Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Prestazioni ° Norme nazionali anticumulo ° Diritti attribuiti dalla sola legge nazionale ° Applicabilità ° Limiti ° Disciplina comunitaria, ivi comprese le relative norme anticumulo, più favorevole al lavoratore
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 12, n. 2, e art. 46]
Massima
L' art. 46 del regolamento n. 1408/71 impone all' istituzione competente di uno Stato membro, nella determinazione della pensione di collocamento a riposo spettante ad un lavoratore migrante, di operare un raffronto tra le prestazioni spettanti in base alla sola normativa nazionale e quelle spettanti in base al diritto comunitario, riconoscendo al lavoratore migrante la prestazione di importo più elevato.
Pertanto, ai fini della determinazione della prestazione spettante unicamente in base alla normativa nazionale, l' istituzione competente deve applicare le sole norme nazionali anticumulo mentre, ai fini della determinazione della prestazione spettante in base alla normativa comunitaria, l' istituzione competente non deve tener conto delle norme anticumulo nazionali, ai sensi dell' art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, bensì deve procedere, se necessario, alla rettifica dell' importo della prestazione dovuta, ai sensi dell' art. 46, n. 3.
Parti
Nei procedimenti riuniti C-90/91 e C-91/91,
aventi ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour du travail di Liegi (Belgio) nelle cause dinanzi ad essa pendenti tra
Office national des pensions (ONP)
e
Emidio Di Crescenzo
e tra
Office national des pensions (ONP)
e
Angela Casagrande, vedova Romeo Barel,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 12, n. 2, e 46 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regime di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi, e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nel testo modificato ed aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori R. Joliet, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: H. A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per l' Office national des pensions, dal signor R. Masyn, amministratore generale;
° per il signor Di Crescenzo e per la signora Casagrande, dall' avvocato J. Raskin, del foro di Liegi;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, e dalla signora Maria Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali presentate dall' Office national des pensions, rappresentato dal signor Lheureux, segretario amministrativo, del signor Di Crescenzo e della signora Casagrande nonché della Commissione all' udienza del 19 marzo 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 aprile 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con due sentenze 22 febbraio 1991, pervenute alla Corte il successivo 12 marzo, la Cour du travail di Liegi ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, alcune questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt. 12, n. 2, e 46 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociali ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nel testo codificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).
2 Le questioni sono sorte nel contesto di controversie, da un lato, tra l' Office national des pensions (in prosieguo: l' "ONP") ed il signor Emidio Di Crescenzo, e, dall' altro, tra il medesimo ufficio e la signora Angela Casagrande, controversie vertenti sulla determinazione da parte dell' ONP della pensione di vecchiaia spettante al signor Di Crescenzo e sulla pensione di reversibilità spettante alla signora Casagrande.
3 Dai fascicoli trasmessi alla Corte dal giudice nazionale risulta che il signor Di Crescenzo, di nazionalità italiana, ha svolto attività lavorativa in Belgio come minatore per un periodo di ventisette anni. Precedentemente aveva svolto in Italia attività effettiva di lavoro dipendente o ad essa equiparata per un periodo pari a duecentocinquantasei settimane.
4 Il 1 aprile 1975 l' Office national des pensions pour travailleur salariés (in prosieguo: l' "ONPTS"), ente belga competente, riconosceva al signor Di Crescenzo il diritto alla pensione belga integrale di minatore. Tale diritto scaturiva dai ventisette anni di attività lavorativa svolta dall' interessato in Belgio, oltre a tre anni fittizi concessigli in base alle norme belghe in materia di pensioni dei minatori.
5 Il signor Di Crescenzo aveva inoltre diritto, a decorrere dal 1 luglio 1980, alla pensione di vecchiaia italiana. Con provvedimento di rettifica, notificato il 17 maggio 1985, l' ONPTS, basandosi sulle norme belghe anticumulo e tenendo conto degli anni in base ai quali l' interessato aveva maturato una pensione italiana, procedeva alla riduzione degli anni fittiziamente concessi al signor Di Crescenzo e, conseguentemente, dell' importo della pensione con effetto a decorrere dal 1 luglio 1980.
6 La signora Casagrande è vedova del signor Barel, deceduto il 16 gennaio 1983. Ai sensi della normativa belga, l' ONPTS ha determinato la pensione di reversibilità della signora Casagrande sulla pensione di vecchiaia che sarebbe spettata al marito. Il signor Barel, di nazionalità italiana, ha svolto attività lavorativa in Belgio in qualità di minatore per un periodo di ventun anni. Precedentemente aveva svolto in Italia attività di lavoratore dipendente o ad essa equiparata per un periodo di quattordici anni.
7 Il 30 settembre 1983 veniva riconosciuto alla signora Casagrande, a titolo provvisorio, il diritto ad una pensione integrale di reversibilità di lavoro dipendente. Tale diritto scaturiva dai ventun anni di attività lavorativa effettiva svolti dal marito in Belgio come minatore, cui erano stati aggiunti quattordici anni di attività lavorativa presunta come lavoratore dipendente concessigli in base alle norme belghe in materia di pensioni per lavoratori subordinati.
8 Con provvedimento definitivo del 12 ottobre 1984, l' ONPTS, richiamandosi alle norme belghe anticumulo e tenendo conto degli anni in base ai quali l' interessata aveva maturato il diritto ad una pensione di reversibilità italiana, procedeva alla riduzione del numero di anni di attività lavorativa presunta inizialmente concessi al signor Barel e, conseguentemente, dell' importo della pensione spettante alla signora Casagrande.
9 Il signor Di Crescenzo e la signora Casagrande impugnavano rispettivamente i provvedimenti 17 maggio 1985 e 12 ottobre 1984 dinanzi al Tribunal de travail di Liegi, facendo valere che le norme nazionali anticumulo non potevano trovare applicazione nei confronti di cittadini comunitari, ai sensi dell' art. 12, n. 2, del menzionato regolamento 1408/71. Il detto Tribunal, accogliendo le domande, riconosceva agli interessati il diritto alla pensione integrale.
10 L' ONP, ente succeduto all' ONPTS, esprimeva parere favorevole in ordine alla concessione della pensione integrale al signor Di Crescenzo sino al 31 dicembre 1980, in considerazione del fatto che la normativa belga non prevedeva all' epoca alcuna norma anticumulo. L' ONP ricorreva tuttavia in appello dinanzi alla Cour du travail di Liegi avverso la sentenza del Tribunal nella parte riguardante la determinazione della pensione del signor Di Crescenzo successivamente al 1 gennaio 1981 e nella parte in cui era stato riconosciuto alla signora Casagrande il diritto alla pensione di reversibilità integrale.
11 La Cour du travail di Liegi, ritenendo che le controversie implicassero problemi di interpretazione del diritto comunitario, disponeva la sospensione dei giudizi e sottoponeva alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali, redatte in termine identici nelle due cause:
"1) Se, nel caso di pensione (nella specie, integrale) erogata in forza della sola normativa belga, l' art. 46 del regolamento n. 1408/71 debba applicarsi, ai fini dell' ammissibilità o meno del cumulo con una pensione concessa da un altro Stato membro, nella specie l' Italia, in toto, compreso il n. 3. Se la giurisprudenza di cui alla sentenza Petroni e alle sentenze successive aventi medesimo orientamento sia ancora attuale.
2) Se la disciplina sia la medesima allorché non si tratti di pensione di vecchiaia, calcolata in base agli anni di contribuzione e a quelli ad essa equiparati, bensì di pensione di invalidità versata dal Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, pensione uguale per tutti con talune differenze soltanto in funzione della situazione familiare.
3) Se la disapplicazione, per effetto dell' art. 12, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 1408/71, di una norma nazionale anticumulo che riduce il diritto alle prestazioni, determinato in base ai soli periodi di contribuzione nello Stato da prendere in considerazione, in funzione del diritto a prestazioni della stessa natura acquisito in un altro Stato membro, possa comportare la riduzione della prestazione nazionale ai sensi dell' art. 46, n. 3, del regolamento 1408/71, ancorché la totalizzazione dei periodi assicurativi non sia stata necessaria ai fini dell' acquisizione del diritto a prestazioni in tale Stato e ancorché l' art. 12, n. 2, seconda frase, del medesimo regolamento abbia avuto il solo effetto di conservare un diritto acquisito in base alla sola normativa nazionale".
12 Per una più ampia illustrazione degli antefatti delle cause principali, dello svolgimento del procedimento, nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Tali elementi del fascicolo sono richiamati in prosieguo solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima e sulla terza questione
13 Dalla motivazione delle sentenze di rinvio emerge che, nelle questioni pregiudiziali, il giudice a quo si chiede sostanzialmente se, nel caso in cui un lavoratore emigrante abbia diritto alla pensione di vecchiaia integrale in base alla sola normativa nazionale, l' ente competente di uno Stato membro sia tenuto ad applicare integralmente l' art. 46 del menzionato regolamento n. 1408/71, ivi compreso il n. 3, e se, in una siffatta fattispecie, l' art. 12, n. 2, del regolamento medesimo implichi la disapplicazione di una norma nazionale anticumulo che riduca il diritto alle prestazioni in considerazioni del fatto che il lavoratore migrante percepisca anche una pensione in un altro Stato membro.
14 Si deve ricordare, in limine, che, nella sentenza 21 ottobre 1975, causa 24/75, Petroni (Racc. pag. 1149), la Corte ha affermato che lo scopo degli artt. 48-51 non sarebbe raggiunto se i lavoratori, come conseguenza dell' esercizio del diritto di libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali loro garantiti, in ogni caso, dalle leggi di un solo Stato membro. Ne consegue che dall' applicazione della normativa comunitaria non può derivare una diminuzione delle prestazioni previdenziali concesse in base alla normativa di uno Stato membro (v. sentenza 9 luglio 1980, causa 807/79, Gravina (Racc. pag. 2205).
15 Si deve rilevare, tuttavia, che, secondo costante giurisprudenza (v., da ultimo, sentenza 18 febbraio 1992, causa C-5/91, Di Prinzio (Racc. pag. I-897), qualora il lavoratore emigrante percepisca una pensione unicamente in base alla normativa di uno Stato membro, le disposizioni del regolamento n. 1408/71 non ostano a che tale normativa nazionale sia applicata in toto, ivi comprese le relative norme anticumulo.
16 Dalla stessa giurisprudenza emerge che, ove l' applicazione della sola normativa dello Stato membro interessato si riveli per il lavoratore meno favorevole rispetto al regime comunitario, di cui all' art. 46 del regolamento n. 1408/71, le disposizioni del detto articolo devono trovare integrale applicazione.
17 Spetta conseguentemente all' ente competente operare un raffronto tra le prestazioni spettanti in base alla sola normativa nazionale, ivi comprese le relative norme di anticumulo, e quelle spettanti in base al diritto comunitario, ivi compresa la norma anticumulo prevista dall' art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71, riconoscendo al lavoratore migrante la prestazione di importo più elevato.
18 Ai sensi dell' art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, le clausole di riduzione previste dalla normativa di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni previdenziali, acquisite in base alla normativa di un altro Stato membro, non sono applicabili qualora l' interessato benefici di prestazioni di vecchiaia di pari natura liquidate ai sensi delle disposizioni di cui all' art. 46 del regolamento medesimo.
19 La determinazione dell' importo delle prestazioni ai sensi dell' art. 46 del regolamento n. 1408/71 deve essere effettuata in tre fasi. In primo luogo, l' ente competente deve procedere alla determinazione della prestazione cosiddetta "autonoma" ai sensi dell' art. 46, n. 1, primo comma, del regolamento stesso. In secondo luogo, esso procederà al calcolo, in base all' art. 46, n. 1, secondo comma, dell' importo della prestazione cosiddetta "pro rata", a norma delle disposizioni di cui al n. 2 dell' articolo medesimo. In terzo luogo, l' ente competente deve procedere al raffronto, conformemente all' art. 46, n. 1, secondo comma, seconda frase, tra la prestazione autonoma e la prestazione pro rata, optando, tra i due importi, per quello più elevato. In quarto luogo, dovrà applicare la norma comunitaria anticumulo prevista dall' art. 46, n. 3.
20 Nell' ambito della prima fase, vale a dire della determinazione della prestazione autonoma, l' ente competente deve determinare, in base alla rispettiva normativa nazionale, l' importo della prestazione corrispondente alla durata complessiva dei periodi assicurativi o dei periodi di residenza da prendere in considerazione unicamente in base alla normativa nazionale. Ai sensi dell' art. 12, n. 2, del regolamento 1408/71, le clausole nazionali di riduzione non possono trovare applicazione.
21 Si deve ricordare, al riguardo, che una norma nazionale che riduca gli anni supplementari di attività lavorativa fittizia concessi al lavoratore, in considerazione del numero di anni in base ai quali egli abbia maturato il diritto ad una pensione in un altro Stato membro, costituisce una clausola di riduzione ai sensi dell' art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 (v. sentenza 18 febbraio 1992, Di Prinzio, citata).
22 Conseguentemente, qualora la normativa di uno Stato membro, sommando un determinato numero di anni fittizi o presunti al periodo di attività lavorativa effettiva o equiparata e disapplicando tutte le clausole nazionali di riduzione, riconosca il diritto ad una pensione integrale, la prestazione autonoma, spettante in base all' art. 46, n. 1, primo comma, sarà pari alla pensione integrale.
23 La seconda fase, vale a dire la determinazione della prestazione pro rata, deve essere effettuata in due tempi. Anzitutto, l' ente competente deve determinare, ai sensi dell' art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, l' importo teorico della prestazione. In un secondo tempo, esso procede al calcolo, conformemente all' art. 46, n. 2, lett. b), dell' importo effettivo della prestazione.
24 A termini dell' art. 46, n. 2, lett. a), l' importo teorico della prestazione è quello cui il lavoratore avrebbe diritto come se tutti i periodi assicurativi compiuti nei vari Stati membri fossero stati compiuti nello Stato membro interessato e secondo la normativa applicata dall' ente alla data di liquidazione della prestazione.
25 In tale contesto si deve anzitutto ricordare che l' art. 46, n. 2, lett. c), prevede che la somma dei periodi assicurativi non possa eccedere la durata massima richiesta, ai fini del beneficio di una prestazione integrale, dalla normativa dello Stato membro da cui dipende l' ente che effettua il calcolo. Pertanto, laddove il lavoratore abbia diritto a una pensione integrale unicamente in base alla normativa di uno Stato membro, senza ricorso al cumulo dei periodi compiuti sulla base di normative di altri Stati membri, questi ultimi periodi restano irrilevanti per il completamento dei periodi compiuti in base alla normativa del primo Stato membro ai fini dell' acquisizione del diritto alle prestazioni. Ciò premesso, l' importo teorico della prestazione è determinato dall' ente competente, senza tener conto dei periodi assicurativi compiuti dal lavoratore in un altro Stato membro.
26 Si deve rilevare, inoltre, che dal tenore dell' art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 emerge che l' ente competente applica in toto la normativa nazionale. Conseguentemente, ove la normativa nazionale preveda che la prestazione debba essere determinata in base non solo ai periodi effettivi o equiparati, bensì anche ad un certo numero di anni fittizi o presunti, questi ultimi devono essere parimenti presi in considerazione ai fini della determinazione dell' importo teorico della prestazione.
27 Va ricordato infine che, a termini dell' art. 12, n. 2, del regolamento 1408/71, l' ente competente deve prescindere, ai fine della determinazione dell' importo teorico, da qualsiasi clausola nazionale di riduzione. Ne consegue che, in casi come quello sottoposto al giudice di rinvio, l' importo teorico della prestazione è pari a quello della pensione integrale spettante nello Stato membro di cui trattasi.
28 La determinazione dell' importo effettivo della prestazione deve essere effettuata, ai sensi dell' art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71, sulla base dell' importo teorico precedentemente calcolato e del pro rata della durata dei periodi assicurativi compiuti anteriormente al verificarsi del rischio in base alla rispettiva normativa rispetto alla durata complessiva dei periodi assicurativi compiuti anteriormente al verificarsi del rischio in base alle normative di tutti gli Stati membri interessati.
29 Dalla menzionata sentenza 18 febbraio 1992, Di Prinzio, emerge che, in fattispecie come quelle oggetto delle cause principali, in cui la normativa nazionale riconosce periodi fittizi o presunti anteriori al verificarsi del rischio, l' importo effettivo pro rata deve essere calcolato in considerazione di tali periodi fittizi o presunti.
30 La terza fase consiste nel raffronto tra la prestazione autonoma e la prestazione pro rata al fine di individuare, tra i due importi, quello più elevato. Al riguardo è sufficiente rilevare che, in fattispecie come quelle sottoposte ai giudici di rinvio, in cui l' importo teorico della prestazione è pari a quello della prestazione autonoma, l' importo della prestazione pro rata è necessariamente inferiore a quello della prestazione autonoma. Conseguentemente, nessun risultato più favorevole per il lavoratore può derivare dall' applicazione dell' art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71.
31 La quarta fase è rappresentata dall' applicazione della norma comunitaria anticumulo. L' ente competente è quindi tenuto a verificare se la somma di tutte le prestazioni, autonome e pro rata, di cui possa beneficiare il lavoratore non superi il massimale previsto dall' art. 46, n. 3, vale a dire, l' importo teorico più elevato. Tale norma trova applicazione anche nei casi, come quelli oggetto delle cause principali, in cui l' importo teorico è pari a quello di una prestazione integrale spettante unicamente in base alla normativa nazionale di uno Stato membro (v. sentenza 21 marzo 1990, causa C-199/88, Cabras (Racc. pag. I-1023).
32 In caso di superamento di tale massimale, l' ente competente deve procedere alla riduzione prevista dall' art. 46, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 1408/71, che trova applicazione con esclusione di qualsiasi clausola di riduzione nazionale (v. sentenza 18 febbraio 1992, Di Prinzio, citata).
33 Qualora vi sia solamente un ente che eroghi una prestazione autonoma, il detto ente deve procedere alla rettifica della propria prestazione detraendo, a termini dell' art. 46, n. 3, secondo comma, l' importo integrale dell' eccedenza della somma della prestazione autonoma e delle prestazioni proporzionali rispetto all' importo teorico più elevato (v. sentenza 17 dicembre 1987, causa 323/86, Collini (Racc. pag. 5489).
34 Effettuato il calcolo di cui all' art. 47 del regolamento n. 1408/71, l' ente competente, come enunciato al punto 16 della motivazione nella presente sentenza, deve procedere al raffronto tra l' importo della prestazione dovuta ai sensi della sola normativa nazionale, ivi comprese le relative norme anticumulo, e quello della prestazione dovuta in base al diritto comunitario integralmente applicato, ivi comprese le relative norme anticumulo. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, l' art. 46 del regolamento n. 1408/71 può essere applicato solo se consenta di concedere al lavoratore migrante una prestazione almeno pari a quella dovuta unicamente in forza ad una normativa nazionale (v. sentenza 21 marzo 1990, Cabras, citata).
35 Da tutte le considerazioni che precedono emerge che la prima e la terza questione pregiudiziale sollevate devono essere risolte nel senso che gli artt. 46 e 12, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, devono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione di una prestazione previdenziale dovuta unicamente in base ad una normativa nazionale, l' ente competente deve applicare le sole norme nazionali anticumulo. Viceversa, ai fine della determinazione della prestazione dovuta in base alla normativa comunitaria, l' ente competente non deve prendere in considerazione, ai sensi dell' art. 12, n. 2, dello stesso regolamento, le norme nazionali anticumulo, bensì deve procedere, se necessario, alla rettifica dell' importo della prestazione dovuta, ai sensi dell' art. 46, n. 3. Il lavoratore ha diritto alla maggior somma tra le prestazioni risultanti dai detti calcoli.
Sulla seconda questione
36 Dagli elementi dei fascicoli e dalle osservazioni esposte dai rappresentanti delle parti all' udienza emerge che la seconda questione, attinente al regime applicabile ai fini della concessione di una pensione di invalidità da parte del Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, è estranea alle controversie oggetto del procedimento di rinvio. In assenza di qualsiasi altra precisazione da parte del giudice nazionale, non appare quindi necessario pronunciarsi su tale questione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
37 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti delle cause principali il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni pregiudiziali sottopostele dalla Cour du travail di Liegi, con sentenze 22 febbraio 1991, dichiara:
Gli artt. 46 e 12, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, devono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione di una prestazione previdenziale dovuta unicamente in base ad una normativa nazionale, l' ente competente deve applicare le sole norme nazionali anticumulo. Viceversa, ai fine della determinazione della prestazione dovuta in base alla normativa comunitaria, l' ente competente non deve prendere in considerazione, ai sensi dell' art. 12, n. 2, dello stesso regolamento, le norme nazionali anticumulo, bensì deve procedere, se necessario, alla rettifica dell' importo della prestazione dovuta, ai sensi dell' art. 46, n. 3. Il lavoratore ha diritto alla maggior somma tra le prestazioni risultanti dai detti calcoli.
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