Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Libera circolazione delle merci ° Dazi doganali ° Tasse di effetto equivalente ° Imposizioni interne ° Contributo obbligatorio che costituisce una tassa parafiscale, riscosso sui prodotti nazionali e su quelli importati, ma a vantaggio solo dei primi ° Criterio di qualificazione
(Trattato CEE, artt. 12 e 95)
2. Libera circolazione delle merci ° Dazi doganali ° Tasse di effetto equivalente ° Imposizioni interne ° Norme del Trattato ° Efficacia diretta
(Trattato CEE, artt. 12, 13 e 95)
3. Aiuti concessi dagli Stati ° Nozione ° Contributo obbligatorio che costituisce una tassa parafiscale, riscosso sui prodotti nazionali e su quelli importati, ma a vantaggio solo dei primi ° Inclusione ° Presupposti ° Competenza dei giudici nazionali ° Portata
(Trattato CEE, artt. 92 e 93)
Massima
1. Un contributo obbligatorio che costituisce una tassa parafiscale, riscosso alle stesse condizioni sui prodotti nazionali e sui prodotti importati e il cui gettito è usato a beneficio dei soli prodotti nazionali, di modo che i vantaggi che ne derivano compensano integralmente l' onere che grava su questi ultimi, costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale vietata dall' art. 12 del Trattato. Se tali vantaggi compensano solo una parte dell' onere sopportato dai prodotti nazionali, una tassa del genere costituisce un' imposizione discriminatoria ai sensi dell' art. 95 del Trattato, la cui riscossione è vietata per la parte del suo importo destinata alla compensazione di cui godono i prodotti nazionali.
2. Gli artt. 12, 13 e 95 del Trattato hanno efficacia diretta e attribuiscono ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare.
3. Un contributo obbligatorio che costituisce una tassa parafiscale, riscosso alle stesse condizioni sui prodotti nazionali e sui prodotti importati e il cui gettito è usato a beneficio dei soli prodotti nazionali, di modo che i vantaggi che ne derivano compensano l' onere che grava su questi ultimi, può costituire, in funzione della destinazione del suo gettito, un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune qualora ricorrano i presupposti per l' applicazione dell' art. 92 del Trattato, fermo restando che per tale valutazione è competente la Commissione, secondo il procedimento previsto a tal fine dall' art. 93 del Trattato. A questo proposito, si deve anche tener conto delle competenze del giudice nazionale in caso di inosservanza da parte dello Stato membro interessato, al momento dell' istituzione della tassa, degli obblighi imposti dall' art. 93, n. 3, del Trattato, nonché nel caso in cui una decisione della Commissione ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato abbia accertato l' incompatibilità con il mercato comune della riscossione della tassa in quanto modo di finanziamento di un aiuto di Stato.
Parti
Nel procedimento C-114/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Rechtbank van eerste aanleg del circondario di Ypres (Belgio), nel procedimento penale dinanzi ad esso promosso contro
Gérard Jerôme Claeys,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 9 e 12 del Trattato CEE,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, J.L. Murray, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler e M. Diez de Velasco, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il governo belga, dal signor R. van Hellemont, capo della direzione Affari europei presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio con l' estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente;
° per la Commissione delle Comunità europee, dalle signore B. Rodriguez Galindo, membro del servizio giuridico, e L. Tan, funzionaria olandese distaccata presso il servizio giuridico nell' ambito del regime di scambi di funzionari, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor R.C. Fischer, consigliere giuridico, in qualità di agente, all' udienza del 4 giugno 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 25 giugno 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 22 marzo 1991, pervenuta in cancelleria il successivo 24 aprile, il Rechtbank van eerste aanleg del circondario di Ypres ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale sull' interpretazione degli artt. 9 e 12 del Trattato CEE.
2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra lo Stato belga ed un' impresa che commercia in suini circa la legittimità di un contributo obbligatorio riscosso in Belgio, alla macellazione o all' esportazione di suini, a favore dell' Office national des débouchés agricoles et horticoles.
3 La legge belga 27 dicembre 1938 (Moniteur belge del 26 gennaio 1939), come modificata dalla legge 11 aprile 1983 (Moniteur belge del 24 settembre 1983), ha istituito l' Office national des débouchés agricoles et horticoles (in prosieguo: l' "Office"), che ha il compito di promuovere lo sviluppo degli sbocchi sul mercato nazionale ed internazionale per i prodotti agricoli, orticoli e della pesca marittima.
4 La detta legge stabilisce, nell' art. 4, che l' Office "può riscuotere un contributo obbligatorio per prodotto o gruppo di prodotti (...) a carico delle persone fisiche o giuridiche che producono, trasformano, trasportano, vendono o mettono in commercio prodotti agricoli, orticoli o della pesca marittima".
5 L' entità di detti contributi obbligatori è fissata dall' art. 3 del regio decreto 31 gennaio 1985 (Moniteur belge del 1 marzo 1985), come modificato dall' art. 4 del regio decreto 23 aprile 1986 (Moniteur belge del 28 maggio 1986), che dispone:
"I contributi obbligatori, destinati alla promozione degli scambi dei prodotti della sezione consultiva 'suini' , sono stabiliti come segue:
1) Chi macella o fa macellare suini in un mattatoio pubblico o privato versa un contributo di cinque franchi per ogni capo macellato.
2) Di detto contributo, due franchi e cinquanta centesimi per capo macellato sono a carico del fornitore dei suini. Detto onere è indicato separatamente in fattura.
(...)
4) La riscossione del contributo di cui al punto 1 avviene tramite i mattatoi, pubblici o privati, che se ne accollano il costo. I contributi sono trasmessi all' Office national des débouchés agricoles et horticoles.
(...)
5) L' esportatore di suini vivi versa un contributo pari allo 0,04% del valore d' esportazione dei suini esportati.
(...)".
6 Ai sensi degli artt. 4c e 8 della detta legge, l' inosservanza dell' art. 3 costituisce infrazione penale.
7 Emerge dal fascicolo che, in applicazione della legge e del regio decreto belga di cui sopra, l' Office intimava all' impresa Westvlees, di proprietà del signor Claeys, il pagamento di 2 011 425 BFR. Il signor Claeys contestava il debito, obiettando che la somma si riferiva a suini importati dai Paesi Bassi, ragion per cui veniva convenuto dinanzi al Rechtbank van eerste aanleg del circondario di Ypres; a sua difesa egli eccepiva che la normativa nazionale in questione era in contrasto con gli artt. 9 e 12 del Trattato CEE.
8 Così stando le cose, il giudice nazionale ha sospeso il procedimento ed ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale
"sull' interpretazione degli artt. 9 e 12 del Trattato CEE e, in particolare, sul se sotto la dizione 'dazi doganali all' importazione o tasse di effetto equivalente' rientri il contributo dovuto, a norma della legge 27 dicembre 1938, modificata dalla legge 11 aprile 1983, e del regio decreto 31 gennaio 1985, modificato dal regio decreto 23 aprile 1986, sui suini importati in Belgio".
9 Per una più ampia illustrazione della normativa nazionale di cui trattasi e delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
10 Con la sua questione, il giudice nazionale chiede unicamente l' interpretazione degli artt. 9 e 12 del Trattato. Tuttavia, nell' ambito del sistema istituito dall' art. 177 del Trattato, spetta alla Corte, in considerazione degli elementi del fascicolo sottopostole, fornire al giudice nazionale una soluzione utile ai fini della decisione della causa principale.
11 A questo scopo, e tenuto conto del fatto che, come emerge dal fascicolo, nella fattispecie si tratta di un contributo obbligatorio che costituisce una tassa parafiscale, riscosso alle stesse condizioni sui prodotti nazionali e sui prodotti importati, il cui gettito è, in via di principio, usato a vantaggio dei soli prodotti nazionali, è opportuno esaminare anzitutto le disposizioni degli artt. 12 e seguenti e 95 del Trattato, poi quelle dell' art. 92 dello stesso.
Sugli artt. 12 e seguenti e 95 del Trattato
12 Poiché le disposizioni del Trattato relative alle tasse di effetto equivalente e quelle relative alle imposizioni interne discriminatorie non possono essere applicate cumulativamente (v. sentenze 18 giugno 1975, causa 94/74, IGAV, Racc. pag. 699, e 11 giugno 1992, cause riunite C-149/91 e C-150/91, Sanders, Racc. pag. I-3899), occorre definire la sfera d' applicazione di ciascuna di dette disposizioni.
13 Gli artt. 12 e 13 del Trattato vietano i dazi doganali all' importazione e all' esportazione nonché le tasse di effetto equivalente nel commercio fra Stati membri. Per quanto riguarda i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente all' importazione, la Corte ha rilevato (sentenze 19 giugno 1973, causa 77/72, Capolongo, Racc. pag. 611; 11 marzo 1992, cause riunite da C-78/90 a C-83/90, Compagnie Commerciale de l' Ouest, Racc. pag. I-1847, e 11 giugno 1992, Sanders, citata), che, in via di principio, il divieto di cui trattasi si riferisce a qualsiasi tributo riscosso in occasione o in ragione dell' importazione il quale colpisce specificamente la merce importata, ad esclusione della merce nazionale similare, e che anche gli oneri pecuniari destinati a finanziare l' attività di un ente di diritto pubblico possono costituire tasse di effetto equivalente.
14 Nelle stesse sentenze la Corte ha precisato che nell' interpretazione della nozione di "tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all' importazione" può essere opportuno tener conto della destinazione degli oneri pecuniari riscossi. Infatti, qualora tale onere pecuniario o tributo sia esclusivamente destinato a finanziare attività che giovano in modo specifico ai prodotti nazionali tassati, può derivarne che il tributo generale riscosso secondo gli stessi criteri sulla merce importata e su quella nazionale costituisca cionondimeno per l' una un onere pecuniario supplementare netto, mentre per l' altra costituisce in realtà una contropartita di vari vantaggi o sovvenzioni. Di conseguenza, il tributo che rientri in un regime generale di tributi interni gravante tanto sui prodotti nazionali quanto su quelli importati, secondo gli stessi criteri, può cionondimeno costituire una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all' importazione qualora sia esclusivamente destinato a finanziare attività che giovano in modo specifico ai prodotti nazionali tassati.
15 L' art. 95, dal canto suo, vieta che uno Stato membro applichi direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari o intese a proteggere altre produzioni nazionali. Il criterio di applicazione della disposizione di cui trattasi è, di conseguenza, il carattere discriminatorio o protezionistico di una misura di imposizione interna (sentenza Compagnie Commerciale de l' Ouest, citata, punto 25 della motivazione).
16 Per quanto riguarda un tributo che colpisca i prodotti nazionali e quelli importati in base a identici criteri, può essere necessario, secondo una costante giurisprudenza, tener conto della destinazione del gettito del tributo stesso. In effetti, quando il gettito di un tributo del genere è destinato a finanziare attività che giovano in modo specifico ai prodotti nazionali tassati, può derivarne che il tributo riscosso secondo gli stessi criteri costituisca nondimeno una tassazione discriminatoria nella misura in cui l' onere fiscale gravante sui prodotti nazionali è neutralizzato da vantaggi che esso serve a finanziare, mentre quello gravante sui prodotti importati rappresenta un onere netto (sentenze 21 maggio 1980, causa 73/79, Commissione/Italia, Racc. pag. 1533, punto 15 della motivazione, e Compagnie Commerciale de l' Ouest, citata, punto 26 della motivazione).
17 Dalle considerazioni che precedono risulta che, se i vantaggi risultanti dalla destinazione del gettito del contributo di cui trattasi compensano integralmente l' onere sopportato dal prodotto nazionale all' atto della sua messa in commercio, tale contributo costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, incompatibile con gli artt. 12 e seguenti del Trattato. Per contro, se questi vantaggi compensano solo una parte dell' onere che grava sul prodotto nazionale, la tassa di cui trattasi è disciplinata dall' art. 95 del Trattato. In quest' ultimo caso la tassa è incompatibile con l' art. 95 del Trattato e quindi vietata nella misura in cui è discriminatoria a danno del prodotto importato, cioè nella misura in cui compensa parzialmente l' onere sopportato dal prodotto nazionale ad esso assoggettato (v., da ultimo, sentenza Sanders, citata).
18 Spetta al giudice nazionale verificare se l' onere che grava sul prodotto nazionale sia integralmente o parzialmente compensato dall' utilizzazione del gettito della tassa di cui trattasi (sentenza Compagnie Commerciale de l' Ouest, citata, punto 28 della motivazione).
19 In considerazione di quanto precede, si deve rispondere al giudice nazionale che un contributo obbligatorio che costituisce una tassa parafiscale, riscosso alle stesse condizioni sui prodotti nazionali e sui prodotti importati e il cui gettito è usato a beneficio dei soli prodotti nazionali, di modo che i vantaggi che ne derivano compensano integralmente l' onere che grava su questi prodotti, costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale vietata dall' art. 12 del Trattato. Se tali vantaggi compensano solo una parte dell' onere sopportato dai prodotti nazionali, una tassa del genere costituisce un' imposizione discriminatoria vietata dall' art. 95 del Trattato.
20 Si deve osservare infine che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, gli artt. 12, 13 e 95 del Trattato hanno efficacia diretta e attribuiscono ai singoli diritti che il giudice nazionale deve tutelare (sentenze 5 febbraio 1963, causa 26/62, Van Gend & Loos, Racc. pag. 1; 19 giugno 1973, Capolongo, citata, e 22 marzo 1977, causa 74/76, Iannelli, Racc. pag. 557).
Sugli artt. 92 e seguenti del Trattato
21 Al fine di fornire al giudice nazionale una soluzione utile circa le norme del Trattato che disciplinano gli aiuti di Stato, si deve osservare come il fatto che la tassa parafiscale di cui trattasi possa essere vietata o dagli artt. 12 e 13 o dall' art. 95 del Trattato non escluda che la destinazione del suo gettito possa costituire un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune se sussistono i presupposti per l' applicazione dell' art. 92 del Trattato, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte (v. sentenze Compagnie Commerciale de l' Ouest e Sanders, citate).
22 Tuttavia, secondo una costante giurisprudenza, l' incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune non è né assoluta né incondizionata. Il Trattato, disponendo, nell' art. 93, che la Commissione deve procedere in via permanente all' esame ed al controllo degli aiuti, vuole che l' eventuale incompatibilità di un determinato aiuto con il mercato comune venga accertata, sotto il controllo della Corte di giustizia, mediante un apposito procedimento che spetta alla Commissione avviare. Di conseguenza i singoli non possono, richiamandosi unicamente all' art. 92, contestare la compatibilità di un aiuto con il diritto comunitario dinanzi ai giudici nazionali né chiedere a questi di pronunciarsi, in via principale o incidentale, su una eventuale incompatibilità (sentenze 22 marzo 1977, Iannelli, citata, e Steinike e Weinlig, causa 78/76, Racc. pag. 595, nonché sentenze Compagnie Commerciale de l' Ouest e Sanders, citate).
23 E' compito tuttavia dei giudici nazionali salvaguardare i diritti dei singoli in caso di eventuale inosservanza, da parte delle autorità nazionali, del divieto di dare esecuzione agli aiuti, che è sancito dall' art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato e che ha efficacia diretta. Siffatta inosservanza, dedotta dai singoli che possono farla valere ed accertata dai giudici nazionali, deve indurre questi ultimi a trarne tutte le conseguenze, conformemente al loro diritto nazionale, per quanto riguarda tanto la validità degli atti che comportano l' esecuzione delle misure d' aiuto quanto il recupero degli aiuti finanziari attribuiti. Detti giudici, qualora adottino una decisione al riguardo, non si pronunciano per questo sulla compatibilità delle misure di aiuto col mercato comune, in quanto per questa valutazione finale è competente esclusivamente la Commissione, sotto il sindacato della Corte di giustizia (v. sentenze 21 novembre 1991, causa C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur, Racc. pag. I-5505, e Sanders, citata).
24 Spetta del pari ai giudici nazionali salvaguardare i diritti dei singoli traendo tutte le conseguenze, conformemente al loro diritto nazionale, per quanto riguarda la validità degli atti che comportano l' esecuzione delle misure di aiuto di cui trattasi nonché la ripetizione degli aiuti finanziari erogati, qualora la Commissione accertasse, mediante decisione ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato, l' incompatibilità con il mercato comune di una misura di aiuto (sentenza Steinike e Weinlig, citata).
25 Si deve quindi rispondere al giudice a quo che una tassa parafiscale, come quella di cui trattasi nella causa principale, può costituire, in funzione della destinazione del suo gettito, un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune qualora ricorrano i presupposti per l' applicazione dell' art. 92 del Trattato, fermo restando che per tale valutazione è competente la Commissione, secondo il procedimento previsto a tal fine dall' art. 93 del Trattato. A questo proposito, si deve anche tener conto delle competenze del giudice nazionale in caso di inosservanza da parte dello Stato membro interessato, al momento dell' istituzione di detta tassa, degli obblighi imposti dall' art. 93, n. 3, del Trattato nonché nel caso in cui una decisione della Commissione ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato abbia accertato l' incompatibilità con il mercato comune della riscossione della tassa in quanto modo di finanziamento di un aiuto di Stato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
26 Le spese sostenute dal governo belga e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Rechtbank van eerste aanleg del circondario di Ypres, con sentenza 22 marzo 1991, dichiara:
1) Un contributo obbligatorio che costituisce una tassa parafiscale, riscosso alle stesse condizioni sui prodotti nazionali e sui prodotti importati e il cui gettito è usato a beneficio dei soli prodotti nazionali, di modo che i vantaggi che ne derivano compensano integralmente l' onere che grava su questi prodotti, costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale vietata dall' art. 12 del Trattato. Se tali vantaggi compensano solo una parte dell' onere sopportato dai prodotti nazionali, una tassa del genere costituisce un' imposizione discriminatoria vietata dell' art. 95 del Trattato.
2) Gli artt. 12, 13 e 95 del Trattato attribuiscono ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare.
3) Un tassa parafiscale del genere può costituire, in funzione della destinazione del suo gettito, un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune qualora ricorrano i presupposti per l' applicazione dell' art. 92 del Trattato, fermo restando che per tale valutazione è competente la Commissione, secondo il procedimento previsto a tal fine dall' art. 93 del Trattato. A questo proposito, si deve anche tener conto delle competenze del giudice nazionale in caso di inosservanza da parte dello Stato membro interessato, al momento dell' istituzione della tassa, degli obblighi imposti dall' art. 93, n. 3, del Trattato, nonché nel caso in cui una decisione della Commissione ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato abbia accertato l' incompatibilità con il mercato comune della riscossione della tassa in quanto modo di finanziamento di un aiuto di Stato.
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