto 3, tali disposizioni "si applicano anche agli altri casi di trasferimento che producano effetti giuridici comparabili per i produttori, secondo le varie normative nazionali".
10 Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf (Racc. pag. 2609, punto 15 della motivazione), la riconsegna di un' azienda affittata alla scadenza del contratto produce effetti giuridici paragonabili, ai sensi dell' art. 5, punto 3, del regolamento n. 1371/84, agli effetti determinati dal trasferimento della detta azienda in seguito alla conclusione del contratto di affitto, poiché le due operazioni comportano un mutamento nel possesso delle unità di produzione di cui trattasi nell' ambito dei rapporti contrattuali istituiti dal contratto di affitto.
11 Le disposizioni dell' art. 5, primo comma, punti 2 e 3, del regolamento n. 1371/84 sono state letteralmente riprodotte nell' art. 7, primo comma, punti 2 e 3, del regolamento n. 1546/88, il quale sostituisce, con effetto dal 4 giugno 1988, il regolamento n. 1371/84. L' interpretazione data dalla Corte, nell' ambito del presente rinvio pregiudiziale, si applicherà pertanto alle disposizioni prima citate dei due regolamenti successivi di cui è causa.
12 Dalla lettera stessa di queste disposizioni risulta che gli Stati membri sono bensì liberi di stabilire dei criteri particolari, purché si tratti di criteri obiettivi, relativamente alla ripartizione dei quantitativi di riferimento afferenti alle aziende di cui una parte soltanto costituisca oggetto di trasferimento e che essi possono inoltre decidere di non prendere in considerazione le parti trasferite la cui superficie utilizzata per la produzione lattiera sia inferiore a una superficie minima da essi determinata. Tuttavia, qualora non si siano avvalsi di tale facoltà, le disposizioni di cui trattasi devono essere applicate, in conformità ai principi che sono già stati enunciati dalla Corte nella sentenza 6 dicembre 1991, causa C-121/90, Posthumus (Racc. pag. I-5833, punto 9 della motivazione), in modo tale che i quantitativi di riferimento siano rigorosamente ripartiti in proporzione alle dimensioni delle rispettive superfici dell' azienda utilizzate per la produzione lattiera, senza che si possa tener in alcun conto il tipo di utilizzazione di tali superfici.
13 Ai fini della ripartizione dei quantitativi di riferimento, devono essere prese in considerazione tutte le superfici dell' azienda che contribuiscono, direttamente o indirettamente, alla produzione lattiera dell' azienda medesima, ivi comprese le superfici occupate dal cortile, dagli edifici e dalle porzioni di strade di pertinenza dell' azienda stessa, purché queste contribuiscano, direttamente o indirettamente, alla sua produzione lattiera.
14 Questa interpretazione, basata sul testo della normativa considerata, è conforme allo scopo di quest' ultima. Le disposizioni di cui trattasi mirano infatti, salvo deroga espressamente disposta dagli Stati membri, a che siano emanate, allo scopo di garantire sia la certezza del diritto sia l' efficacia del regime, norme chiare e precise, la cui applicazione non presupponga l' esercizio di alcun potere discrezionale da parte delle autorità nazionali (v., su tale punto, sentenza 6 dicembre 1991, Posthumus, punto 10 della motivazione, citata).
15 Per questi motivi, la questione posta va risolta nel senso che la nozione di "superfici utilizzate per la produzione lattiera", di cui all' art. 5, primo comma, punto 2, del regolamento n. 1371/84, e all' art. 7, primo comma, punto 2, del regolamento n. 1546/88, deve essere intesa nel senso che essa comprende anche le superfici dell' azienda corrispondenti al cortile, agli edifici e alle porzioni di strade di pertinenza dell' azienda stessa, purché esse contribuiscano, direttamente o indirettamente, alla sua produzione lattiera.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
16 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesverwaltungsgericht con ordinanza 15 novembre 1990, dichiara:
La nozione di "superfici utilizzate per la produzione lattiera", di cui all' art. 5, primo comma, punto 2, del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, e all' art. 7, primo comma, punto 2, del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, deve essere intesa nel senso che essa comprende anche le superfici dell' azienda corrispondenti al cortile, agli edifici e alle porzioni di strade di pertinenza dell' azienda stessa, purché esse contribuiscano, direttamente o indirettamente, alla sua produzione lattiera.
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