Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Stati membri ° Obblighi ° Collaborazione alle indagini in materia di inadempimento di uno Stato
(Trattato CEE, art. 5)
2. Libera circolazione delle merci ° Restrizioni quantitative ° Misure d' effetto equivalente ° Normativa nazionale che impone alle imprese di acquistare esclusivamente registratori di cassa elettronici che abbiano al momento della produzione un minimo predeterminato di valore aggiunto nazionale
(Trattato CEE, art. 30)
Massima
1. Il fatto che uno Stato membro non risponda entro un termine ragionevole a quesiti che postigli dalla Commissione nell' ambito di un' indagine intesa ad accertare l' eventuale esistenza d' un inadempimento a suo carico rende più difficile l' espletamento dei compiti della Commissione e costituisce, quindi, una violazione dell' obbligo di collaborazione istituito dall' art. 5 del Trattato.
2. L' art. 30 del Trattato osta ad una normativa nazionale che imponga alle imprese di acquistare esclusivamente registratori di cassa elettronici che abbiano al momento della produzione un valore aggiunto nel territorio nazionale almeno pari ad un minimo da essa stabilito.
Parti
Nella causa C-137/91,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, e dalla signora Lian Tan, dipendente del ministero della Giustizia dei Paesi Bassi, distaccata presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata inizialmente dalla signora Nana Dafniou, collaboratrice giuridica scientifica presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri e successivamente dal signor Fokion Georgakopoulos, consigliere giuridico aggiunto al Consiglio giuridico dello Stato, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che, non avendo fornito alla Commissione le informazioni richieste ed avendo imposto alle imprese di acquistare esclusivamente registratori di cassa elettronici che avessero al momento della produzione un valore aggiunto in Grecia pari almeno al 35%, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 5 e 30 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori R. Joliet, presidente di sezione, facente funzione di presidente, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodrìguez Iglesias, M. Díez de Velasco, M. Zuleeg e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza dell' 11 marzo 1992, nel corso della quale la Repubblica ellenica è stata rappresentata dal signor Fokion Georgapoulos, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 18 marzo 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 24 maggio 1991, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che, non avendo fornito alla Commissione le informazioni richieste ed avendo imposto alle imprese di acquistare esclusivamente registratori di cassa elettronici che avessero al momento della produzione un valore aggiunto nella Repubblica ellenica pari almeno al 35%, quest' ultima è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 5 e 30 del Trattato CEE.
2 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
3 La Commissione sostiene che, essendole stato presentato un esposto da parte delle autorità di uno Stato membro in merito al regime vigente nella Repubblica ellenica per quanto riguarda la dotazione di registratori di cassa elettronici per le imprese commerciali, essa inviava due telex, rispettivamente, il 7 dicembre 1988 e il 23 febbraio 1989, alla rappresentanza permanente della convenuta presso le Comunità europee chiedendo informazioni e chiarimenti su detto regime. Dato che la Repubblica ellenica non ha mai risposto a tali telex, la Commissione ritiene che essa abbia pertanto trasgredito l' art. 5 del Trattato.
4 La Repubblica ellenica contesta tale censura. Essa eccepisce che nel settembre 1990, nel corso di una riunione tenutasi in Atene, il governo ellenico aveva fornito alla Commissione tutte le informazioni utili sul regime di cui è causa. Inoltre, nel gennaio 1991, essa avrebbe inviato alla Commissione il testo delle legge n. 1914/90, che porrebbe fine alla violazione da parte della convenuta dell' art. 30 del Trattato. Dato che la Commissione è stata quindi esaurientemente informata prima della presentazione del ricorso, essa non avrebbe più interesse a chiedere che la Corte dichiari una violazione dell' art. 5 del Trattato.
5 Va rilevato, in proposito, che la convenuta ha fornito le informazioni di cui trattasi solo quasi due anni dopo la loro richiesta e, comunque, dopo la scadenza del termine previsto dal parere motivato.
6 La mancanza di risposta, entro un termine ragionevole, ai quesiti posti dalla Commissione, ha reso più difficile l' espletamento dei compiti attribuitile ed integra pertanto una violazione dell' obbligo di collaborazione istituito dall' art. 5 del Trattato.
7 La convenuta non contesta la censura della Commissione secondo la quale la legge n. 1809/88, esigendo per l' autorizzazione dei registratori di cassa elettronici da parte delle autorità elleniche che almeno il 35% del costo dell' apparecchio corrisponda a un valore aggiunto nazionale, è in contrasto con l' art. 30 del Trattato. Solo dopo la scadenza del termine previsto dal parere motivato è stata promulgata una legge, che avrebbe posto fine all' infrazione.
8 Ne consegue che, non avendo fornito alla Commissione le informazioni richiestele ed avendo imposto alle imprese di acquistare esclusivamente registratori di cassa elettronici che avessero al momento della produzione un valore aggiunto nella Repubblica ellenica pari almeno al 35%, quest' ultima è venuta a meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 5 e 30 del Trattato CEE.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
9 Ai sensi dell' art. 69, n. 2 del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica ellenica è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Non avendo fornito alla Commissione le informazioni richiestele ed avendo imposto alle imprese di acquistare esclusivamente registratori di cassa elettronici che avessero al momento della produzione un valore aggiunto nella Repubblica ellenica almeno pari al 35%, quest' ultima è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 5 e 30 del Trattato CEE.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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