Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Questioni pregiudiziali ° Competenza della Corte ° Limiti ° Interpretazione richiesta in un contesto in cui una disposizione di diritto comunitario risulta applicabile a causa di un rinvio operato da una clausola contrattuale ° Competenza a fornire l' interpretazione, ma non a trarre le conseguenze del rinvio
(Trattato CEE, art. 177)
2. Agricoltura ° Politica agricola comune ° Finanziamento da parte del FEAOG ° Misure di intervento ° Tenuta dei conti annuali ° Magazzinaggio di olio di oliva vergine lampante ° Quantitativo sottratto per furto ° Determinazione del valore ° Applicazione del prezzo d' acquisto all' intervento in vigore alla data del furto, aumentato delle maggiorazioni mensili ° Presa in considerazione del grado di acidità dell' olio rubato ° Impossibilità di accertare il grado di acidità dell' olio rubato ° Ricorso al prezzo d' acquisto corrispondente al grado minimo di acidità dell' olio che si trovava depositato nei magazzini in cui il furto è avvenuto
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3247/81, art. 3, n. 2, quarto comma, e allegato II, punto VIII, come modificati dal regolamento (CEE) n. 2632/85]
Massima
1. Visto che l' ordinamento giuridico comunitario ha manifestamente interesse, per evitare future divergenze di interpretazione, che sia garantita un' interpretazione uniforme di tutte le norme di diritto comunitario, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate, la Corte deve dichiararsi competente a pronunciarsi su una questione pregiudiziale sottopostale in un contesto in cui una clausola contrattuale rinvia al contenuto delle norme comunitarie per determinare il limite entro il quale può essere implicata la responsabilità finanziaria di una delle parti.
La competenza della Corte è tuttavia limitata all' esame delle sole disposizioni del diritto comunitario. Essa non può, nel risolvere le questioni sottopostele dai giudici nazionali, tener conto della struttura del contratto né delle disposizioni di diritto interno che possono determinare la portata degli obblighi contrattuali. Spetta al giudice nazionale prendere eventualmente in considerazione i limiti che il diritto interno ed il contratto possono apportare all' applicazione del diritto comunitario.
2. L' art. 3, n. 2, quarto comma, del regolamento n. 3247/81 e l' allegato II, punto VIII, di detto regolamento vanno interpretati nel senso che, per la tenuta dei conti annuali per il finanziamento delle misure di intervento nella forma di magazzinaggio, il valore dei quantitativi di olio di oliva vergine lampante sottratti per furto va determinato moltiplicando i quantitativi sottratti per il prezzo d' acquisto che si applicava, durante la campagna di commercializzazione nel corso della quale il furto è stato commesso o accertato, aumentato di tutte le maggiorazioni mensili applicabili ad un tipo di olio con un grado di acidità corrispondente a quello del quantitativo sottratto oppure, qualora nessun elemento di prova consenta di accertare il grado minimo di acidità dell' olio di oliva sottratto, applicando a quest' ultimo il prezzo d' acquisto corrispondente al grado minimo di acidità dell' olio che si trovava depositato, durante la campagna di commercializzazione di cui trattasi, nei magazzini in cui è avvenuto il furto.
Parti
Nel procedimento C-88/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Corte d' appello di Roma, nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi)
e
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA),
domanda vertente sull' interpretazione delle disposizioni comunitarie contenute nell' art. 3, n. 2, quarto comma, e nell' allegato II, punto VIII, del regolamento (CEE) del Consiglio 9 novembre 1981, n. 3247, relativo al finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia", di talune misure d' intervento, e in particolare di quelle consistenti nell' acquisto, nel magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d' intervento (GU L 327, pag. 1), come modificato dall' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 16 settembre 1985, n. 2632, in relazione alle disposizioni contenute nel regolamento (CEE) del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136, relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, nonché a quelle contenute nel regolamento (CEE) della Commissione, 10 dicembre 1985, n. 3472, relativo alle modalità di acquisto e di magazzinaggio dell' olio di oliva da parte degli organismi d' intervento,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, C.N. Kakouris e M. Díez de Velasco, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Federconsorzi, dagli avv.ti Emilio Cappelli e Paolo de Caterini;
° per il governo italiano, dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, assistito dal signor Oscar Fiumara, avvocato dello Stato;
° per la Commissione, dal signor Eugenio de March, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Giuseppe Marchesini, patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione della Repubblica italiana;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Federconsorzi, del governo italiano e della Commissione all' udienza del 12 marzo 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 aprile 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 11 dicembre 1990, pervenuta in cancelleria l' 8 marzo 1991, la Corte d' appello di Roma ha sottoposto, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale sull' interpretazione delle disposizioni comunitarie contenute nell' art. 3, n. 2, quarto comma, e nell' allegato II, punto VIII, del regolamento (CEE) del Consiglio 9 novembre 1981, n. 3247, relativo al finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo d' orientamento e di garanzia, sezione "garanzia", di talune misure d' intervento, e in particolare di quelle consistenti nell' acquisto, nel magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d' intervento (GU L 327, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 16 settembre 1985, n. 2632 (GU L 251, pag. 1), in relazione alle disposizioni contenute nel regolamento (CEE) del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136, relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU 1966, n. 172, pag. 3025), nonché a quelle contenute nel regolamento (CEE) della Commissione, 10 dicembre 1985, n. 3472, relativo alle modalità di acquisto e di magazzinaggio dell' olio di oliva da parte degli organismi d' intervento (GU L 333, pag. 5).
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra la Federazione italiana dei consorzi agrari (in prosieguo: la "Federconsorzi"), assuntore delle operazioni di intervento nel settore dell' olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1985/1986, e l' Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (in prosieguo: l' "AIMA") circa la determinazione dell' importo dovuto a seguito di un furto di 6 127,33 quintali di olio di oliva vergine lampante acquistati all' intervento nel corso della campagna 1983/1984, accertato nei magazzini dell' assuntore a Gioia Tauro.
3 Dal fascicolo risulta che il contratto di assuntoria concluso tra la Federconsorzi e l' AIMA conteneva un art. 3, in base al quale
"sono dovute dall' assuntore le perdite per fatti di cui risponde l' assuntore al valore precisato dalla legislazione comunitaria al momento vigente".
4 Constatando che la controversia ad esso sottoposta ponga una questione d' interpretazione del diritto comunitario, il giudice a quo ha deciso di sospendere il procedimento finché la Corte si sia pronunciata in via pregiudiziale sulla seguente questione:
"Se le disposizioni comunitarie contenute nell' art. 3, n. 2, quarto comma, e nell' allegato II, punto VIII, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3247/81, come modificato dall' art. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2632/85, in relazione alle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio n. 136/66, nonché a quelle contenute nel regolamento (CEE) della Commissione n. 3472/85, debbano essere interpretate nel senso che, ai fini della contabilità del Fondo europeo agricolo d' orientamento e garanzia, il valore dell' olio di oliva vergine lampante, giacente all' intervento e sottratto per furto, va determinato, tenuto conto dei quantitativi asportati, sulla base del prezzo stabilito ° nella campagna in cui si è verificata la sottrazione e con le previste maggiorazioni mensili ° per l' olio di oliva vergine lampante con acidità pari a un grado ovvero con acidità pari a quella minima registrata, presso il deposito di che trattasi, nella campagna cui si riferisce l' olio sottratto, oppure se detto valore deve essere determinato con puntuale ed esatto riferimento al prezzo pagato all' atto del conferimento per la quantità e qualità del prodotto sottratto, oppure seguendo un criterio diverso da quelli come innanzi prospettati".
5 Per una più ampia esposizione dell' ambito normativo e degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi e argomenti delle parti si rinvia alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo saranno ripresi qui di seguito solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla competenza della Corte
6 Occorre rilevare che, dato che il giudice nazionale ha posto la questione pregiudiziale in un contesto in cui la normativa comunitaria si applica solo per il tramite di una disposizione convenzionale convenuta tra le parti nella causa principale, sorge la questione se la Corte sia stata validamente adita.
7 Occorre ricordare al riguardo che in una sentenza 18 ottobre 1990, cause riunite C-297/88 e C-197/89, Dzodzi (Racc. pag. I-3763), che aveva ad oggetto la questione se l' art. 177 del Trattato CEE escludesse dalla competenza della Corte i rinvii pregiudiziali vertenti su una disposizione comunitaria nel caso particolare in cui il diritto nazionale di uno Stato membro rinvia al contenuto di tale disposizione per determinare le norme che si applicano ad una situazione puramente interna a tale Stato, la Corte ha dichiarato che l' ordinamento giuridico comunitario ha manifestamente interesse, per evitare future divergenze di interpretazione, che sia garantita un' interpretazione uniforme di tutte le norme di diritto comunitario, a prescindere dalle condizioni in cui verrano applicate.
8 Dato che la disposizione contrattuale di cui trattasi rinvia al contenuto delle norme comunitarie per determinare il limite entro il quale può essere implicata la responsabilità finanziaria di una delle parti, nulla si oppone a che la Corte si pronunci in via pregiudiziale sull' interpretazione di tali norme.
9 Occorre quindi concludere nel senso che la Corte è competente nell' ambito del presente procedimento pregiudiziale.
10 Va precisato che la competenza della Corte è limitata all' esame delle sole disposizioni del diritto comunitario. Essa non può, nel risolvere le questioni ad essa sottoposte dai giudici nazionali, tener conto della struttura del contratto né delle disposizioni di diritto interno che possono determinare la portata degli obblighi contrattuali. Spetta al giudice nazionale prendere eventualmente in considerazione i limiti che il diritto interno ed il contratto possono apportare all' applicazione del diritto comunitario.
Sul merito
11 Occorre anzitutto ricordare che ai sensi dell' art. 35 del regolamento n. 136/66, sopramenzionato,
"senza pregiudizio per l' armonizzazione delle legislazioni relative agli olii d' oliva destinati all' alimentazione umana, gli Stati membri adottano, per gli scambi intracomunitari e con i paesi terzi, ad eccezione delle esportazioni verso questi ultimi, le denominazioni e definizioni degli olii di oliva previste nell' allegato del presente regolamento".
12 Detto allegato prende in considerazione, tenendo conto sia di criteri organolettici sia della variazione del grado di acidità, quattro categorie di olio di oliva vergine: extra, fino, corrente e lampante. Quest' ultima categoria è definita nel modo seguente:
"olio di oliva di gusto imperfetto o il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è superiore a 3,3 grammi per 100 grammi".
13 D' altra parte, l' art. 3 del regolamento della Commissione n. 3472/85 prevede, ai nn. 1 e 2, primo comma, che il prezzo di acquisto all' intervento
"è il prezzo valido il giorno della consegna (...), tenendo conto delle maggiorazioni e riduzioni previste dal presente regolamento.
La modifica del prezzo di acquisto è effettuata applicando al prezzo d' intervento le maggiorazioni e le riduzioni che figurano nell' allegato (...)".
14 Per quanto riguarda l' olio di oliva vergine lampante, detto allegato prevede una riduzione di 8,14 ECU per l' olio il cui grado di acidità è pari a 1, e un aumento di tale riduzione di 0,32 o 0,35 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più, a seconda che l' acidità dell' olio di cui trattasi sia inferiore o superiore ad 8 gradi.
15 In tale contesto normativo occorre interpretare il punto VIII dell' allegato II del regolamento n. 3247/81, come modificato, in base al quale
"ai fini dell' applicazione delle disposizioni relative ai quantitativi mancanti a causa di furti o di altre perdite dovute a cause identificabili, deve essere preso in considerazione il prezzo d' intervento per la qualità in causa, aumentato di tutte le maggiorazioni mensili".
16 Il governo italiano e la Commissione sostengono che l' espressione "qualità", che figura in tale disposizione, rinvia ai quattro tipi di olio (extra, fino, corrente e lampante) menzionati nell' allegato del regolamento n. 136/66, senza che occorra distinguere, all' interno di ciascuno di questi tipi, a seconda del grado di acidità dell' olio di cui trattasi.
17 Questa interpretazione non può essere accolta. Anche se i quattro tipi così considerati costituiscono categorie di qualità, non ne deriva affatto che esse siano le sole alle quali si possa fare riferimento per valutare la qualità dell' olio ai sensi del punto VIII dell' allegato II del regolamento n. 3247/81.
18 Tale affermazione è corroborata dal fatto che l' art. 12, n. 1, primo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1978, n. 1562, stabilisce che il prezzo d' acquisto dell' olio di oliva offerto all' intervento
"(...) viene modificato mediante applicazione di una tabella di maggiorazioni e diminuzioni, se la denominazione o la qualità dell' olio offerto all' intervento non corrisponde a quella per la quale è stato fissato il prezzo d' intervento",
e che l' allegato del regolamento n. 3472/85, sopramenzionato, prevede, sotto il titolo "Denominazione e qualità ai sensi del regolamento n. 136/66/CEE", gli aumenti della riduzione applicabile ai quali si è già fatto riferimento.
19 Ne deriva che per quanto riguarda l' olio di oliva lampante, il grado di acidità è un elemento determinante della "qualità in causa" di tale genere di olio di oliva, al fine dell' applicazione del punto VIII dell' allegato II del regolamento n. 3247/81, sopramenzionato.
20 Ne consegue che il valore dei quantitativi di olio di oliva lampante mancanti a causa di furto deve essere determinato moltiplicando i quantitativi sottratti per il prezzo di acquisto in vigore durante la campagna di commercializzazione nel corso della quale il furto è stato commesso o accertato, aumentato di tutte le maggiorazioni mensili, per il tipo di olio di cui trattasi con un grado di acidità corrispondente a quello dei quantitativi sottratti.
21 Occorre aggiungere che la determinazione esatta del grado di acidità dei quantitativi rubati nella fattispecie è una questione di fatto sulla quale spetta al giudice nazionale pronunciarsi.
22 Tuttavia, il principio secondo cui, in materia di liquidazione dei conti FEAOG, l' onere della prova incombe a chi pretende di aver diritto al finanziamento (v., in ultimo luogo, sentenza 10 luglio 1990, C-335/87, Grecia/Commissione Rac. pag. I-2875) comporta che, nel caso in cui nessun elemento di prova consente di accertare il grado di acidità dell' olio rubato, il valore di quest' ultimo dev' essere calcolato applicando il prezzo di acquisto corrispondente al grado di acidità minimo dell' olio depositato, durante la campagna di cui trattasi, nei magazzini in cui il furto è avvenuto.
23 Occorre quindi risolvere la questione posta dal giudice nazionale nel senso che l' art. 3, n. 2, quarto comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 9 novembre 1981, n. 3247, e l' allegato II, punto VIII, di detto regolamento nella versione modificata del regolamento (CEE) del Consiglio 16 settembre 1985, n. 2632, vanno interpretati nel senso che per la tenuta dei conti annuali per il finanziamento di misure di intervento nella forma di magazzinaggio da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione "garanzia", il valore dei quantitativi di olio di oliva vergine lampante sottratti per furto va determinato moltiplicando i quantitativi sottratti per il prezzo di acquisto che si applicava, durante la campagna di commercializzazione nel corso della quale il furto è stato commesso o accertato, aumentato di tutte le maggiorazioni mensili applicabili a un tipo di olio con un grado di acidità corrispondente a quello dei quantitativi sottratti oppure, qualora nessun elemento di prova consente di determinare il grado di acidità dell' olio di oliva rubato, applicando a quest' ultimo il prezzo di acquisto corrispondente al grado minimo di acidità dell' olio che si trovava depositato nei magazzini in cui il furto è avvenuto durante la campagna di cui trattasi.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
24 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Corte d' appello di Roma, con ordinanza 11 dicembre 1990, dichiara:
L' art. 3, n. 2, quarto comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 9 novembre 1981, n. 3247, relativo al finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia", di talune misure d' intervento, e in particolare di quelle consistenti nell' acquisto, nel magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d' intervento e l' allegato II, punto VIII, di detto regolamento, nella versione modificata del regolamento (CEE) del Consiglio 16 settembre 1985, n. 2632, vanno interpretati nel senso che, per la tenuta dei conti annuali per il finanziamento di misure di intervento nella forma di magazzinaggio da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione "garanzia", il valore dei quantitativi di olio di oliva vergine lampante sottratti per furto va determinato moltiplicando i quantitativi sottratti per il prezzo di acquisto che si applicava, durante la campagna di commercializzazione nel corso della quale il furto è stato commesso o accertato, aumentato di tutte le maggiorazioni mensili applicabili ad un tipo di olio con un grado di acidità corrispondente a quello del quantitativo sottratto oppure, qualora nessun elemento di prova consenta di accertare il grado di acidità minimo dell' olio di oliva sottratto, applicando a quest' ultimo il prezzo di acquisto corrispondente al grado di acidità minimo dell' olio che si trovava depositato nei magazzini in cui il furto è avvenuto durante la campagna di commercializzazione di cui trattasi.
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