Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Concorrenza ° Imprese pubbliche ° Nozione ° Enti incorporati nella pubblica amministrazione ° Inclusione
(Direttiva della Commissione 88/301, art. 1, secondo trattino)
2. Concorrenza ° Imprese pubbliche e imprese alle quali gli Stati membri concedono diritti speciali o esclusivi ° Mercato dei terminali di telecomunicazioni ° Indipendenza dell' ente incaricato della formulazione delle specifiche tecniche, del controllo della loro applicazione e dell' omologazione ° Incorporazione in una amministrazione cui compete pure l' esercizio della rete pubblica e la politica commerciale delle telecomunicazioni ° Inammissibilità
(Direttiva della Commissione 88/301, art. 6)
3. Concorrenza ° Imprese pubbliche e imprese alle quali gli Stati membri concedono diritti speciali o esclusivi ° Normativa nazionale che vieta la vendita di terminali di telecomunicazioni non omologati ° Formulazione delle specifiche tecniche e rilascio dell' omologazione da parte di un organo che non soddisfa al requisito di indipendenza rispetto a qualsiasi operatore presente sul mercato delle telecomunicazioni ° Inammissibilità
(Direttiva della Commissione 88/301, art. 6)
Massima
1. Il fatto che l' esercizio della rete pubblica di telecomunicazioni e la vendita degli apparecchi terminali siano affidati ad enti che fanno parte integrante della pubblica amministrazione non può sottrarre a questi ultimi la qualifica di impresa pubblica ai sensi del diritto comunitario e, in particolare, dell' art. 1, secondo trattino, della direttiva 88/301. Infatti, un organo che svolge attività economiche di natura industriale o commerciale non deve necessariamente possedere una personalità giuridica distinta dallo Stato per essere considerato impresa pubblica. In caso contrario verrebbe pregiudicata l' efficacia delle disposizioni della direttiva di cui trattasi nonché l' uniformità della sua applicazione in tutti gli Stati membri.
2. Direzioni diverse di una stessa amministrazione, incaricata nel contempo della gestione della rete pubblica, dell' attuazione della politica commerciale delle telecomunicazioni, della formulazione delle specifiche tecniche, del controllo della loro applicazione e dell' omologazione degli apparecchi terminali, non possono essere considerate indipendenti l' una dall' altra ai sensi dell' art. 6 della direttiva 88/301, in forza del quale l' ente incaricato della formulazione delle specifiche tecniche, del controllo della loro applicazione e dell' omologazione dev' essere indipendente dalle imprese pubbliche o private che offrono beni e/o servizi nel settore delle telecomunicazioni.
3. L' art. 6 della direttiva 88/301 osta ad una normativa nazionale che vieti agli operatori economici, comminando sanzioni, di produrre, importare, detenere per la vendita, vendere o distribuire apparecchi terminali senza comprovare, con la presentazione di un' omologazione o qualsiasi altro documento equipollente, la conformità di tali apparecchi a determinati requisiti essenziali inerenti in particolare alla sicurezza degli utenti e al buon funzionamento della rete, qualora non sia garantita l' indipendenza, rispetto a qualsiasi operatore che offre beni e/o servizi nel settore delle telecomunicazioni, dell' ente che rilascia l' omologazione o qualsiasi altro documento equipollente e formula le specifiche tecniche alle quali i detti apparecchi devono essere conformi.
Parti
Nel procedimento C-92/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de police di Vichy (Francia), nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro
Annick Taillandier, in Neny,
domanda vertente sull' interpretazione della direttiva della Commissione 16 maggio 1988, 88/301/CEE, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni (GU L 131, pag. 73),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini e J.C. Moitinho de Almeida, presidenti di sezione, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: J.-G. Giraud
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il governo della Repubblica francese, dai signori P. Pouzoulet, vicedirettore dell' ufficio legale del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e G. de Bergues, vicesegretario principale presso lo stesso ministero, in qualità di agente supplente,
° per il governo del Regno Unito, dalla signorina R. Caudwell, del Treasury Solicitor' s Department, assistita dall' avv. E. Sharpston, barrister, in qualità di agenti,
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor R. Wainwright, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. H. Lehman, del foro di Parigi,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del governo francese, del governo del Regno Unito e della Commissione all' udienza del 22 gennaio 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 3 giugno 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 5 marzo 1991, pervenuta alla Corte il 13 marzo successivo, il Tribunal de police di Vichy (Francia) ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale concernente l' interpretazione della direttiva della Commissione 16 maggio 1988, 88/301/CEE, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni (GU L 131, pag. 73), al fine di stabilire la compatibilità di quest' ultima con il regime, istituito dal decreto francese 11 luglio 1985, n. 712, recante attuazione della legge 1 agosto 1905, relativo agli apparecchi atti ad essere allacciati alla rete di telecomunicazioni di Stato.
2 La questione è sorta nell' ambito di un procedimento penale a carico della signora Taillander, imputata di aver venduto il 5 aprile 1990 alcuni terminali di telecomunicazioni (apparecchi telefonici) senza aver ottenuto l' omologazione prevista dagli artt. 1-7 del citato decreto. L' imputata ha tuttavia eccepito l' illegittimità del decreto alla luce della citata direttiva 88/301.
3 Dagli atti di causa emerge che in forza del citato decreto gli apparecchi atti ad essere allacciati alla rete pubblica possono essere prodotti per il mercato interno, importati per l' immissione al consumo, detenuti per la vendita, posti in vendita, distribuiti a titolo gratuito o oneroso solo se risultano conformi alle sue disposizioni e soddisfano un determinato numero di prescrizioni volte a preservare il buon funzionamento della rete e la sicurezza degli utenti (artt. 3 e 4). Per comprovare la conformità degli apparecchi a tali requisiti, gli operatori interessati devono presentare un' attestazione rilasciata da un ente autorizzato dal ministero dell' Industria o un' autorizzazione ai sensi del codice delle Poste e Telecomunicazioni ovvero un certificato di identificazione rilasciato ai sensi della legge sulla tutela e informazione dei consumatori o altro documento giustificativo riconosciuto equipollente con decreto del ministro dell' Industria (art. 6). L' art. 7 del decreto precisa l' ammenda comminata per l' inadempimento dell' obbligo di provare la conformità degli apparecchi in argomento.
4 Ai fini dell' applicazione del decreto n. 85-712, il ministero della Riconversione industriale e del Commercio estero emetteva, il 1 novembre 1985, un parere relativo ai terminali atti ad essere allacciati alla rete di telecomunicazioni di Stato. Il parere precisa, tra l' altro, in qual modo gli interessati possono provare la conformità dei terminali. A tale riguardo, il detto parere stabilisce che il Centro nazionale studi delle telecomunicazioni (CNET) è stato autorizzato dal ministro dell' Industria a rilasciare l' attestazione di cui all' art. 6 del citato decreto, che l' omologazione è rilasciata dalla direzione generale delle telecomunicazioni, in applicazione del codice delle Poste e Telegrafi, per gli apparecchi conformi alle specifiche tecniche contenute nella tabella in allegato al parere, e che verranno fissate successivamente le altre modalità di prova previste dall' art. 6. Dalla discussione svoltasi dinanzi alla Corte non è emerso se, successivamente al parere del novembre 1985, sia stato attuato il sistema di rilascio dei documenti diversi dall' omologazione e dall' attestazione del CNET.
5 Ritenendo che la controversia ponesse un problema di interpretazione della normativa comunitaria di cui è causa, il Tribunal de police di Vichy ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se la direttiva della Commissione 16 maggio 1988, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni osti alla procedura, istituita con decreto 11 luglio 1985, n. 712, consistente nell' assoggettare a omologazione dell' ente statale delle telecomunicazioni gli apparecchi telefonici messi in vendita al pubblico, nonché all' obbligo di menzionare detta omologazione su questi apparecchi sotto pena di ammenda da 1 300 a 2 500 FF (franchi francesi)".
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e del contesto normativo della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
7 Con la questione pregiudiziale il giudice nazionale intende in sostanza accertare se l' art. 6 della direttiva 88/301 osti ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che vieta, sotto pena di sanzioni, agli operatori economici di produrre, importare, detenere per la vendita, vendere o distribuire apparecchi terminali senza essere in grado di provare, producendo un' omologazione o qualsiasi altro documento equipollente, la conformità degli apparecchi a determinati requisiti essenziali concernenti segnatamente la sicurezza degli utenti e il buon funzionamento della rete, in un contesto in cui non viene garantita l' indipendenza, rispetto a qualsiasi operatore che offre beni o servizi nel settore delle telecomunicazioni, dell' ente che rilascia l' omologazione, o qualsiasi altro documento equivalente, e formula le specifiche tecniche alle quali gli apparecchi stessi devono rispondere.
8 L' art. 6 della direttiva 88/301 recita: "gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 1 luglio 1989 la formulazione delle specifiche (...) e il controllo della loro applicazione, nonché l' omologazione siano svolti da un ente indipendente dalle imprese pubbliche e private che offrono beni e/o servizi nel settore delle telecomunicazioni".
9 Dagli atti di causa risulta che in forza delle disposizioni del decreto 28 gennaio 1986, n. 129 (artt. 13-15), alla direzione generale delle telecomunicazioni del ministero delle Poste e Telecomunicazioni era affidato l' esercizio della rete pubblica, l' attuazione della politica commerciale delle telecomunicazioni, la formulazione delle specifiche tecniche, il controllo della loro applicazione e l' omologazione degli apparecchi terminali. Dinanzi alla Corte il governo francese ha precisato che il Centro nazionale studi delle telecomunicazioni (CNET), la cui attestazione era considerata equivalente all' omologazione, faceva parte della direzione generale delle telecomunicazioni in quanto centro di ricerca.
10 Ai sensi del decreto 19 maggio 1989, n. 327, che modifica il decreto n. 86-129, la formulazione delle specifiche tecniche, il controllo della loro applicazione e l' omologazione degli apparecchi terminali sono stati trasferiti alla nuova direzione della regolamentazione generale dello stesso ministero.
11 Risulta quindi dalla normativa in argomento che, durante il periodo dedotto in lite nella causa principale, a varie direzioni del ministero francese delle Poste e Telecomunicazioni era contestualmente devoluto l' esercizio della rete pubblica, l' attuazione della politica commerciale delle telecomunicazioni, la formulazione delle specifiche tecniche, il controllo della loro applicazione e l' omologazione degli apparecchi terminali.
12 Stando così le cose, occorre accertare, alla luce delle disposizioni dell' art. 6 della direttiva, se l' amministrazione francese delle Poste e Telecomunicazioni possa essere considerata un' impresa pubblica ai sensi del diritto comunitario e se sia rispettato il criterio di indipendenza dell' ente incaricato della formulazione delle specifiche, dei controlli e dell' omologazione.
13 Quanto alla nozione di impresa, l' art. 1, secondo trattino, della direttiva precisa che essa riguarda "gli enti pubblici o privati ai quali lo Stato concede diritti speciali o esclusivi d' importazione, di commercializzazione, di allacciamento, di installazione e/o di manutenzione di apparecchi terminali di telecomunicazione".
14 Va osservato in proposito che una situazione, come quella su cui verte il procedimento a quo, in cui la gestione della rete pubblica e la vendita degli apparecchi terminali sono affidate ad enti che fanno parte integrante della pubblica amministrazione non può sottrarre a questi ultimi la qualifica di impresa pubblica. Infatti, come dichiarato dalla Corte nel contesto della direttiva della Commissione 25 giugno 1980, 80/723/CEE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (GU L 195, pag. 35), un organo che svolge attività economiche di natura industriale o commerciale non deve necessariamente possedere una personalità giuridica distinta dallo Stato per essere considerato impresa pubblica. In caso contrario verrebbe pregiudicata l' efficacia delle disposizioni della direttiva nonché l' uniformità della sua applicazione in tutti gli Stati membri (v. sentenza 16 giugno 1987, causa 118/85, Commissione/Italia, Racc. pag. 2599, punto 13 della motivazione).
15 Per quanto riguarda il requisito dell' indipendenza dell' ente incaricato della formulazione delle specifiche, del controllo della loro applicazione nonché dell' omologazione, è sufficiente rilevare che le diverse direzioni di una medesima amministrazione non possono essere considerate indipendenti le une dalle altre, ai sensi dell' art. 6 della direttiva.
16 Stando così le cose, si deve risolvere la questione sollevata dal giudice nazionale nel senso che l' art. 6 della direttiva 88/301 osta ad una normativa nazionale che vieti agli operatori economici, comminando sanzioni, di produrre, importare, detenere per la vendita, vendere o distribuire apparecchi terminali senza comprovare, con la presentazione di un' omologazione o qualsiasi altro documento equipollente, la conformità dei detti apparecchi a determinati requisiti essenziali inerenti in particolare alla sicurezza degli utenti e al buon funzionamento della rete, qualora non sia garantita l' indipendenza, rispetto a qualsiasi operatore che offre beni e/o servizi nel settore delle telecomunicazioni, dell' ente che rilascia l' omologazione o qualsiasi altro documento equipollente e formula le specifiche tecniche alle quali i detti apparecchi devono essere conformi.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 Le spese sostenute dai governi della Repubblica francese e del Regno Unito nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de police di Vichy con ordinanza 5 marzo 1991, dichiara:
L' art. 6 della direttiva della Commissione 16 maggio 1988, 88/301/CEE, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazione, osta alla normativa nazionale che vieti agli operatori economici, comminando sanzioni, di produrre, importare, detenere per la vendita, vendere o distribuire apparecchi terminali senza provare, con la produzione di un' omologazione o qualsiasi altro documento equipollente, la conformità dei detti apparecchi a determinati requisiti essenziali riguardanti segnatamente la sicurezza degli utenti e il buon funzionamento della rete, qualora non venga garantita l' indipendenza, rispetto a qualsiasi operatore che offre beni o servizi nel settore delle telecomunicazioni, dell' ente che rilascia l' omologazione o qualsiasi altro documento equipollente e formula le specifiche tecniche alle quali i detti apparecchi devono essere conformi.
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