Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Atti delle istituzioni ° Validità temporale ° Norme di procedura ° Applicazione alle controversie pendenti all' atto della loro entrata in vigore
2. Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Obbligo ° Portata
(Trattato CEE, art. 190)
3. Risorse proprie delle Comunità europee ° Rimborso o sgravio di diritti all' importazione ° Articolo 13 del regolamento n. 1430/79 ° Portata
(Regolamento del Consiglio n. 1430/79, art. 13)
4. Risorse proprie delle Comunità europee ° Rimborso o sgravio di diritti all' importazione ° Articolo 13 del regolamento n. 1430/79 ° Decisione della Commissione sulla domanda presentata da uno Stato membro ° Procedura di adozione ° Procedura che garantisce i diritti della difesa dell' operatore economico
(Regolamento del Consiglio n. 1430/79, art. 13)
5. Ricorso d' annullamento ° Sentenza d' annullamento ° Definizione delle implicazioni per quanto riguarda gli obblighi delle autorità nazionali ° Incompetenza della Corte
(Trattato CEE, artt. 173 e 174)
Massima
1. Le norme di procedura si applicano, come si ritiene in generale, a tutte le controversie pendenti all' atto della loro entrata in vigore, a differenza delle norme sostanziali, che, secondo la comune interpretazione, non riguardano rapporti giuridici definiti anteriormente alla loro entrata in vigore.
2. La motivazione richiesta dall' art. 190 del Trattato deve indicare in modo chiaro e inequivoco l' iter logico seguito dall' autorità comunitaria che ha emesso l' atto impugnato, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato, ai fini della tutela dei loro diritti, e alla Corte di esercitare il suo controllo. Non è tuttavia prescritto che nella motivazione siano specificati tutti i vari elementi di fatto e di diritto rilevanti. L' esame per accertare se la motivazione di una decisione soddisfi queste condizioni, infatti, va effettuato alla luce non solo del tenore, ma anche del contesto della stessa, nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui è causa.
3. La clausola generale di equità dell' art. 13 del regolamento n. 1430/79 ha come solo obiettivo di consentire, quando sono soddisfatte talune circostanze particolari, ed in mancanza di negligenza o di simulazione, di esonerare gli operatori economici dal pagamento dei diritti da essi dovuti, e non di consentire ad un soggetto di contestare il principio stesso dell' esigibilità del debito. Ne consegue che le ricorrenti non possono far valere utilmente, per contestare dinanzi al giudice comunitario la legittimità di una decisione della Commissione con cui venga loro negato il beneficio del predetto articolo, mezzi miranti a dimostrare l' illegittimità delle decisioni delle competenti autorità nazionali, sottoposte al controllo del giudice nazionale, che le assoggettino al pagamento dei diritti controversi.
4. Nel sistema dell' art. 13 del regolamento n. 1430/79, il procedimento per l' adozione da parte della Commissione delle decisioni vertenti sul rimborso o lo sgravio di diritti all' importazione, che si articola in varie fasi, di cui alcune si svolgono nell' ambito nazionale (deposito della domanda da parte dell' impresa interessata, primo esame da parte dell' amministrazione doganale), ed altre a livello comunitario (presentazione della domanda alla Commissione, esame del fascicolo da parte del comitato per le franchigie doganali, consultazione di un gruppo di esperti, decisione della Commissione, notifica allo Stato membro interessato), offre agli interessati, sul piano giuridico, tutte le garanzie necessarie ed in particolare il principio del contraddittorio, che corrisponde in sostanza al diritto alla difesa, purché si svolga conformemente alle prescrizioni della normativa comunitaria.
5. Dall' art. 173 del Trattato CEE, che stabilisce le condizioni di ricevibilità del ricorso d' annullamento, risulta che la Corte è competente ad esercitare il controllo di legittimità sugli atti del Consiglio e della Commissione. Se il ricorso è fondato, la Corte, a norma dell' art. 174, dichiara nullo e non avvenuto l' atto impugnato, ma non è competente a pronunciarsi sugli eventuali obblighi delle autorità nazionali, nemmeno nel caso in cui esse abbiano agito in esecuzione dell' atto comunitario annullato.
Parti
Nelle cause riunite C-121/91 e C-122/91,
CT Control (Rotterdam) BV e JCT Benelux BV, società di diritto olandese con sede in Rotterdam, Paesi Bassi, entrambe con gli avv.ti G.F. Cath e T.H. Tanja-Van den Broek, del foro dell' Aia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Lambert H. Dupong, 14 a, rue des Bains,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle signore Blanca Rodriguez Galindo, membro del suo servizio giuridico, e Lian Tan, funzionaria olandese messa a disposizione dello stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
sostenuta da
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dai signori Jaap Willem de Zwaan e Ton Henkels, consiglieri giuridici aggiunti presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata dei Paesi Bassi, 5, rue C. M. Spoo,
interveniente,
aventi ad oggetto, da un lato, l' annullamento delle decisioni della Commissione 5 luglio 1990, C(90) 1333 def.: REM 1/90 e 18 dicembre 1990, C(90) 3021 def.: REM 8/90 (causa C-121/91), nonché 18 dicembre 1990, C(90) 3024 def.: REM 7/90 (causa C-122/91), decisioni destinate ai Paesi Bassi e con le quali la Commissione ha stabilito che nella fattispecie lo sgravio dai diritti all' importazione non era giustificato e, dall' altro, l' accertamento, da parte della Corte, del fatto che, ai sensi del diritto comunitario, le domande presentate dalle ricorrenti alle autorità nazionali devono essere accolte o che deve esser loro dato seguito favorevole,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, M. Zuleeg, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida e F. Grévisse, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: H. A. Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza dell' 8 ottobre 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 11 novembre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atti depositati nella cancelleria della Corte il 26 aprile 1991, le società a responsabilità limitata di diritto olandese CT Control (Rotterdam) BV, ricorrente nella causa C-121/91, e JCT Benelux BV, ricorrente nella causa C-122/91, (in prosieguo: le "ricorrenti"), hanno chiesto alla Corte, in forza dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, da un lato, l' annullamento delle decisioni 5 luglio 1990, C(90) 1333 def.: REM 1/90, 18 dicembre 1990, C(90) 3021 def.: REM 8/90 (causa C-121/91), e 18 dicembre 1990, C(90) 3024 def.: REM 7/90 (causa C-122/91), e, dall' altro, l' accertamento del fatto che, ai sensi del diritto comunitario, le domande delle ricorrenti devono essere accolte, o che deve esser loro dato seguito favorevole.
2 Con ordinanza 15 settembre 1992, la Corte ha riunito le due cause, per motivi di connessione, ai fini della trattazione orale e della sentenza. In tutte e due le cause, con ordinanza 17 ottobre 1991, il Regno dei Paesi Bassi è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.
3 In occasione dell' importazione di varie partite di miele effettuata negli anni 1982-1984, entrambe le ricorrenti presentavano, in qualità di agenti doganali nei Paesi Bassi, fra il 17 dicembre 1982 ed il 5 ottobre 1984, certificati di circolazione delle merci EUR 1, ai sensi dell' art. 6 del protocollo n. 1 allegato alla seconda convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979 (GU 1980, L 347, pag. 73), dai quali risultava che il miele era originario di uno Stato ACP, e cioè, nella fattispecie, della Giamaica. In forza della seconda convenzione di Lomé, le merci in questione potevano essere importate in esenzione dai normali dazi doganali.
4 Dall' inchiesta effettuata dalla Commissione, fra il 29 ottobre ed il 10 novembre 1984 in Giamaica, sulle esportazioni di miele naturale originario della Giamaica nella Comunità risultava che, fra il 1979 ed il 1984, molti certificati EUR 1 erano stati rilasciati indebitamente. Dopo aver svolto una propria inchiesta, le autorità giamaicane comunicavano alla Commissione, il 5 dicembre 1984, che in effetti alcuni certificati EUR 1, ivi compresi quelli presentati dalle ricorrenti all' atto della dichiarazione in dogana, erano stati rilasciati indebitamente e di conseguenza erano stati revocati.
5 In base a questa informazione, che la Commissione comunicava loro il 14 marzo 1985, le autorità doganali olandesi decidevano di procedere al recupero "a posteriori" delle somme non percepite e, il 25 ottobre 1985, inviavano a tal fine alle ricorrenti gli avvisi di accertamento dei diritti all' importazione dovuti. Alla CT Control (Rotterdam) BV venivano notificati, per le importazioni di miele naturale originario della Giamaica complessivamente effettuate dal dicembre 1982 all' ottobre 1984, sei avvisi di accertamento a posteriori (numeri 252-257 AWDA) per un totale di 231 698,60 HFL, ed alla JCT Benelux BV veniva notificato, per l' importazione di detta merce effettuata nel dicembre 1982, un avviso di accertamento a posteriori (numero 261 AWDA) per un importo di 24 498,50 HFL.
6 Entrambe le ricorrenti presentavano alle competenti autorità doganali olandesi, con lettere del 28 e, rispettivamente, del 31 ottobre 1985, domanda di sgravio dai diritti all' importazione ai sensi dell' art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, "relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione" (GU L 175, pag. 1).
7 Con decisioni 10 aprile 1986 le due domande venivano respinte, senza esser state sottoposte alla Commissione come previsto dall' art. 13 del summenzionato regolamento n. 1430/79. Dopo aver invano presentato reclamo contro le suddette decisioni, entrambe le società proponevano ricorso alla Tariefcommissie di Amsterdam, la quale, con sentenze 20 novembre 1989, annullava le decisioni dell' amministrazione doganale e ordinava che le domande venissero sottoposte alla Commissione.
8 Le autorità olandesi trasmettevano allora le domande alla Commissione con lettere del 12 gennaio e del 13 luglio 1990, pervenute il 15 gennaio e, rispettivamente, il 17 luglio 1990 e registrate sotto i numeri REM 1/90 e 8/90 (causa 121/91), nonché con lettera del 13 luglio 1990, pervenuta il 17 luglio 1990 e registrata sotto il numero REM 7/90 (causa 122/91).
9 Secondo l' art. 1 di ciascuna delle decisioni impugnate, emesse dalla Commissione il 5 luglio 1990 e, rispettivamente, il 18 dicembre 1990, lo sgravio dai diritti all' importazione non era giustificato.
10 Essendo state informate, il 20 febbraio 1990, dalle autorità doganali olandesi del contenuto di tali decisioni, le interessate proponevano i ricorsi ora in esame.
11 Per una più ampia esposizione dei fatti e del contesto normativo della controversia, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono in prosieguo richiamati solo per quanto necessario al ragionamento della Corte.
Sulle domande d' annullamento
12 A sostegno di queste domande, le ricorrenti hanno dedotto quattro mezzi che si possono riassumere come segue:
° inosservanza delle norme procedurali relative al termine entro il quale la Commissione deve adottare le decisioni;
° insufficiente motivazione delle decisioni controverse;
° inosservanza della procedura per il controllo "a posteriori" della validità dei certificati EUR 1;
° violazione del diritto alla difesa.
Sul mezzo relativo all' inosservanza delle norme procedurali relative al termine entro il quale la Commissione deve adottare le decisioni
13 Prima di valutare la fondatezza di questo mezzo, si deve ricordare il contesto normativo nell' ambito del quale esso viene dedotto.
14 Nel momento in cui le ricorrenti presentavano alle autorità olandesi la domanda di sgravio dai diritti all' importazione ai sensi dell' art. 13 del regolamento n. 1430/79, cioè nel 1985, le modalità di applicazione di questo articolo erano stabilite dal regolamento (CEE) della Commissione 20 giugno 1980, n. 1575 (GU L 161, pag. 13), nella versione che risulta dal regolamento (CEE) della Commissione 21 aprile 1983, n. 945, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1545/80 (GU L 104, pag. 14; in prosieguo: il "regolamento d' attuazione del 1980").
15 A norma dell' art. 5, n. 2, di questo regolamento, la decisione della Commissione in merito alla concessione del rimborso o dello sgravio doveva
"intervenire entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto il fascicolo di cui all' art. 3, paragrafo 1",
cioè del fascicolo trasmesso dallo Stato membro interessato e contenente tutti i dati necessari per un esame completo, da parte della Commissione, della domanda di rimborso o di sgravio dei diritti all' importazione presentata dall' operatore economico interessato.
16 L' art. 7 del suddetto regolamento disponeva che:
"Se la Commissione non ha adottato la decisione entro il termine di cui all' art. 5 o non ha notificato alcuna decisione allo Stato membro interessato entro il termine previsto dall' art. 6, l' autorità di decisione dà seguito favorevole alla domanda dell' interessato".
17 Per contro, nel momento in cui le domande di sgravio dai diritti all' importazione venivano sottoposte alla Commissione, cioè il 15 gennaio e, rispettivamente, il 17 luglio 1990, il regolamento d' attuazione del 1980 era stato abrogato, con effetto dal 1 gennaio 1987, e sostituito dal regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1986, n. 3799, che fissa le disposizioni d' applicazione degli articoli 4 bis, 6 bis, 11 bis e 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 (GU L 352, pag. 19; in prosieguo: il "regolamento d' attuazione del 1986"). Negli artt. 5-10, quest' ultimo regolamento modificava, su un certo numero di punti, le norme procedurali fino ad allora vigenti.
18 A norma dell' art. 8, n. 2, di questo regolamento, la decisione della Commissione in merito alla concessione del rimborso o dello sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione doveva
"intervenire entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di ricezione da parte della Commissione del fascicolo di cui all' art. 6, paragrafo 1",
cioè del fascicolo cui è stato fatto riferimento al punto 15 della presente sentenza.
19 L' art. 10 di questo regolamento ribadisce l' obbligo delle autorità nazionali di dare seguito favorevole alla domanda dell' interessato, nell' ipotesi che la Commissione non abbia adottato la decisione entro il termine di sei mesi di cui all' art. 8.
20 Tenuto conto di tale contesto normativo, le ricorrenti fanno valere che la Commissione era tenuta ad esaminare le loro domande di sgravio applicando le norme relative al termine che erano in vigore alla data del 25 ottobre 1985, nella quale le autorità nazionali procedevano al recupero dei diritti controversi, e che, per questo esame, essa disponeva del termine di soli quattro mesi stabilito dal regolamento d' attuazione del 1980. Non avendo la Commissione adottato alcuna decisione entro questo termine, le autorità doganali olandesi avrebbero dovuto, ai sensi dell' art. 7 del regolamento d' attuazione del 1980, dar seguito favorevole alle domande di cui trattasi. Le impugnate decisioni della Commissione, intervenute successivamente, dovrebbero quindi essere annullate.
21 La Commissione e il governo olandese sostengono, invece, che nella fattispecie si devono applicare le norme procedurali del regolamento d' attuazione del 1986, dato che le domande relative allo sgravio dai diritti all' importazione di cui trattasi sono state sottoposte alla Commissione soltanto il 12 gennaio e, rispettivamente, il 13 luglio 1990, cioè dopo il 1 gennaio 1987, data di entrata in vigore del suddetto regolamento d' attuazione. Le decisioni controverse sono d' altronde intervenute entro il termine di sei mesi stabilito da questo regolamento.
22 Si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, le norme di procedura si applicano, come si ritiene in generale, a tutte le controversie pendenti all' atto della loro entrata in vigore, a differenza delle norme sostanziali, che, secondo la comune interpretazione, non riguardano rapporti giuridici definiti anteriormente alla loro entrata in vigore (v., fra l' altro, sentenza 12 novembre 1981, Salumi II, cause riunite 212/80-217/80, Racc. pag. 2735, punto 9 della motivazione).
23 E' chiaro che le disposizioni d' attuazione di cui trattasi sono norme di procedura riguardanti l' esame, da parte della Commissione, delle domande di rimborso o di sgravio. In conformità al principio relativo all' efficacia nel tempo delle norme procedurali, nella fattispecie si applica quindi il regolamento d' attuazione del 1986, non già, come sostenuto dalle ricorrenti, il regolamento d' attuazione del 1980. Ciò implica che la Commissione disponeva di un termine di sei mesi per adottare le decisioni controverse, termine che è stato rispettato.
24 Le ricorrenti, che richiamano la sentenza Salumi II, summenzionata, e la sentenza 27 maggio 1982, causa 113/81, Reichelt (Racc. pag. 1957), sostengono tuttavia che il principio relativo all' efficacia nel tempo delle norme procedurali non trova applicazione nelle presenti cause, perché le norme procedurali e sostanziali rilevanti nella fattispecie formano un tutto inscindibile e non possono, quindi, essere considerate isolatamente quanto ai loro effetti temporali.
25 Questa tesi non può essere accolta.
26 In primo luogo, nelle suddette sentenze Salumi II e Reichelt, la Corte si è limitata a rilevare che la disciplina comunitaria del recupero dei dazi all' importazione e all' esportazione (sentenza Salumi II) e la disciplina comunitaria del rimborso o dello sgravio dei diritti all' importazione (sentenza Reichelt) si erano sostituite, senza effetto retroattivo, alle varie analoghe discipline nazionali, con riguardo tanto alle norme procedurali quanto alle norme sostanziali.
27 In secondo luogo, indipendentemente dalle norme sostanziali da applicare alle domande di rimborso o di sgravio sottopostele nel 1990, la Commissione, per istruire queste domande, non poteva far altro che seguire le norme procedurali che definivano i suoi poteri e i suoi obblighi, divenute efficaci dal momento dell' entrata in vigore del regolamento d' attuazione del 1986, cioè da prima che le venissero sottoposte tali domande di rimborso o di sgravio. Prima che queste domande venissero sottoposte alla Commissione, le interessate, comunque, non avevano acquisito alcun diritto all' applicazione delle norme del regolamento d' attuazione del 1980, che era stato abrogato dal 1 gennaio 1987, quando le loro domande non erano state ancora sottoposte alla Commissione.
28 Dal complesso delle precedenti considerazioni risulta che il primo mezzo dedotto dalle ricorrenti dev' essere disatteso.
Sul mezzo relativo all' insufficienza di motivazione
29 Le ricorrenti sostengono che le decisioni impugnate non soddisfano l' esigenza di motivazione di cui all' art. 190 del Trattato CEE, in quanto, nel preambolo, si limitano a rinviare alla sentenza della Corte 13 novembre 1984, Van Gend & Loos (cause riunite 98/83 e 230/83, Racc. pag. 3763), senza tener conto dei fatti e delle circostanze particolari del caso in esame.
30 In proposito, esse fanno valere tre diverse censure:
° non sono state indicate le ragioni per cui la sentenza "Van Gend & Loos" sarebbe rilevante;
° a torto, nella fattispecie, la motivazione è stata basata su tale sentenza;
° non è stato provato che il miele importato non fosse originario della Giamaica o di un altro Stato ACP.
31 Va ricordato che, per giurisprudenza costante (v., fra l' altro, sentenza 11 luglio 1990, causa C-323/88, Sermes, Racc. pag. I-3027, punto 38 della motivazione), la motivazione richiesta dall' art. 190 del Trattato deve indicare in modo chiaro e inequivoco l' iter logico seguito dall' autorità comunitaria che ha emesso l' atto impugnato, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato, ai fini della tutela dei loro diritti, e alla Corte di esercitare il suo controllo. Non è tuttavia prescritto che nella motivazione siano specificati tutti i vari elementi di fatto e di diritto rilevanti. L' esame per accertare se la motivazione di una decisione soddisfi queste condizioni, infatti, va effettuato alla luce non solo del tenore, ma anche del contesto della stessa, nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., al riguardo, sentenza 25 ottobre 1984, causa 185/83, Regia Università di Groningen, Racc. pag. 3623, punto 38 della motivazione).
32 La motivazione delle decisioni impugnate soddisfa tali condizioni. Essa fornisce tutti gli elementi di fatto e di diritto che sono alla base delle decisioni sulle domande di sgravio. Viene sottolineato infatti che, ai fini dello sgravio dai diritti all' importazione, non è decisivo che il recupero debba essere effettuato nei confronti di un agente doganale (quarto punto del preambolo delle decisioni di cui trattasi); che questi "ha (...) impegnato la propria responsabilità per quanto riguarda sia il pagamento dei diritti all' importazione sia la regolarità dei documenti da lui presentati alle autorità doganali a sostegno della dichiarazione di messa in libera pratica" (quinto punto del preambolo); che, infine, secondo quanto affermato nella suddetta sentenza Van Gend & Loos, "il fatto di aver ricevuto certificati invalidi o successivamente dichiarati invalidi dalle autorità competenti non può essere considerato circostanza particolare ai sensi dell' art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79, tale da poter giustificare uno sgravio dai diritti all' importazione legalmente dovuti, poiché, in generale, (...) non è tutelata la buona fede relativa alla validità di tali certificati e all' autenticità del loro contenuto" (sesto punto del preambolo).
33 Questa conclusione non può essere inficiata dalle tre censure di cui sopra, formulate dalle ricorrenti a sostegno del mezzo relativo all' insufficiente motivazione delle decisioni controverse.
34 Riguardo alla prima censura, basta constatare che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la motivazione delle decisioni controverse precisa le ragioni per le quali si rinvia alla sentenza Van Gend & Loos. Come viene infatti indicato nel sesto punto del preambolo delle decisioni in questione, sopra citato, il rinvio a tale sentenza della Corte mira a dimostrare che la condizione posta dall' art. 13 del regolamento n. 1430/79, e cioè quella dell' esistenza di circostanze particolari, non è soddisfatta qualora ci si trovi di fronte a fatti come quelli che sono alla base di detta sentenza. Questa censura è perciò infondata.
35 Nell' ambito della seconda censura, le ricorrenti fanno valere che, tenuto conto delle notevoli differenze tra i fatti che hanno dato luogo alla sentenza Van Gend & Loos e quelli delle cause ora in esame, detta sentenza non può essere richiamata per sostenere che, nella fattispecie, non esistevano "circostanze particolari" ai sensi dell' art. 13 del regolamento n. 1430/79.
36 Questa tesi non può essere accolta.
37 La sentenza in questione dà un' interpretazione della nozione di "circostanze particolari" ai sensi dell' art. 13 del regolamento n. 1430/79. Essa precisa, infatti, che l' agente doganale, per la natura stessa delle sue funzioni, è responsabile sia del pagamento dei diritti all' importazione che della regolarità dei documenti ch' egli presenta alle autorità doganali. Perciò, il fatto che a posteriori risulti che i certificati sono stati revocati dalle competenti autorità doganali non costituisce una "circostanza particolare", bensì un rischio professionale che qualsiasi agente doganale, anche di buona fede, deve sopportare. Su quest' ultimo punto, nella sentenza si indica chiaramente che la buona fede degli interessati, per quanto riguarda i dati contenuti nei certificati di origine, non può essere considerata una "circostanza particolare".
38 Nella fattispecie, non viene contestato, da parte delle ricorrenti, ch' esse esercitassero l' attività di agenti doganali, ch' esse fossero responsabili anche della regolarità dei documenti doganali, e che, a posteriori, i certificati da loro prodotti siano risultati invalidi. Questi fatti corrispondono esattamente alle considerazioni che hanno indotto la Corte a concludere, nella summenzionata sentenza, che non esistevano "circostanze particolari" ai sensi dell' art. 13 del regolamento n. 1430/79. Giustamente, quindi, la Commissione ha basato su tale sentenza la motivazione delle decisioni controverse.
39 Per quanto riguarda la terza censura delle ricorrenti, cioè quella relativa al fatto che, nelle decisioni impugnate, la Commissione non avrebbe provato che il miele importato non era originario della Giamaica o di un altro Stato ACP, è sufficiente ricordare che spetta all' importatore, non alla Commissione, provare che la merce importata è originaria di uno Stato ACP, per ottenere lo sgravio dei relativi diritti. Inoltre, tale questione riguarda la legittimità della revoca dei certificati d' origine. Secondo quanto affermato dalla Corte nella sentenza 12 marzo 1987, Italgrani (cause riunite 244/85 e 245/85, Racc. pag. 1303), essa non può venir sollevata per denunciare l' illegittimità delle decisioni della Commissione sulle domande di sgravio dai diritti controversi. Anche questa censura dev' essere perciò respinta.
40 Dalle precedenti considerazioni risulta che le ricorrenti erano in grado di conoscere le ragioni per cui la Commissione ha ritenuto che, nella fattispecie, lo sgravio dai diritti all' importazione non era giustificato ed hanno avuto la possibilità di provvedere, con piena cognizione di causa, alla propria difesa.
41 La legittimità delle decisioni impugnate è quindi incontestabile sotto il profilo della motivazione prescritta dall' art. 190 del Trattato. Il mezzo dedotto al riguardo va perciò disatteso.
Sul mezzo relativo all' inosservanza della procedura per il controllo "a posteriori" della validità dei certificati EUR 1
42 Su questo punto le ricorrenti fanno valere che, per l' accertamento dell' invalidità dei certificati EUR 1, non è stata rispettata la procedura prevista dall' art. 25 del protocollo n. 1 allegato alla suindicata seconda convenzione di Lomé, e che perciò la decisione delle autorità olandesi di recuperare "a posteriori" i diritti all' importazione è illegittima. Esse sostengono che, stando così le cose, le domande che hanno portato alle decisioni controverse non avrebbero dovuto essere sottoposte alla Commissione e che queste decisioni vanno annullate.
43 Si deve ricordare che le disposizioni dell' art. 13 del regolamento n. 1430/79 hanno come solo obiettivo di consentire, quando sono soddisfatte talune circostanze particolari, ed in mancanza di negligenza o di simulazione, di esonerare determinati operatori economici dal pagamento dei diritti da essi dovuti, e non di contestare il principio stesso dell' esigibilità del debito (v., in tal senso, sentenza Italgrani, summenzionata, punto 11 della motivazione).
44 Ne consegue che le ricorrenti possono far valere utilmente, nei confronti delle decisioni impugnate, solo mezzi miranti a dimostrare, nella fattispecie, l' esistenza di circostanze particolari, nonché la mancanza di negligenza o di simulazione da parte loro, e non mezzi miranti a dimostrare l' illegittimità delle decisioni delle competenti autorità nazionali che le assoggettino al pagamento dei diritti controversi.
45 Ora, come ammettono le stesse ricorrenti, nella fattispecie il mezzo basato sull' inosservanza della procedura per il controllo "a posteriori" della validità dei certificati EUR 1 riguarda la legittimità delle decisioni delle autorità olandesi, relative al recupero "a posteriori" dei diritti all' importazione. La legittimità di tali decisioni può essere tuttavia accertata soltanto nell' ambito di un procedimento promosso dinanzi al competente giudice nazionale.
46 Stando così le cose, anche il terzo mezzo dev' essere disatteso.
Sul mezzo relativo alla violazione del diritto alla difesa
47 Le ricorrenti sostengono che la procedura seguita per adottare le decisioni controverse non offre le garanzie imposte al riguardo dal diritto comunitario. Esse assumono di non aver avuto la possibilità di far conoscere direttamente alla Commissione il proprio punto di vista e di non aver disposto di tutti i dati che hanno portato all' adozione delle suddette decisioni.
48 Si deve ricordare che, nella sentenza 17 marzo 1983, causa 294/81, Control Data (Racc. pag. 911, punto 17 della motivazione) e nella sentenza Van Gend & Loos (loc. cit., punto 9 della motivazione), la Corte ha già disatteso questo mezzo, dedotto nello stesso contesto normativo. In tali sentenze, infatti, la Corte ha ritenuto che il procedimento per l' adozione delle decisioni impugnate, che si articola in varie fasi, di cui alcune si svolgono nell' ambito nazionale (deposito della domanda da parte dell' impresa interessata, primo esame da parte dell' amministrazione doganale), ed altre a livello comunitario (presentazione della domanda alla Commissione, esame del fascicolo da parte del comitato per le franchigie doganali, consultazione di un gruppo di esperti, decisione della Commissione, notifica allo Stato membro interessato), offre agli interessati, sul piano giuridico, tutte le garanzie necessarie.
49 Poiché nella fattispecie questo procedimento è stato seguito, il che non è contestato dalle ricorrenti, il mezzo basato sulla violazione del diritto alla difesa risulta infondato. Questo procedimento ha infatti consentito alle ricorrenti di esporre tutti i loro argomenti alle autorità olandesi; il loro fascicolo è stato a disposizione sia del comitato delle franchigie doganali, sia della Commissione. Le ricorrenti hanno d' altronde ammesso che tutti gli argomenti ch' esse potevano far valere al fine dello sgravio dai diritti controversi erano stati menzionati nelle loro domande, e che non è emerso alcun elemento nuovo ch' esse non abbiano potuto aggiungere alla propria argomentazione. In ogni caso, esse erano a conoscenza del fatto che le domande erano state trasmesse alla Commissione e, se lo avessero voluto, avrebbero potuto completare l' argomentazione ivi contenuta.
50 Le ricorrenti sostengono tuttavia che, tenuto conto, da un lato, dei recenti sviluppi della giurisprudenza della Corte relativa al diritto alla difesa in materia di concorrenza e di dazi antidumping e, dall' altro, dell' applicazione dell' art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell' uomo, il rispetto del diritto alla difesa dovrebbe essere garantito più rigorosamente di quanto lo era stato nelle cause che hanno dato luogo alle suddette sentenze Control Data e Van Gend & Loos.
51 Questa tesi non può essere accolta.
52 Si deve infatti constatare, anzitutto, che, com' è stato giustamente rilevato dalla Commissione, le procedure vigenti nei settori del diritto della concorrenza e dei dazi antidumping sono molto diverse dalla procedura che si applica nei casi in esame. Nell' ambito di quest' ultima, sono gli stessi operatori economici che agiscono per ottenere lo sgravio da determinati diritti, mentre, nei procedimenti in materia di concorrenza e di dazi antidumping, sono le istituzioni della Comunità che decidono di agire, per infliggere eventualmente una sanzione all' operatore economico che abbia violato disposizioni del Trattato. In quest' ultimo caso, il principio del contraddittorio, che, secondo la giurisprudenza della Corte, corrisponde in sostanza al diritto alla difesa, è particolarmente importante. Nei casi come quelli ora in esame, invece, il principio del contraddittorio deve ritenersi rispettato, a livello comunitario, se sono soddisfatte le condizioni precisate nelle sentenze Control Data e Van Gend & Loos.
53 Si deve poi rilevare che le ricorrenti non hanno addotto alcuna prova del fatto che il principio del contraddittorio, qual è garantito nel procedimento previsto per l' adozione delle decisioni controverse, non soddisfi le condizioni poste dall' art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell' uomo.
54 Stando così le cose, il mezzo relativo alla violazione del diritto alla difesa va disatteso e, di conseguenza, le domande d' annullamento delle decisioni impugnate devono essere respinte.
Sulle domande di accertamento del fatto che, ai sensi del diritto comunitario, le domande presentate alle autorità nazionali devono essere accolte o che dev' esser loro dato seguito favorevole
55 Sostanzialmente, in questo capo dei ricorsi, si chiede che la Corte dichiari che le autorità doganali olandesi sono tenute a dar seguito favorevole alle domande di sgravio dai diritti all' importazione presentate dalle ricorrenti.
56 Dall' art. 173 del Trattato CEE, che stabilisce le condizioni di ricevibilità del ricorso d' annullamento, risulta che la Corte è competente ad esercitare il controllo di legittimità sugli atti del Consiglio e della Commissione. Se il ricorso è fondato, la Corte, a norma dell' art. 174, dichiara nullo e non avvenuto l' atto impugnato.
57 Ne consegue che, nell' ambito di un siffatto ricorso, la Corte non è competente a pronunciarsi sugli eventuali obblighi delle autorità nazionali, nemmeno nel caso in cui una decisione della Commissione venga annullata.
58 Questo capo dei ricorsi è perciò irricevibile.
59 Dal complesso delle precedenti considerazioni risulta che i ricorsi devono essere respinti in quanto intesi all' annullamento delle decisioni della Commissione 5 luglio 1990, C(90) 1333 def.: REM 1/90, e 18 dicembre 1990, C(90) 3021 def.: REM 8/90, nonché 18 dicembre 1990, C(90) 3024 def.: REM 7/90, e dichiarati irricevibili in quanto intesi all' accertamento del fatto che, ai sensi del diritto comunitario, le domande di sgravio dai diritti all' importazione presentate alle autorità nazionali devono essere accolte o che dev' esser loro dato seguito favorevole.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
60 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti. Le spese, comprese quelle dell' interveniente, che ha fatto domanda in tal senso, vanno quindi poste a loro carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) I ricorsi sono respinti.
2) Le ricorrenti sono condannate alle spese, comprese quelle dell' interveniente.
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