Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Procedura ° Revocazione di una sentenza ° Presupposti di ricevibilità della domanda ° Fatto nuovo ° Fatto noto prima della pronuncia della sentenza impugnata ° Irricevibilità
(Statuto CEE della Corte di giustizia, art. 41)
Massima
Dall' art. 41, primo comma, dello Statuto CEE della Corte di giustizia risulta che la revocazione non è un mezzo d' appello, bensì un rimedio straordinario che consente di superare l' autorità di cosa giudicata propria delle sentenze definitive, in conseguenza degli accertamenti di fatto sui quali il giudice si è fondato. La revocazione presuppone la scoperta di elementi di fatto precedenti la pronuncia della sentenza, ignoti fino a quel momento tanto al giudice che l' ha pronunciata quanto alla parte richiedente la revocazione e che avrebbero indotto il giudice, ove questi li avesse potuti prendere in considerazione, a risolvere diversamente la controversia.
E' pertanto irricevibile una domanda di revocazione a sostegno della quale non è invocato alcun elemento di fatto nuovo precedente la pronuncia della sentenza considerata.
Parti
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Nella causa C-130/91 Rev. II,
ISAE/VP (Instituto Social de Apoio ao Emprego e à Valorização Profissional), società di diritto portoghese con sede in Lisbona,
e
Interdata (Centro de Processamento de Dados Lda), società di diritto portoghese con sede in Lisbona,
con l'avv. Agostinho Amado Rodrigues, del foro di Lisbona, Praça do Campo Pequeno, 50 - 2_ Esq., 1000 Lisbona,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Ana Maria Alves Vieira, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di revocazione dell'ordinanza emessa dalla Corte di giustizia il 14 gennaio 1992, nella causa C-130/91, ISAE/VP e Interdata/Commissione (Racc. pag. I-69),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.L. Murray (relatore), P. Jann, H. Ragnemalm, L. Sevón e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con istanza depositata nella cancelleria della Corte il 15 maggio 1995, le società ISAE/VP (Instituto Social de Apoio ao Emprego e à Valorização Profissional) e Interdata (Centro de Processamento de Dados Lda) hanno proposto, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto CE della Corte di giustizia, una domanda di revocazione dell'ordinanza emessa dalla Corte il 14 gennaio 1992, nella causa C-130/91, ISAE/VP e Interdata/Commissione (Racc. pag. I-69), unitamente ad una domanda di gratuito patrocinio.
2 Con tale ordinanza la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso diretto all'annullamento di una decisione della Commissione che sarebbe stata adottata in data non conosciuta e con cui sarebbe stato rifiutato il versamento di contributi del Fondo sociale europeo, precedentemente approvati e relativi alle domande di contributo nn. 87.0730/P1, 88.0705/P1 e 88.0706/P1.
3 Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha rifiutato il pagamento dei contributi adducendo la plausibile esistenza di indizi di illiceità. Il dipartimento degli affari del Fondo sociale europeo a Lisbona (in prosieguo: il «DAFSE») ha presentato una denuncia penale sulla base dei fatti di cui al presente procedimento ed ha quindi sospeso qualsiasi versamento di contributi fino alla conclusione del procedimento così messo in moto. A sostegno della loro domanda di revocazione le ricorrenti richiamano un parere, reso in data 20 novembre 1993 da due ordinari di diritto dell'università di Coimbra, concernente un procedimento penale pendente dinanzi ai giudici portoghesi nei confronti di un'altra impresa. Secondo questo parere, la Commissione e il DAFSE, differendo il pagamento delle somme in questione fino alla conclusione del procedimento penale instaurato dinanzi ai giudici nazionali, hanno posto in essere un comportamento illegittimo. Le ricorrenti considerano che questo parere costituisce un fatto nuovo di natura tale da avere un'influenza decisiva e che era ignoto prima che la menzionata ordinanza della Corte fosse emessa. Esse chiedono pertanto alla Corte la revocazione dell'ordinanza 14 gennaio 1992, con conseguente ingiunzione di pagare i contributi controversi.
4 La Commissione eccepisce l'irricevibilità della domanda di revocazione in quanto il documento e i fatti addotti dalle ricorrenti non hanno natura di fatti nuovi o ignoti alla Corte o alla parte che domanda la revocazione, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto. Infatti, non potrebbe considerarsi fatto nuovo un parere legale reso nel 1993 in riferimento ad una lite totalmente estranea alla presente controversia. Inoltre, secondo la Commissione, emerge dalla domanda di revocazione che essa non ha mai adottato una decisione relativa alle domande di pagamento del saldo nell'ambito delle controverse pratiche.
5 Per pronunciarsi sulla ricevibilità della presente domanda, occorre ricordare che, ai termini dell'art. 41, primo comma, dello Statuto, «la revisione delle sentenze può essere richiesta alla Corte solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronuncia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revisione».
6 Ne deriva che la revocazione non è un mezzo d'appello, bensì un rimedio straordinario che consente di superare l'autorità di cosa giudicata propria delle sentenze definitive, in conseguenza degli accertamenti di fatto sui quali il giudice si è fondato. La revocazione presuppone la scoperta di elementi di fatto precedenti la pronuncia della sentenza, ignoti fino a quel momento tanto al giudice che l'ha pronunciata quanto alla parte richiedente la revocazione e che avrebbero indotto il giudice, ove questi li avesse potuti prendere in considerazione, a risolvere diversamente la controversia (v. ordinanza della Corte 25 febbraio 1992, causa C-185/90 P-Rev., Gill/Commissione, Racc. pag. I-993, punto 12, e sentenza 7 marzo 1995, causa C-130/91 Rev., ISAE/VP e Interdata/Commissione, Racc. pag. I-407, punto 6).
7 Orbene, il parere prodotto in giudizio dinanzi alla Corte non costituisce un fatto nuovo precedente la pronuncia della sentenza e di natura tale da avere un'influenza decisiva ai sensi dell'art. 41, primo comma, dello Statuto.
8 Conseguentemente, ai sensi dell'art. 100, n. 1, del regolamento di procedura, occorre dichiarare irricevibile la domanda di revocazione della citata ordinanza della Corte 14 gennaio 1992.
9 Essendo la domanda irricevibile, non occorre statuire sulla domanda di gratuito patrocinio presentata dalle ricorrenti.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
10 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e vanno quindi condannate alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La domanda di revocazione è irricevibile.
2) Le ricorrenti sono condannate alle spese.
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