Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Diritto comunitario - Interpretazione - Metodi
2. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Attribuzione dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo - Produttori che hanno sospeso le forniture in base al regime di premi di non commercializzazione o di riconversione - Assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico - Presupposto - Continuazione della gestione della stessa azienda gestita al momento dell' attribuzione del premio - Possibilità, per gli Stati membri, di prevedere un' eccezione a favore dei produttori che abbiano gestito un' azienda in base ad un contratto di affitto venuto a scadenza - Eccezione che esclude la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento
[Regolamento del Consiglio n. 857/84, art. 3 bis, n. 1, lett. a), come modificato dal regolamento n. 764/89, e art. 7, n. 4, inserito dal regolamento n. 590/85; regolamento della Commissione n. 1546/88, art. 3 bis, n. 1, inserito dal regolamento n. 1033/89, e art. 7, primo comma, punto 4]
3. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Attribuzione dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo - Produttori che hanno sospeso le forniture in base al regime di premi di non commercializzazione o di riconversione - Assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico - Riassunzione della conduzione di un' azienda agricola da parte di un' associazione o di un gruppo di persone di cui fa parte il conduttore iniziale - Qualità di produttore - Associazione o gruppo di persone
[Regolamento del Consiglio n. 857/84, artt. 3 bis e 12, lett. c)]
4. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Attribuzione dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo - Produttori che hanno sospeso le forniture in base al regime di premi di non commercializzazione o di riconversione - Assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico - Produttori che non soddisfano più le condizioni per l' assegnazione al momento in cui ne fanno domanda - Esclusione dal beneficio della soppressione retroattiva del prelievo - Principio della tutela del legittimo affidamento - Principio di non discriminazione - Violazione - Insussistenza
(Trattato CEE, art. 40, n. 3; regolamento del Consiglio n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89)
Massima
1. Una norma di diritto comunitario derivato dev' essere interpretata, nei limiti del possibile, nel senso della sua conformità alle disposizioni del Trattato e ai principi generali del diritto comunitario.
2. Ai sensi dell' art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 1546/88, inserito dal regolamento n. 1033/89, l' assegnazione, in base all' art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, di un quantitativo di riferimento specifico a un produttore vincolato, durante l' anno di riferimento, da un impegno di non commercializzazione a norma del regolamento n. 1078/77 presuppone che egli possa dimostrare di gestire ancora, interamente o parzialmente, la stessa azienda che gestiva quando gli è stato attribuito il premio spettantegli in ragione del detto impegno. Stabilendo tale condizione, l' art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 1546/88 ha inteso sancire, in materia di assegnazione di quantitativi di riferimento specifici, il principio generale secondo cui il quantitativo di riferimento è vincolato ai terreni per i quali è assegnato, principio attuato anche dall' art. 3 bis, n. 1, lett. a), del regolamento n. 857/84.
La sua applicazione non esclude tuttavia quella dell' art. 7, n. 4, del regolamento n. 857/84 e dell' art. 7, primo comma, punto 4, del regolamento n. 1546/88, in base ai quali gli Stati membri possono, in deroga al principio generale sopra ricordato, mettere un quantitativo di riferimento a disposizione del conduttore che intende continuare a produrre latte dopo la scadenza di un contratto d' affitto non rinnovabile, di modo che non vi si può ravvisare una violazione del legittimo affidamento dei produttori affittuari che hanno assunto un impegno di non commercializzazione.
3. L' art. 3 bis del regolamento n. 857/84, relativo all' assegnazione di quantitativi di riferimento specifici ai produttori vincolati, durante l' anno di riferimento, da un impegno di non commercializzazione a norma del regolamento n. 1078/77, va interpretato nel senso che non osta all' assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico nel caso di riassunzione della conduzione dell' azienda agricola da parte del produttore iniziale, conduttore originario, in collaborazione con terzi, e che tale associazione o gruppo di persone va considerato produttore ai sensi degli artt. 3 bis e 12, lett. c), del regolamento n. 857/84 e quindi destinatario del quantitativo di riferimento specifico.
4. Il regolamento n. 857/84, nella versione conseguente al regolamento n. 764/89, sebbene non preveda la soppressione retroattiva del prelievo supplementare sul latte per i produttori, vincolati, durante l' anno di riferimento, da un impegno di non commercializzazione a norma del regolamento n. 1078/77, i quali non soddisfano più le condizioni per l' assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico al momento in cui ne fanno domanda, non viola né il principio della tutela del legittimo affidamento né il divieto di discriminazione sancito dall' art. 40, n. 3, del Trattato.
Infatti, da un lato il principio della tutela del legittimo affidamento non osta a che la disciplina comunitaria stabilisca condizioni inerenti a qualsiasi regime che miri a limitare la produzione agricola istituendo un sistema di quote, purché detto regime non colpisca una categoria di produttori in modo specifico a motivo del loro impegno di non commercializzazione. Orbene, un produttore non poteva legittimamente contare di riprendere la produzione alla scadenza del periodo di non commercializzazione, senza dover versare un prelievo in virtù del regime istituito in precedenza dal regolamento n. 856/84, finché non avesse ottenuto un quantitativo di riferimento esente da detto prelievo. Di conseguenza, un produttore che in definitiva non soddisfaceva le condizioni per l' assegnazione di un quantitativo di riferimento al momento della ripresa della produzione non poteva contare di venir dispensato retroattivamente dal prelievo supplementare.
D' altro canto, il diverso trattamento riservato ai produttori interessati, che non possono fruire della soppressione retroattiva del prelievo supplementare, è giustificato poiché il regolamento n. 764/89, sopprimendo l' onere relativo al periodo precedente costituito dai prelievi dovuti o già riscossi, mira a favorire la ripresa della produzione da parte dei produttori aventi effettivamente diritto ad un quantitativo di riferimento specifico, finalità irrilevante per i produttori esclusi dall' attribuzione di un quantitativo specifico.
Parti
Nel procedimento C-98/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
A.A. Herbrink
e
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
domanda vertente sulla validità dell' art. 3 bis del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033 (GU L 110, pag. 27), e sull' interpretazione degli artt. 3 bis e 12, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764 (GU L 84, pag. 2),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, F. Grévisse e M. Zuleeg (relatore), giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor A.A. Herbrink, dall' avv. E.H. Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam,
- per il governo olandese, dal signor B.R. Bot, segretario generale presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor R.C. Fischer, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del ricorrente nella causa principale, del governo olandese, rappresentato dal signor T. Heukels, viceconsigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal signor A. Brautigam, consigliere giuridico, in qualità di agente, e della Commissione, all' udienza del 22 ottobre 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 dicembre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanze del 7 marzo e del 26 giugno 1991, giunte alla Corte il 21 marzo e il 1 luglio successivi, rispettivamente, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha posto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, quattro questioni sulla validità dell' art. 3 bis del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità d' applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033 (GU L 110, pag. 27), e sull' interpretazione degli artt. 3 bis e 12, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764 (GU L 84, pag. 2).
2 Le questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra il signor Herbrink, conduttore, unitamente al genero, di un' azienda agricola, e il Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, relativamente ad un quantitativo di riferimento specifico in base al regime dei prelievi.
3 Il signor Herbrink era conduttore di un' azienda agricola ubicata in Laag Zuthem. Nel 1979 ha assunto un impegno di non commercializzazione, a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1). In contropartita di un premio di non commercializzazione, si è impegnato a non porre in vendita né latte né prodotti lattiero-caseari prodotti nella sua azienda per il periodo 17 maggio 1979 - 17 maggio 1984.
4 Nel 1986, il signor Herbrink ripristinava la produzione di latte nell' azienda che gestiva, per continuarla fino alla scadenza del contratto d' affitto, nel febbraio 1987. Una precedente domanda di proroga del contratto d' affitto, presentata al competente giudice olandese, era stata respinta in ultima istanza dal Gerechtshof di Arnhem (sezione degli affitti di fondi rustici) nel febbraio 1986.
5 Nel 1988, il signor Herbrink ha ripreso la produzione di latte in collaborazione con il genero in una diversa azienda affittata a nome della società di fatto (senza personalità giuridica) costituita nello stesso anno con il genero. Detta società ha prodotto latte durante la stagione 1988/1989.
6 Nel giugno 1989, il signor Herbrink presentava all' autorità nazionale competente una richiesta di assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico in virtù dell' art. 3 bis del regolamento del Consiglio n. 857/84, dell' art. 3 bis del regolamento della Commissione n. 1546/88, già ricordati, e del Beschikking superheffing SLOM-deelnemers, decreto olandese del 13 giugno 1989. Detta domanda veniva respinta. Il reclamo proposto dal signor Herbrink avverso la decisione di rigetto è stato a sua volta dichiarato infondato. Il ricorrente nella causa principale, così stando le cose, ha adito il College van Beroep voor het Bedrijfsleven.
7 Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall' interpretazione e dalla validità della disciplina comunitaria in materia, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha sospeso il procedimento ed ha consultato la Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, sulle seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l' art. 3 bis inserito nel regolamento (CEE) della Commissione delle Comunità europee n. 1546/88 dal regolamento (CEE) della stessa Commissione 20 aprile 1989, n. 1033, sia, alla luce dei considerandi di quest' ultimo regolamento, in contrasto con il diritto comunitario di rango superiore, in particolare con l' art. 3 bis inserito nel regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 857/87 dal regolamento (CEE) dello stesso Consiglio n. 764/89.
2) Se il combinato disposto dell' art. 3 bis e dell' art. 12, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84 vada interpretato nel senso che il fatto che il contratto SLOM sia stato stipulato da una sola persona, mentre al momento della presentazione della domanda di assegnazione di un quantitativo di riferimento ai sensi dell' art. 3 bis detta persona gestisce un' azienda in collaborazione con una o più altre persone, non osti a che si consideri una persona o un gruppo di persone come un produttore cui si applica sia il n. 1, primo e secondo trattino, sia la lett. a) dell' art. 3 bis.
3) In caso di soluzione affermativa della seconda questione, se debba considerarsi come l' avente diritto ad un quantitativo di riferimento ai sensi dell' art. 3 bis colui che ha stipulato il contratto SLOM oppure il gruppo di persone che gestisce l' azienda al momento della presentazione della domanda menzionata nella seconda questione.
4) In caso di soluzione negativa della prima o della seconda questione, se sia valido il regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84 in quanto esso non prevede uno sgravio dal prelievo o un suo rimborso, ovvero in quanto vi osta l' art. 3 bis, n. 5, di tale regolamento, per il periodo successivo alla scadenza del contratto SLOM fino al momento in cui si è verificato un mutamento della situazione in base alla quale il produttore interessato non viene in considerazione per un quantitativo specifico provvisorio di riferimento e in quanto il quantitativo di latte prodotto in tale periodo non superi il quantitativo di riferimento che sarebbe stato attribuito qualora tale mutamento non si fosse verificato".
Sulla prima questione
8 Con la prima questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se l' art. 3 bis del regolamento della Commissione n. 1546/88, inserito dal regolamento di modifica n. 1033/89, non sia incompatibile con il diritto comunitario di rango superiore.
9 Prima di pronunciarsi sull' incompatibilità e sull' invalidità di detta disposizione, per eccesso di potere, si deve verificare, come ha proposto il governo olandese, se nella fattispecie essa non possa venir interpretata conformemente ai regolamenti in questione del Consiglio ed al principio del legittimo affidamento. E' infatti giurisprudenza consolidata (v. sentenza 25 novembre 1985, cause 201/85 e 202/85, Klensch e a., Racc. pag. 3477, punto 21, e, ultimamente, sentenza 21 marzo 1991, causa C-314/89, Rauh, Racc. pag. I-1647, punto 17) che una norma di diritto comunitario derivato va interpretata, nei limiti del possibile, nel senso della sua conformità con le disposizioni del Trattato e con i principi generali del diritto comunitario e più particolarmente, per quel che riguarda l' art. 3 bis del regolamento n. 857/84, con il principio del legittimo affidamento (sentenza 19 maggio 1993, causa C-81/91, Twijnstra, Racc. pag. I-2455, punto 24).
10 Ai sensi dell' art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 1546/88, inserito dal regolamento n. 1033/89, la richiesta di assegnazione di un quantitativo specifico, in virtù dell' art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89 "è presentata dal produttore interessato all' autorità competente designata dallo Stato membro (...) e a condizione che il produttore possa dimostrare di gestire ancora interamente o parzialmente la stessa azienda che gestiva al momento dell' accettazione (...) della sua domanda di concessione del premio".
11 L' art. 3 bis del regolamento n. 857/84, aggiunto dal regolamento n. 764/89 già ricordato, stabilisce, al n. 1, che ai produttori il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione, in esecuzione dell' impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77, scade dopo il 31 dicembre 1983 o, a seconda dei casi, dopo il 30 settembre 1983, è attribuito provvisoriamente un quantitativo di riferimento specifico a determinate condizioni che il regolamento stabilisce, specie alla lett. a). Esso subordina la concessione di un quantitativo di riferimento specifico provvisorio alla condizione che l' interessato "non abbia ceduto la totalità della sua azienda lattiera prima della scadenza del periodo di non commercializzazione o di riconversione".
12 Si deve ricordare che il regime dei quantitativi di riferimento specifico di cui all' art. 3 bis del regolamento n. 857/84 è stato introdotto dal regolamento n. 764/89, per effetto delle sentenze 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321), e causa 170/86, von Deetzen (Racc. pag. 2355), onde garantire l' assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico ai produttori che non avevano, in esecuzione di un impegno assunto in forza del summenzionato regolamento n. 1078 del 17 maggio 1977, fornito latte durante l' anno di riferimento e che detto regime sancisce il principio generale secondo il quale qualsiasi quantitativo di riferimento rimarrà vincolato ai terreni per i quali è stato assegnato.
13 A questo proposito, la Corte ha constatato, in particolare nelle sue sentenze 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf (Racc. pag. 2609, punto 15), e 19 maggio 1993, Twijnstra, già ricordata (punto 25), a proposito del trasferimento dell' azienda mediante cessione o per restituzione alla scadenza del contratto d' affitto, che l' intero regime dei quantitativi di riferimento è caratterizzato dal principio sancito dall' art. 7, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 857/84 e dall' art. 5 del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), sostituito nel frattempo dall' art. 7 del regolamento della Commissione n. 1546/88, in virtù del quale il quantitativo di riferimento si trasferisce con i terreni per i quali è assegnato. E' quindi allo scopo di sancire detto principio anche in materia di quantitativi di riferimento specifici che l' art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 1546/88, inserito dal regolamento n. 1033/89, ribadisce la condizione stabilita dall' art. 3 bis, n. 1, lett. a), del regolamento n. 857/84 prescrivendo che il produttore continui a gestire, totalmente o parzialmente, la stessa azienda.
14 Tuttavia, una deroga a detto principio generale è contemplata dall' art. 7, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 857/84, inserito dal regolamento del Consiglio (CEE) 26 febbraio 1985, n. 590, che modifica il regolamento n. 857/84 che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione delle mandrie bovine ad orientamento lattiero (GU L 68, pag. 1), le cui modalità di applicazione sono stabilite dall' art. 7, primo comma, punto 4, del regolamento n. 1546/88. L' art. 7, n. 4, del regolamento n. 857/84 autorizza gli Stati membri a porre il quantitativo di riferimento assegnato in virtù dell' art. 2 del regolamento n. 857/84 a disposizione del conduttore che intende continuare a produrre latte dopo la scadenza del contratto d' affitto non rinnovabile. Si deve constatare che il signor Herbrink si trova in una situazione analoga a quella ipotizzata.
15 Dal momento che un conduttore poteva prevedere, come produttore e in base al principio della tutela del legittimo affidamento, di svolgere la sua attività in condizioni non discriminatorie rispetto ad altri produttori, come emerge dalla sentenza 22 ottobre 1991, causa C-44/89, von Deetzen II (Racc. pag. I-5119, punto 21), egli poteva legittimamente far assegnamento, alla scadenza del suo periodo di non commercializzazione, su un quantitativo di riferimento specifico, posto eventualmente a sua disposizione dallo Stato membro interessato alle condizioni fissate dagli artt. 7, n. 4, del regolamento n. 857/84 e 7, n. 1, del regolamento n. 1546/88.
16 Né dalle disposizioni né dai 'considerando' del regolamento n. 1033/89 emerge che detto regolamento abbia inteso sottrarre le persone contemplate dall' art. 3 bis del regolamento n. 1546/88 alla sfera d' applicazione del regime contemplato dall' art. 7, n. 4, del regolamento n. 857/84. Del resto la Commissione non avrebbe potuto validamente modificare la portata di un regolamento del Consiglio.
17 Si deve perciò risolvere la prima questione dichiarando che l' esame dell' art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 1546/88 non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiarne la validità, e che pertanto detta disposizione va interpretata nel senso che non osta a che il conduttore di un' azienda agricola che si trova in una situazione contemplata dall' art. 3 bis, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, possa fruire, anche dopo la scadenza del suo contratto d' affitto, di un quantitativo si riferimento specifico eventualmente posto a sua disposizione dallo Stato membro interessato alle condizioni contemplate dagli artt. 7, n. 4, del regolamento n. 857/84 e 7, primo comma, punto 4, del regolamento n. 1546/88.
Sulla seconda e terza questione
18 Con queste due questioni - che è opportuno esaminare congiuntamente - il giudice a quo chiede se, per l' assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico dopo la riassunzione della conduzione di un' impresa agricola da parte del primo conduttore in collaborazione con altre persone, il produttore ai sensi degli artt. 3 bis e 12, lett. c), del regolamento n. 857/84, e quindi il destinatario del quantitativo di riferimento specifico, sia l' associazione o il gruppo di persone, oppure il solo conduttore originario.
19 Secondo il tenore degli artt. 3 bis e 12, lett. c), del regolamento n. 857/84, nulla osta a che il conduttore originario, che può rivendicare un quantitativo di riferimento specifico, continui a produrre latte nell' ambito di un' associazione o di un gruppo di persone da lui costituito assieme a terzi onde gestire un' azienda presa in affitto. Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza della Corte (v. sentenza von Deetzen II, già ricordata, punto 38), un quantitativo di riferimento specifico può venir assegnato unicamente qualora l' associazione o il gruppo di persone non sia stato costituito al solo scopo di realizzare, a vantaggio del conduttore originario, il valore commerciale di detto quantitativo di riferimento specifico.
20 La qualità di beneficiario di un quantitativo di riferimento specifico spetta al produttore ai sensi degli artt. 3 bis e 12, lett. c), del regolamento n. 857/84. La nozione di produttore, identica a quella dell' art. 3 bis del regolamento n. 1546/88, comprende un conduttore agricolo che, al fine di produrre articoli lattiero-caseari, conduce un complesso di unità produttive sotto la sua responsabilità; in caso di affitto dell' azienda, dette condizioni sono soddisfatte solo per quanto riguarda il conduttore titolare, che gode del diritto di usufruire dell' azienda (sentenza 9 luglio 1992, causa C-236/90, Maier, Racc. pag. I-4483, punto 11). Se nel contratto è subentrata un' associazione o un gruppo alle condizioni esposte in precedenza, la qualità di produttore spetta al complesso delle persone che compongono l' associazione o il gruppo.
21 Per questi motivi, si devono risolvere la seconda e la terza questione dichiarando che l' art. 3 bis del regolamento n. 857/84 va interpretato nel senso che non osta all' assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico nel caso di riassunzione della conduzione di un' azienda agricola da parte del produttore iniziale, conduttore originario, in collaborazione con terzi, e che detta associazione o gruppo di persone va considerato produttore ai sensi degli artt. 3 bis e 12, lett. c), del regolamento n. 857/84 e - quindi - destinatario del quantitativo di riferimento specifico.
Sulla quarta questione
22 Qualora il produttore in questione non potesse ottenere un quantitativo di riferimento specifico, il giudice proponente mette in dubbio, nella sua quarta questione, la validità del regolamento n. 857/84, in quanto non contempla la soppressione retroattiva del prelievo supplementare per la categoria dei produttori che non soddisfano più i presupposti necessari per l' assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico al momento della presentazione della domanda.
23 Il giudice a quo espone che, nella fattispecie, la situazione del conduttore non è mutata fino alla scadenza del contratto d' affitto nel febbraio 1987. Di conseguenza, come qualsiasi altro produttore che aveva assunto l' impegno di non commercializzazione, egli poteva contare di fruire, per questo periodo, dello stesso trattamento riservato ai produttori contemplati dalle disposizioni dell' art. 3 bis, n. 5, del regolamento n. 857/84.
24 A norma di detto articolo, il produttore "al quale è attribuito un quantitativo specifico di riferimento (...) non è tenuto al pagamento del prelievo supplementare per i quantitativi prodotti anteriormente al sesto periodo di applicazione del regime (...)", cioè prima dell' esercizio conclusosi a fine marzo 1989. Di conseguenza, il conduttore che ha prodotto latte dopo la scadenza del suo periodo di non commercializzazione e non fruisce di detta disposizione rimane debitore del prelievo supplementare.
25 Contrariamente a quanto afferma il ricorrente nella causa principale, la disciplina in questione non lede il principio del legittimo affidamento.
26 Infatti, il principio del legittimo affidamento non osta a che la disciplina comunitaria stabilisca condizioni inerenti a qualsiasi regime che miri a limitare la produzione agricola istituendo un sistema di quote, purché detto regime non colpisca quella categoria di produttori in modo specifico a motivo del loro impegno di non commercializzazione. Orbene, un produttore non poteva legittimamente contare di riprendere la produzione alla scadenza del periodo di non commercializzazione, senza dover versare un prelievo in virtù del regime dei prelievi sul latte istituito in precedenza dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, recante modifica del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1984, L 90, pag. 10), finché non avesse ottenuto un quantitativo di riferimento esente da detto prelievo. Di conseguenza, un produttore che in definitiva non soddisfaceva le condizioni per l' assegnazione di un quantitativo di riferimento al momento della ripresa della produzione non poteva contare di venir dispensato retroattivamente dal prelievo supplementare.
27 Infine, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente nella causa principale, la disciplina interpretata non contravviene neppure al divieto di discriminazione, sancito dall' art. 40, n. 3, del Trattato, che è l' espressione specifica del principio generale d' uguaglianza (v. sentenze 21 febbraio 1990, cause riunite da C-267/88 a C-285/88, Wuidart e a., Racc. pag. I-435, punto 13, e 10 gennaio 1992, causa C-177/90, Kuehn (Racc. pag. I-35, punto 18).
28 Indubbiamente, il ricorrente nella causa principale non può fruire di una soppressione retroattiva del prelievo supplementare, a differenza dei produttori che soddisfano le condizioni per l' assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico fino al momento della presentazione delle rispettive domande. Poiché le due categorie di produttori non si trovano nella stessa situazione, è giustificata una disparità di trattamento. Il regolamento n. 764/89, che ha definito il regime dei quantitativi di riferimento specifici, consente, come è confermato nel secondo considerando, di assegnare un quantitativo di riferimento specifico per facilitare una ripresa della produzione. Onde favorire detta ripresa, esso mira a sopprimere l' onere relativo al periodo precedente, costituito dai prelievi dovuti o già riscossi. Detta finalità è irrilevante per i produttori che non soddisfano più le condizioni per l' assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico al momento della presentazione della loro domanda.
29 Per questi motivi, si deve risolvere la quarta questione dichiarando che l' esame del regolamento n. 857/84, nella versione conseguente al regolamento n. 764/89 non ha posto in luce elementi idonei ad inficiarne la validità, nonostante il fatto che non contempli la soppressione retroattiva del prelievo supplementare a vantaggio dei produttori che non soddisfano le condizioni per l' assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico al momento della presentazione della loro domanda.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
30 Le spese sostenute dal governo olandese, dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven con due ordinanze del 7 marzo 1991 e del 26 giugno 1991, dichiara:
1) L' esame dell' art. 3 bis, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033, non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiarne la validità, e pertanto detta disposizione va interpretata nel senso che non osta a che il conduttore di un' azienda agricola che si trova in una situazione contemplata dall' art. 3 bis, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, possa fruire, anche dopo la scadenza del suo contratto d' affitto, di un quantitativo di riferimento specifico, eventualmente posto a sua disposizione dallo Stato membro interessato alle condizioni contemplate dagli artt. 7, n. 4, del regolamento n. 857/84 e 7, primo comma, punto 4, del regolamento n. 1546/88.
2) L' art. 3 bis del regolamento n. 857/84 va interpretato nel senso che non osta all' assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico nel caso di riassunzione della conduzione dell' azienda agricola da parte del produttore iniziale, conduttore originario, in collaborazione con terzi, e che detta associazione o gruppo di persone va considerato produttore ai sensi degli artt. 3 bis e 12, lett. c), del regolamento n. 857/84 e quindi destinatario del quantitativo di riferimento specifico.
3) L' esame del regolamento n. 857/84, nella versione conseguente al regolamento n. 764/89, non ha posto in luce elementi idonei ad inficiarne la validità, nonostante il fatto che non contempli la soppressione retroattiva del prelievo supplementare a vantaggio dei produttori che non soddisfano le condizioni per l' assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico al momento della presentazione della loro domanda.
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