Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Pluralità di centri d' attività nel territorio della Comunità - Revisori contabili
(Trattato CEE, art. 52)
2. Libera circolazione delle persone - Libera prestazione dei servizi - Lavoratori - Revisori contabili - Accesso alla professione - Restrizioni giustificate dall' interesse generale - Ammissibilità - Presupposti
(Trattato CEE, artt. 48 e 59)
Massima
1. Le norme del Trattato in materia di diritto di stabilimento ostano a che uno Stato membro vieti ad una persona di stabilirsi nel suo territorio e di esercitarvi la professione di revisore contabile per il fatto che detta persona è stabilita e autorizzata come tale in un altro Stato membro.
2. Gli artt. 48 e 59 del Trattato non ostano a che uno Stato membro subordini, nel suo territorio, l' esercizio della professione di revisore contabile da parte di una persona già autorizzata ad esercitare questa professione in un altro Stato membro a condizioni oggettivamente necessarie per garantire il rispetto delle norme professionali e riguardanti un' infrastruttura permanente per lo svolgimento dell' attività, l' effettiva presenza in questo Stato membro ed il controllo del rispetto delle norme deontologiche, a meno che l' osservanza di siffatte norme e condizioni non sia già garantita attraverso un revisore contabile, persona fisica o giuridica, stabilito e autorizzato in detto territorio e alle dipendenze del quale è posto, per la durata dell' attività, chi intenda esercitare la professione di revisore contabile.
Parti
Nel procedimento C-106/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal comité du contentieux del Conseil d' État del Granducato del Lussemburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Claus Ramrath
e
Ministro della Giustizia,
sostenuto dall' Institut des réviseurs d' entreprises,
interveniente nella causa principale,
domanda vertente sull' interpretazione delle norme in materia di libera circolazione delle persone,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, M. Díez de Velasco e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il ministro della Giustizia, dall' avv. Francis Delaporte, del foro di Lussemburgo;
- per l' Institut des réviseurs d' entreprises dagli avv.ti Claude Kremer e Patrick Kinsch, del foro di Lussemburgo;
- per la Commissione delle Comunità europee, da Henri Étienne, consigliere giuridico, in qualità di agente;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Claus Ramrath, con l' avv. J.J. Wagner, del foro di Lussemburgo, del ministro della Giustizia, dell' Institut des réviseurs d' entreprises e della Commissione, all' udienza del 13 febbraio 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 19 marzo 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 12 marzo 1991, pervenuta alla Corte il 3 aprile seguente, il Conseil d' État del Granducato del Lussemburgo ha posto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione delle norme del Trattato CEE in materia di libera circolazione delle persone.
2 Le questioni sono state sollevate nell' ambito di una lite tra il signor Ramrath ed il ministro della Giustizia lussemburghese (in prosieguo: il "ministro"), con l' intervento dell' Institut des réviseurs d' entreprises.
3 La lite verte sulla revoca, disposta nel 1989 dal ministro, dell' autorizzazione all' esercizio della professione di revisore contabile, di cui fruiva il signor Ramrath.
4 La professione di revisore contabile in Lussemburgo è disciplinata dalla legge 28 giugno 1984 (pubblicata nel Mémorial 1984, pag. 1346). L' art. 3 di questa legge dispone quanto segue:
"Il controllo di legge dei documenti di cui all' art. 1 può essere effettuato unicamente da persone autorizzate dal ministro della Giustizia.
1) Per ottenere l' autorizzazione, le persone fisiche devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadini di uno Stato membro della Comunità europea (...);
b) dare prova della loro qualificazione e onorabilità professionali (...);
c) avere una sede di esercizio dell' attività professionale in Lussemburgo.
2) Per ottenere l' autorizzazione, le persone giuridiche devono possedere i requisiti di cui al n. 1, lett. a) e c), nonché i seguenti:
a) le persone fisiche che effettuano il controllo di legge dei documenti di cui all' art. 1, in nome della persona giuridica, devono possedere i requisiti di cui al precedente n. 1 e aver titolo per impegnare la persona giuridica;
(...)
3) Il ministro della Giustizia revoca l' autorizzazione alle persone che non soddisfano più uno dei requisiti summenzionati (...)".
5 Ai sensi dell' art. 6 della legge summenzionata:
"La professione di revisore contabile è incompatibile con ogni attività che possa pregiudicare l' indipendenza professionale del suo titolare. Questi può svolgere un' attività lavorativa subordinata solo presso una persona autorizzata in forza dell' art. 3".
6 Sul piano comunitario l' abilitazione dei revisori contabili è oggetto dell' ottava direttiva del Consiglio 10 aprile 1984, 84/253/CEE, basata sull' articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato CEE, relativa all' abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili (GU L 126, pag. 20, in prosieguo: l' "ottava direttiva").
7 L' art. 3 di questa direttiva dispone:
"Le autorità di uno Stato membro accordano l' abilitazione soltanto a persone in possesso dei necessari requisiti di onorabilità e che non esercitino nessuna attività incompatibile, in virtù del diritto di tale Stato membro, con il controllo di legge dei documenti di cui (...)".
8 Gli artt. 23, 24, 25 e 26 della sezione III, intitolata "Onorabilità e indipendenza", dell' ottava direttiva recitano:
"Articolo 23
Gli Stati membri prescrivono che le persone abilitate ad effettuare il controllo di legge dei documenti di cui all' articolo 1, paragrafo 1, svolgano tali controlli con diligenza professionale.
Articolo 24
Gli Stati membri prescrivono che queste persone non possano effettuare un controllo di legge se non sono indipendenti secondo il diritto dello Stato membro che lo impone.
Articolo 25
Gli articoli 23 e 24 si applicano altresì alle persone fisiche in possesso dei requisiti stabiliti agli articoli da 3 a 19 che effettuano il controllo di legge dei documenti di cui all' articolo 1, paragrafo 1, in nome di una società di revisione.
Articolo 26
Gli Stati membri garantiscono che le persone abilitate siano passibili di adeguate sanzioni qualora non effettuino il controllo di legge conformemente agli articoli 23, 24 e 25".
9 L' 11 febbraio 1985 il ministro concedeva al signor Ramrath l' autorizzazione all' esercizio della professione di revisore contabile. A quell' epoca il signor Ramrath lavorava alle dipendenze della società Treuarbeit, con sede in Lussemburgo (in prosieguo: la "Treuarbeit Lussemburgo"), la quale, in quanto persona giuridica, disponeva anch' essa di tale autorizzazione per il Lussemburgo.
10 Nel 1988 il signor Ramrath dichiarava di essere ormai dipendente della società Treuarbeit, con sede in Duesseldorf (in prosieguo: la "Treuarbeit Duesseldorf") nella Repubblica federale di Germania e che la sede delle sue attività professionali era in questa città. Pur precisando che sia lui stesso sia la Treuarbeit Duesseldorf erano autorizzati come revisori contabili da parte delle autorità tedesche, il signor Ramrath aggiungeva che la Treuarbeit Duesseldorf aveva rinunciato ad esercitare qualsiasi influenza su di lui quando la Treuarbeit Lussemburgo gli chiedeva di effettuare revisioni in Lussemburgo. La Treuarbeit Lussemburgo precisava successivamente che nel corso dei lavori effettuati dal signor Ramrath in Lussemburgo e per la durata di questi egli era di fatto un suo impiegato.
11 Il 19 maggio 1989, il ministro revocava al signor Ramrath l' autorizzazione in quanto, in primo luogo, egli avrebbe implicitamente ammesso, nell' indicare che il suo domicilio professionale si trovava a Duesseldorf, di non disporre più di una sede di esercizio della sua attività professionale in Lussemburgo, ai sensi dell' art. 3, n. 1, lett. c), della legge 28 giugno 1984, e, in secondo luogo, quale dipendente della Treuarbeit Duesseldorf egli non soddisfaceva più il requisito dell' indipendenza professionale di cui all' art. 6 di questa legge.
12 A sostegno del ricorso avverso questa decisione del ministro, il signor Ramrath fa valere in particolare dinanzi al Conseil d' État lussemburghese di essere vittima di una discriminazione. Infatti, la legge 28 giugno 1984 considererebbe compatibile con l' indipendenza professionale il fatto che un revisore contabile sia dipendente di una persona giuridica autorizzata come revisore dalle autorità lussemburghesi, mentre non consentirebbe che un revisore contabile sia dipendente di una persona giuridica autorizzata alla professione di revisore contabile dalle autorità di un altro Stato membro, quand' anche la normativa di tale Stato contemplasse analoghe condizioni di indipendenza nei confronti degli operatori economici.
13 Con sentenza 12 marzo 1991 il Conseil d' État lussemburghese ha deciso di sospendere il procedimento fino a che la Corte di giustizia non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:
"1) a) Se gli artt. 52 e seguenti o ogni altra norma contenuta nel Trattato e nelle disposizioni emanate per la loro esecuzione autorizzino le competenti autorità di uno Stato membro a considerare incompatibile con l' esercizio in detto Stato membro della professione di revisore contabile da parte di una persona fisica il fatto che questa stessa persona sia stabilita come revisore contabile in un altro Stato membro"
e, in caso di soluzione negativa,
b) "Se uno Stato membro possa imporre ad una persona che è abilitata ad esercitare la professione di revisore contabile in un altro Stato membro, dove ha pure una sede di esercizio della professione, condizioni relative al permanere di una infrastruttura per lo svolgimento della sua attività, condizioni minime relative all' effettiva presenza in questo Stato membro e condizioni necessarie al controllo del rispetto delle norme deontologiche".
2) "Se gli artt. 52 e seguenti del Trattato di Roma o ogni altra norma contenuta nel Trattato e nelle disposizioni emanate per la loro esecuzione consentano alle autorità competenti di uno Stato membro di autorizzare alla professione di revisore contabile solo i dipendenti di una persona autorizzata in conformità alla loro normativa nazionale, con esclusione dei dipendenti di una persona autorizzata in conformità alla normativa di un altro Stato membro".
14 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
15 In via preliminare va rilevato che, nella fase attuale del procedimento, il giudice nazionale non ha qualificato definitivamente la situazione del signor Ramrath alla luce delle norme del diritto comunitario a lui applicabili. I fatti accertati da detto giudice e la scelta delle norme di diritto comunitario citate dalle questioni pregiudiziali consentono di prendere in considerazione al riguardo varie ipotesi, a seconda che il signor Ramrath rientri nella sfera d' applicazione delle norme del diritto comunitario a seguito di un' attività professionale da lui stesso svolta o di un impiego da lui stesso cercato, o ancora come dipendente di una persona che fruisce delle norme del diritto comunitario in ragione della sua attività professionale.
16 La sua situazione potrebbe perciò rientrare o nel capo del Trattato relativo ai lavoratori, e più in particolare nell' art. 48, o nei capi relativi al diritto di stabilimento ed ai servizi, ed in ispecie negli artt. 52, 56 e 59.
17 Va sottolineato ancora che il raffronto di queste diverse norme fra loro mostra come esse siano basate sugli stessi principi per quanto riguarda sia l' ingresso ed il soggiorno nel territorio degli Stati membri delle persone rientranti nella sfera d' applicazione del diritto comunitario sia il divieto di qualsiasi discriminazione nei loro confronti in base alla cittadinanza.
18 Le questioni proposte dal Conseil d' État del Lussemburgo vanno risolte alla luce di queste considerazioni.
Sulla prima questione
19 Con tale questione il giudice nazionale mira in sostanza ad accertare se le norme del Trattato in materia di diritto di stabilimento ostino a che uno Stato membro vieti ad una persona di stabilirsi nel suo territorio e di esercitarvi la professione di revisore contabile per il fatto che detta persona è stabilita e autorizzata come tale in un altro Stato membro.
20 A tal proposito occorre richiamarsi alla costante giurisprudenza della Corte (v., ad esempio, sentenza 12 luglio 1984, causa 107/83, Klopp, Racc. pag. 2971, punto 19 della motivazione; sentenza 7 luglio 1988, causa 143/87, Stanton e "L' Étoile 1905", Racc. pag. 3877, punto 11 della motivazione; sentenza 7 luglio 1988, cause riunite 154/87 e 155/87, Wolf e Microtherm Europe, Racc. pag. 3897, punto 11 della motivazione) secondo cui il diritto di stabilimento implica del pari la facoltà di creare e di conservare, nell' osservanza delle norme professionali, più di un centro di attività nel territorio della Comunità.
21 Ne discende che il diritto di stabilimento osta a che uno Stato membro esiga che una persona che eserciti una professione si limiti ad avere una sola sede di attività nel territorio della Comunità.
22 La prima questione va pertanto risolta nel senso che le norme del Trattato in materia di diritto di stabilimento ostano a che uno Stato membro vieti ad una persona di stabilirsi nel suo territorio e di esercitarvi la professione di revisore contabile per il fatto che detta persona è stabilita e autorizzata come tale in un altro Stato membro.
Sulla seconda e sulla terza questione
23 Tali questioni mirano in sostanza ad accertare se le norme del Trattato relative alla libera circolazione delle persone ostino a che uno Stato membro subordini, nel suo territorio, l' esercizio della professione di revisore contabile, da parte di una persona già autorizzata ad esercitare questa professione in un altro Stato membro, a condizioni riguardanti la necessità di un' infrastruttura professionale permanente, l' effettiva presenza in questo Stato membro, il controllo del rispetto di norme deontologiche o, qualora si tratti di un lavoratore subordinato, al fatto che il suo datore di lavoro principale abbia la qualifica di revisore contabile autorizzato nel suo territorio.
24 Senza che sia necessario chiedersi se il revisore contabile che intenda effettuare revisioni contabili in un altro Stato membro abbia lo status di lavoratore subordinato, di lavoratore autonomo o di prestatore di servizi, compito che incombe, se del caso, al giudice nazionale, occorre esaminare tutte le norme del Trattato relative alla libera circolazione delle persone per accertare se ostino all' imposizione di condizioni quali quelle previste dalla legge 28 giugno 1984.
25 Il principio della libera circolazione dei lavoratori, sancito dall' art. 48 del Trattato, garantisce ad ogni cittadino di uno Stato membro il diritto di entrare nel territorio di un altro Stato membro e di soggiornarvi ai fini contemplati da questo articolo. Lo stesso principio garantisce altresì ad ogni lavoratore subordinato l' accesso ad un impiego temporaneo in un altro Stato membro. Questo accesso non può essergli negato per il fatto che egli svolga già un' attività lavorativa subordinata nel suo Stato di origine o ancora per il fatto che il lavoro svolto nell' altro Stato membro sia a tempo parziale.
26 Va ancora rilevato che la Corte, nelle summenzionate sentenze 7 luglio 1988, Stanton e Wolf, punti 12 della motivazione, ha dichiarato che le considerazioni sopra svolte nell' ambito della soluzione della prima questione relativa al diritto di stabilimento valgono senz' altro anche per un lavoratore subordinato, stabilito in uno Stato membro, il quale desideri inoltre svolgere un' attività lavorativa autonoma in un altro Stato membro.
27 Infine va ricordato che la libera prestazione dei servizi, ai sensi degli artt. 59 e seguenti del Trattato, implica l' eliminazione di tutte le discriminazioni che colpiscono il prestatore di servizi a causa, in particolare, della sua residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui dev' essere fornita la prestazione (v. sentenza 17 dicembre 1981, causa 279/80, Webb, Racc. pag. 3305, punto 14 della motivazione).
28 Ne consegue che gli artt. 48 e 59 del Trattato sono volti a facilitare ai cittadini comunitari l' esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura in tutto il territorio della Comunità ed ostano ad una normativa nazionale che li ostacoli qualora desiderino estendere le loro attività al di fuori del territorio di un unico Stato membro (v. in tal senso le summenzionate sentenze 7 luglio 1988, Stanton e Wolf, punti 13 della motivazione).
29 Occorre tuttavia constatare che, tenuto conto della particolare natura di talune attività lavorative, non può essere considerata incompatibile con il Trattato l' imposizione di condizioni specifiche motivate dall' applicazione delle norme che disciplinano questi tipi di attività. Tuttavia, la libera circolazione delle persone, in quanto principio fondamentale sancito dal Trattato, può essere limitata solo da norme giustificate dall' interesse generale e valevoli per tutte le persone e le imprese che esercitino le suddette attività nel territorio dello Stato di cui trattasi, qualora tale interesse non sia tutelato dalle norme cui il cittadino comunitario è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito (v., in tal senso, sentenza 26 febbraio 1991, causa C-180/89, Commissione/Italia, Racc. pag. I-709, punto 17 della motivazione).
30 Inoltre, le dette condizioni debbono essere obiettivamente necessarie a garantire l' osservanza delle norme professionali e la tutela degli interessi da queste perseguita (sentenza 26 febbraio 1991, Commissione/Italia, già citata, punto 17 della motivazione).
31 Ne consegue che tali condizioni possono essere considerate compatibili con le norme relative alla libera circolazione delle persone soltanto qualora sia provato che sussistono, nel settore di attività considerato, esigenze imperative connesse all' interesse generale che giustificano restrizioni della libera circolazione, che tale interesse non è già garantito dalle norme dello Stato in cui il cittadino comunitario è stabilito e che lo stesso risultato non potrebbe essere ottenuto mediante provvedimenti meno incisivi.
32 Si deve pertanto verificare se siano obiettivamente necessarie le condizioni imposte dallo Stato membro in cui è effettuato il controllo di legge dei documenti contabili e relative ad un' infrastruttura professionale permanente, ad un' effettiva presenza nel territorio di questo Stato membro, al rispetto delle norme che disciplinano la professione di revisore contabile o alla qualità di lavoratore subordinato di tale revisore autorizzato dalle autorità di questo Stato.
33 A giudizio del ministro, dai 'considerando' dell' ottava direttiva e dagli artt. 3, 23, 24, 25 e 26 emergerebbe che spetta a ciascuno Stato membro stabilire i requisiti di indipendenza ed onorabilità dei revisori contabili. A tal proposito il controllo del rispetto, nel suo territorio, delle norme professionali da parte del revisore contabile implicherebbe per quest' ultimo l' obbligo di disporre di un' infrastruttura permanente e di garantire una presenza minima in questo Stato membro. Peraltro il rispetto di queste norme da parte di un revisore contabile dipendente potrebbe essere assicurato solo attraverso il suo datore di lavoro. Il controllo da parte delle autorità del rispetto di tali norme potrebbe effettuarsi solo a livello di quest' ultimo, che pertanto dovrebbe essere autorizzato da dette autorità.
34 A tal proposito va rilevato che le disposizioni dell' ottava direttiva lasciano in particolare agli Stati membri il compito di valutare, secondo il diritto nazionale, l' onorabilità e l' indipendenza dei revisori contabili operanti nel loro territorio.
35 Occorre riconoscere che lo Stato membro può assolvere questo compito imponendo il rispetto di norme professionali, giustificate dall' interesse generale, riguardanti l' onorabilità e l' indipendenza dei revisori contabili e valide per ogni persona che eserciti nel territorio di questo Stato la professione di revisore contabile. A tal proposito condizioni relative all' esistenza di un' infrastruttura nel territorio e ad una effettiva presenza del revisore sembrano giustificate per garantire la tutela di tale interesse.
36 Tuttavia tali requisiti non risultano più obiettivamente necessari qualora il controllo di legge dei documenti contabili sia effettuato da un revisore contabile che, pur essendo stabilito e abilitato come tale in un altro Stato membro, sia temporaneamente al servizio di una persona fisica o giuridica autorizzata all' esercizio della professione di revisore contabile dalle autorità dello Stato membro in cui il suddetto controllo è effettuato. Infatti, in circostanze del genere, è presso questa persona che lo Stato membro può verificare il rispetto delle norme da parte del revisore che svolga periodicamente revisioni nel suo territorio.
37 Da tutte queste considerazioni consegue che la seconda e la terza questione sollevate dal Conseil d' État lussemburghese vanno risolte nel senso che gli artt. 48 e 59 del Trattato non ostano a che uno Stato membro subordini, nel suo territorio, l' esercizio della professione di revisore contabile da parte di una persona già autorizzata ad esercitare questa professione in un altro Stato membro a condizioni oggettivamente necessarie per garantire il rispetto delle norme professionali e riguardanti un' infrastruttura permanente per lo svolgimento dell' attività, l' effettiva presenza in questo Stato membro ed il controllo del rispetto delle norme deontologiche, a meno che l' osservanza di siffatte norme e condizioni non sia già garantita attraverso un revisore contabile, persona fisica o giuridica, stabilito e autorizzato in detto territorio e alle dipendenze del quale è posto, per la durata dell' attività, chi intenda esercitare la professione di revisore contabile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
38 Le spese sostenute dal governo lussemburghese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Conseil d' État del Granducato del Lussemburgo, con sentenza 12 marzo 1991, dichiara:
1) Le norme del Trattato in materia di diritto di stabilimento ostano a che uno Stato membro vieti ad una persona di stabilirsi nel suo territorio e di esercitarvi la professione di revisore contabile per il fatto che detta persona è stabilita e autorizzata come tale in un altro Stato membro.
2) Gli artt. 48 e 59 del Trattato non ostano a che uno Stato membro subordini, nel suo territorio, l' esercizio della professione di revisore contabile da parte di una persona già autorizzata ad esercitare questa professione in un altro Stato membro a condizioni oggettivamente necessarie per garantire il rispetto delle norme professionali e riguardanti un' infrastruttura permanente per lo svolgimento dell' attività, l' effettiva presenza in questo Stato membro ed il controllo del rispetto delle norme deontologiche, a meno che l' osservanza di siffatte norme e condizioni non sia già garantita attraverso un revisore contabile, persona fisica o giuridica, stabilito e autorizzato in detto territorio e alle dipendenze del quale è posto, per la durata dell' attività, chi intenda esercitare la professione di revisore contabile.
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