Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Politica sociale ° Ravvicinamento delle legislazioni ° Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro ° Direttiva 80/987 ° Ricorso alla direttiva da parte di lavoratori subordinati colpiti da avvenimenti anteriori alla scadenza del termine fissato per la sua attuazione ° Esclusione
(Direttiva del Consiglio 80/987/CEE)
Massima
I lavoratori dipendenti non possono far valere dinanzi al giudice nazionale le disposizioni della direttiva 80/987, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, per ottenere il pagamento, da parte di un fondo di garanzia istituito ai sensi della legge nazionale, dell' indennità di fine rapporto prevista da tale legge senza tener conto della condizione temporale prescritta da quest' ultima, vale a dire che le prestazioni previste dal fondo vengono accordate unicamente se la cessazione del rapporto di lavoro e la procedura fallimentare od esecutiva hanno avuto luogo dopo l' entrata in vigore della legge, quando, per quanto li riguarda, i suddetti avvenimenti si sono svolti anteriormente alla scadenza del termine fissato per l' attuazione della direttiva.
Infatti solo nel caso in cui uno Stato membro non abbia correttamente attuato una direttiva alla scadenza del termine fissato per la sua trasposizione, i singoli possono, a certe condizioni, far valere dinanzi ai giudici nazionali diritti ad essi direttamente attribuiti dalle disposizioni della direttiva.
Parti
Nei procedimenti riuniti C-140/91, C-141/91, C-278/91 e C-279/91,
aventi ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta alla Corte a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Pretore di Bologna nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra
Mauro Suffritti,
Giacomo Fiori,
Marco Giacometti,
Marco Dal Pane e Leonardo Balletti
e
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
domanda vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, R. Joliet e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per Mauro Suffritti e Giacomo Fiori, dagli avv.ti Bruno e Stefano Bargellini, del foro di Bologna;
° per Marco Giacometti, Marco Dal Pane e Leonardo Balletti, dall' avv. Bruno Micolano, del foro di Bologna, e dall' avv. Giuseppe Celona, del foro di Milano;
° per l' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dall' avv. Boer, del foro di Roma, e dall' avv. Marri, del foro di Bologna;
° per il governo italiano, dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Oscar Fiumara, avvocato dello Stato;
° per il governo tedesco, rappresentato dai signori Ernst Roeder, Regierungsdirektor presso il ministero degli Affari economici, e Joachim Karl, Oberregierungsrat presso questo stesso ministero, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, dal signor Guido Berardis e dalla signora Karen Banks, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, la signora Karen Banks assistita dall' avv. Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali dei signori Giacometti, Dal Pane e Balletti, dell' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato dall' avv. Acquaviva, del foro di Bologna, e della Commissione, rappresentata dal signor E. Traversa, membro del servizio giuridico, e dalla signora Banks, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. Alberto Dal Ferro, presentate all' udienza del 29 ottobre 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dello stesso giorno,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanze 25 gennaio 1991 (cause C-140/91 e C-141/91), 23 luglio 1991 (causa C-278/91) e 25 luglio 1991 (causa C-279/91), pervenute alla Corte rispettivamente il 27 maggio ed il 31 ottobre 1991, la Pretura circondariale di Bologna ha proposto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, alcune domande di pronuncia pregiudiziale sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di controversie in essere tra i signori Suffritti, Fiori, Giacometti, Dal Pane e Balletti, da un lato, e l' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in prosieguo: l' "INPS") dall' altro, in quanto quest' ultimo non aveva accordato loro il trattamento di fine rapporto.
3 La direttiva 80/987 è rivolta a garantire ai lavoratori subordinati un livello minimo comunitario di tutela in caso di insolvenza del datore di lavoro, fatte salve le disposizioni più favorevoli esistenti negli Stati membri. A questo fine, essa prevede, in particolare, garanzie specifiche per il pagamento delle loro spettanze retributive non corrisposte.
4 In base all' art. 11, gli Stati membri erano tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro un termine che è scaduto il 23 ottobre 1983. Poiché la Repubblica italiana non ha rispettato tale obbligo, la Corte ha accertato il suo inadempimento con la sentenza 2 febbraio 1989, causa 22/87, Commissione/Italia (Racc. pag. 143).
5 Il signor Suffritti ed il signor Fiori sono stati dipendenti della società Tecnoquarzi, a partire rispettivamente dal 24 maggio 1971 e dal 27 settembre 1971. Entrambi si sono dimessi per il mancato pagamento delle loro retribuzioni, il primo l' 11 settembre 1981 ed il secondo il 30 aprile 1981. Il 6 novembre 1982 la società Tecnoquarzi è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bologna e le domande dei signori Suffritti e Fiori miranti ad ottenere l' indennità di fine rapporto sono state inserite nel passivo della società. Il signor Giacometti ed i signori Dal Pane e Balletti sono stati dipendenti della società Giuseppe Minganti SpA, i primi due fino al 24 maggio 1982 ed il terzo fino all' 11 settembre 1981, date in cui si sono volontariamente dimessi a seguito del mancato pagamento della loro retribuzione.Il 17 maggio 1983, il Tribunale di Bologna ha dichiarato il fallimento della società e le domande dei ricorrenti sono state inserite nel passivo di quest' ultima. Non ne è seguito alcun pagamento.
6 Le parti di cui trattasi nelle quattro cause hanno presentato domande al Fondo di garanzia istituito presso l' INPS ai sensi della legge italiana n. 297/82 (GURI n. 147 del 31 giugno 1982), al fine di ottenere il pagamento dell' indennità di fine rapporto. Tali domande sono state respinte sulla base dell' art. 2 della predetta legge, il quale prescrive che la cessazione del rapporto di lavoro dev' essere avvenuta dopo l' entrata in vigore di tale legge, il che non si era verificato nelle fattispecie oggetto delle cause principali.
7 I ricorrenti hanno quindi adito il Pretore di Bologna richiamandosi alle disposizioni della direttiva 80/987 ed alla già citata sentenza Commissione/Italia.
8 Alla luce di quanto sopra, il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte, in termini pressoché identici, le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se la direttiva in questione sia immediatamente applicabile.
2) In caso di risposta affermativa, se la validità dell' atto sia fatta decorrere dall' ottobre 1980 o dalla data di pubblicazione sulla GUCE o da quella di notifica allo Stato italiano.
3) Se pertanto in capo ai lavoratori dipendenti che abbiano risolto il rapporto di lavoro o a quelli dipendenti di un' impresa dichiarata fallita, dopo la data precedentemente indicata, sia sorto il diritto di percepire dal Fondo di garanzia quanto per legge spettante come indennità di fine rapporto".
9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti delle cause principali, dello svolgimento del procedimento, nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
10 Le questioni sottoposte mirano ad accertare se i lavoratori dipendenti possano far valere dinanzi ad un giudice nazionale le disposizioni della direttiva 80/987 per ottenere il pagamento, da parte del Fondo di garanzia istituito ai sensi della legge italiana n. 297/82, dell' indennità di fine rapporto prevista da tale legge senza tener conto della condizione temporale prescritta da quest' ultima, vale a dire che le prestazioni previste dal Fondo vengono accordate unicamente se la cessazione del rapporto di lavoro e la procedura fallimentare od esecutiva hanno avuto luogo dopo l' entrata in vigore della legge.
11 Si deve constatare che il termine per la trasposizione della direttiva 80/987 scadeva solo il 23 ottobre 1983 e che tanto le dichiarazioni di insolvenza quanto la cessazione dei rapporti di lavoro di cui trattasi nelle cause principali si sono verificate in date anteriori alla scadenza del suddetto termine.
12 Di conseguenza, i lavoratori non possono far valere le disposizioni della direttiva per evitare l' applicazione di talune disposizioni della legge nazionale.
13 Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, solo nel caso in cui uno Stato membro non abbia correttamente attuato una direttiva alla scadenza del termine fissato per la sua trasposizione i singoli possono, ad alcune condizioni, far valere dinanzi ai giudici nazionali diritti da essi derivati direttamente dalle disposizioni della direttiva stessa.
14 La questione sollevata dal giudice nazionale va quindi risolta nel senso che i lavoratori dipendenti non possono far valere le disposizioni della direttiva 80/987 dinanzi ai giudici nazionali per ottenere il pagamento, da parte del Fondo di garanzia istituito ai sensi della legge italiana n. 297/82, dell' indennità di fine rapporto prevista da tale legge senza tener conto della condizione temporale prescritta da quest' ultima, vale a dire che le prestazioni previste dal Fondo sono accordate solo se la cessazione del rapporto di lavoro e la procedura fallimentare od esecutiva hanno avuto luogo dopo l' entrata in vigore della legge.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
15 Le spese sostenute dai governi italiano e tedesco, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale a cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni pregiudiziali sottopostele dalla Pretura circondariale di Bologna, con ordinanze 25 gennaio, 23 luglio e 25 luglio 1991, dichiara:
I lavoratori dipendenti non possono far valere le disposizioni della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, dinanzi ai giudici nazionali per ottenere il pagamento, da parte del Fondo di garanzia istituito ai sensi della legge italiana n. 297/82, dell' indennità di fine rapporto prevista da tale legge senza tener conto della condizione temporale prescritta da quest' ultima, vale a dire che le prestazioni previste dal Fondo sono accordate solo se la cessazione del rapporto di lavoro e la procedura fallimentare od esecutiva hanno avuto luogo dopo l' entrata in vigore della legge.
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