Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Politica commerciale comune ° Difesa contro le pratiche di dumping ° Interpretazione della normativa comunitaria ° Dazio antidumping ° Applicazione delle aliquote del dazio antidumping individualmente attribuite agli esportatori ° Esportazione effettuata da un' impresa intermediaria ° Mancanza di incidenza
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 374/87, art. 1, n. 3]
Massima
L' art. 1, n. 3, del regolamento n. 374/87, recante riscossione definitiva dei depositi cauzionali per il dazio provvisorio e che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di supporti per cuscinetti a rotolamento originari del Giappone, che prevede l' applicazione delle aliquote del dazio antidumping individualmente attribuite a sette esportatori indicati nominativamente e di un' aliquota residua più elevata per gli altri esportatori, deve essere interpretato tenuto conto non solo della sua formulazione, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte. Ora, dal regolamento di base relativo alla difesa contro le importazioni che costituiscono oggetto di un dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea risulta che l' importo dei dazi antidumping non può superare il margine di dumping e deve essere inferiore se un dazio meno elevato è sufficiente per eliminare il danno. Questo principio, che è sancito anche dall' art. 8 del codice antidumping del GATT, verrebbe disconosciuto se si dovesse applicare a un prodotto, quando è esportato da un' impresa intermediaria, un dazio antidumping superiore a quello che si applica quando lo stesso prodotto viene esportato verso il mercato comunitario dall' impresa che lo ha venduto alla prima. Se, in quest' ultimo caso, il dazio fissato è stato ritenuto sufficiente per eliminare il danno, l' applicazione, nell' altro caso, di un dazio superiore sarebbe sproporzionata rispetto all' obiettivo perseguito.
Di conseguenza, l' art. 1, n. 3, del regolamento n. 374/87 deve essere interpretato nel senso che è sufficiente, per applicare l' aliquota del dazio antidumping individualmente attribuita a un esportatore nominativamente indicato, che sia dimostrato che i supporti per cuscinetti a rotolamento presentati all' importazione sono stati prodotti da o per quest' ultimo.
Parti
Nel procedimento C-136/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Findling Waelzlager Handelsgesellschaft mbH
e
Hauptzollamt Karlsruhe,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1987, n. 374, recante riscossione definitiva dei depositi cauzionali per il dazio provvisorio e che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di supporti per cuscinetti a rotolamento originari del Giappone (GU L 35, pag. 32),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori R. Joliet, facente funzione di presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e F. Grévisse, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Findling Waelzlager Handelsgesellschaft mbH, ricorrente nella causa principale, dall' avv. Manfred Hofmann, del foro di Karlsruhe;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Eric White, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dal signor Claus-Michael Happe, dipendente nazionale messo a disposizione della Commissione;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della ricorrente nella causa principale e della Commissione, all' udienza del 4 giugno 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 2 luglio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 7 maggio 1991, pervenuta in cancelleria il 24 dello stesso mese, il Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg ha posto, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1987, n. 374, recante riscossione definitiva dei depositi cauzionali per il dazio provvisorio e che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di supporti per cuscinetti a rotolamento originari del Giappone (GU L 35, pag. 32, in prosieguo: il "regolamento").
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia che oppone la Findling Waelzlager Handelsgesellschaft mbH (in prosieguo: la "Findling Waelzlager") allo Hauptzollamt Karlsruhe (in prosieguo: lo "Hauptzollamt").
3 Dal fascicolo risulta che la Findling Waelzlager ha importato supporti per cuscinetti a rotolamento dal Giappone in cui essi sono stati fabbricati dalla Asahi Seiko Co. Ltd su richiesta della Nachi Fujikoshi Corp. Questi supporti, che portano il marchio Nachi, sono stati venduti alla ricorrente nella causa principale dalle società Gloria International Corporation, Osaka, Giappone (in prosieguo: la "Gloria") e Ehara Industries Ltd, Osaka, Giappone (in prosieguo: la "Ehara"). Queste importazioni sono state assoggettate, sulla base del regolamento, ad un dazio antidumping all' aliquota del 13,39% (in prosieguo: l' "aliquota residua").
4 Dopo il rigetto del reclamo che essa aveva presentato contro tale decisione dello Hauptzollamt, la Findling Waelzlager ha presentato un ricorso dinanzi al Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg nel quale ha sostenuto che l' aliquota applicata alle importazioni soprammenzionate deriva da un' interpretazione erronea dell' art. 1, n. 3, del regolamento.
5 Ritenendo che un' interpretazione di questa disposizione fosse necessaria per risolvere la controversia, il Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se la tabella di cui all' art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) n. 374/87, vada interpretata nel senso che per l' applicazione delle singole aliquote del dazio antidumping assegnate nella terza colonna ai produttori nn. 1-7 è sufficiente dimostrare che i supporti per cuscinetti sono stati prodotti dalla corrispondente o per la corrispondente impresa (menzionata alla colonna 'esportatori' ).
2) In caso di soluzione negativa della prima questione:
Se l' ultima riga della tabella di cui all' art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) n. 374/87 (' 8. Altri; Prodotti fabbricati da: °; Marchi di fabbrica o di commercializzazione: °; Aliquota %: 13,39' ) vada interpretata nel senso che essa riguarda l' esportazione di supporti per cuscinetti di qualsiasi produttore giapponese, senza o con qualsiasi marchio di fabbrica o di commercializzazione, da parte di esportatori diversi da quelli menzionati nei nn. 1-7".
6 Per una più dettagliata esposizione degli antefatti e dell' ambito normativo della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, si rinvia alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo saranno ripresi qui di seguito solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
7 Ai sensi dell' art. 1, n. 3, del regolamento:
"L' aliquota del dazio antidumping, espressa in percentuale del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, non sdoganato, è fissata come indicato qui di seguito:
EsportatoriProdotti fabbricati daMarchi di fabbrica
o di commercializzazioneAliquota %1. Asahi Seiko Co. Ltd
2. Koyo Seiko Co.
3. Nachi Fujikoshi Corp.
4. Nippon Pillow Block Sales Co. Ltd
5. Nippon Seiko KK
6. NTN Toyo Bearing Ltd
7. Showa Pillow Block Mfg, Co. Ltd
8. AltriAsahi Seiko Co. Ltd
Nippon Pillow Block Manufacturing Co.
Asahi Seiko Co. Ltd
Nippon Pillow Block Manufacturing Co.
Nippon Seiko KK
NTN Toyo Bearing Ltd
Showa Pillow Block Mfg. Co. Ltd
°
ASAHI
KOYO
NACHI
FYH
NSK
NTN
NBR
°
4,58
7,33
2,24
3,77
13,39
11,22
3,99
13,39 ".
8 Il giudice nazionale si chiede se, al di là della lettera della norma, non occorra prendere in considerazione la finalità di quest' ultima, che sarebbe di fissare aliquote di dazi antidumping non per tutti gli esportatori, ma per le sole imprese che fabbricano i prodotti o che li fanno fabbricare. Quando il prodotto è esportato da una società che svolge il ruolo di semplice intermediario, come, ad esempio, le società Gloria e Ehara, occorrerebbe accertare se il prodotto sia stato fabbricato da una delle imprese menzionate ai punti 1-7 della colonna "esportatori" della tabella soprammenzionata. Se tale fosse il caso, occorrerebbe applicare l' aliquota specifica corrispondente a queste imprese. E' solo in caso negativo che occorrerebbe applicare l' aliquota residua del 13,39% prevista al punto 8 di tale tabella.
9 Esso rileva tuttavia il carattere eccezionale che deve rivestire un' interpretazione che va in senso opposto alla lettera della norma nonché la difficoltà, nel caso di specie, di giustificare una tale interpretazione, in quanto, contrariamente ad altri regolamenti, le finalità del regolamento n. 374/87 non sono menzionate nei suoi 'considerando' . Esso fa valere anche che regolamenti precedenti e successivi al regolamento n. 374/87 riguardano indistintamente i fabbricanti e gli esportatori, ivi compresi gli esportatori che svolgono il semplice ruolo di società intermediaria.
10 La Commissione ritiene che il punto 8 della colonna "esportatori", intitolato "altri", comprenda non solo esportatori che sono pure fabbricanti o esportatori che vendono con il loro proprio marchio prodotti acquistati presso altri fabbricanti, ma anche esportatori che acquistano il prodotto di cui trattasi e lo vendono con il marchio del fabbricante. Quest' interpretazione letterale dell' art. 1, n. 3, del regolamento s' imporrebbe per motivi di certezza del diritto, che comportano un' applicazione uniforme della normativa doganale della Comunità.
11 Occorre rilevare al riguardo che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell' interpretazione di una norma del diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze 17 novembre 1983, causa 292/82, Merck, Racc. pag. 3781, punto 12 della motivazione, e 21 febbraio 1984, causa 337/82, St. Nikolaus Brennerei und Likoerfabrik, Kniepf - Melde, Racc. pag. 1051, punto 10 della motivazione).
12 Ora, dall' art. 13, n. 3, del regolamento del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176, relativo alla difesa contro le importazioni che costituiscono oggetto di un dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 201, pag. 1), nonché dal successivo regolamento del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423 (GU L 209, pag. 1), risulta che l' importo dei dazi antidumping non può superare il margine di dumping e deve essere minore se tale dazio minore è sufficiente ad eliminare il danno.
13 Tale principio, che si trova anche consacrato all' art. 8 del codice antidumping del GATT (accordo relativo all' attuazione dell' articolo VI dell' accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, GU 1980, L 71, pag. 90) verrebbe disconosciuto se si dovesse applicare ad un prodotto esportato da una certa impresa un dazio antidumping superiore a quello che si applica quando lo stesso prodotto viene esportato verso il mercato comunitario dall' impresa che l' ha venduto all' impresa di cui trattasi. Se, in quest' ultimo caso, il dazio fissato è stato ritenuto sufficiente per eliminare il danno, l' applicazione, nell' altro caso, di un dazio superiore sarebbe sproporzionata rispetto all' obiettivo perseguito.
14 Quest' interpretazione non può essere esclusa dalla necessità di un' applicazione uniforme, nella Comunità, della normativa doganale, che deriva da un' interpretazione letterale della disposizione di cui è causa. Una tale applicazione uniforme deve infatti essere assicurata dalla formulazione chiara, precisa e completa della normativa comunitaria di cui trattasi.
15 Quest' interpretazione non può inoltre essere esclusa per il fatto che le parti interessate possono ottenere un riesame dei regolamenti che istituiscono dazi antidumping, in conformità all' art. 14, dei regolamenti nn. 2176/84 e 2423/88, soprammenzionati. Infatti, questo riesame può essere giustificato solo da un cambiamento di circostanze, cosa che non si verifica nella causa principale, e in ogni caso può avvenire solo se è passato almeno un anno dalla conclusione dell' indagine (art. 14, n. 1, dei regolamenti nn. 2176/84 e 2423/88, soprammenzionati).
16 Occorre quindi risolvere la prima questione nel senso che la tabella di cui all' art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1987, n. 374, recante riscossione definitiva dei depositi cauzionali per il dazio provvisorio e che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di supporti per cuscinetti a rotolamento originari del Giappone, deve essere interpretata nel senso che è sufficiente, per applicare le aliquote del dazio antidumping individualmente attribuite ai marchi nn. 1-7, indicati nella terza colonna, che sia dimostrato che i supporti per cuscinetti a rotolamento sono stati prodotti da o per l' impresa corrispondente, menzionata nella colonna "esportatori".
17 In virtù della soluzione data alla prima questione, non occorre pronunciarsi sulla seconda questione pregiudiziale.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
18 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg, con ordinanza 7 maggio 1991, dichiara:
La tabella di cui all' art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1987, n. 374, recante riscossione definitiva dei depositi cauzionali per il dazio provvisorio e che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di supporti per cuscinetti a rotolamento originari del Giappone, deve essere interpretata nel senso che è sufficiente, per applicare le aliquote del dazio antidumping individualmente attribuite ai marchi nn. 1-7, indicati nella terza colonna, che sia dimostrato che i supporti per cuscinetti a rotolamento sono stati prodotti da o per l' impresa corrispondente, menzionata nella colonna "esportatori".
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