Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Trasporti ° Trasporti su strada ° Disposizioni sociali ° Deroghe ° Veicoli adibiti al servizio del gas
[Regolamenti (CEE) del Consiglio, n. 3820/85, art. 4, punto 6 e n. 3821/85, art. 3, n. 1]
Massima
La deroga all' obbligo di montare e utilizzare il tachigrafo sui veicoli adibiti ai trasporti su strada di viaggiatori o di merci e immatricolati in uno Stato membro, disposta a favore dei veicoli adibiti al servizio del gas dal combinato disposto dell' art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3821, relativo all' apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e dell' art. 4, punto 6, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, si applica solo ai veicoli utilizzati, nel momento considerato, per trasporti interamente ed esclusivamente legati alla produzione, trasmissione o distribuzione del gas, o alla manutenzione degli impianti a tal fine necessari. Tale deroga non si applica invece ai veicoli totalmente o parzialmente utilizzati, nel momento considerato, per il trasporto di apparecchi domestici a gas.
Parti
Nel procedimento C-116/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Petersfield Magistrates' Court, nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Licensing Authority South Eastern Traffic Area
e
British Gas plc,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 4, punto 6 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1) e dell' art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3821 relativo all' apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 8),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, G.F. Mancini e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la società British Gas plc, dai signori David Vaughan, QC, Andrew Geddes, barrister, e C.E.H. Twiss, solicitor,
° per il governo del Regno Unito, dal signor John Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente,
° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori A. Xavier Lewis e Lucio Gussetti, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali svolte dalla British Gas plc, dal governo del Regno Unito, rappresentato dal signor Derrick Wyatt, barrister, e dalla Commissione delle Comunità europee nel corso dell' udienza del 12 marzo 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 aprile 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 10 gennaio 1991, pervenuta in cancelleria il 23 aprile successivo, la Petersfiel Magistrates' Court ha sottoposto a questa Corte, in forza dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art. 4, punto 6, del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1), e dell' art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3821 relativo all' apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 8).
2 Dette questioni sono state sollevate nel contesto di un procedimento penale promosso nei confronti della British Gas plc (in prosieguo: la "British Gas"), accusata di aver utilizzato, per il trasporto di merci su strada, un veicolo non dotato di tachigrafo, in violazione dell' art. 97, n. 1, lett. a), del Transport Act 1968 (legge del 1968 sui trasporti), emendato. In forza di questa disposizione, costituisce infrazione il fatto di utilizzare un veicolo senza che siano soddisfatte le condizioni poste dalla normativa comunitaria relativa all' apparecchio di controllo (tachigrafo).
3 Il tachigrafo è un apparecchio che registra vari dati relativi alla marcia del veicolo e che consente così di controllare il rispetto di talune disposizioni del citato regolamento n. 3820/85 che fissano i periodi e le interruzioni di guida, e i periodi di riposo dei conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di viaggiatori o di merci.
4 In forza del combinato disposto dell' art. 2, n. 1, e dell' art. 1, punto 1, del regolamento n. 3820/85, detto regolamento si applica, in linea di principio, a tutti gli spostamenti effettuati all' interno della Comunità su strade aperte ad uso pubblico, a vuoto o a carico, di un veicolo adibito al trasporto di viaggiatori o di merci. Tuttavia il regolamento n. 3820/85 non si applica ai trasporti effettuati mediante i veicoli contemplati dall' art. 4 di detto regolamento. Infatti, ai sensi dell' art. 4, punto 6, il regolamento n. 3820/85 non si applica ai trasporti effettuati a mezzo di "veicoli adibiti ai servizi delle fognature, di protezione contro le inondazioni, dell' acqua, del gas, dell' elettricità, della rete stradale, della nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, delle spedizioni postali, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti o riceventi di televisione o radio".
5 In forza dell' art. 3, n. 1, del regolamento n. 3821/85, il tachigrafo "deve essere montato e utilizzato sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci ed immatricolati in uno Stato membro ad eccezione dei veicoli elencati all' articolo 4 (...) del regolamento n. 3820/85".
6 L' 8 giugno 1990 un veicolo appartenente alla British Gas veniva fermato nel Regno Unito mentre trasportava cucine a gas, scaldacqua, contatori del gas, bombole di gas nonché scatole di rifiuti. Detto veicolo non era munito di tachigrafo.
7 La British Gas svolge essenzialmente due tipi di attività. In primo luogo la costruzione, manutenzione e gestione di una rete fissa adibita al trasporto e alla fornitura di gas al pubblico. A questo proposito, dispone del diritto esclusivo di fornire gas mediante condutture a taluni locali. In secondo luogo, la British Gas vende apparecchi a gas (cucine, scaldacqua ecc.). Essa svolge detta attività in concorrenza con altre imprese.
8 La maggior parte dei veicoli appartenenti alla British Gas vengono adibiti esclusivamente nel contesto dell' una o dell' altra attività della società, per il trasporto di prodotti, di apparecchi e materiali necessari a detta attività (in prosieguo: i "prodotti tecnici" e i "prodotti commerciali"). Tuttavia un considerevole numero di veicoli viene utilizzato per il trasporto sia di prodotti tecnici sia di prodotti commerciali. Il veicolo fermato l' 8 giugno 1990 apparteneva a quest' ultima categoria.
9 Dinanzi al giudice nazionale, la British Gas ha sostenuto che il veicolo considerato era un veicolo adibito al servizio del gas ai sensi dell' art. 4, punto 6, del regolamento n. 3820/85. Esso sarebbe pertanto dispensato dall' obbligo di essere munito di tachigrafo, in forza del combinato disposto dell' art. 4, punto 6, del regolamento n. 3820/85 e dell' art. 3, n. 1, del regolamento n. 3821/85.
10 Considerando che la controversia sottopostagli sollevava questioni di interpretazione del diritto comunitario, il giudice nazionale ha deciso di sospendere il procedimento fino a che la Corte non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:
"1) Se le disposizioni di esenzione contenute negli artt. 3 del regolamento (CEE) n. 3821/85 e 4, punto 6, del regolamento (CEE) n. 3820/85, in quanto si applicano agli autoveicoli adibiti ai servizi del gas, si applichino a tutti gli automezzi per il trasporto merci che superano un certo peso, indipendentemente dalla natura del carico che questi possono trasportare nel momento di cui occorre tener conto, fintantoché sono utilizzati da un' impresa che annovera tra le sue attività l' allestimento o la messa in opera di una rete fissa diretta ad assicurare al pubblico un servizio di produzione, trasporto e distribuzione di gas e sono adibiti a questo servizio, incluso il trasporto degli strumenti di costruzione, riparazione, manutenzione, installazione o consumo legati a detto servizio, inclusa la fornitura e l' installazione di apparecchi a gas.
2) Se in detta esenzione, qualora la sua esistenza, come precisato nella questione sub 1, dipenda dalla natura del carico trasportato dagli automezzi nel momento di cui occorre tener conto, rientrino :
a) i veicoli adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti commerciali;
b) i veicoli adibiti al trasporto sia di prodotti commerciali sia di prodotti tecnici, e se sia rilevante in questo caso la circostanza che prodotti delle due categorie vengono trasportati contemporaneamente o consecutivamente ;
c) i veicoli adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti tecnici".
11 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, della normativa applicabile, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione
12 Si deve ricordare che l' art. 4 del regolamento n. 3820/85 prevede deroghe al regime generale da esso predisposto. Di conseguenza, detta disposizione non può essere interpretata in modo da estenderne gli effetti al di là di quanto è necessario per assicurare la tutela degli interessi che è volta a garantire. Inoltre, la portata delle deroghe da essa previste dev' essere determinata tenendo conto delle finalità del regolamento n. 3820/85. Infatti, dal primo 'considerando' di detto regolamento emerge che la possibilità di derogare alla normativa comunitaria non può pregiudicare gli obiettivi perseguiti in detto settore.
13 Per quanto riguarda gli interessi alla cui tutela è inteso l' art. 4, punto 6, del regolamento n. 3820/85 si deve osservare che le deroghe previste da detta disposizione sono fondate sulla natura dei servizi ai quali sono adibiti i veicoli. A questo proposito, dall' elenco di cui all' art. 4, punto 6, del regolamento n. 3820/85 emerge che i servizi contemplati da detta disposizione sono tutti servizi generali di interesse pubblico.
14 Orbene, la nozione utilizzata all' art. 4, punto 6, del regolamento n. 3820/85 di "servizio del gas", in quanto designa un servizio generale di interesse pubblico, non può essere interpretata nel senso che riguarda attività diverse da quelle relative alla produzione, alla trasmissione o alla distribuzione del gas o alla manutenzione degli impianti a tal fine necessari. In particolare, la fornitura di apparecchi domestici a gas non può essere considerata compresa nel "servizio del gas" in quanto servizio generale di interesse pubblico.
15 Si deve del resto ricordare che ogni altra interpretazione della nozione di "servizio del gas", di cui all' art. 4, punto 6, del regolamento n. 3820/85 pregiudicherebbe gli obiettivi di detto regolamento.
16 Come emerge dal primo 'considerando' del regolamento n. 3820/85, quest' ultimo è inteso, mediante l' armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, ad eliminare le disparità idonee a falsare la concorrenza in questo settore e a migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale.
17 Orbene, nell' ipotesi in cui un' impresa, come la British Gas, preposta alla produzione, al trasporto e alla distribuzione del gas, fosse autorizzata a trasportare apparecchi domestici a gas mediante veicoli non muniti di tachigrafo, detta impresa fruirebbe di un vantaggio concorrenziale su tutte le altre imprese che pure forniscono siffatti apparecchi.
18 A questo proposito, la British Gas ha sottolineato che la normativa nazionale in vigore conteneva disposizioni analoghe a quelle del regolamento n. 3820/85, per quanto riguarda il periodo e, le interruzioni di guida, e i periodi di riposo dei conducenti dei veicoli di sua proprietà.
19 Questo argomento non può essere accolto. Infatti, il campo di applicazione del regolamento n. 3820/85 non può dipendere dall' esistenza e dal tenore delle normative nazionali. Inoltre, anche se i conducenti dei veicoli appartenenti ad un' impresa come la British Gas fossero soggetti a norme nazionali identiche a quelle fissate dal regolamento n. 3820/85, detta impresa fruirebbe di un vantaggio concorrenziale sulle imprese che forniscono apparecchi domestici a gas qualora fosse dispensata dall' obbligo di montare e utilizzare un tachigrafo sui veicoli adibiti al trasporto di siffatti apparecchi. Infatti, essa realizzerebbe in tal modo un' economia sui costi di installazione e manutenzione dei tachigrafi su detti veicoli, che le altre imprese che forniscono apparecchi domestici a gas debbono sostenere.
20 Del resto, se tutte le imprese che forniscono apparecchi domestici a gas fossero dispensate dall' obbligo di montare e utilizzare il tachigrafo sui veicoli adibiti al trasporto di detti apparecchi, il perseguimento delle altre due finalità del regolamento n. 3820/85, cioè il miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza stradale, sarebbe pregiudicato.
21 Di conseguenza la prima questione sollevata dal giudice nazionale va risolta nel senso che la deroga all' obbligo di montare e utilizzare il tachigrafo sui veicoli adibiti ai trasporti su strada di viaggiatori o di merci e immatricolati in uno Stato membro, disposta a favore dei veicoli adibiti al servizio del gas dal combinato disposto dell' art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3821, relativo all' apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e dell' art. 4, punto 6, del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, si applica solo ai veicoli utilizzati, nel momento considerato, per trasporti interamente ed esclusivamente legati alla produzione, trasmissione o distribuzione del gas, o alla manutenzione degli impianti a tal fine necessari. Tale deroga non si applica invece a veicoli totalmente o parzialmente utilizzati, nel momento considerato, per il trasporto di apparecchi domestici a gas.
Sulla seconda questione
22 Considerata la soluzione data alla prima questione non occorre procedere all' esame della seconda questione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Petersfield Magistrates' Court, con ordinanza 10 gennaio 1991, dichiara:
La deroga all' obbligo di montare e utilizzare il tachigrafo sui veicoli adibiti ai trasporti su strada di viaggiatori o di merci e immatricolati in uno Stato membro, disposta a favore dei veicoli adibiti al servizio del gas dal combinato disposto dell' art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3821, relativo all' apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e dell' art. 4, punto 6, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, si applica solo ai veicoli utilizzati, nel momento considerato, per trasporti interamente ed esclusivamente legati alla produzione, trasmissione o distribuzione del gas, o alla manutenzione degli impianti a tal fine necessari. Tale deroga non si applica invece ai veicoli totalmente o parzialmente utilizzati, nel momento considerato, per il trasporto di apparecchi domestici a gas.
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