Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Latte e latticini ° Prelievo supplementare sul latte ° Attribuzione dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo ° Produttori che hanno sospeso le consegne in base al regime di premi di non commercializzazione o di riconversione ° Attribuzione di un quantitativo specifico di riferimento ° Cessione parziale di un' azienda ° Assunzione, da parte del cessionario, dell' impegno di non commercializzazione contratto dal cedente ° Ripartizione del quantitativo specifico di riferimento in proporzione ai terreni ceduti
[Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1078/77 e n. 857/84, art. 3 bis, n. 2, terzo comma, come modificato dal regolamento (CEE) n. 764/89]
Massima
L' art. 3 bis, n. 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 857/84, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CEE) n. 764/89, dev' essere interpretato nel senso che esso permette, in caso di cessione parziale di un' azienda, in occasione della quale il cessionario si obblighi a rispettare l' impegno di non commercializzazione contratto dal cedente a norma del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1078/77, di ripartire il quantitativo specifico di riferimento tra il cedente e il cessionario in proporzione ai terreni ceduti.
Tale interpretazione non lede i diritti del cedente poiché è consona al principio della ripartizione proporzionale, al quale si ispirano tutte le norme relative al trasferimento dei quantitativi di riferimento in caso di cessione di parti di un' azienda, e permette di conciliare il rispetto del legittimo affidamento con l' esigenza della salvaguardia della stabilità del mercato.
Parti
Nel procedimento C-81/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Tj. Twijnstra
e
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
domanda vertente sull' interpretazione e sulla validità dell' art. 3 bis, n. 1, terzo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764 (GU L 84, pag. 2),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori M. Zuleeg, facente funzione di presidente di Sezione, J.C. Moitinho de Almeida e F. Grévisse, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il signor Tj. Twijnstra, dall' avv. E.H. Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam,
° per il governo olandese, dal signor B.R. Bot, segretario generale presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,
° per il Consiglio delle Comunità europee, dal signor G. Houttuin, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Robert Fischer, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del ricorrente nella causa principale, del governo olandese rappresentato dal signor H.G.T.W. Knippenberg, consigliere presso l' ambasciata dei Paesi Bassi a Lussemburgo, in qualità di agente, del governo tedesco, rappresentato dal signor C.D. Quassowski, Regieurungsdirektor presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente, del Consiglio e della Commissione all' udienza del 21 maggio 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 2 luglio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 23 gennaio 1991, pervenuta in cancelleria il 27 febbraio 1991, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali relative all' interpretazione e alla validità dell' art. 3 bis, n. 2, terzo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764 (GU L 84, pag. 2).
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra il signor Twijnstra, produttore agricolo, e il Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, in merito ad un quantitativo specifico di riferimento da assegnarsi in base al regime del prelievo supplementare sul latte.
3 Nel 1980 il signor Twijnstra ha assunto un impegno di non commercializzazione ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1). Egli si è impegnato, dietro versamento di un premio di non commercializzazione, a non cedere né latte né prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda durante il periodo compreso tra il 10 aprile 1980 e il 9 aprile 1985.
4 Nel gennaio 1984, vale a dire durante il periodo quinquennale di non commercializzazione, egli ha venduto una parte dei terreni appartenenti alla sua azienda. Gli acquirenti si sono impegnati, nei confronti del signor Twijnstra e della competente autorità olandese, a non destinare detti terreni alla produzione lattiera prima del 10 aprile 1985 ed hanno rispettato l' impegno. Il cedente ha pertanto conservato integralmente il premio di non commercializzazione conformemente all' art. 6, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1078/77.
5 Nel 1988 il signor Twijnstra ha ripreso la produzione di latte. Nel frattempo, il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856 ° che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10) ° ed il citato regolamento (CEE) n. 857/84 avevano istituito un prelievo supplementare sui quantitativi di latte consegnati che superassero un quantitativo di riferimento determinato. Nel 1989 il signor Twijnstra ha domandato, a norma dell' art. 3 bis di quest' ultimo regolamento, l' attribuzione di un quantitativo specifico di riferimento.
6 La competente autorità olandese ha deciso di assegnare provvisoriamente al signor Twijnstra, per la campagna 1989/1990, un quantitativo specifico di riferimento pari a 245 653 kg di latte. Nel determinare tale quantitativo, l' autorità olandese ha ridotto la quantità di latte di 591 905 kg, in base alla quale era stato fissato l' importo del premio di non commercializzazione, onde tener conto della cessione parziale dell' azienda avvenuta nel 1984.
7 Dopo aver proposto senza successo opposizione contro tale decisione, il signor Twijnstra ha impugnato la medesima con ricorso presentato davanti al College van Beroep voor het Bedrijfsleven il 13 giugno 1990.
8 Ritenendo che la definizione della controversia dipenda dall' interpretazione e, eventualmente, dalla validità della normativa comunitaria in materia, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se, in circostanze come quelle descritte al punto 2 della decisione di rinvio, l' art. 3 bis, n. 2, terzo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84 possa essere applicato in modo difforme da quanto risulta dai suoi termini testuali.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione. Se la predetta disposizione vada applicata conformemente all' attuazione che le è stata data nei Paesi Bassi dall' art. 5, n. 1, del Beschikking superheffing SLOM-deelnemers (decreto sul prelievo supplementare applicabile agli aderenti allo SLOM).
3) In caso di soluzione negativa della prima questione. Se l' applicazione della predetta disposizione comunitaria sulla base della sua interpretazione letterale implichi che il cessionario ° nel senso di cui a tale disposizione ° non può mai esigere un quantitativo specifico di riferimento ovvero può esigerlo unicamente nel caso in cui abbia ottenuto, mediante contratto di diritto privato, dal cedente di un terreno SLOM i diritti al premio SLOM spettanti a quest' ultimo.
4) Se una soluzione affermativa della questione n. 3 induca, da sola o insieme con altre considerazioni, a concludere che la disposizione di cui trattasi è totalmente o parzialmente invalida per violazione del diritto comunitario, ed in particolare del principio del legittimo affidamento".
9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, delle norme comunitarie pertinenti, nonché dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Il contesto normativo
10 Con le questioni proposte, che è bene esaminare congiuntamente, il giudice nazionale intende, in sostanza, accertare se l' art. 3 bis, n. 2, terzo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, come modificato dal regolamento (CEE) n. 764/89, permetta, in caso di cessione parziale di un' azienda, in occasione della quale il cessionario si obblighi a rispettare l' impegno di non commercializzazione contratto dal cedente a norma del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1078/77, di ripartire il quantitativo specifico di riferimento tra il cedente ed il cessionario, oppure debba essere interpretato, col rischio di essere dichiarato invalido per violazione del principio del legittimo affidamento, nel senso che l' intero quantitativo specifico di riferimento spetta al cedente.
11 Occorre anzitutto ricordare che la normativa comunitaria relativa al prelievo supplementare sul latte non conteneva, in origine, nessuna disposizione specifica che prevedesse l' attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori che, in adempimento di un obbligo assunto a norma del predetto regolamento (CEE) n. 1078/77, non avessero effettuato consegne di latte durante l' anno di riferimento preso in considerazione dallo Stato membro interessato. Nelle sentenze 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321, punto 28 della motivazione), e causa 170/86, von Deetzen (Racc. pag. 2355, punto 17 della motivazione), la Corte ha tuttavia dichiarato che tale normativa era invalida in quanto non conforme al principio del legittimo affidamento.
12 Nelle succitate sentenze la Corte ha rilevato che un operatore economico che avesse liberamente cessato la sua produzione per un dato periodo di tempo non poteva legittimamente attendersi di poterla riprendere alle stesse condizioni in precedenza dominanti, e di non essere soggetto ad eventuali regole adottate nel frattempo e rientranti nella politica di mercato o nella politica strutturale (sentenza Mulder, citata, punto 23 della motivazione; sentenza von Deetzen, citata, punto 12 della motivazione). Tuttavia, la Corte ha riconosciuto che tale operatore, se era stato indotto da un atto della Comunità a sospendere lo smercio per un periodo limitato, nell' interesse generale e dietro pagamento di un premio, poteva legittimamente attendersi che alla scadenza della sua obbligazione non sarebbe stato soggetto a restrizioni che incidessero su di lui in modo specifico proprio perché egli si era avvalso delle possibilità offerte dalla normativa comunitaria (sentenza Mulder, punto 24 della motivazione; sentenza von Deetzen, punto 13 della motivazione).
13 Preso atto di tali sentenze, il Consiglio, il 20 marzo 1989, ha adottato il citato regolamento (CEE) n. 764/89. Tale regolamento ha inserito nel regolamento (CEE) n. 857/84 l' art. 3 bis, il quale dispone, in sostanza, che i produttori che, conformemente ad un obbligo assunto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77, non hanno consegnato latte durante l' anno di riferimento, ottengono, a talune condizioni, un quantitativo specifico di riferimento calcolato in base al quantitativo di latte consegnato o al quantitativo di equivalente latte venduto dal produttore durante i dodici mesi precedenti il mese del deposito della domanda relativa al premio di non commercializzazione o di riconversione. L' attribuzione del quantitativo specifico di riferimento è subordinata alla condizione che l' interessato abbia conservato o acquisito il diritto al premio di non commercializzazione, che rappresenta il controvalore della produzione lattiera cessata in base al regime di non commercializzazione.
14 Dalla lettura dei primi sei 'considerando' del regolamento (CEE) n. 764/89, si evince che l' art. 3 bis mira a conciliare gli interessi dei produttori, come definiti nelle citate sentenze Mulder e von Deetzen, con gli obiettivi perseguiti dal regime del prelievo supplementare sul latte.
15 Tra questi obiettivi, va rilevata, in particolare, l' esigenza impellente di non compromettere la fragile stabilità attualmente ottenuta sul mercato dei prodotti lattiero-caseari, menzionata nel quinto 'considerando' del regolamento (CEE) n. 764/89. L' art. 3 bis mira quindi ad evitare che, sia sul piano individuale che su quello nazionale, vengano superati i quantitativi specifici di riferimento.
16 E' in questo contesto che si collocano le disposizioni dell' art. 3 bis, n. 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 857/84, relative all' assegnazione del quantitativo specifico di riferimento nell' ipotesi di cessione parziale dell' azienda durante il periodo di non commercializzazione.
17 L' art. 3 bis, n. 2, terzo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 857/84, così dispone:
"Qualora il produttore abbia ceduto parte della sua azienda durante il periodo di non commercializzazione o di riconversione:
° il quantitativo specifico di riferimento (...) del cedente è pari al 60% del quantitativo per il quale è stato mantenuto il diritto al premio;
° (...)".
A norma del secondo trattino del terzo comma, il cessionario può domandare l' attribuzione di un quantitativo di riferimento pari al 60% del quantitativo "per il quale è stato acquisito il diritto al premio".
18 Per quanto riguarda l' attribuzione del diritto al premio in caso di cessione parziale dell' azienda, l' art. 6, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1078/77 dispone che:
"Qualora venga ceduta soltanto parte di un' azienda, il richiedente conserva il proprio diritto al premio se il cessionario s' impegna per iscritto a continuare ad adempiere agli obblighi sottoscritti dal suo predecessore. In caso contrario, il predecessore rimborsa una parte degli importi già pagati, calcolata in base all' area foraggera ceduta".
L' interpretazione dell' art. 3 bis, n. 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 857/84
19 Il ricorrente nella causa principale, il Consiglio e la Commissione propongono un' interpretazione letterale delle due norme sopra menzionate, unitamente considerate, secondo la quale soltanto il cedente avrebbe diritto, nella fattispecie considerata, a farsi attribuire integralmente il quantitativo specifico di riferimento. Il cessionario sarebbe invece interamente escluso dal regime dei quantitativi specifici di riferimento.
20 Quest' interpretazione si basa sul nesso formale, creato dal regolamento (CEE) n. 764/89, tra il diritto ad un quantitativo di riferimento e l' attribuzione del premio di non commercializzazione. Ai termini dell' art. 6, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1078/77, che disciplina l' erogazione del premio in caso di cessione parziale dell' azienda, il cedente conserva integralmente il premio se il cessionario s' impegna, in occasione della cessione parziale, ad adempiere l' obbligo di non commercializzazione.
21 Occorre, in primo luogo, rilevare che siffatta interpretazione, se fosse accolta, priverebbe di senso e di contenuto le disposizioni del secondo trattino dell' art. 3 bis, n. 2, terzo comma, del regolamento n. 857/84, modificato, le quali prevedono l' assegnazione al cessionario di un quantitativo specifico di riferimento nel caso in cui egli abbia acquisito il diritto al premio. Orbene, l' art. 6, n. 2, del regolamento n. 1078/77 non prevede che il cessionario possa acquisire il diritto al premio in caso di cessione parziale dell' azienda.
22 La tesi del Consiglio e della Commissione, secondo cui le disposizioni del secondo trattino riguarderebbero unicamente il caso particolare della cessione della parte residua dell' azienda dopo una serie di cessioni parziali, non trova fondamento in nessuna precisa disposizione della normativa comunitaria in materia e, per le ragioni esposte dall' avvocato generale nel paragrafo 16 delle sue conclusioni, risulta poco convincente.
23 Si deve, in secondo luogo, rilevare che l' interpretazione proposta stride con il principio del legittimo affidamento di cui può valersi il cessionario. Avendo acquistato una parte dell' azienda del cedente ed essendosi impegnato a rispettare l' obbligo di non commercializzazione sottoscritto dal suo predecessore, il cessionario può legittimamente aspettarsi, al pari dei produttori considerati nelle citate sentenze Mulder e von Deetzen, di poter riutilizzare le terre cedutegli per la produzione lattiera una volta scaduto il periodo di non commercializzazione. Escludere questa possibilità per il cessionario significherebbe contravvenire al principio del legittimo affidamento.
24 Orbene, l' art. 3 bis, n. 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 857/84 dev' essere interpretato in modo conforme al principio del legittimo affidamento, che fa parte integrante dei principi generali del diritto comunitario.
25 Infine, l' intero regime dei quantitativi specifici di riferimento riposa sul principio generale sancito dall' art. 7 del regolamento (CEE) n. 857/84 e dall' art. 5 del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), principio secondo il quale, nel caso in cui sia ceduta parte di un' azienda, il quantitativo di riferimento è attribuito al cessionario in proporzione ai terreni ceduti. Non risulta dai 'considerando' del regolamento in causa che il legislatore comunitario abbia inteso derogare a questo principio generale.
26 Tale principio generale consente peraltro di conciliare il rispetto del legittimo affidamento con l' esigenza imperiosa di salvaguardare la stabilità del mercato.
27 Va osservato al riguardo, che l' interpretazione delle disposizioni di cui trattasi nel senso di una ripartizione del quantitativo specifico di riferimento tra il cedente e il cessionario in proporzione ai terreni conservati ed a quelli ceduti non provoca il superamento del quantitativo specifico di riferimento totale al quale il proprietario avrebbe potuto aver diritto se non avesse ceduto una parte dell' azienda.
28 Per quanto riguarda la situazione del cedente, occorre precisare che l' interpretazione dell' art. 3 bis, n. 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 857/84 nel senso di una ripartizione del quantitativo specifico di riferimento non è lesiva dei suoi diritti. Atteso che il principio generale della ripartizione proporzionale costituisce un elemento essenziale del regime delle quote fin dall' entrata in vigore del prelievo supplementare sul latte, il produttore che, avendo partecipato al programma di non commercializzazione, è stato inizialmente escluso dall' assegnazione di una quota di produzione, non può legittimamente aspettarsi l' attribuzione dell' intero quantitativo specifico di riferimento dopo aver ceduto parte della sua azienda.
29 Risulta da quanto precede che le questioni pregiudiziali vanno risolte come segue: l' art. 3 bis, n. 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 857/84, come modificato dal regolamento (CEE) n. 764/89, dev' essere interpretato nel senso che esso permette, in caso di cessione parziale di un' azienda, in occasione della quale il cessionario si obblighi a rispettare l' impegno di non commercializzazione contratto dal cedente a norma del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1078/77, di ripartire il quantitativo specifico di riferimento tra il cedente e il cessionario in proporzione ai terreni ceduti.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
30 Le spese sostenute dai governi olandese e tedesco, nonché dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven con ordinanza 23 gennaio 1991, dichiara:
L' art. 3 bis, n. 2, terzo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, dev' essere interpretato nel senso che esso permette, in caso di cessione parziale di un' azienda, in occasione della quale il cessionario si obblighi a rispettare l' impegno di non commercializzazione contratto dal cedente a norma del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1078/77, di ripartire il quantitativo specifico di riferimento tra il cedente e il cessionario in proporzione ai terreni ceduti.
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