Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Ricorso per inadempimento ° Oggetto della lite ° Determinazione nella fase precontenziosa ° Adeguamento puramente formale degli addebiti dopo il parere motivato in seguito ad una modifica della normativa nazionale ° Ammissibilità
(Trattato CEE, art. 169)
2. Ricorso per inadempimento ° Esame della fondatezza da parte della Corte ° Inapplicabilità del principio "de minimis"
(Trattato CEE, art. 169)
3. Ricorso per inadempimento ° Esame della fondatezza da parte della Corte ° Situazione da prendere in considerazione ° Situazione alla scadenza del termine indicato nel parere motivato
(Trattato CEE, art. 169)
4. Disposizioni fiscali ° Imposte interne ° Sistema differenziato di tassazione degli autoveicoli ° Applicazione alle autovetture importate di un' aliquota d' imposta superiore a quella gravante sulle autovetture di produzione nazionale
(Trattato CEE, art. 95)
Massima
1. E' vero che l' oggetto del ricorso proposto a norma dell' art. 169 del Trattato è circoscritto dal procedimento precontenzioso contemplato da questa norma e che, di conseguenza, il parere motivato della Commissione e il ricorso devono basarsi sugli stessi addebiti. Questa esigenza non può tuttavia arrivare al punto di imporre in ogni caso una perfetta coincidenza fra le disposizioni nazionali che sono citate nel parere motivato e quelle menzionate nel ricorso. Quando è sopravvenuto un cambiamento normativo fra queste due fasi del procedimento è sufficiente infatti che il sistema istituito dalla normativa criticata nella fase precontenziosa sia stato nel suo complesso confermato dai nuovi provvedimenti emanati dallo Stato membro successivamente al parere motivato e che sono oggetto del ricorso.
2. Quando è accertata, nell' ambito di un ricorso ai sensi dell' art. 169 del Trattato, l' esistenza di un inadempimento degli obblighi imposti agli Stati membri in base al Trattato, l' inadempimento sussiste indipendentemente dalla frequenza e dalla portata delle situazioni censurate.
3. Nell' ambito di un ricorso ai sensi dell' art. 169 del Trattato, la sussistenza di un inadempimento dev' essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine indicato nel parere motivato e, di conseguenza, la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi.
4. Uno Stato membro che, per proteggere la produzione nazionale, applichi alle autovetture private di impostazione tecnica tradizionale importate dagli altri Stati membri aliquote superiori, per quanto riguarda l' imposta speciale di consumo gravante su tali veicoli, a quelle che si applicano alle autovetture di impostazione tecnica tradizionale fabbricate o assemblate nel territorio nazionale, viene meno al rispetto degli obblighi che gli sono imposti dall' art. 95 del Trattato.
Parti
Nella causa C-105/91,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal signor D. Calleja e dalla signora M. Patakia, membri del servizio giuridico, successivamente dai signori D. Calleja e Th. Margellos, esperto nazionale distaccato presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dall' avv. P. Mylonopoulos, membro del servizio del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' Ambasciata di Grecia, Val Sainte Croix, 117,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda diretta a far dichiarare che, applicando alle autovetture private di impostazione tecnica tradizionale importate dagli altri Stati membri aliquote superiori, per quanto riguarda l' imposta speciale di consumo, a quelle che si applicano alle autovetture private di impostazione tecnica tradizionale fabbricate o assemblate in Grecia, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 95 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Zuleeg, presidenti di sezione, R. Joliet, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, P.J.G. Kapteyn e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 19 giugno 1992, nel corso della quale la Repubblica ellenica è stata rappresentata dal signor N. Mavrikas, consigliere aggiunto presso l' Avvocatura dello Stato, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 7 luglio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 2 aprile 1991, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, applicando alle autovetture private di impostazione tecnica tradizionale importate dagli altri Stati membri aliquote superiori a quelle che si applicano alle autovetture private di impostazione tecnica tradizionale fabbricate o assemblate in Grecia, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 95 del Trattato CEE.
2 La legge greca 22 giugno 1976, n. 363, modificata dalla legge n. 1676/1986, ha introdotto, per le autovetture private importate o assemblate in Grecia, un' imposta speciale di consumo (in prosieguo: l' "imposta"), la cui aliquota varia in relazione alla cilindrata del motore.
3 La legge 31 maggio 1989, n. 1858, entrata in vigore con effetto retroattivo dal 1 marzo precedente, nell' art. 1 ha ridotto l' aliquota dell' imposta per le autovetture cosiddette di "nuova impostazione tecnica" o di "impostazione tecnica antinquinante" che soddisfano i criteri del decreto ministeriale 22 maggio 1989, n. 12141. Per l' applicazione di detto art. 1 non è stata fatta alcuna distinzione tra le autovetture nazionali e quelle importate. L' art. 2, n. 1, di questa stessa legge ha peraltro esteso dette aliquote ridotte alle autovetture di impostazione tecnica tradizionale fabbricate nelle industrie nazionali prima del 31 agosto 1990 ed alle autovetture di impostazione tecnica tradizionale importate. Ma, per queste ultime, l' applicazione delle aliquote ridotte è stata subordinata alla condizione che esse siano state sdoganate prima del 30 giugno 1989 e che prima del 28 febbraio 1989 abbiano soddisfatto le seguenti condizioni: primo, essere state oggetto di un credito documentario irrevocabile per tutto il loro valore o parte di esso; secondo, essere state trasportate o aver esse stesse varcato la frontiera del loro paese di origine; terzo, essere giunte nel paese; quarto, essere state acquistate dagli importatori all' estero in modo comprovabile mediante documenti e importate senza formalità di cambio.
4 Con lettera 14 dicembre 1989 la Commissione comunicava al governo ellenico di ritenere questa disciplina in contrasto con l' art. 95 del Trattato e gli intimava di sottoporle le sue osservazioni entro il termine di un mese.
5 Non essendo soddisfatta della risposta datale dal governo ellenico, il 16 marzo 1990 la Commissione emetteva parere motivato in cui reiterava l' addebito formulato nella lettera di intimazione e impartiva un termine di un mese al governo ellenico per adempiere ai suoi obblighi comunitari.
6 Il 10 maggio 1990 il governo ellenico informava la Commissione del fatto che talune norme della legge n. 1858/1989 erano state modificate e abrogate dalla legge 21 marzo 1990, n. 1882.
7 Quest' ultima legge ha operato una nuova diminuzione delle aliquote da applicare alle autovetture di impostazione tecnica antinquinante. Nell' art. 42, nn. 4 e 5, essa ha inoltre, secondo lo stesso procedimento della legge n. 1858/1989, esteso le nuove aliquote a tutte le autovetture di impostazione tecnica tradizionale prodotte dalle industrie nazionali prima del 31 agosto 1990. Inoltre, per queste stesse autovetture, tale data di fabbricazione è stata spostata al 30 giugno 1991, allorché la loro cilindrata sia inferiore a 1 400 cm3 e allorché esse soddisfino, per quanto riguarda le emissioni di gas, le condizioni meno rigorose previste per le autovetture di cilindrata superiore o uguale a 1 400 cm3 e inferiore o pari a 2 000 cm3.
8 Riguardo alle autovetture importate d' impostazione tecnica convenzionale, esse sono state assoggettate, a norma dell' art. 42, n. 6, della nuova legge, alle aliquote in ogni caso meno favorevoli originariamente previste dall' art. 1 della legge n. 1858/1989, ma soltanto a condizione che fossero state introdotte nel paese prima del 27 febbraio 1990 e sdoganate prima del 30 aprile 1990. Sotto quest' aspetto la legge n. 1858/1989 è quindi rimasta in vigore.
9 Con atto introduttivo 28 gennaio 1991 la Commissione ha quindi proposto il presente ricorso. Le parti in fatto e in diritto del ricorso fanno riferimento sia alla legge n. 1882/1990 sia alla legge n. 1858/1989. Le conclusioni a loro volta non contengono alcun richiamo legislativo.
10 Per una più ampia illustrazione della normativa nazionale, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla ricevibilità del ricorso
11 Il governo ellenico rileva che le disposizioni della legge n. 1882/1990, contestate nel ricorso, non erano state criticate dalla Commissione nella fase precontenziosa. Esso ritiene quindi che l' art. 169 del Trattato sia stato violato e che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile.
12 E' vero che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l' oggetto del ricorso proposto a norma dell' art. 169 del Trattato è circoscritto dal procedimento precontenzioso contemplato da questa norma e che, di conseguenza, il parere motivato dalla Commissione e il ricorso devono basarsi sugli stessi addebiti (v. sentenza 14 luglio 1988, causa 298/86, Commissione/Belgio, Racc. pag. 4343).
13 Questa esigenza non può tuttavia arrivare al punto di imporre in ogni caso una perfetta coincidenza fra le disposizioni nazionali che sono citate nel parere motivato e quelle menzionate nel ricorso. Quando è sopravvenuto un cambiamento normativo fra queste due fasi del procedimento è sufficiente infatti che il sistema istituito dalla normativa criticata nella fase precontenziosa sia stato nel suo complesso confermato dai nuovi provvedimenti emanati dallo Stato membro successivamente al parere motivato e che sono oggetto del ricorso (v. sentenza 1 dicembre 1965, causa 45/64, Commissione/Italia, Racc. pag. 886, e sentenza 5 luglio 1990, causa C-42/89, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-2821).
14 Nel caso di specie, dal parere motivato risulta che le critiche mosse dalla Commissione nella fase precontenziosa vertevano sull' applicazione temporanea di aliquote diverse alle autovetture di impostazione tecnica tradizionale, a seconda che queste fossero assemblate in Grecia o fossero importate. Questa differenza di aliquote è stata mantenuta, se non aggravata, dalle controverse disposizioni della legge n. 1882/1990. Come dimostrano le conclusioni dell' atto introduttivo formulate in termini rigorosamente identici a quelli del parere motivato, anche questo sistema è stato messo in discussione dalla Commissione nell' ambito del presente ricorso.
15 Occorre pertanto ritenere che la Commissione, criticando nell' atto introduttivo le disposizioni della legge n. 1882/1990, non abbia ampliato l' oggetto del ricorso e non abbia violato l' art. 169 del Trattato. Il ricorso deve quindi essere dichiarato ricevibile.
Nel merito
16 La discriminazione riscontrata dalla Commissione fra le aliquote da applicare alle autovetture importate d' impostazione tecnica tradizionale e quelle da applicare alle autovetture d' impostazione tecnica tradizionale di fabbricazione nazionale è evidente, sia sotto la vigenza della legge n. 1858/1989 sia sotto quella della legge n. 1882/1990.
17 Dall' art. 2 della legge n. 1858/1989, risulta infatti che le autovetture d' impostazione tecnica tradizionale prodotte in Grecia prima del 31 agosto 1990 erano assoggettate alle aliquote ridotte fissate dall' art. 1 di questa stessa legge, mentre le autovetture importate di analoga impostazione tecnica usufruivano di queste aliquote solo se erano state sdoganate prima del 30 giugno 1989 e se, alla data del 28 febbraio dello stesso anno, soddisfacevano le varie condizioni supplementari ed estremamente restrittive imposte dall' art. 2, n. 1, lett. b).
18 Come è già stato detto, questa differenza di aliquote è stata mantenuta, se non aggravata, dalle disposizioni della legge n. 1882/1990. L' applicazione dell' art. 42 di questa legge ha infatti determinato la creazione di quattro categorie di autovetture di impostazione tecnica tradizionale: le autovetture di fabbricazione nazionale prodotte prima del 31 agosto 1990; le autovetture di fabbricazione nazionale prodotte dopo il 31 agosto 1990, la cui cilindrata è inferiore a 1 400 cm3 e che soddisfano, per quanto riguarda l' emissione di gas di scarico, le condizioni meno rigorose fissate per le autovetture di cilindrata uguale o inferiore a 2 000 cm3; le autovetture importate introdotte in Grecia prima del 27 febbraio 1990 e sdoganate prima del 30 aprile 1990 e, infine, le autovetture importate, introdotte nel paese dopo il 27 febbraio 1990 e, in ogni caso, sdoganate dopo il 30 aprile 1990. Mentre le due prime categorie, costituite da autovetture di fabbricazione nazionale, sono assoggettate alle nuove aliquote ridotte previste dall' art. 37, n. 2, della legge n. 1882/1990, le altre due categorie, costituite da autovetture importate, sono assoggettate ad aliquote meno favorevoli: per la terza categoria le aliquote previste dall' art. 1 della legge n. 1858/1989 e, per la quarta, le aliquote normali, più elevate, fissate dalla legge n. 363/1976, come modificata dalla legge n. 1676/1986.
19 Il governo ellenico adduce a sua difesa tre tipi di argomenti. Innanzi tutto, poiché la produzione di autovetture elleniche non copre più del 10% della domanda interna, la discriminazione non sarebbe manifesta. Inoltre, l' art. 42 della legge n. 1882/1990 in pratica avrebbe cessato di essere applicato dal 30 aprile 1991. Infine, le disposizioni controverse troverebbero giustificazione nell' intento di compensare lo svantaggio concorrenziale che subisce l' industria automobilistica ellenica nei confronti dei costruttori degli altri Stati membri e nell' intento di concedere a questa la possibilità di adeguarsi alle nuove norme comunitarie con finalità ecologiche.
20 Questa line di difesa non può essere accolta. Al primo argomento è sufficiente replicare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l' inadempimento degli obblighi imposti agli Stati membri in base al Trattato sussiste indipendentemente dalla frequenza e dalla portata delle situazioni censurate (v. sentenza 21 marzo 1991, causa C-209/89, Commissione/Italia, Racc. pag. I-1575, punto 19 della motivazione)
21 Analogamente, al secondo argomento, secondo cui la legge contestata ha cessato di essere applicata dal 30 aprile 1991, si deve replicare che, come ha già dichiarato la Corte, la sussistenza o meno di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine citato nel parere motivato e che, pertanto, la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (v. sentenza 27 novembre 1990, causa C-200/88, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-4299). Nella fattispecie, le pratiche controverse hanno avuto termine ben dopo la data di scadenza del termine citato nel parere motivato, il quale ° va ricordato ° è stato emesso il 16 marzo 1990.
22 Riguardo al terzo argomento si deve osservare che esso mette in evidenza le finalità protezionistiche della legge criticata e conferma quindi l' inadempimento.
23 Dalle considerazioni che precedono risulta che, applicando alle autovetture private di impostazione tecnica tradizionale importate dagli altri Stati membri aliquote superiori, per quanto riguarda l' imposta speciale di consumo, a quelle che si applicano alle autovetture private di impostazione tecnica tradizionale fabbricate o assemblate in Grecia, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 95 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
24 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica ellenica è rimasta soccombente e pertanto deve essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Applicando alle autovetture private di impostazione tecnica tradizionale importate dagli altri Stati membri aliquote superiori, per quanto riguarda l' imposta speciale di consumo, a quelle che si applicano alle autovetture private di impostazione tecnica tradizionale fabbricate o assemblate in Grecia, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 95 del Trattato CEE.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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