Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Prestazioni familiari ° Norme comunitarie anticumulo ° Art. 10, n. 1, lett b), sub i), del regolamento n. 574/72 ° Lavoratore avente diritto alle prestazioni nello Stato del luogo di lavoro per un figlio che dia anche diritto alle prestazioni in un altro Stato membro, quello della sua residenza e del luogo di lavoro della persona che ha la sua custodia ° Sospensione del diritto agli assegni nello Stato del luogo di lavoro sino a concorrenza dell' importo degli assegni versati dallo Stato di residenza
[Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 73, e n. 574/72, art. 10, n. 1, lett. b), sub i)]
Massima
L' esercizio, da parte di una persona che abbia la custodia dei figli e, più in particolare, da parte del coniuge del beneficiario di cui all' art. 73 del regolamento n. 1408/71, di un' attività lavorativa nello Stato membro di residenza dei figli, sospende, in applicazione dell' art. 10 del regolamento n. 574/72, il diritto agli assegni previsti dall' art. 73 del regolamento n. 1408/71, fino a concorrenza dell' importo degli assegni della stessa natura effettivamente corrisposti dallo Stato di residenza, e ciò chiunque sia il beneficiario diretto degli assegni familiari designato dalla legge dello Stato di residenza.
Parti
Nel procedimento C-119/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Court of Appeal dell' Irlanda del Nord, nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Una McMenamin
e
Adjudication Officer,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 13 e 73 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, quale modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), e 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, quale modificato e aggiornato dal citato regolamento n. 2001/83 e dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1985, n. 1660 (GU L 160, pag. 1),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, M. Zuleeg, R. Joliet, J.C. Moitinho de Almeida e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate
° per l' Adjudication Officer, dai signori B.F. Kerr, QC, R.E. Weatherup, BL, e H.A. Nelson, solicitor;
° per il governo tedesco, dal signor E. Roeder, Regierungsdirektor presso il ministero degli Affari economici federale, in qualità di agente;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor N. Khan, membro del servizio giuridico, in qualità di agente;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali dell' Adjudication Officer e della Commissione delle Comunità europee all' udienza del 14 maggio 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 1 luglio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 11 aprile 1991, pervenuta alla Corte il 25 aprile successivo, la Court of Appeal dell' Irlanda del Nord ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt. 13 e 73 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, quale modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), e 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, quale modificato dal citato regolamento n. 2001/83 e dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1985, n. 1660 (GU L 160, pag. 1).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la signora McMenamin e l' Adjudication Officer in ordine alla portata del diritto della signora McMenamin a prestazioni familiari nell' Irlanda del Nord.
3 La signora McMenamin è un lavoratore frontaliero che esercita la professione di insegnante nell' Irlanda del Nord (Regno Unito) e risiede, col marito e con i quattro figli di entrambi, in Irlanda. Il marito è impiegato in Irlanda presso i Revenue Commissioners.
4 La legge irlandese [Social Welfare (Consolidation) Act 1981] concede un diritto ad un assegno per figli alla persona con cui questi ultimi risiedono abitualmente. Se i figli risiedono con il padre e con la madre, come nella fattispecie oggetto della causa principale, le Social Welfare (Children' s Allowances) (Normal Residence) Rules del 1974 stabiliscono che la persona avente diritto all' indennità è la madre.
5 Il 1 dicembre 1986, la signora McMenamin presentava una domanda di prestazione per figli nell' Irlanda del Nord in applicazione del Child Benefit (Northern Ireland) Order del 1975, come successivamente modificato. L' Adjudication Officer decideva che solo a far data dal 2 dicembre 1985, la signora McMenamin aveva diritto ad un' integrazione, ossia alla somma necessaria per portare la prestazione per figli ad essa dovuta a norma della legge corrispondente dell' Irlanda al livello della prestazione per figli dovuta in applicazione del regolamento del 1975. La signora McMenamin proponeva ricorso dinanzi al Social Security Appeal Tribunal, il quale confermava la decisione dell' Adjudication Officer. La signora McMenamin intentava allora un ricorso dinanzi al Social Security Commissioner.
6 L' Adjudication Officer riconosceva che una domanda di prestazione per figli presentata il 16 luglio 1979 dalla signora McMenamin in Irlanda, a norma della corrispondente legge di tale paese, avrebbe dovuto essere considerata valida nell' Irlanda del Nord e, di conseguenza, il Social Security Commissioner accordava alla signora McMenamin, con decisione provvisoria del 26 aprile 1989, una prestazione integrativa per figli dal 17 luglio 1978 (ossia un anno prima della data della domanda) fino al 19 giugno 1985 (il giorno precedente l' entrata in vigore dell' art. 10 del regolamento n. 574/72, quale modificato dall' art. 2 del regolamento n. 1660/85).
7 Nella sua decisione definitiva pronunciata il 2 novembre 1989, il Social Security Commissioner decideva che a partire dal 20 giugno 1985 la signora McMenamin aveva diritto all' intera prestazione per figli concessa dal Regno Unito, in quanto essa, secondo la legge irlandese, era la beneficiaria delle prestazioni familiari versate dall' Irlanda e non esercitava alcuna attività lavorativa in quest' ultimo paese. Il Social Security Commissioner ne deduceva che i diritti versati dal Regno Unito non erano più sospesi.
8 Avverso questa sola decisione l' Adjudication Officer interponeva appello dinanzi alla Court of Appeal dell' Irlanda del Nord, dato che la decisione del Social Security Commissioner aveva l' effetto di porre a carico dell' erario del Regno Unito l' intero onere della controversa prestazione per figli.
9 Ritenendo che la controversia sollevasse problemi di interpretazione del diritto comunitario, tale giudice ha sospeso il giudizio sottoponendo alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se, in forza dell' art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 (in virtù delle quali pare che l' appellata vada considerata soggetta alla sola legislazione del Regno Unito) l' espressione 'persona avente diritto alle prestazioni od assegni familiari' di cui all' art. 10, n. 1, lett. b), sub i), del regolamento (CEE) del Consiglio n. 574/72 (così come modificato) non valgano per l' appellata, nonostante il fatto che, a norma della legge della Repubblica d' Irlanda (e prescindendo da detto art. 13), essa è la persona avente diritto all' assegno per figli.
2) Se, dal momento che il coniuge dell' appellata esercita un' attività lavorativa nella Repubblica d' Irlanda e gli spetta l' assegno per figli a norma della legge della Repubblica d' Irlanda, qualora per qualsiasi motivo l' appellata perda o non possa far valere il suo diritto a percepire tale assegno, detto art. 10, n. 1, lett. b), sub i) (così come modificato), abbia l' effetto di sospendere il diritto dell' appellata a norma dell' art. 73, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, a percepire la prestazione per figli nel Regno Unito".
10 Per una più ampia illustrazione dello sfondo giuridico e degli antefatti della controversia nella causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
11 Con le due questioni, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice a quo si chiede se gli artt. 13 e 76 del regolamento n. 1408/71 e 10, n. 1, lett. b), sub i), del regolamento n. 574/72 si applichino ad una situazione come quella della fattispecie nella causa principale, caratterizzata dal fatto che, secondo la legge dello Stato di residenza, il lavoratore frontaliero, beneficiario degli assegni versati dallo Stato del luogo di lavoro, beneficia anche degli assegni versati dallo Stato di residenza, sul territorio del quale lavora soltanto il coniuge.
12 Secondo l' Adjudication Officer, l' art. 13 del regolamento n. 1408/71 permette di risolvere il caso di specie. Tale norma sottopone infatti il lavoratore migrante alla sola legge dello Stato del luogo di lavoro. Il lavoratore migrante è così sottratto alla legge dello Stato di residenza e non ha pertanto più diritto all' assegno familiare previsto dalla legge di quest' ultimo paese. Basterebbe in tal caso risolvere il cumulo tra il diritto del lavoratore migrante agli assegni dello Stato del luogo di lavoro (previsto dall' art. 73) e il diritto del coniuge agli assegni dello Stato di residenza, in cui egli lavora. All' udienza, la Commissione ha aderito a tale tesi.
13 L' Adjudication Officer e la Commissione sostengono che la signora McMenamin è soggetta, in forza dell' art. 13, alla sola legge dello Stato del luogo di lavoro, nella fattispecie, il Regno Unito, ad esclusione di quella dell' Irlanda, in cui l' interessata risiede; di conseguenza, sarebbe il marito, e non più la signora McMenamin, ad essere titolare del diritto alle prestazioni in forza della legge dello Stato di residenza, l' Irlanda. Dato che detto marito svolge un' attività lavorativa in Irlanda, ricorrerebbero le condizioni di cui all' art. 10 del regolamento n. 574/72 e le prestazioni versate dal Regno Unito dovrebbero pertanto essere sospese.
14 Occorre tuttavia ricordare che, come risulta dalle sentenze 27 maggio 1982, causa 227/81, Aubin (Racc. pag. 1991, punto 11 della motivazione), e 12 gennaio 1983, causa 150/82, Coppola (Racc. pag. 43, punto 11 della motivazione), la regola dell' assoggettamento alla legge del solo Stato membro del luogo di lavoro, sancita dal suddetto art. 13, non esclude che determinate prestazioni siano disciplinate da norme più specifiche dello stesso regolamento.
15 La presente controversia deve pertanto essere trattata alla luce delle norme che impediscono il cumulo, ossia gli artt. 76 del regolamento n. 1408/71 e 10 del regolamento n. 574/72, che stabiliscono le regole atte a porre fine ad un cumulo dei diritti contemplati dalla legge dello Stato di residenza con quelli contemplati dalla legge dello Stato del luogo di lavoro.
16 Per risolvere le questioni poste dal giudice a quo, occorre pertanto esaminare il problema se l' esercizio, da parte del coniuge del beneficiario degli assegni familiari ai sensi dell' art. 73 del regolamento n. 1408/71, di un' attività lavorativa, nello Stato membro di residenza, sia tale da sospendere il diritto stabilito da tale art. 73, malgrado il fatto che detto coniuge non sia la "persona avente diritto alle prestazioni od assegni familiari o ... (la) persona alla quale sono versati", secondo il tenore dell' art. 10, n. 1, lett. b), sub i), in base alla legge dello Stato di residenza.
17 Secondo l' art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72, le indennità versate dallo Stato del luogo di lavoro prevalgono sulle indennità versate dallo Stato di residenza che sono di conseguenza sospese.
18 Tuttavia, se un' attività lavorativa viene svolta nello Stato di residenza, l' art. 10, n. 1, lett. b), sub i), prescrive la soluzione inversa, ossia che il diritto agli assegni versati dallo Stato di residenza prevale sul diritto agli assegni versati dallo Stato del luogo di lavoro, che sono così sospesi.
19 Ai sensi di tale disposizione, l' attività lavorativa, che ha l' effetto di provocare tale inversione delle priorità, dev' essere esercitata, nello Stato di residenza "dalla persona avente diritto alle prestazioni od assegni familiari o dalla persona alla quale sono versati".
20 Tale inciso è stato introdotto dal regolamento del Consiglio n. 1660/85, entrato in vigore il 20 giugno 1985. La formulazione precedente prevedeva la sospensione degli assegni dovuti, in forza dell' art. 73 del regolamento n. 1408/71, dallo Stato del luogo di lavoro, esclusivamente nel caso di esercizio da parte del coniuge di un' attività lavorativa nello Stato di residenza dei figli.
21 Nella sentenza 3 febbraio 1983, causa 149/82, Robards (Racc. pag. 171), la Corte ha dichiarato che la sospensione contemplata da tale versione anteriore della disposizione doveva verificarsi anche nel caso di esercizio da parte del coniuge divorziato di un' attività lavorativa nello Stato di residenza. La Corte ha affermato in tale occasione:
"L' interpretazione della norma di cui è causa va quindi, nella fattispecie, limitata al caso pendente dinanzi al giudice nazionale, cioè quello di un coniuge divorziato, che non si è risposato e che svolge un' attività lavorativa. Spetterebbe alla Commissione ed al Consiglio adottare i provvedimenti necessari al fine di modificare la disposizione di cui è causa, qualora risultasse che una modifica del genere è necessaria per poter dare soluzioni soddisfacenti ad altri casi" (punto 19 della motivazione).
22 Il Consiglio ha allora sostituito il termine "coniuge" con l' espressione "persona avente diritto alle prestazioni od assegni familiari o (...) persona alla quale sono versati".
23 Come risulta dal tredicesimo e dal quattordicesimo 'considerando' del regolamento n. 1660/85, e alla luce del punto 17 della motivazione della citata sentenza Robards, l' intenzione del Consiglio era quella di estendere, e non di limitare, i casi di sospensione delle prestazioni dovute in forza dell' art. 73 del regolamento n. 1408/71. Ai sensi di tali 'considerando' :
"(...) la norma di cui all' articolo 10 del regolamento (CEE) n. 574/72, secondo cui il diritto alle prestazioni familiari è acquisito in virtù della legislazione dello Stato membro nel territorio del quale risiedono i figli, trova applicazione unicamente quando la persona che esercita l' attività professionale nello Stato membro di residenza la quale dà luogo al trasferimento di priorità, è il coniuge della persona che esercita o ha esercitato un' attività subordinata, abbia o non abbia il coniuge diritto per sé stesso alle prestazioni"
"(...) in pratica l' applicazione di dette disposizioni dà luogo a situazioni anomale quando la persona che ha diritto alle prestazioni ed esercita l' attività professionale non è o non è più coniugata con il lavoratore o l' ex lavoratore subordinato, e che pertanto esse vanno modificate per correggere questa anomalia".
24 La perifrasi "persona avente diritto alle prestazioni od assegni familiari o (...) persona alla quale sono versati" deve pertanto essere intesa nel senso che riguarda in particolare, oltre al coniuge, la persona che non è o che non è più coniugata con la persona che beneficia degli assegni previsti dall' art. 73 del regolamento n. 1408/71 o direttamente tale persona, nell' ipotesi in cui il cumulo del diritto agli assegni familiari derivi dal fatto che tale persona lavora anche nello Stato di residenza. Il legislatore ha preferito definire tale insieme di persone con la loro caratteristica comune, ossia la loro qualità di beneficiari di assegni familiari, nello Stato di residenza, anziché con un' elencazione tassativa. D' altro canto, nella sentenza 4 dicembre 1989, causa 168/88, Dammer (Racc. pag. 4553, punto 16 della motivazione), è stato rilevato che:
"(...) secondo la disciplina comunitaria, ricade sotto il divieto di cumulo la fattispecie di due genitori occupati in due Stati membri diversi ed ambedue titolari nello Stato del proprio luogo di lavoro di diritti a prestazioni familiari per lo stesso familiare e che la soluzione adottata è una regola di priorità fra le due legislazioni nazionali interessate, qualora detto familiare risieda in uno dei due Stati del luogo di lavoro (...)".
25 Il principio che ne deriva è il seguente: non appena una persona, che abbia la custodia dei figli, esercita un' attività lavorativa sul territorio dello Stato di residenza di tali figli, si verifica, in forza dell' art. 73, la sospensione degli assegni dovuti dallo Stato del luogo di lavoro.
26 Occorre aggiungere che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, recepita dall' art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1249, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 574/72 (GU L 136, pag. 28), la sospensione dei diritti derivati dall' art. 73 è solo parziale se le prestazioni versate dallo Stato del luogo di lavoro sono superiori a quelle versate dallo Stato di residenza. In tale caso, il lavoratore ha diritto, a carico dell' istituzione competente dello Stato del luogo di lavoro, ad un assegno integrativo pari alla differenza fra i due importi (sentenza 27 giugno 1989, causa 24/88, Georges, Racc. pag. 1905). D' altro canto la sospensione dei diritti derivanti dall' art. 73 opera solo a condizione che siano effettivamente versati assegni nello Stato di residenza (sentenza 4 luglio 1990, causa C-117/89, Kracht, Racc. pag. I-2781).
27 Occorre pertanto risolvere le questioni sollevate dal giudice nazionale nel senso che l' esercizio, da parte di una persona che abbia la custodia dei figli, e, più in particolare, da parte del coniuge del beneficiario di cui all' art. 73 del regolamento n. 1408/71, di un' attività lavorativa nello Stato membro di residenza dei figli, sospende, in applicazione dell' art. 10 del regolamento n. 574/72, il diritto agli assegni previsti dall' art. 73 del regolamento n. 1408/71, fino a concorrenza dell' importo degli assegni della stessa natura effettivamente corrisposti dallo Stato di residenza, e ciò chiunque sia il beneficiario diretto degli assegni familiari designato dalla legge dello Stato di residenza.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
28 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Court of Appeal dell' Irlanda del Nord, con ordinanza 11 aprile 1991, dichiara:
L' esercizio, da parte di una persona che abbia la custodia dei figli, e, più in particolare, da parte del coniuge del beneficiario di cui all' art. 73 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, quale modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, di un' attività lavorativa nello Stato membro di residenza dei figli, sospende, in applicazione dell' art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, modificato dal citato regolamento (CEE) n. 2001/83 e dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1985, n. 1660, il diritto agli assegni previsti dall' art. 73 del regolamento (CEE) n. 1408/71, fino a concorrenza dell' importo degli assegni della stessa natura effettivamente corrisposti dallo Stato di residenza, e ciò chiunque sia il beneficiario diretto degli assegni familiari designato dalla legge dello Stato di residenza.
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