Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Libera circolazione delle persone ° Libertà di stabilimento ° Società ° Direttiva 77/91 ° Modificazione del capitale di una società per azioni ° Efficacia diretta dell' art. 25, n. 1, della direttiva ° Normativa nazionale che consente di procedere con atto amministrativo all' aumento del capitale sociale di una società che versi in difficoltà finanziarie ° Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 77/91/CEE, artt. 25 e 41, n. 1)
2. Aiuti concessi dagli Stati ° Divieto ° Deroghe ° Potere discrezionale della Commissione ° Limiti
(Trattato CEE, artt. 92, n. 1, e 93; decisione della Commissione 88/167)
Massima
1. L' art. 25, n. 1, della seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società di cui all' art. 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi, per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, può essere fatto valere dinanzi ai giudici nazionali da un singolo nei confronti delle pubbliche autorità.
Il combinato disposto dell' art. 25 e dell' art. 41, n. 1, della seconda direttiva deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale la quale, allo scopo di garantire la sopravvivenza e la continuazione dell' attività delle imprese che hanno particolare importanza dal punto di vista economico e sociale per la collettività, e si trovano, a causa del loro indebitamento eccessivo, in una situazione eccezionale, stabilisce che può essere deciso con atto amministrativo di aumentare il loro capitale sociale, fermo restando il mantenimento del diritto di opzione dei vecchi azionisti all' atto dell' emissione di nuove azioni.
2. Il potere discrezionale conferito alla Commissione dall' art. 93 del Trattato, in materia di aiuti statali, non le consente di autorizzare gli Stati membri a derogare a disposizioni di diritto comunitario diverse da quelle relative all' applicazione dell' art. 92, n. 1, del Trattato. Di conseguenza, una decisione adottata dalla Commissione in forza dell' art. 93 non può essere interpretata nel senso che essa abbia autorizzato lo Stato membro che ne era destinatario a mantenere in vigore, fosse pur solo provvisoriamente, una disposizione nazionale contraria alla seconda direttiva in materia di diritto societario.
Parti
Nei procedimenti riuniti C-134/91 e C-135/91,
aventi ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dall' Efeteio (Corte d' appello) di Atene, nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra
Kerafina ° Keramische- und Finanz Holding AG,
Vioktimatiki AEVE
e
Elliniko Dimosio,
Organismos Oikonomikis Anasygkrotissis Epicheirisseon AE,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 25, 41 e 42, della seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società di cui all' art. 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU 1977, L 26, pag. 1), nonché sull' interpretazione della decisione della Commissione 7 ottobre 1987, 88/167/CEE, relativa ad aiuti del governo greco a favore dell' industria greca in forza della legge n. 1386/1983 (GU 1988, L 76, pag. 18),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Kerafina ° Keramische- und Finanz Holding AG e Vioktimatiki AEVE, dagli avv.ti G.I. Anastassopoulos e I. Anastassopoulou, del foro di Atene;
° per l' Organismos Oikonomikis Anasygkrotissis Epicheirisseon AE, dall' avv. L. Georgakopoulos, del foro di Atene;
° per il governo ellenico, dal signor Nikolaos Mavrikas, consigliere giuridico aggiunto presso l' avvocatura dello Stato, in qualità di agente;
° per la Commissione, dal signor Antonio Caeiro, consigliere giuridico, e dalla signora Maria Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali dell' Organismos Oikonomikis Anasygkrotissis Epicheirisseon AE, rappresentato dagli avv.ti L. Georgakopoulos e V. Karagiannis, del foro di Atene, del governo ellenico, rappresentato dall' avv. F. Georgakopoulos, del foro di Atene, e della Commissione, rappresentata dal signor D. Gouloussis, consigliere giuridico, in qualità di agenti, all' udienza del 25 giugno 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 22 settembre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanze 31 gennaio 1991, pervenute alla Corte il 24 maggio seguente, l' Efeteio (Corte d' appello) di Atene, ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione della seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società di cui all' art. 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU 1977, L 26, pag. 1, in prosieguo: la "seconda direttiva"), nonché sull' interpretazione della decisione della Commissione 7 ottobre 1987, 88/167/CEE, relativa ad aiuti del governo greco a favore dell' industria greca in forza della legge n. 1386/1983 (GU 1988, L 76, pag. 18).
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia fra alcuni azionisti della società Kerafina AVETE (in prosieguo: la "Kerafina"), da una parte, e la Repubblica ellenica e l' Organismos Anassygrotissis Epicheirisseon AE (istituto per la ristrutturazione delle imprese, in prosieguo: l' "OAE"), dall' altra. Questa controversia riguarda gli aumenti del capitale sociale della Kerafina realizzati ai sensi del regime previsto dalla legge ellenica 5 agosto 1983, n. 1386 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica A, 107, dell' 8 agosto 1983, pag. 14), al quale la Kerafina era stata sottoposta con decisione del ministro dell' Economia nazionale (decreto ministeriale n. 271, Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica B, 113, del 4 marzo 1985).
3 L' OAE è un ente pubblico istituito dalla legge n. 1386/1983. Esso ha forma di società per azioni e agisce nel pubblico interesse sotto il controllo dello Stato. Ai sensi dell' art. 2, n. 2, di questa legge, l' OAE ha lo scopo di contribuire allo sviluppo economico e sociale del paese mediante il risanamento finanziario delle imprese, l' importazione e l' applicazione del know how straniero, lo sviluppo del know how nazionale, nonché la creazione e la gestione di imprese nazionalizzate o ad economia mista.
4 L' art. 2, n. 3, della legge n. 1386/1983, elenca i poteri attribuiti all' OAE per realizzare detti obiettivi. Tale ente può assumere l' amministrazione e la gestione corrente di imprese in via di risanamento o nazionalizzate, acquistare partecipazioni nel capitale di imprese, accordare prestiti ed emettere o contrarre taluni prestiti, acquistare obbligazioni, nonché trasferire azioni, in particolare ai lavoratori o ai loro organismi rappresentativi, agli enti locali o ad altre persone giuridiche di diritto pubblico, alle istituzioni di beneficenza, agli enti sociali o ai privati.
5 Ai sensi dell' art. 5, n. 1, della legge n. 1386/1983, il ministro dell' Economia nazionale può decidere di sottoporre alla disciplina di tale legge le imprese che attraversano gravi difficoltà finanziarie.
6 Ai sensi dell' art. 7 della stessa legge, il ministro competente può decidere di trasferire all' OAE l' amministrazione dell' impresa soggetta alla suddetta disciplina legislativa, di dare ai suoi debiti un assetto tale da garantire la sopravvivenza dell' impresa o di procedere alla sua liquidazione.
7 L' art. 8 della legge n. 1386/1983 contiene le disposizioni relative al passaggio all' OAE dell' amministrazione dell' impresa. L' art. 8, n. 1, come modificato dalla legge n. 1472/1984 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica A, 112, del 6 agosto 1984, pag. 1273), determina le modalità del passaggio e disciplina i rapporti fra le persone incaricate dell' amministrazione, nominate dall' OAE, e gli organi dell' impresa. E' così previsto che la pubblicazione della decisione ministeriale di sottoporre l' impresa alla disciplina di cui alla predetta legge ponga fine ai poteri degli organi amministrativi societari e che l' assemblea generale rimanga in essere, senza però poter revocare i membri del consiglio d' amministrazione nominati dall' OAE.
8 L' art. 8, n. 8, della legge n. 1386/1983 contempla che l' OAE, durante la sua amministrazione provvisoria della società sottoposta alla disciplina di cui trattasi, può decidere di aumentare il capitale sociale di questa società, in deroga alle disposizioni vigenti per le società per azioni. L' aumento deve essere approvato dal ministro competente. I vecchi azionisti conservano tuttavia il loro diritto di opzione, che possono esercitare entro il termine precisato nell' approvazione ministeriale.
9 La legge n. 1386/1983 è stata oggetto di un procedimento promosso dalla Commissione ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato CEE e conclusosi con la succitata decisione della Commissione 88/167. In tale decisione la Commissione dichiarava di non formulare obiezioni all' applicazione di detta legge con la riserva, tra l' altro, che il governo ellenico modificasse, entro il 31 dicembre 1987, le disposizioni relative all' aumento di capitale in modo da renderle conformi agli artt. 25 e seguenti, nonché agli artt. 29 e seguenti della seconda direttiva.
10 Con la succitata decisione n. 271 del ministro dell' Economia nazionale, la Kerafina veniva assoggettata alle disposizioni della legge n. 1386/1983. Conformemente all' art. 7, n. 1, della legge, l' OAE assumeva la gestione della società. Nel contesto dell' amministrazione provvisoria, l' OAE decideva di aumentare il capitale della Kerafina a norma dell' art. 8, n. 8, della legge. Venivano effettuati due aumenti di capitale successivi, l' uno di 200 000 000 di DR e l' altro di 486 222 000 DR. Questi due aumenti, approvati dal ministro dell' Industria, della Ricerca e della Tecnica, e in seguito ai quali l' OAE diveniva azionista di maggioranza della Kerafina, sono oggetto delle controversie nella causa principale.
11 I vecchi azionisti della Kerafina ritenevano che gli aumenti di capitale decisi dall' OAE fossero contrari all' art. 25 della seconda direttiva e, nel novembre 1988, proponevano ricorsi dinanzi al Polymeles Protodikeio (Tribunale) di Atene. Quest' ultimo respingeva le loro domande. I vecchi azionisti interponevano allora appello contro le decisioni di rigetto dinanzi all' Efeteio di Atene. Quest' ultimo ha ritenuto che le cause sottopostegli sollevassero questioni di interpretazione della seconda direttiva e ha posto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l' art. 25 e l' art. 41, n. 1, della direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, non siano sottoposti a condizioni lasciate all' apprezzamento degli Stati membri e siano abbastanza precisi, cosicché il soggetto dell' ordinamento possa invocarli nei confronti dell' amministrazione dinanzi al giudice nazionale, facendo valere che è con essi incompatibile la disciplina contenuta in una norma di legge.
2) Se ai sensi dell' art. 25 della citata direttiva, ricada nel campo di applicazione della suddetta disposizione e, in caso di risposta positiva, in che misura appaia conciliabile con tale disposizione, in combinazione con l' art. 41, n. 1, della stessa direttiva, una norma di legge che non disciplina come un sistema normativo stabile la materia dell' aumento del capitale sociale nelle società per azioni, ma che mira ad affrontare la situazione eccezionale in cui siano venute a trovarsi, a causa del loro eccessivo indebitamento, imprese di particolare importanza per la collettività dal punto di vista economico e sociale, prevedendo, allo scopo di garantire la loro sopravvivenza e la continuazione della loro attività, la possibilità di decidere con atto amministrativo l' aumento del capitale sociale, restando comunque garantito il diritto di opzione dei vecchi azionisti in occasione dell' emissione di nuove azioni.
3) Se la decisione della Commissione 7 ottobre 1987, 88/167/CEE, con la quale quest' ultima ha dichiarato che non solleva obiezioni circa l' applicazione della legge 1386/1983, eccezione fatta per le condizioni poste nella decisione, tra le quali anche la condizione che il governo greco modifichi entro il 31 dicembre 1987 le disposizioni della legge 1386/1983 di cui sopra per conformarle agli artt. 25 e seguenti e 29 e seguenti della seconda direttiva 77/91/CEE, conceda alla Repubblica ellenica una deroga all' applicazione della direttiva stessa fino alla data di cui sopra (31 dicembre 1987)".
12 Per una più ampia esposizione dei fatti della causa principale, della normativa applicabile e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulle prime due questioni
13 In via preliminare, occorre osservare che le prime due questioni pregiudiziali sollevano problemi sui quali la Corte si è già pronunciata in due occasioni, ossia nelle sentenze 30 maggio 1991, cause riunite C-19/90 e C-20/90, Karella e Karellas (Racc. pag. I-2691), e 24 marzo 1992, causa C-381/89, Syndesmos melon tis eleftheras evangelikis ekklisias (Racc. pag. I-2111).
14 Le osservazioni depositate nelle presenti cause sono molto simili a quelle formulate nel corso dei due precedenti procedimenti. Esse contengono, inoltre, un commento delle succitate sentenze. L' OAE e il governo ellenico hanno infatti sostenuto che le soluzioni date dalla Corte alle questioni pregiudiziali sottopostele in tali procedimenti erano errate, in quanto la Corte non avrebbe tenuto conto di tutti i dati necessari per rispondere in modo adeguato.
15 In effetti, l' OAE e il governo ellenico hanno ritenuto che la Corte, pronunciando tali sentenze, non avesse preso in considerazione né le circostanze in cui la Repubblica ellenica aveva convertito la seconda direttiva in diritto nazionale, né la natura precisa della legge n. 1386/1983 che rientra nel settore del diritto fallimentare e delle norme di esecuzione forzata. Su quest' ultimo punto, l' OAE ha precisato che la Comunità non era competente a intervenire in questo settore del diritto. Infine, l' OAE ha stimato che la Corte non abbia tenuto conto dei fatti che dimostravano la necessità di aumentare il capitale delle società soggette al regime della legge n. 1386/1983.
16 A questo riguardo, occorre innanzi tutto rammentare alcuni principi che regolano il procedimento pregiudiziale previsto dall' art. 177 del Trattato CEE. In primo luogo, la facoltà di determinare le questioni da sottoporre alla Corte spetta al solo giudice nazionale e le parti nella causa principale non potrebbero mutarne il contenuto (v., a questo proposito, sentenza 9 dicembre 1965, causa 44/65, Hessische Knappschaft, Racc. pag. 951). In secondo luogo, l' art. 177 non consente alla Corte di applicare il diritto comunitario ad un caso specifico, né di pronunciarsi sulla validità di una norma di diritto interno riguardo a quest' ultimo, come le sarebbe possibile fare nell' ambito del procedimento di cui all' art. 169 (v., a questo proposito, sentenza 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa, Racc. pag. 1127).
17 Si deve poi constatare che le osservazioni depositate nelle presenti cause non hanno apportato alcun elemento di valutazione nuovo in grado di condurre la Corte a dare alle prime due questioni pregiudiziali soluzioni diverse da quelle formulate nelle succitate sentenze 30 maggio 1991 e 24 marzo 1992, in risposta a questioni pregiudiziali testualmente identiche.
18 In tali condizioni, è sufficiente rinviare alla motivazione delle due sentenze e, in particolare, al dispositivo della sentenza 30 maggio 1991, secondo il quale
° l' art. 25, n. 1, della seconda direttiva può essere fatto valere dinanzi ai giudici nazionali da un singolo nei confronti delle pubbliche autorità, e
° il combinato disposto dell' art. 25 e dell' art. 41, n. 1, della seconda direttiva deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale la quale, allo scopo di garantire la sopravvivenza e la continuazione dell' attività delle imprese che hanno particolare importanza dal punto di vista economico e sociale per la collettività, e si trovano, a causa del loro indebitamento eccessivo, in una situazione eccezionale, stabilisce che può essere deciso con atto amministrativo di aumentare il loro capitale sociale, fermo restando il mantenimento del diritto di opzione dei vecchi azionisti all' atto dell' emissione di nuove azioni.
Sulla terza questione
19 Con tale questione, il giudice di rinvio cerca, in sostanza, di stabilire se la citata decisione 88/167 della Commissione abbia concesso alla Repubblica ellenica di mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1987 le disposizioni della legge n. 1386/1983 contrarie alla seconda direttiva.
20 A tale riguardo, occorre rilevare, in accordo con l' avvocato generale (paragrafo 4 delle sue conclusioni), che il potere discrezionale conferito alla Commissione dall' art. 93 del Trattato, in materia di aiuti statali, non le consente di autorizzare gli Stati membri a derogare a disposizioni di diritto comunitario diverse da quelle relative all' applicazione dell' art. 92, n. 1, del Trattato.
21 D' altronde, risulta dai termini stessi della decisione 88/167 che la Commissione non avesse in alcun modo l' intenzione di autorizzare le autorità elleniche a derogare all' applicazione della seconda direttiva. In effetti, precisando che le disposizioni della legge n. 1386/1983, che erano incompatibili con la suddetta direttiva, dovessero essere modificate entro il 31 dicembre 1987 al più tardi, la Commissione ha espressamente invitato il governo ellenico a porre fine a questa violazione del diritto comunitario.
22 La terza questione proposta dall' Efeteio di Atene va quindi risolta nel senso che la decisione 88/167 non ha autorizzato la Repubblica ellenica a mantenere in vigore, fino al 31 dicembre 1987 al più tardi, le disposizioni della legge n. 1386/1983, contrarie alla seconda direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 Le spese sostenute dal governo ellenico e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall' Efeteio di Atene con ordinanze 31 gennaio 1991, dichiara:
1) L' art. 25, n. 1, della seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società di cui all' art. 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi, per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, può essere fatto valere dinanzi ai giudici nazionali da un singolo nei confronti delle pubbliche autorità.
2) Il combinato disposto dell' art. 25 e dell' art. 41, n. 1, della seconda direttiva deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale la quale, allo scopo di garantire la sopravvivenza e la continuazione dell' attività delle imprese che hanno particolare importanza dal punto di vista economico e sociale per la collettività, e si trovano, a causa del loro indebitamento eccessivo, in una situazione eccezionale, stabilisce che può essere deciso con atto amministrativo di aumentare il loro capitale sociale, fermo restando il mantenimento del diritto di opzione dei vecchi azionisti all' atto dell' emissione di nuove azioni.
3) La decisione della Commissione 7 ottobre 1987, 88/167/CEE, riguardante la legge n. 1386/1983 in forza della quale il governo greco accorda aiuti all' industria greca, non ha autorizzato la Repubblica ellenica a mantenere in vigore, fino al 31 dicembre 1987 al più tardi, le disposizioni della legge n. 1386/1983, contrarie alla seconda direttiva.
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